Art. 2652 Domande
riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni
rispetto ai terzi
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
nell'art. 2643, le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ. 163)
indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (att.
225 e seguenti):
1) le domande di risoluzione dei contratti (1453) e quelle indicate dal
secondo comma dell'art. 648 e
dall'ultimo comma dell'art. 793, le
domande di rescissione (1447 e seguenti), le domande di revocazione delle
donazioni (800 e seguenti), nonché quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti
acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto (2827 2848)
anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica
dell'obbligo a contrarre (1706, 2932).
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle
trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione
della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale (Cod. Proc.
Civ. 216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture private (2702 e
seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura
produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione (1414 e
seguenti) di atti soggetti a trascrizione (2690).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848)
anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano
stati compiuti in pregiudizio dei creditori (2901).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a
far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della
trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i
diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda è diretta
a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale,
la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano
decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché
in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (1445; att. 227);
7) le domande (533) con le quali si contesta il fondamento di un
acquisto a causa di morte (457).
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni
dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la
domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque
titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario (att. 227);
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della
successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che
hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (561; att. 227);
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3 e 6
dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal
secondo comma dell'art. 404 dello
stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della
sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda (att. 226 e seguenti).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2653 Altre domande e
atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti):
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà (948 e seguente) o
altri diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui beni immobili
e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione
della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal
medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro
che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto
posteriormente alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella
vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo
sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto,
restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine
medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda o della dichiarazione (att. 227);
4) le domande di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e
quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni
immobili (225).
La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha
effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda,
hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni
della comunione;
5) gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso
dell'usucapione di beni immobili (2943 e seguenti).
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato
diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla
data della trascrizione dell'atto o della domanda (att. 226, 231).
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2654 Annotazione di
domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli
precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione,
quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Art. 2655 Annotazione di
atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e
seguenti) o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e seguenti),
rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o sia soggetto a
condizione risolutiva (1360), la dichiarazione di nullità e, rispettivamente,
l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento
della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione
dell'atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa
domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le
successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la
dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la
revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione.
Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno
il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui
risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi
in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la
condizione stessa si è verificata (2692).
Art. 2656 Forme per
l'annotazione
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli
seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.
Art. 2657 Titolo per la
trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod.
Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata con
sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ.
215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e
seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Art. 2658 Atti da presentare
al conservatore
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti
pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare
l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o
negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia
autenticata dall'archivista o dal notaio dalla quale risulti che la scrittura
ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia
autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica
alla controparte.
Art. 2659 Nota di
trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una
nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di
codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se
coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell'ufficiale di stato civile, la denominazione o la ragione
sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle
società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle
associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le
società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano
secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con
le indicazioni richieste dall'art. 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono
sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di
trascrizione (2665). Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui
l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione
risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2660 Trascrizione degli
acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve
presentare, oltre l'atto indicato dall'art.
2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o
un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti
indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o
legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa
all'autore il chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del
medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in
deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste
dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente
articolo nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a
norma dell'art. 692.
Art. 2661 Ulteriori
trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per
la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso
titolo, basta presentare l'atto di accettazione (470 e seguenti) se si tratta
di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione
anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di
ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione
medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del
testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora
occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
Art. 2662 Trascrizione di
acquisto a causa di morte in luogo di altri chiamati
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (519 e
seguenti) o alla morte di uno dei chiamati (479), chi domanda la trascrizione
deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone
menzione nella nota.
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno
dei chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non è necessario esibire un
documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei
danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia
constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota
in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.
Art. 2663 Ufficio in cui
deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Art. 2664 Conservazione dei
titoli. Trascrizione e restituzione della nota
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi,
in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con
numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il
registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota,
indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato
nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali
della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le
indicazioni sopra accennate.
Art. 2665 Omissioni o
inesattezze nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle
note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della
trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul
rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o
la domanda.
Art. 2666 Limiti soggettivi
dell'efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi
hanno interesse.
Art. 2667 Atti compiuti per
persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che
hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la
trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono
soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro
ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli
interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo ai medesimi il
regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo
della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che
avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati né dai
loro eredi.
Art. 2668 Cancellazione
della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt.
2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente
consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o
il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc.
Civ. 306 e seguenti).
Si deve cancellare l'indicazione della condizione (1353 e seguenti) o
del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando l'avveramento o la
mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o
da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della quale la
condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata
ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2669 Trascrizione
anteriore al pagamento dell'imposta di registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora
pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto
pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità
giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).
(In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre
la nota indicata dall'art. 2659, una
copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e
trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta
suddetta) (2836).
Art. 2670 Spese della
trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda,
salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la
persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente
alla quota per cui è interessato.
Art. 2671 Obbligo dei pubblici
ufficiali
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato
l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita
nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di
ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi
speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o
autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a
carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati
atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555).
Art. 2672 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la
trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni
(484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679) che non sono
incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
CAPO II
Della pubblicità dei
registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
Art. 2673 Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne
fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o
il certificato che non ve ne è alcuna.
Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle
ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono
depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli
atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del
tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Art. 2674 Divieto di
rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non
sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i
requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o
non è presentato con le modalità previste dall'art. 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte
dagli artt. 2659, 2660 e 2839, nn. 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di
ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni,
iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati.
Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo
da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testi moni.
Art. 2674 bis Trascrizione e
iscrizione con riserva e impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano
gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di
una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la
formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva
deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
Art. 2675 Responsabilità del
conservatore (abrogato)
Art. 2676 Diversità tra
registri, copie e certificati
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie
o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale
ciò che risulta dai registri.
Art. 2677 Orario per le
domande di trascrizione o di iscrizione
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di
iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è
aperto al pubblico.
Art. 2678 Registro generale
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in
cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo
che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della
richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e
le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota,
l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per
iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione,
la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore
ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta
contiene l'indicazione del numero di presentazione.
Art. 2679 Altri registri da
tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi
previsti dall'art. 2664, i registri
particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
Art. 2680 Tenuta del
registro generale d'ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente
o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio,
indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui
sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o
interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate
dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione
del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con
l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli
e dei numeri d'ordine.
Art. 2681 Divieto di rimozione
dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del
conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia
riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa
corte.
Art. 2682 Sanzioni contro il
conservatore (abrogato)
CAPO III
Della trascrizione degli
atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE I
Della trascrizione
relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
Art. 2683 Beni per i quali è
disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e
seguenti), osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge (c.
Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli articoli
seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice
della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice
(Cod. Nav. 753 e seguenti);
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Art. 2684 Atti soggetti a
trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono la
comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978
e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto di
usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;
4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si
trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti
(Cod. Nav. 664, 665,1068);
6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o
il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2688).
Art. 2685 Altri atti
soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione delfondo
patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei
diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art.
2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686 Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti
indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 in
forza di un titolo non trascritto.
Art. 2687 Cessione dei beni
ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la cessione che il debitore
fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei
medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 231).
Art. 2688 Continuità delle
trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono
effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive
trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo,
salvo il disposto dell'art. 2644.
Art. 2689 Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per
usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
Art. 2690 Domande relative
ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
dall'art. 2684:
1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati
dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle
trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione
della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a
far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è
stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che
si impugna. Se pero la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per
una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano
decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in
questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (14451;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a
causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data
della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo
acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della
successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi
che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3, e 6
dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo
comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della
sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda (2654, 2668).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2691 Altre domande e
atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati
nell'art. 2683, le domande e gli
atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art.
2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2692 Annotazione della
trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli
precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma
dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
Art. 2693 Trascrizione del
pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che
ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli
effetti disposti dall'art. 2906. Si deve
trascrivere del pari l'atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli
effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2694 Richiamo di altre
leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi
speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente
capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e seguenti, 543, 624, 650,
652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 1063) e le altre
disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Art. 2695 Forme e modalità
della trascrizione
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono
regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli
aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge speciale
per quanto riguarda gli autoveicoli.
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli
atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
SEZIONE II
Della trascrizione
relativamente ad altri beni mobili
Art. 2696 Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di
determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
TITOLO II
DELLE PROVE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si
fonda.
Art. 2698 Patti relativi
all'onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere
della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o
quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una
delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE I
Dell'atto pubblico
Art. 2699 Atto pubblico
L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste
formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
Art. 2700 Efficacia
dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc.
Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2701 Conversione
dell'atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace
ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto
dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
SEZIONE II
Della scrittura privata
Art. 2702 Efficacia della
scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod.
Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta
(Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2703 Sottoscrizione
autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico
ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
Art. 2704 Data della
scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la
sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno
in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della
sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno
sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in
atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto
che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del
documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali
non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di
prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice,
tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).
Art. 2705 Telegramma
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se
l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente,
ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche
senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.
Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma
è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova
contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato
firmato con o senza autenticazione.
Art. 2706 Conformità tra
originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume,
fino a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le
disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze
verificatesi tra originale e riproduzione.
Art. 2707 Carte e registri
domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata
fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come
creditore.
Art. 2708 Annotazione in
calce, in margine o a tergo di un documento
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un
documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se
tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in
margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito
posseduto dal debitore.
SEZIONE III
Delle scritture contabili
delle imprese soggette a registrazione
Art. 2709 Efficacia
probatoria contro l'imprenditore
I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese
soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi
vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).
Art. 2710 Efficacia
probatoria tra imprenditori
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti),
quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per
i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Art. 2711 Comunicazione ed
esibizione
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della
corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative
allo scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e alla
successione per causa di morte (456).
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano
i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso
(Cod. Proc. Civ. 212).
Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili,
lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
SEZIONE IV
Delle riproduzioni
meccaniche
Art. 2712 Riproduzioni
meccaniche
Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche,
le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
SEZIONE V
Delle taglie o tacche di
contrassegno
Art. 2713 Taglie o tacche di
contrassegno
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di
riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le
somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
SEZIONE VI
Delle copie degli atti
Art. 2714 Copie di atti
pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari
pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali,
spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
Art. 2715 Copie di scritture
private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e
spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della
scrittura originale da cui sono estratte.
Art. 2716 Mancanza dell'atto
originale o di copia depositata
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso
presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali
copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca
l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti
esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite
in conformità dell'art. 2715 fanno
egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o
altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne
l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa
l'autenticità dell'originale mancante.
Art. 2717 Valore probatorio
di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati
dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Art. 2718 Valore probatorio
di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma
prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente
autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che
riproducono letteralmente.
Art. 2719 Copie fotografiche
di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle
autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico
ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ.
212).
SEZIONE VII
Degli atti di ricognizione o
di rinnovazione
Art. 2720 Efficacia
probatoria
L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa
piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si
dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti)
nella ricognizione o nella rinnovazione.
CAPO III
Della prova testimoniale
Art. 2721 Ammissibilità:
limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore
dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti).
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite
anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e
di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).
Art. 2722 Patti aggiunti o
contrari al contenuto di un documento
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o
contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la
stipulazione e stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723 Patti posteriori
alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato
stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità
giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo
alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza,
appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Art. 2724 Eccezioni al
divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito
da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la
domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato;
2) quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale
di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli
forniva la prova.
Art. 2725 Atti per i quali è
richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve
essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è
ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è
richiesta sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
Art. 2726 Prova del
pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano
anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236).
CAPO IV
Delle presunzioni
Art. 2727 Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un
fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).
Art. 2728 Prova contro le
presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei
quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara
nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova
contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Art. 2729 Presunzioni
semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge
esclude la prova per testimoni.
CAPO V
Della confessione
Art. 2730 Nozione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di
fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Art. 2731 Capacità richiesta
per la confessione
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di
disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa
da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui
questi vincola il rappresentato (1388).
Art. 2732 Revoca della
confessione
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata
determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434).
Art. 2733 Confessione
giudiziale
E' giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su
fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la
confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata
dal giudice.
Art. 2734 Dichiarazioni
aggiunte alla confessione
Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze
tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a
estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro
integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze
aggiunte. In caso di contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo
le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art. 2735 Confessione
stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta
ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o
se è contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte
su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
CAPO VI
Del giuramento
Art. 2736 Specie
Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
1) è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce
all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2) è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d'ufficio
dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o
le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di
prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa
domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ. 241).
Art. 2737 Capacità delle
parti
Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni
indicate dall'art. 2731.
Art. 2738 Efficacia
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ.
233 e seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne può
chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato
dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).
Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna
penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata
perché il reato è estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il giudice civile può
conoscere del reato al solo fine del risarcimento.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento
prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal
giudice (1305).
Art. 2739 Oggetto
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di
cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un
fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la
forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto pubblico risulti
avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso
(2700).
Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della
parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e
non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a
entrambe le parti.
TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Property/fiorentini1.htm>
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2740 Responsabilità
patrimoniale
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i
suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi
stabiliti dalla legge.
Art. 2741 Concorso dei
creditori e cause di prelazione
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del
debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e
seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).
Art. 2742 Surrogazione
dell'indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca
(2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori
per indennità della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al
pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro
grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il
deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L'autorità giudiziaria può, su istanza
degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle
somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla
perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando
però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono
liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta
giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha
dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme
dovute per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa
(1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate,
per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
Art. 2743 Diminuzione della
garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si
deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla
sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea
garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del
suo credito (1186).
Art. 2744 Divieto del patto
commissorio
E' nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del
pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o
data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla
costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e seguenti).
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2745 Fondamento del
privilegio
Il privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in considerazione
della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla
legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere
subordinata a particolari forme di pubblicità.
2746 Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i
beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Art. 2747 Efficacia del
privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti
spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano oggetto, salvo quanto è
disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui
mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato
(2769), può esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi
posteriormente al sorgere di esso (26837.
Art. 2748 Efficacia del
privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni
mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio (2784 e
seguenti; att. 234).
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai
creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Art. 2749 Estensione del
privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per
l'intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti). Si
estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell'anno
precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti
della misura legale (1284) fino alla data della vendita.
Art. 2750 Privilegi
marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi
sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della
navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti).
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo
capo, se non è diversamente disposto.
SEZIONE II
Dei privilegi sui mobili
§ 1 Dei privilegi generali
sui mobili
Art. 2751 Crediti per spese
funebri d'infermità, alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti
riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del
debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della
stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi
sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone
alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.
Art. 2751 bis Crediti per
retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od
enti cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di
lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali
ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito
per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo
anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto
medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario,
mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi
della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati
dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi
di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della
vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi
per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
Art. 2752 Crediti per
contributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi
degli enti locali
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato
per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla
quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali
suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si
procede all'esecuzione e nell'anno precedente.
Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a
periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi
per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il
periodo cui le imposte si riferiscono.
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti
dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo
le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i
crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti
dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale
sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Art. 2753 Crediti per
contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti
derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 2754 Crediti per
contributi relativi ad altre forme di assicurazione
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i
crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela
previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente
articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro
ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente
articolo.
§ 2 Dei privilegi sopra determinati mobili
Art. 2755 Spese per atti
conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni mobili (Cod.
Proc. Civ. 513 e seguenti) nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio
sui beni stessi.
Art. 2756 Crediti per
prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o
al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi
si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno
diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in
buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è
soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per
la vendita del pegno.
Art. 2757 Crediti per
somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti
e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori
di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (821) hanno privilegio sui
frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o
nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756.
Art. 2758 Crediti per
tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui
mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle
leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il
committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui
beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il
servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha
effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512).
Art. 2759 Crediti per le
imposte sul reddito
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta
per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente
all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i
mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si
trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione
dell'imprenditore.
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente
ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore salvo che si tratti
di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la
lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta
doganale.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato
determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma,
viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini
dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2760 Crediti
dell'albergatore
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le
persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e
nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e seguenti).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno
diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali
diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.
Art. 2761 Crediti del
vettore, del mandatario, del depositano e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti) e
quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle
cose trasportate finché queste rimangono presso di lui (1702).
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (1703 e seguenti) hanno
privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione
del mandato (1721, 1860).
I crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro convenzionale
(1802) a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio
sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'art. 2756.
Art. 2762 Privilegio del
venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha
privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche
se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di
un terzo.
Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali
la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma
dell'art. 1524. La trascrizione è
eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la
macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha
effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo
dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione
fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche
autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali
abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio
sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione
indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta
designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del
secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è
preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Art. 2763 Crediti per canoni
enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno
in corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno privilegio sui frutti (820)
dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o
nelle sue dipendenze.
Art. 2764 Crediti del
locatore di immobili
Il credito delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti, 1615 e seguenti)
degli immobili ha privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti
anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a
coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso,
dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa (2704), e, in
caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le
quali siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per i danni
arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte (1640 e
seguenti) e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle
sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore
(1595).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla
coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore,
nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha
luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell'immobile,
salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in
cui sono state introdotte (Cod. Proc. Civ. 621 e seguenti).
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero
a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del
locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il
sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro
conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), entro il termine di trenta
giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a
coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che
servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo
l'asportazione dei terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio (1519).
Art. 2765 Crediti derivanti
dai contratti di mezzadria e di colonia
Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia
(2164 e seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal
contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti (820) e sulle cose che
servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o
nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 (1519).
Art. 2766 Crediti degli
istituti di credito agrario (abrogato)
Art. 2767 Crediti per
risarcimento di danni contro l'assicurato
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile (1917), il
credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio, sull'indennità
dovuta dall'assicuratore (att. 235).
Art. 2768 Crediti dipendenti
da reato
Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose
sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale (Cod. Pen.
188 e seguenti), secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di
procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti, 612 e seguenti).
Art. 2769 Sequestro della
cosa soggetta a privilegio
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi
di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è
subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro
conservativo (Cod. Proc. Civ. 671).
SEZIONE III Dei privilegi
sopra gli immobili
Art. 2770 Crediti per atti
conservativi o di espropriazione
I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905
e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili (Cod.
Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei creditori sono
privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le
spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche
(2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2771 Crediti per le
imposte sui redditi immobiliari
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi,
limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai
redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente
situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i
frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi
speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte
iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in
riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.
Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi
d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un
importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui
le imposte si riferiscono.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato
determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma,
viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini
dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2772 Crediti per
tributi indiretti
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto,
nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del
cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali
si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed
il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto,
sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce
il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i
terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare
in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non
ha effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro
ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori
che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli
dell'erede (512).
Art. 2773 (abrogato)
Art. 2774 Crediti per
concessione di acque
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque
pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti
d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai
terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di
concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei
crediti stessi.
Art. 2775 Contributi per
opera di bonifica e di miglioramento
I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio
dalle opere di bonifica o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è
subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
Art. 2776 Collocazione
sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità
di cui all'art. 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli
indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti,
enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo
i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal 3° comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai
crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
SEZIONE IV
Dell'ordine dei privilegi
Art. 2777 Preferenza delle
spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770,
sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti
aventi privilegio genera le mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'art.
2751 bis, n. 1;
b) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3;
c) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro
credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai
privilegi indicati nell'art. 2751 bis.
Art. 2778 Ordine degli altri
privilegi sui mobili
Salvo quanto è disposto dall'art.
2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla
medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali
compresi quelli sostitutivi o integrativi
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art.
2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si
esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai
due primi commi dell'art. 2766);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
di beni mobili, indicati dall'art. 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere
di coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e
per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di
coltivazione e di raccolta indicati dall'art.
2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti
quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti
indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall'art. 2758, salvo che la
legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le
imposte sul reddito, indicati dall'art.
2759:
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di
tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 27 54, nonché gli
accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a
tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;
9) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal
terzo comma dell'art. 2766);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di
procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del
sequestratario, indicati dall'art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le
anticipazioni del prezzo, indicati dall'art.
2762:
15) i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall'art. 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai
contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli artt. 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed
alimenti, nell'ordine indicato dall'art.
2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma
dell'art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma
dell'art. 2752.
Art. 2779 Concorso dei
privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le
ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art. 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi
dieci numeri dell'art. 2778 e sono
preferite a tutti gli altri.
Art. 2780 Ordine dei
privilegi sugli immobili
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti
privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;
5) i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli
immobili.
Art. 2781 Concorso di
privilegi speciali con crediti pignoratizi
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un
credito garantito con pegno (2784 e seguenti) e uno dei privilegi debba essere
preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono
essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado (att. 234).
Art. 2782 Concorso di
crediti egualmente privilegiati
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione
del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più
crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una
prelazione su ogni altro credito.
Art. 2783 Preferenza non
determinata dalla legge
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato
privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale
regolato nel codice (att. 234).
Art. 2783 bis Crediti
derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49
e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello
Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
CAPO III
Del pegno
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2784 Nozione
Il pegno è costituito a garanzia
dell'obbligazione <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Property/fiorentini1.htm>dal
debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili,
i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Art. 2785 Rinvio a leggi
speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali
concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle
concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
SEZIONE II
Del pegno dei beni mobili
Art. 2786 Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della
cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa
(1996).
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo
designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo
che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del
creditore.
Art. 2787 Prelazione del
creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa
ricevuta in pegno (2744).
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è
rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione
non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale
contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa (2704, 2800).
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che,
debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su
pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova
(att. 237).
Art. 2788 Prelazione per il
credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla
data del pignoramento (Cod. Pen. 492, 518) o, in mancanza di questo, alla data
della notificazione del precetto (Cod. Proc. Civ. 479 e seguenti). La
prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei
limiti della misura legale (1284), fino alla data della vendita.
Art. 2789 Rivendicazione
della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno,
oltre le azioni a difesa del possesso (1168), può anche esercitare l'azione di
rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al costituente.
Art. 2790 Conservazione
della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e
risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di
essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese
occorse per la conservazione della cosa (att. 237).
Art. 2791 Pegno di cosa
fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto
contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle
spese e agli interessi e poi al capitale.
Art. 2792 Divieto di uso e
disposizione della cosa
Il creditore non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del costituente,
usare della cosa (1770), salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di
essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli
interessi e poi al capitale.
Art. 2793 Sequestro della
cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può
domandarne il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti).
Art. 2794 Restituzione della
cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se
non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state
rimborsate le spese relative al debito e al pegno (1204).
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso
creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima
che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di
ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Art. 2795 Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga
insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che
ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la
cosa (Cod. Proc. Civ. 502).
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche
circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare
la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il
giudice riconosca idonea.
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione
di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a
venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia
reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la
cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di
autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del
prezzo (Cod. Proc. Civ. 530).
Art. 2796 Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far
vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo
seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502).
Art. 2797 Forme della
vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale
giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori,
avvertendo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve
essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o
se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico
incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a
mezzo di persona autorizzata a tali atti (1515, att. 83). Se il debitore non ha
residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine
per l'opposizione è determinato a norma dell'art. 163 bis
Cod. Proc. Civ.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a
quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire
forme diverse (2744).
Art. 2798 Assegnazione della
cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga
assegnata in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) fino
alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il
prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato (2744).
Art. 2799 Indivisibilità del
pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è
integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è
divisibile (1232).
SEZIONE III
Del pegno di crediti e di
altri diritti
Art. 2800 Condizioni della
prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno
risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso è stata
notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo
accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704).
Art. 2801 Consegna del
documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il
costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
Art. 2802 Riscossione di
interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del
credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo
luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere
gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Art. 2803 Riscossione del
credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il
credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose
fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo
stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il
credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto
quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo
al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o
chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.
Art. 2804 Assegnazione o
vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che
gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza
del suo credito (2744, 2928).
Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle
forme stabilite dall'art. 2797.
Art. 2805 Eccezioni
opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore
pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore
(1250, 1254).
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del
pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione (1248)
verificatasi anteriormente.
Art. 2806 Pegno di diritti
diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella
forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo
il disposto del terzo comma dell'art.
2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2807 Norme applicabili
al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano,
in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e seguenti).
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2808 Costituzione ed
effetti dell'ipoteca
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505)
anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo
credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere soddisfatto con preferenza
sul prezzo ricavato dall'espropriazione (518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596
e seguenti).
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si
costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
Art. 2809 Specialità e
indivisibilità dell'ipoteca
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una
somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati,
sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Art. 2810 Oggetto
dell'ipoteca
Sono capaci d'ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e
seguenti);
2) l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);
3) il diritto di superficie (952 e seguenti);
4) il diritto dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo
enfiteutico (957 e seguenti).
Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato
dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 e
seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli,
secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a
norma della legge speciale.
Art. 2811 Miglioramenti e
accessioni
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle
altre accessioni (934 e seguenti) dell'immobile ipotecario, salve le eccezioni
stabilite dalla legge (2873).
Art. 2812 Diritti costituiti
sulla cosa ipotecata
Le servitù (1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta la
costituzione (2643) dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al
creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa
disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione (978
e seguenti, 1021 e seguenti).
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo (Cod. Proc.
Civ. 555 e seguenti) e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul
ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla
trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie (952 e
seguenti) o il diritto d'enfiteusi (957 e seguenti) sui beni soggetti
all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione
dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti (2858 e
seguenti).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti (1605),
che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai
creditori ipotecari solo se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e
per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento (2924).
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai
creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine
stabilito dal comma precedente (att. 238).
Art. 2813 Pericolo di danno
alle cose ipotecate
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il
perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare
all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le
cautele necessarie (Cod. Proc. Civ. 670) per evitare il pregiudizio della sua
garanzia (1186, 2743).
Art. 2814 Ipoteca
sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di
questo (979, 1014 e seguenti). Tuttavia, se la cessazione si verifica per
rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda
proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi
l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo
l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in
cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita
sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca
stessa.
Art. 2815 Ipoteca sul
diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta
Nel caso di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul diritto del
concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche
gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà.
Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi (958 e seguenti)
per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si
risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è
dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti,
se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve
determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche
gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.
Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le
ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una
medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le
ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma
se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla
piena proprietà.
Art. 2816 Ipoteca sul
diritto di superficie
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie (952 e
seguenti) si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al
proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha
diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul
corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo
non si estendono alla superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del
proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e
sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.
SEZIONE II
Dell'ipoteca legale
Art. 2817 Persone a cui
compete
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli
obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei
conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale
obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente
responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di
procedura penale.
SEZIONE III
Dell'ipoteca giudiziale
Art. 2818 Provvedimenti da
cui deriva
Ogni sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al pagamento di
una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei
danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del
debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la
legge attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655).
Art. 2819 Sentenze arbitrali
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e stato
reso esecutivo (Cod. Proc. Civ. 825).
Art. 2820 Sentenze straniere
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate
dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata
l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana (Cod. Proc. Civ. 797) salvo che le
convenzioni internazionali dispongano diversamente.
SEZIONE IV
Dell'ipoteca volontaria
Art. 2821 Concessione
d'ipoteca
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale.
La concessione deve farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura
privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità.
Non può essere concessa per testamento (587).
Art. 2822 Ipoteca sui beni
altrui
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa,
l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal
concedente.
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza
averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il
proprietario ha ratificato la concessione (1398 e seguente).
Art. 2823 Ipoteca su beni
futuri
L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la
cosa è venuta a esistenza (458, 1348).
Art. 2824 Ipoteca iscritta
in base a titolo annullabile
L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile (1425
e seguenti) rimane convalidata con la convalida (1444) del titolo.
2825 Ipoteca su beni indivisi
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla
comunione (1103) produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di
beni che a lui verranno assegnati nella divisione (757, 1103).
Se nella divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un partecipante
beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi
altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del
valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché
l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro
novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti
i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli
(2817 n. 2).
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano
stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere
le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia
stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far
valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di
iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore
dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate
al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai
creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta
opposizione (757; att. 239).
Art. 2826 Indicazione
dell'immobile ipotecato
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere
specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui
si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in
corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale
del terreno su cui insistono.
Sezione V Dell'Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
§1 Dell'Iscrizione
Art. 2827 Luogo
dell'iscrizione
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in
cui si trova l'immobile.
Art. 2828 Immobili su cui
può iscriversi ipoteca giudiziale
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili
appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla
condanna, a misura che egli li acquista.
Art. 2829 Iscrizione sui
beni del defunto
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la
semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole
ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi,
l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
Art. 2830 Ipoteca giudiziale
sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti) o
se si tratta di eredità giacente (528 e seguenti), non possono essere iscritte
ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate
anteriormente alla morte del debitore.
Art. 2831 Ipoteca a garanzia
di obbligazioni all'ordine o al portatore
Le obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli all'ordine (2008
e seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere garantite con
ipoteca.
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale
possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a
effettuare l'annotazione prevista dall'art.
2843.
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è
iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione,
della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione
deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena
questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della
deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina (2845).
Artt. 2832-2833 (abrogati)
Art. 2834 Iscrizione
dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di
alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che
spetta all'alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2 dell'art. 2817, a meno che gli sia
presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono
stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o
del condividente.
Art. 2835 Iscrizione in base
a scrittura privata
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata (2702 e
seguenti), la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere
autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 214 e seguenti).
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è
depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia
autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
L'originale o la copia (2774) rimane in deposito nell'ufficio dei
registri immobiliari (2663).
Art. 2836 Iscrizione in base
ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico (2699)
ricevuto nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti) o da
altro provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655), si
deve presentare copia del titolo.
(Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le
disposizioni dell'art. 2669)
Art. 2837 Atti formati
all'estero
Gli atti formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804) che si
presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Art. 2838 Somma per cui
l'iscrizione è eseguita
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base
ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal
creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota
vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Art. 2839 Formalità per
l'iscrizione dell'ipoteca
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo
insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di
codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di
ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice
fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai Capi II, III e IV
del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle
generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le
norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni
all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi
annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si
deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
7) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale
in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha
ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;
5) gli interessi e le annualità che il credito produce;
6) il tempo della esigibilità;
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni
prescritte dall'art. 2826.
Art. 2840 Certificato
dell'iscrizione
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno
degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il
numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è
disposto dall'art. 2664.
Art. 2841 Omissioni e
inesattezze nei titoli o nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in
base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità
dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del
debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del
bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli
beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la
rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Art. 2842 Variazione del
domicilio eletto
E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente
causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro
nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in
calce all'iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da
atto ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve rimanere depositata
nell'ufficio del conservatore.
Art. 2843 Annotazione di
cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione (1260 e
seguenti), surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e seguenti),
postergazione di grado o costituzione in dote (l’inciso "o costituzione in
dote" è stato abrogato) del credito ipotecario, nonché per sequestro (2905
e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod. Proc. Civ. 492
e seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti)
del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché
l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si
può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati
nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o notificazioni che occorrono in
dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del
titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese
estero, si applicano le disposizioni degli artt. 2835 e 2837.
Art. 2844 Azioni e
notificazioni
Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono
promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione
(Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie (Cod. Proc. Civ.
138) o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa
alle dette iscrizioni.
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona
ovvero e cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni
e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale
l'iscrizione e stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore
per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale
dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti
dal codice di procedura civile.
Art. 2845 Notificazioni
relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli
all'ordine (2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni previste
dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso
l'iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti
l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e
seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al
rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome è annotato in margine
all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte
nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate per estratto in un
giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è
stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le
notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi
dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere
pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Art. 2846 Spese d'iscrizione
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non
vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
§ 2 Della Innovazione
Art. 2847 Durata
dell'efficacia dell'iscrizione
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine
(att. 240).
Art. 2848 Nuova iscrizione
dell'ipoteca
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il
creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado
dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti
dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644).
Art. 2849 (abrogato)
Art. 2850 Formalità per la
rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in
doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si
dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.
Art. 2851 Rinnovazione
rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai
registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi
causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o
aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai
registri medesimi.
SEZIONE VI
Dell'ordine delle ipoteche
Art. 2852 Grado dell'ipoteca
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è
iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti
che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Art. 2853 Richieste
contemporanee d'iscrizione
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno,
se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione
contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite
sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal
conservatore a ciascuno dei richiedenti.
Art. 2854 Ipoteche iscritte
nello stesso grado
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi
beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
Art. 2855 Estensione degli
effetti dell'iscrizione
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese
dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e
quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il
credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con
patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che
produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché
ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è
limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorché sia stata pattuita
l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese
per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli
interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del
pignoramento, però soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data della
vendita att. 2411.
Art. 2856 Surrogazione del
creditore perdente
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi
perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un
creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso
debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore
soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con
preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso
diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di
privilegi immobiliari (2770 e seguenti).
Art. 2857 Limiti della
surrogazione
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un
terzo (2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata
trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta
iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca
giudiziale (2828), il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche
su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita
annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione
deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale
risulta l'incapienza.
SEZIONE VII
Degli effetti dell'ipoteca
rispetto al terzo acquirente
Art. 2858 Facoltà del terzo
acquirente
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att.
242) il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non
preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), può rilasciare i beni
stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella
Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui
secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile (Cod. Proc. Civ.
602 e seguenti).
Art. 2859 Eccezioni
opponibili dal terzo acquirente
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore
alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso
parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non
opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la
condanna.
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini
stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Art. 2860 Capacità per il
rilascio
Può procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacità
di alienare.
Art. 2861 Termine ed
esecuzione del rilascio
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla
cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26).
La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti, 604).
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a
cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l'atto di
pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al
creditore procedente.
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale
provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il
processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla
consegna all'amministratore.
Art. 2862 Ipoteche e altri
diritti reali a carico e a favore del terzo
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti
reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al
terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la
vendita all'incanto eseguita contro di lui (Cod. Proc. Civ. 576 e seguenti).
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione
dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo
del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Art. 2863 Ricupero
dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile
rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi
sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per
rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e seguenti).
Art. 2864 Danni causati dal
terzo e miglioramenti
Il terzo è tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da sua
colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti
(2827 e seguenti).
Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti (1152); ma
ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai
miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza
del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era
prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi
in due parti proporzionali ai detti valori.
Art. 2865 Frutti dovuti dal
terzo
I frutti (820) dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo (1148) a
decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento (Cod. Proc. Civ.
555 e seguenti).
Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del
pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal
giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890.
Art. 2866 Diritti del terzo
nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato
l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità verso il suo
autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito (1483 e seguenti).
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del
creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati
acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto
il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per
esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in
conformità dell'art. 2843.
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione
stabilito dall'art. 2856 a favore
dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del Titolo
del terzo acquirente.
Art. 2867 Terzo debitore di
somma in dipendenza dell'acquisto
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in
dipendenza dell'acquisto (1498), di una somma attualmente esigibile, la quale
basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente
proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.
Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o e minore o
diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo,
possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva
concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.
Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può evitare di pagare,
offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile è
liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante (2817 n.
1), e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni
(2882 e seguenti).
SEZIONE VIII
Degli effetti dell'ipoteca
rispetto al terzo datore
Art. 2868 Beneficio di
escussione
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può
invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio
non è stato convenuto (2910).
Art. 2869 Estinzione
dell'ipoteca per fatto del creditore
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore,
non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle
ipoteche e nei privilegi del creditore (1203).
Art. 2870 Eccezioni
opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla
condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
Art. 2871 Diritti del terzo
datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto
l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori
obbligati in solido il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha
regresso contro ciascuno per l'intero (1292 e seguenti).
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e seguenti) del
debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro
rispettiva porzione (1299) e può esercitare, anche nei confronti dei terzi
acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.
SEZIONE IX
Della riduzione delle
ipoteche
Art. 2872 Modalità della
riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è
stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei
beni (Cod. Proc. Civ. 652).
Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un
solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano
comodamente distinguere (att. 243).
Art. 2873 Esclusione della
riduzione
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né
riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per
convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere
almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione
proporzionale per quanto riguarda la somma.
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo
l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia
ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte,
osservato il limite stabilito dall'art.
2876 per il valore della cautela (att. 243).
Art. 2874 Riduzione
dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali
(2818 e seguenti) devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni
compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da
somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede
di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Art. 2875 Eccesso nel valore
dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi,
se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera
di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma
dell'art. 2855.
Art. 2876 Limiti della
riduzione
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che
riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il
valore della cautela.
Art. 2877 Spese della
riduzione
Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal
creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia
luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel
qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio
sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti (Cod.
Proc. Civ. 91 e seguenti).
SEZIONE X
Dell'estinzione delle
ipoteche
Art. 2878 Cause di
estinzione
L'ipoteca si estingue (1232):
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine
indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e
seguenti, 2930);
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'art. 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col
verificarsi della condizione risolutiva (1353);
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il
diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ.
586).
Art. 2879 Rinunzia
all'ipoteca
La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve
risultare da atto scritto, sotto pena di nullità (1350).
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla
cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima
ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'art. 2843.
Art. 2880 Prescrizione
rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per
prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla
data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e
d'interruzione (2934 e seguenti).
Art. 2881 Nuova iscrizione
dell'ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge (1276, 2926, 2927), se la causa
estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero
è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione
non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende
grado dalla sua data (2852).
SEZIONE XI
Della cancellazione
dell'iscrizione
Art. 2882 Formalità per la
cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere
eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il
consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt.
2821, 2835 e 2837 (2725).
Art. 2883 Capacità per
consentire la cancellazione
Chi non ha capacità (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare il
debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è
assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche
se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono
consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia
soddisfatto.
Art. 2884 Cancellazione
ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è
ordinata con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con altro
provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (Cod. Proc. Civ.
586).
Art. 2885 Cancellazione
sotto conduzione
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver
luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra
condizione, la cancellazione non può esser eseguita se non si fa constare al
conservatore che la condizione è stata adempiuta (499, 2675).
Art. 2886 Formalità per la
cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al
conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita
in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è
stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la
sottoscrizione del conservatore.
Art. 2887 Cancellazione
delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione
risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei
registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al
conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il
conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di
regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Art. 2888 Rifiuto di
cancellazione
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di
un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria
(att. 113; Cod. Proc. Civ. 737).
SEZIONE XII
Del modo di liberare i beni
dalle ipoteche
Art. 2889 Facoltà di
liberare i beni dalle ipoteche
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo
e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di
liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del
suo titolo di acquisto (att. 244).
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento (Cod.
Proc. Civ. 555 e seguenti), purché nel termine di trenta giorni (2892) proceda
in conformità dell'articolo che segue (Cod. Proc. Civ. 792).
Art. 2890 Notificazione
L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario
(Cod. Proc. Civ. 131), ai creditori iscritti (2827 e seguenti), nel domicilio
da essi eletto (2844), e al precedente proprietario un atto nel quale siano
indicati:
1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra
loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si
tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato
determinato il prezzo.
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore
a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in
caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568).
Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere
domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione
(Cod. Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli
annunzi giudiziari.
Art. 2891 Diritto dei
creditori di far vendere i beni
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata
dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 e seguenti) o
dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di richiedere
l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a
norma del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti), purché
adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da
lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un
decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al
quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal
richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della
richiesta.
Art. 2892 Divieto di proroga
dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere
prorogati.
Art. 2893 Mancata richiesta
dell'incanto
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art.
2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che
l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato
depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2894 Effetti del
mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine
stabilito dall'art. 792 Cod. Proc. Civ.,
la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva
la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
Art. 2895 Desistenza del
creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire
l'espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori
iscritti.
Art. 2896 Aggiudicazione al
terzo acquirente
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente (Cod. Proc.
Civ. 604), il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla
trascrizione dell'atto di acquisto (2643).
Art. 2897 Regresso
dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso
contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel
contratto di vendita (2866).
Art. 2898 Beni non ipotecati
per il credito per il quale si procede
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende
mobili e immobili (812 e seguenti), o comprende più immobili, gli uni ipotecati
e gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati
nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di
tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo
di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve
dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel
titolo.
Il creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso
essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili,
fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del
terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a
soffrire.a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle
relative coltivazioni.
SEZIONE XIII
Della rinunzia e
dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata
Art. 2899 Divieto di rinunzia
a una ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata
atta la notificazione indicata dall'art.
2890 si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la
notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di
espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli
immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione (Cod.
Proc. Civ. 563 e seguenti), qualora sia con ciò favorito un creditore a danno
di altro creditore anteriormente iscritto (2852 .), se egli rinunzia o si
astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o
l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca
anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente
trascritto.
CAPO V
Dei mezzi di conservazione
della garanzia patrimoniale
SEZIONE I
Dell'azione surrogatoria
Art. 2900 Condizioni, modalità
ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue
ragioni (2740), può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi
al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le
azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni
che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati
se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470, 524, 557, 713, 802, 974, 1015,
1113, 1416, 2789, 2939).
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il
debitore al quale intende surrogarsi (Cod. Proc. Civ. 102, 163).
SEZIONE II
Dell'azione revocatoria
Art. 2901 Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione (13531 o a
termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli
atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio
alle sue ragioni (206, 1113, 2740) quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle
ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il
soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse
consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del
credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia (1936,
1960, 2784, 2808), anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo
oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo
oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione (2652)
della domanda di revocazione.
Art. 2902 Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere
nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni
che formano oggetto dell'atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito
dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul
ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se
non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Art. 2903 Prescrizione
dell'azione
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto
(2934 e seguenti).
Art. 2904 Rinvio
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia
fallimentare e in materia penale (c.p. 192 e seguenti).
SEZIONE III
Del sequestro conservativo
Art. 2905 Sequestro nei
confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del
debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 671 e seguenti).
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo
acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far
dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Art. 2906 Effetti
Non hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le
alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in
conformità delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il
pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei
casi e con le forme stabilite dalla legge (2742, 2825).
TITOLO IV
DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE
DEI DIRITTI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2907 Attività
giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria
su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo
dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod. Proc. Civ.
69).
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie
professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute,
nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (Cod. Proc.
Civ. 409 e seguenti).
Art. 2908 Effetti
costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire,
modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro
eredi o aventi causa.
Art. 2909 Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a
ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595; Cod. Proc.
Civ. 324).
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
§1 Disposizioni generali
Art. 2910 Oggetto
dell'esproprazione
Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare
i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile
(Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono
vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato
revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Art. 2911 Beni gravati da
pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri
beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati
da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se
non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca (Cod.
Proc. Civ. 502, 544)
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio
speciale su determinati beni.
§ 2 Degli effetti del
pignoramento
Art. 2912 Estensione del
pignoramento
Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e
seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820) della
cosa pignorata.
Art. 2913 Inefficacia delle
alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli
atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del
possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti in pubblici
registri.
Art. 2914 Alienazioni
anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti),
sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in
pubblici registri (812 e seguenti), che siano state trascritte successivamente
al pignoramento;
2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate
al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa
(2704);
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il
possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data
certa.
Art. 2915 Atti che limitano
la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che
importano vincoli di indisponibilità (169, 187, 220, 1980), se non sono stati
trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o
beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti,
2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e
dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti e
le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede
la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente al
pignoramento.
Art. 2916 Ipoteche e
privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc.
Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:
1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo
il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762),
se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art. 2917 Estinzione del
credito pignorato
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per
cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2918 Cessioni e
liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora
scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio
del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod.
Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente al
pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore
ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte
non hanno effetto, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e,
in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.
§ 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919 Effetto traslativo
della vendita forzata
La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce
all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito
l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147). Non sono
però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i
diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (2913)
e dei creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2920 Diritti di terzi
sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la
proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro
ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e seguenti),
non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede (1147), né
possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la
responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le
spese.
Art. 2921 Evizione
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può
ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la
distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che
ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore
procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere
una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se
l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei
creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era
opponibile.
Art. 2922 Vizi della cosa.
Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa
(1490).
Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448).
Art. 2923 Locazioni
Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito
l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa (2704)
anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili,
l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147).
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state
trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili
all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione
(1599).
In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione
qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a
quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del
conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è
tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella
stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in
caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le
disposizioni dell'art. 1603.
Art. 2924 Cessioni e
liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora
scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o
di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento
(2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.
Art. 2925 Norme applicabili
all'assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche
all'assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è disposto
negli articoli seguenti.
Art. 2926 Diritti dei terzi
sulla cosa assegnata
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la
proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione,
rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso
(1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito
soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano
sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma
si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Art. 2927 Evizione della
cosa assegnata
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di
ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del
creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore
espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Art. 2928 Assegnazione di
crediti
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario
verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la
riscossione del credito assegnato.
Art. 2929 Nullità del
processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o
l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo
il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono
in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto
dell'esecuzione.
SEZIONE II
Dell'esecuzione forzata in
forma specifica
Art. 2930 Esecuzione forzata
per consegna o rilascio
Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile
o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a
norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605 e
seguenti).
Art. 2931 Esecuzione forzata
degli obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere
che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice
di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Art. 2932 Esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere un contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal
titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non
concluso (2908).
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un
altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta
non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne fa offerta nei modi di
legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (att. 246).
Art. 2933 Esecuzione forzata
degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può
ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in
violazione dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto
può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e
di pregiudizio all'economia nazionale.
TITOLO V
DELLA PRESCRIZIONE E DELLA
DECADENZA
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2934 Estinzione dei
diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo
esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri
diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 948,1422).
Art. 2935 Decorrenza della
prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere.
Art. 2936 Inderogabilità
delle norme sulla prescrizione
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della
prescrizione (1418 e seguenti).
Art. 2937 Rinunzia alla
prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente
del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di
valersi della prescrizione (1310).
Art. 2938 Non rilevabilità
d'ufficio
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Art. 2939 Opponibilità della
prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha
interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se
la parte vi ha rinunziato (2900).
Art. 2940 Pagamento del
debito prescritto
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato
in adempimento di un debito prescritto (2034).
SEZIONE II
Della sospensione della
prescrizione
Art. 2941 Sospensione per
rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa (1310):
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa inerenti (260, 409) e le persone che vi
sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424)
soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale
(386), salvo quanto e disposto dall'art.
387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o
l'inabilitato (424);
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (484 e
seguenti);
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per
provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione
è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in
carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (18, 2393, 2487);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito
e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente).
Art. 2942 Sospensione per la
condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità
di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale
e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione
dell'incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti
alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di
servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle
disposizioni delle leggi di guerra.
SEZIONE III
Dell'interruzione della
prescrizione
Art. 2943 Interruzione da
parte del titolare
La prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con
il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod. Proc. Civ. 163,
638) ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente, 688, 700, 703) o
esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a
costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte,
in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Art. 2944 Interruzione per
effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di
colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Art. 2945 Effetti e durata
dell'interruzione
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi
due commi dell'art. 2943, la
prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza
che definisce il giudizio (Cod. Proc. Civ. 324).
Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo
l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data
dell'atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della
notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in
cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in
giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
SEZIONE IV
Del termine della
prescrizione
§1 Della prescrizione ordinaria
Art. 2946 Prescrizione
ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
§ 2 Delle prescrizioni brevi
Art. 2947 Prescrizione del
diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043
e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è
verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di
ogni specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla
prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza irrevocabile
nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al risarcimento del danno
si prescrive termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di
estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Art.2948 Prescrizione di
cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al
portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
corrispettivo di locazioni (1571)
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
(1751, 2118 e seguenti).
Art. 2949 Prescrizione in
materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti
sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti).
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta
ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge
(2394, 2487).
Art. 2950 Prescrizione del
diritto del mediatori
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della
provvigione (1755).
Art. 2951 Prescrizione in materia
di spedizione e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di
spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il
trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso
di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o
sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i
diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.
Art. 2952 Prescrizione in
materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno
dalle singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e
seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di
riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato
o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato
o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il
credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto
del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del
riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e
seguenti).
Art. 2953 Effetti del
giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di
dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso di dieci
anni.
§3 Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954 Prescrizione di
sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per
l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il
diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Art. 2955 Prescrizione di un
anno
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono
a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione
per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti
nella loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956 Prescrizione di
tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
superiori al mese (2099);
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il
rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a
tempo più lungo di un mese.
Art. 2957 Decorrenza delle
prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione
periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai
patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod.
Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato
(Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre
dalla l'ultima prestazione.
Art. 2958 Corso della
prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di
somministrazioni o di prestazioni.
Art. 2959 Ammissioni di
colui che oppone la prescrizione
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi
indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta.
Art. 2960 Delazione di
giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la
prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per
accertare se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod.
Proc. Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o
ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione
del debito.
Art. 2961 Restituzione di
documenti
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i
patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti
relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono
altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni
dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il
giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le
carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
§ 4 Del computo dei termini
Art. 2962 Compimento della
prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la
prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
Art. 2963 Computo dei
termini di prescrizione
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre
leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155).
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale
del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante
del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo (1187).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di
questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con
l'ultimo giorno dello stesso mese.
CAPO II
Della decadenza
Art. 2964 Inapplicabilità di
regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di
decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della
prescrizione (2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si
riferiscono alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto
altrimenti (245, 489, 802).
Art. 2965 Decadenze
stabilite contrattualmente
E' nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di
decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio
del diritto.
Art. 2966 Cause che
impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto
dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal
contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza
può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla
persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
Art. 2967 Effetto
dell'impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto
alle disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti).
Art. 2968 Diritti
indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né
possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge
in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Art. 2969 Rilievo d'ufficio
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che,
trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice
debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E
TRANSITORIE
Regio
Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
e disposizioni transitorie
CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al
Libro I
Art. 1
L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel
titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in
parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di
una provincia (Cod. Civ. 12, 2° comma).
Art. 2
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12
e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le
circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per
provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità
governativa anche d'ufficio.
Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero
per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguentI), con i quali si
dispongono fondazioni (Cod. Civ. 14) o si fanno donazioni o lasciti in favore
di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è obbligato a farne denunzia al
prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo
letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro
residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti
dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della
disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la
nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con
decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).
Art. 4
La domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16) delle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 16, 3° comma)
deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e
dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte
dal secondo comma dell'art. 21 del
codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere
l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
[Art. 5] (*)
(*) Abrogato dall'art. 13.1,
legge 15 maggio 1997, n. 127 unitamente a tutte le disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Il precedente testo
recitava: "La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17
del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona
giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata dai documenti necessari
per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la
destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le
opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà,
coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona
giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione,
trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attività che la persona
giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del
Presidente della Repubblica.
Durante il procedimento i
rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a
conservarne i diritti".
Art. 6
L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919;
Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore della
persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. (*)
Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona
giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
(*) La legge 15 maggio 1997, n.
127 ha abrogato tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per
l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Art. 7
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero
per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei quali si
dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne
notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al
prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
Art. 8
La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve
farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante
avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare.
Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati
possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega
scritta anche in calce all'avviso di convocazione (Cod. Civ. 2372).
Art. 9
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere
comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre
reclamo.
In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il
provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove
l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).
Art. 10
Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara
l'estinzione (Cod. Civ. 27, 3° comma) o dispone la trasformazione (Cod. Civ.
28) della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente
del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).
Art. 11
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o
quando l'associazione è sciolta (Cod. Civ. 21, 3° comma), il presidente del
tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del
pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori
(Cod. Civ. 30), salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una
diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento.
La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello
statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30).
Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea,
la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista
dall'art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste
nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al
presidente del tribunale.
Art. 12
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza
del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici
ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni
tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a
reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane,
devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona
giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori la
consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della
consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del
tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il
presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non
soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale
giudiziario procedente.
Art. 14
Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori,
dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se
riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle
passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di
tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle
persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non
ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza
dell'attivo sul passivo.
In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione
entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del
patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale.
Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della
corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato
nel registro a cura dei liquidatori.
Art. 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo
precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i
liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in
danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura
che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il
cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele
necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni
residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.
Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del
tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando
è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa (Cod. Civ. 31, 32).
Art. 16
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Art. 17
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo
precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina
dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono
dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la
liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.
Art. 18
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del
bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro
delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme
richiamate nell'art. 16 richiedono
il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare
presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.
Art. 19
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta
amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore,
spettano al presidente del tribunale.
Art. 20
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la
cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a
cura della cancelleria del tribunale.
Art. 21
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al
tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona
giuridica.
Art. 22
Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è
istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed
e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale (*).
(*) Per l'iscrizione degli enti
ecclesiastici, vedi art. 15, d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33.
Art. 23
Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con
la sola indicazione della loro denominazione.
L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed e accompagnata
dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate
nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono
contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il
registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona
giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento
alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona
giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo
comma dell'art. 33 e del primo comma
dell'art. 34 del codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere
l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono
raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le
copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro
un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni
successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una
persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo.
La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
Art. 24
Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della
provincia, nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera (*)
della richiesta d'iscrizione.
(*) Agevolazione ora esclusa dal
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 25
Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve
presentare copia autentica in carta libera (*) del decreto di riconoscimento,
dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della
Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel
quale il decreto è stato pubblicato.
L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria
e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
(*) Agevolazione ora esclusa dal
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 26
Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica
in carta libera (*) della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi
muniti di rubrica alfabetica.
(*) Agevolazione ora esclusa dal
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 27
L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone
giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel
termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).
Per le iscrizioni previste nell'art.
33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto
del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e,
se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di
comunicazione del provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della
comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine
decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell'art.
34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti
dell'autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni
dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione
e soggetta ad approvazione dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre
dalla data in cui l'approvazione è comunicata.
Art. 28
La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del codice può essere richiesta
da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del codice può essere disposta
dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro.
Art. 29
Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque
ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono
richiesti.
Art. 30
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e
vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del
tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina
del registro.
Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato
indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Art. 31
Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 44) si prova con la doppia
dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende
fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si
abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Art. 32 (*)
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di
volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale (Cod. Civ. 167 e
seguenti).
(*) Articolo così modificato
dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 33 (*)
Nel caso previsto dall'art. 183
del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su
istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
(*) Articolo così modificato
dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 34 (*)
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione di cui all'art.
279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.
(*) Articolo così modificato
dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 34-bis (*)
Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del
matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni,
ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale
dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo
comma dell'art. 163 del codice.
(*) Articolo così modificato
dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 35 (*)
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se
il figlio da riconoscere e minore.
Sulla domanda di legittimazione (Cod. Civ. 280 e seguenti), di adozione
(Cod. Civ. 291 e seguenti) e di revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti)
di minore di età provvede il tribunale per i minorenni (Cod. Civ. 314).
(*) Articolo così modificato
dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 36 (*)
La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di
stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei
registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere
fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza.
L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al
Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la
trascrizione nei registri di cittadinanza.
(*) Articolo così modificato
dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 37 (*)
L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione (Cod. Civ. 309) deve
essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.
(*) Articolo così modificato dalla
legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 38 (*)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264,
316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di
minori dall'art. 269, primo comma,
codice civile (**).
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il
pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
(*) Articolo così modificato dalla
legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
(**) Comma così sostituito
dall'art. 68, legge 4 marzo 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori).
Art. 39
L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di
competenza del tribunale per i minorenni (*).
(*) Articolo privo di di oggetto
a seguito dell'abrogazione degli artt. 406, 412 ad opera dell'art. 77, legge 4
maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 40
La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e
quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della
minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al tribunale per i
minorenni.
Art. 41
I provvedimenti previsti nell'art.
145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo
in cui è stabilita la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi,
del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede
in composizione monocratica (*).
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 151, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 42
I provvedimenti indicati nell'art.
423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in
carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a
cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43
I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono
emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al
giudice anche verbalmente.
Art. 44
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il
protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e
notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della curatela
(Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali
e patrimoniali del minore.
Art. 45
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice
tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti
indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e
395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri
casi.
Nell'ipotesi prevista nell'art.
386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in
sede contenziosa.
Art. 46
Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti),
compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse
di bollo e di registro (*).
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro (*) gli atti
previsti nel titolo XI del libro I del codice.
(*) Agevolazione ora esclusa dal
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 47
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle
tutele dei minori e degli interdetti (Cod. Civ. 343 e seguenti, 414 e seguenti)
e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ.
400 e seguenti, 414 e seguenti).
Art. 48
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di
esse, si devono annotare a cura del cancelliere (Cod. Civ., 389):
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la
interdizione se trattasi di interdetti
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del
protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da
parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti
i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale
della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha
provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di
esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione
o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona
emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato
all'emancipato o all'inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza
che revoca la inabilitazione.
Art. 50 (*)
Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da
lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(*) Articolo così sostituito
dall'art. 152, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo così
recitava: "Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono
da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno
fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica."
Art. 51 (*)
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali
per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai
sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317-bis,
330, 332, 333, 334 e 335 del codice (**).
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento
deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del
giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta
annotazione.
(*) Articolo così modificato
dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
(**) Nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 69 legge 4 maggio 1983,
n. 184, debbono essere altresì annotati i provvedimenti urgenti di cui all'art.
10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori).
SEZIONE II
Disposizioni relative al
Libro II
Art. 51-bis (*)
I provvedimenti previsti negli articoli 485, 1° comma, 508, 1° comma,
509, 1° comma, 517, 2° comma, 528, 1° comma, 529, 530, 1° comma, 620, 2° e 6°
comma, 621, 1° comma, 730, 1° comma, e 736, 2° comma, del codice sono adottati
dal tribunale in composizione monocratica.
(*) Articolo così introdotto dall'art.
153 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 52
Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del
cancelliere il registro delle successioni (*).
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle
dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508, 2°
comma, 509, 2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma).
L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni
da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale(**); su istanza della parte e
dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le
dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cod.
Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario
e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le
nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione
della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle
dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3° comma). Nella seconda sono
registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519). Nella
terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità
giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ.
392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori
testamentari (Cod. Civ. 702).
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica
contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta
e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
(*) Comma così sostituito
dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo così
recitava: "Presso la cancelleria di
ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del
pretore, il registro delle successioni."
(**) Comma così sostituito
dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo così
recitava: "In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle
dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528,
702). L'inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di
dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della
parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi."
Art. 53
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e
vidimato in ciascun foglio dal pretore (*). Nell'ultima pagina il cancelliere
(**) indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la
cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
(*) La parola "pretore"
deve ritenersi sostituita con la parola "tribunale" in seguito al d.
lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(**) Parola così sostituita
dall'art. 155 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 54
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda
giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro
attribuito dal secondo comma dell'art.
514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine
all'iscrizione in separazione.
Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della
separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito
l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.
Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla
cancelleria del tribunale (*) secondo l'art.
622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi
volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere
esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
(*) Parola così sostituita dall'art. 156 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
SEZIONE III
Disposizioni relative al
Libro III
Art. 56
Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone
che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente.
Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a
espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale può
impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.
Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della
legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità.
Art. 57
Le azioni previste dagli artt.
848 e 849 del codice sono di
competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall'art. 849
il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante
dell'associazione professionale (*), il quale può delegare altra persona. Si
osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice
di procedura civile per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).
(*) Le associazioni professionali
sono state soppresse con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 57-bis
L'autorizzazione prevista nell'art.915,
1° comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica (*).
(*) Articolo così introdotto
dall'art. 157, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 58
Le modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo
enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925, n.
998, e del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426 (*).
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del
debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la
determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano
anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di
altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
(*) Sulle modalità e gli effetti
attuali dell'affrancazione dell'enfiteusi, cfr. legge 22 luglio 1966, n. 607;
legge 18 dicembre 1970, n. 1138; legge 14 giugno 1974, n. 270.
Art. 59
La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione
dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se non è proposta in corso di giudizio, si
propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina
dell'amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano
gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra
parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma
dell'art. 1092 del codice sono
l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano
le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'art.
1136 del codice, o e disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di
almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si
chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose
indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle
cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice
stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può ottenere
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod.
Proc. Civ. 642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con
questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si
sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di
condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso
l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'art. 1129 e dall'ultimo comma
dell'art. 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod. Proc.
Civ. 137).
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei
condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a
un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei
condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall'art. 1135
del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore
quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67
Ogni condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza
provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e
al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere
di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di
voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del
codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva
ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella
allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o
di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei
seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o
di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario
tra i valori dei singoli piani o przioni di piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a
titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è
devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal 4°
comma dell'art. 1129 e dal 3° comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale (*)
dei proprietari di fabbricati.
(*) L'associazione professionale
è stata soppressa d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 72
I regolamenti di condominio
non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
SEZIONE IV
Disposizioni relative al
Libro IV
Art. 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un
notaio o da un ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216,primo
comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 73-bis (*)
I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, 1° comma, 1515, 3° comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione
monocratica
(*) Articolo introdotto dall'art.
158, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 74
Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in
conformità delle disposizioni dell'art.
126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la
specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.
Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento
e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle
garanzie.
Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve
essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L'intimazione prescritta dall'art.
1212, n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di
notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra l'intimazione e il
deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.
Art. 75
L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve
contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore
intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a
favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare
l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale
giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione,
con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo
precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro
debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le
norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito (att. Cod. Civ.
251).
Art. 77
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito,
nei casi previsti dagli artt. 1210,
primo comma, e 1214 del codice e
in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice (Cod.
Civ. 1513, 1514, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso
stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui
deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il
pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare
con decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Art. 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di
credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa
operazione in conformità del successivo art.
1212, n. 3, e dell'art. 126 Cod. Proc. Civ., e consegnarne
copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia
del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod.
Proc. Civ. 137).
Art. 79
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma
dell'art. 1216 del codice, è
nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo
in cui si trova l'immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore.
Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello,
entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo
verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo
verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.
Art. 80
L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la
prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima
deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve
contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore
intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre
giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel
giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno
decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1207).
Art. 81
Nei casi previsti dagli artt. 1286,
terzo comma e 1287, terzo comma,
del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere
fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice
si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l'autorità giudiziaria
del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni
previste rispettivamente dagli artt. 749
e 750 del codice di procedura civile.
Art. 82
L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma
dell'art. 1473 del codice, qualora
non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del
tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al
terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è
ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni
dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o
elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.
Art. 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma
dell'art. 1515 del codice, o alle
operazioni di compra a norma del successivo art. 1516 (Cod. Civ. 2797, 2° comma):
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di
credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle
corporazioni (*), per le merci e le derrate.
La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una
pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in
vendita.
Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura
(**)del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere
documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio
esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato
da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa
approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico e
stato eseguito.
(*) Attualmente Camere di
commercio, industria artigianato e agricoltura: l. 26 settembre 1966, n. 792.
(**) La parola
"pretura" deve intendersi sostituita con "tribunale" ai
sensi del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo
superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal
secondo comma dell'art. 1524 del
codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui
giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle
parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.
SEZIONE V
Disposizione relative al
libro V
Art. 85-91 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati ad opera
del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, in quanto privi di oggetto a seguito
della soppressione degli organi corporativi. Gkli articoli 92-94 vengono
tuttavia riprodotti per il rinvio operato dagli artt. 103 e seguenti disp. att.
Cod Civ.
Art. 92
La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la
gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data,
dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti
all'amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore
giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza
l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio
nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non
sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del
lavoro.
Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della
magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.
Art. 93
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94
L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del
proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto
in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia
interesse.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria
del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della
gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente all'imprenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non
inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono
presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono
ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei
poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 95
Quando le leggi o le norme corporative (*) non dispongono,
l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è
determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo.
Art. 96
L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento
dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in
relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle
categorie indicate nell'art. 2095
del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro
importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il
grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di
divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione
della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della
qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario
dell'ispettorato corporativo (*) che presiede, e da un delegato di ciascuna
delle associazioni professionali (**) che rappresentano le categorie
interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno
formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse
nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore
manifesto.
(*) Ora Ispettorato del lavoro.
(**) Il d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369 ha soppresso le associazioni professionali.
Art. 97
Nel caso previsto dall'art. 2106
del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti
pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei
regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili
con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono
soggetti.
Art. 98
Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza
di norme corporative (*) o di usi più favorevoli, per quanto concerne il
trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di
gravidanza o di puerperio (Cod. Civ. 2110), la durata del periodo feriale (Cod.
Civ. 2109), del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), la misura dell'indennità
sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di
cessazione del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme
del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18
marzo 1926, n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei
dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il
rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali,
nonché ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in
quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso
l'ordinamento corporativo
Art. 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese
previsto dall'art. 2188 del codice
saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto
stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le
condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in
tale momento (att. Cod. Civ. 100, 101-bis).
Art. 100
Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di
autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale
nell'interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 5° comma, 424),
gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di
un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti
di revoca delle autorizzazioni stesse (Cod. Civ. 2198), le procure institorie
(Cod. Civ. 2206), le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2209) nonché gli atti e i
fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel
registro delle imprese (Cod. Civ. 2200, 2296, 2317, 2330 1°comma, 2411, 2436 e
seguenti, 2444 e seguenti, 2475 3° comma, 2498 2° comma, 2502 2° comma, 2504,
2506, 2519), sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso
il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori (*).
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per
l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a
registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano
un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195), salvo quanto disposto dal primo comma
del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice (**).
(*) L'art. 8 legge 29 dicembre
1993, n. 580 ha istituito l'Ufficio del registro delle imprese presso le camere
di commercio; per il relativo regolamento, cfr. d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.
(**) Articolo così modificato
dall'art. 8, l. 12 aprile 1973, n. 256.
Art. 101
Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o
documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro
delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale (*).
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del
tribunale o a un giudice da lui delegato.
(*) L'art. 1.5-bis, d.l. 15
gennaio 1993, n. 6, convertito in l. 17 marzo 1993, n. 63, dispone che "Il deposito degli atti relativi alla tenuta
del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro
delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
Art. 101-bis (*)
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta
l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a
chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale
copia possa eccedere il costo amministrativo.
(*) Articolo introdotto dall'art.
20 d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127.
Art. 101-ter (*)
Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod.
Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la
traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della
pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto
deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata (**).
(*) Articolo introdotto dall'art.
5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
(**) L'art. 29, 1° comma, l. 7
agosto 1997, n. 266 dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 1997,
l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede
la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle siocietà cooperative,è
assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese".
Art. 101-quater (*)
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente
alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la
pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'Ufficio del
registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando negli
altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità.
(*) Articolo introdotto dall'art.
5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina
dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina
dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della
Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi
le disposizioni anteriori (*).
(*) Cfr. R. d. 24 luglio 1936, n.
1548e, attualmente, d. lgs. 24 gennaio 1992, n. 88.
Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve
essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del
registro delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito,
alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.
L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art. 2409 del codice, è scelto
possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari (*). A
lui si applicano gli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della
magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro
rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.
(*) Il ruolo degli amministratori
giudiziari è stato soppresso con d. lgs. c. p. s. 23 agosto 1946, n. 153.
L'amministratore giudiziario deve attualmente essere scelto tra gli iscritti al
ruolo dei revisori dei conti di cui all'art. 15, R. d. l. 24 luglio 1936, n.
1548. Cfr. ora d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del
rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori delle
società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere
attribuite alle società fiduciarie.
Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative (Cod.
Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta
amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano
diversamente.
Art. 106
Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario
governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei
poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del
lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il
commissario.
Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del
capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano in quanto compatibili con le leggi
medesime.
Art. 108
Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei
contratti di consorzio prevista dall'art.
2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e
pubblicata nel foglio degli annunzi legali.
Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le
società, in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in
sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.
Art. 109
Per le società per azioni soggette al Regio decreto legge 25 ottobre
1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni
del libro V del codice relative alle azioni al portatore (Cod. Civ. 2355).
Art. 110
La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad
essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.
Art. 111
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni
III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con
decreto del Presidente della Repubblica (*).
Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi
obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari
continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
(*) L'originale dicitura "decreto reale" deve intendersi
sostituita con il termine "decreto del Presidente della Repubblica".
SEZIONE VI
Disposizioni relative al
Libro VI
Art. 112 (*)
[...]
(*) Articolo abrogato dalla legge
21 gennaio 1983, n. 22.
Il testo originale recitava:
"All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2682 del
codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio,
sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento del
tribunale è ammesso reclamo alla corte d'appelllo, nel termine di dieci giorni
dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse
disposizioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita
dall'art. 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il
pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di
richiedere l'iscrizione".
Art. 113
Il reclamo menzionato nell'art.
2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto
motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico
ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può
proporre reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione
sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene
abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113-bis (*)
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi
dell'art. 2674 del codice, indica
sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte
richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'art. 745 del codice di procedura
civile.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel
rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al
Ministero delle finanze la decisione adottata.
(*) Articolo introdotto dall'art.
6, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
Art. 113 ter (*)
Il reclamo previsto nell'art.
2674-bis del codice si propone
con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione
della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la
conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al
conservatore, a pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le
parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte
d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al
conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota
la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale
e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente, la
formalità perde ogni effetto.
(*) Articolo introdotto dall'art. 8, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al
Libro I
Art. 114
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni
dell'assente, emessa a termine degli artt.
36 e 38 del codice del 1865,
equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista
nell'art. 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta
nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del
nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva
nei beni dell'assente.
Art. 115
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della L. 27 maggio 1929, n. 847, è
ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116 (*)
L'impugnazione prevista nell'art.
123, primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente
per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939
davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei
testimoni non si possono più impugnare (Cod. Civ. 137).
(*) Si riporta il testo originale
di questo e dei successivi articoli nonostante la modifica intervenuta dei
corrispondenti articoli del codice civile.
Art. 117
Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata
riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti
durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali
riconosciuti ai sensi dell'art. 128,
ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale
proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Art. 118
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri,
stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto
ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ. 179).
Art. 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del
1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia
dei lucri medesimi.
Art. 120
L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle
cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235, 244), anche quando
si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell'entrata in
vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia già estinta a norma
delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi
che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la
domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939 (Cod. Civ. 249).
Art. 122
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli
naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o
concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori
dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere
annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui
sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte
prima del 1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano
stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta
transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni
dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna
ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 123
[...] (*)
[...] (*)
[...] (*)
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è
ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine
stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (Cod. Civ. 273 e
seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio
1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità
naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non
è intervenuto il decreto contemplato dall'art.
274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza
anche se interlocutoria.
(*) I commi 1° , 2° e 3° sono
stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 16
febbraio 1963, n. 7.
Nella loro versione
originale, essi recitavano: "L'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel
caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865.
L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai
figli adulterini per i quali è ammessa dall'art. 278 del nuovo codice. I figli
naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1°
luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti".
Art. 124
La disposizione dell'art. 286
del codice e applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui
genitori sono morti prima del 1° luglio 1939.
Art. 125
La disposizione dell'art. 287
del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi
anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.
Art. 126
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice (*) è applicabile anche alle adozioni
costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai
sensi dell'art. 205 del codice del
1865.
(*) Abrogato a norma dell'art. 67
l. 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori).
Art. 127
Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e
seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939.
Art. 128 (*)
[...]
(*) Articolo da ritenersi
implicitamente abrogato a seguito
dell'abrogazione dell'art. 342 cod. civ. a norma dell'art. 1 r.d.l. 20 gennaio
1944, n. 25 e dell'art. 3, d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Il precedente testo
recitava: "Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si è verificata
prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti
o del pubblico ministero, può privare il genirtore della patria potestà sui
figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non
corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all'art. 342
del codice".
Art. 129
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ. 344 e
seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte
prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano
l'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non
ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso (Cod. Civ. 350, 393)
Art. 130
La disposizione dell'art. 428
del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati
compiuti prima del 1° luglio 1939.
Art. 131
Le ipoteche legali sui beni
del tutore iscritte a norma degli artt. 292,
293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il
tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione,
provvede secondo l'art. 381 del
nuovo codice.
SEZIONE II
Disposizioni relative al
Libro II
Art. 132
L'erede col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere la
procedura di liquidazione ai sensi dell'art.
503 del codice anche se l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile
1940.
Art. 133
La rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ. 649),
fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice,
ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data (Cod.
Civ. 519 e seguenti).
Art. 134
La disposizione dell'art. 528
del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile
1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni
ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità
giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso
di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre
la liquidazione.
Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti)
sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940,
purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a
riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari
stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice
sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull'imputazione (Cod. Civ. 564) e
sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21
aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto
di donazione.
Art. 136
Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche
alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli
naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i
figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al
1° luglio 1939 (*).
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di
chiedere l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni già
aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo
caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni
ereditari avevano a tale data.
(*) Comma dichiarato illegittimo
dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7. Cfr. l'attuale
testo dell'art. 580 Cod. Civ.
Art. 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione
di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di
disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La
nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da
esso previsti.
Art. 138
Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo comma
dell'art. 850 del codice del 1865,
relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro
efficacia.
Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione
sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21
aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art. 140
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma
dell'art. 759 del codice, se
l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.
Art. 141
Le norme sulla revocazione
per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguenti) sono applicabili alle donazioni
anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940.
Tuttavia la norma del secondo comma dell'art.
802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.
SEZIONE III
Disposizioni relative al
Libro III
Artt. 142-149 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati a norma
dell'art. 18 l. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 150
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto
inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art. 480 del codice del 1865.
Art. 151
Le disposizioni dell'art. 999
del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario
anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del
codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza
di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153
La disposizione dell'art. 1023
del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima
del 28 ottobre 1941.
Art. 154
Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita
anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio
senza indennità (Cod. Civ. 1054).
Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio
e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai regolamenti
formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio
che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art. 156
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono
conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le
quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui
si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o
all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite
anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865,
salvo quanto è stabilito dall'art. 152
di queste disposizioni.
Art. 158
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti (Cod.
Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la
prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre
1941.
SEZIONE IV
Disposizioni relative al
Libro IV
Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono
dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformità dell'art. 1182 del codice stesso, anche se
si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Art. 160
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod. Civ.
1206 e seguenti), all'inadempimento e alla mora del debitore (1218 e seguenti)
si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in
vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento
o la mora si sia verificato posteriormente.
Art. 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima
dell'entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da questa
data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava
secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono
essere computati al saggio stabilito dall'art.
1284 del nuovo codice.
Art. 162
La disposizione dell'art. 1283
del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per
almeno sei mesi.
Art. 163
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod. Civ.
1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in
vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente
domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato
concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e
anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora
pendente.
Art. 165
Gli effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione
(Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle
disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in
vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle
disposizioni del codice del 1865.
Art. 167
Le disposizioni dell'art. 1462
del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un
contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso,
quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il
relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità
sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i contratti
conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli
avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.
Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento
nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si applicano anche
quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il
mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita
conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o
l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.
Art. 171
Le disposizioni degli artt. 1478,
1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi
anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne
era stato domandato in giudizio l'annullamento.
Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di
qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla (Cod. Civ. 1495 e
seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente
all'entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della
cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di
vendita (Cod. Civ. 1500 e seguenti) tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai
contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il
diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
Art. 174
Le disposizioni dell'art. 1512
del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore
di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose
mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi
aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'art. 1524 del codice, le formalità
relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla
data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai
creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa
dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente
alla data anzidetta.
Art. 176
Le disposizioni degli artt. 1525
e 1526 del codice si applicano ai
contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso e
anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e
il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art. 177
Le disposizioni degli artt. 1531,
secondo comma e 1550, secondo comma,
del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai
contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in
corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 178
La prescrizione stabilita dall'art.
1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita
anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la
consegna dell'immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della
consegna non sia già decorso il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
Art. 179
I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo
devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un
quinquennio computabile da tale data.
Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal
secondo comma dell'art. 1566
predetto, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in
vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del
nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del
nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico,
e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente
dalla legge anteriore.
Art. 181
Le disposizioni degli artt. 1665,
1666, 1667 e 1668 del codice
si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di
essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 182
Le disposizioni dell'art. 1694
e della seconda parte dell'art. 1698
del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in
vigore del codice stesso.
Art. 183
Le disposizioni degli artt. 1706
e 1707 del codice si applicano anche
se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 184
Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti) sono
regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo, anche
se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185
La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia
anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 186
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua
costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere
dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'art. 1870 del codice stesso, ma il
termine di nove anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada
prima il termine di ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice del 1865.
Art. 187
Le disposizioni degli artt. 1888,
secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930
e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli
artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste
si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo
comma dell'art. 1899, se la proroga
tacita non e già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le
disposizioni dell'art. 1901
relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le
disposizioni degli artt. 1914, secondo
comma e 1915, secondo comma, per
i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.
Art. 188
Le disposizioni dell'art. 1921
del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in
vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso
anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che
autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in
vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art. 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia
anteriore.
Art. 189
Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del
fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
anche se l'obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione
di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190
La disposizione dell'art. 1957
del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore
del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.
Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal
primo comma dell'art. 1957 decorre
dall'entrata in vigore suddetta.
Art. 191
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi
anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 192
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art. 1964 del codice, anche se il
contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 193
Le disposizioni degli artt. 1979,
1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei
beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Art. 194
Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice
si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore
sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
SEZIONE V
Disposizioni relative al
Libro V
Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo
II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle contenute ne))e
sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo (Cod. Civ. 2141 e
seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in
vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.
Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno
dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo
superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 (*) del codice stesso, il prestatore di lavoro può
recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno
suddetto.
(*) L'art. 2097 Cod. Civ. è stato
abrogato dall'art. 9 l. 18 aprile 1962, n. 630.
Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di
lavoro previste dall'art. 2113 del
codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del
codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per
l'impugnazione decorre dalla data predetta.
Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del
codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito
nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta
disposizione a decorrere dalla data predetta.
Art. 199
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita
un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione
prevista dall'art. 425 del codice
stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia
pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture
contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio (Cod. Civ.
2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano un'attività
commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le società soggette a registrazione (Cod.
Civ. 2200), entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente
tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente
tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle
imprese (att. Cod. Civ. 99 e seguenti), la numerazione, la bollatura e la
vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal
cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi
anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei
libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle
leggi anteriori.
Art. 201
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice
non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la
consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso.
Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del
codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di
prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del
codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.
Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del
codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di lavoro
domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 204
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la
durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore
al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di
durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono
soggette alle norme del codice sulle società semplici (Cod. Civ. 2251 e
seguenti) a partire dal 1° luglio 1945 (*). Tuttavia anche dopo tale data le
obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate
dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le
disposizioni relative a questo tipo di società (205 e seguenti; Cod. Civ. 2325
e seguenti).
(*) Termine prorogato "fino
all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18
ottobre 1950, n. 920.
Art. 205
Le società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società cooperative,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente
costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre
1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.
Art. 206
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite
al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare
l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945
(*). Fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
in vigore al momento dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia,
anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.
(*) Termine prorogato "fino
all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18
ottobre 1950, n. 920.
Art. 207
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio
defunto, richiesto dal secondo comma dell'art.
2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima
dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato
nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del
socio defunto.
Art. 208
L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio
accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni
previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi
dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni
prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.
Art. 209
Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche
per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione
dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo
XI del libro V del codice (Cod. Civ. 2621 e seguenti).
Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del
codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità
delle disposizioni degli artt. 2359
e 2360, devono uniformarsi alle
disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945 (*).
(*) Termine prorogato "fino
all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18
ottobre 1950, n. 920.
Art. 210
L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti
al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove
disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).
Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente
alla suddetta data.
Art. 211
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società
commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in
vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse
sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2300, 2306, 2307, 2436 e
seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).
Art. 211-bis (*)
Il secondo periodo dell'articolo
2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla
data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di
offrirle agli azionisti.
(*) Articolo introdotto dall'art.
210, 5° comma, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle
emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la
durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle
modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le
emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 2351, 3° comma). Sono nulle
altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo
esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a
voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima
dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto
tra le varie categorie di azioni.
Art. 213
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la
durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al
30 giugno 1945 (*). Gli amministratori in carica a questa data decadono
dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più
amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo
comma dell'art. 2385 del codice.
(*) Termine prorogato "fino
all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18
ottobre 1950, n. 920.
Art. 214
Le disposizioni dell'art. 2387
del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno
dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.
Art. 215
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice
hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la
forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata
antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice,
hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno
1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti
dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare
l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme
stabilite dal codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino
all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18
ottobre 1950, n. 920.
Art. 216
Le società a garanzia limitata (*), esistenti al giorno dell'entrata in
vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto
4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro
il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 (**) alle nuove
disposizioni sulle società a responsabilità limitata (Cod. Civ. 2472 e
seguenti).
(*) Cfr. legge austriaca 6 marzo
1906, B.L.I. n. 58.
(**) Termine prorogato "fino
all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18
ottobre 1950, n. 920.
Art. 217
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni
dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a
responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità
limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a
conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi
conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma
dell'art. 41 del Regio decreto 4
novembre 1928, n. 2325.
(*) Termine prorogato "fino
all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18
ottobre 1950, n. 920.
Art. 218
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto
pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del
codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto
pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del codice,
sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e
seguenti) costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono
regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda
anteriori all'entrata in vigore del codice.
Art. 221
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945 (*), uniformare alla
disposizione dell'art. 2563 del codice la ditta costituita
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino
all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18
ottobre 1950, n. 920.
Art. 222
La disposizione dell'art. 2596 del
codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi
anteriormente al 27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27
febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del
codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i
limiti di un quinquennio da quest'ultima data.
Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V
del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945 (*).
Entro il 30 giugno 1945 (*) tali contratti devono essere uniformati
alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto
favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti
all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta
giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e sciolto.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice
civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
SEZIONE VI
Disposizioni relative al
Libro VI
Art. 224
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un
atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli
stabiliti dal codice (Cod. Civ. 2644 e seguenti), produce gli effetti previsti
dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione
della trascrizione o dell'annotazione (Cod. Civ. 2644 e seguenti, 2843) non si
applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i
quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era
richiesta a effetti diversi.
Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt. 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di
questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di
tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una
domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652 n.6, 7, 8 e 9), non si applicano ai
diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i
diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e
il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno
dell'entrata in vigore di questo.
Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata
successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno
dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce
alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità (Cod. Civ. 2648).
Art. 229
Le disposizioni degli artt. 2650
e 2834 del codice relative
all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni
stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte
successivamente.
Art. 230
Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme del
Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo
allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro
coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei
territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del
1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.
Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui
libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti
previsti dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 167, 2647);
3) la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti) agli
effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ. 2649);
4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice
agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano
incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art. 232
L'annotazione del vincolo dotale (Cod. Civ. 166-bis) e della comunione dei beni tra coniugi (Cod. Civ. 177 e
seguenti) prevista dall'art. 19, lett. c, della legge sui libri fondiari o
l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore
del codice gli effetti da questo stabiliti (Cod. Civ. 2647).
Art. 232-bis (*)
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del
conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli
impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza
passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.
(*) Articolo introdotto dall'art.
5 l. 21 gennaio 1983, n. 22. L'art. 6 della medesima legge dispone che "Il
Ministero delle Finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o
colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973".
Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697 e
seguenti) si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata
sentenza definitiva, ancorché di primo grado.
La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 244)
per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane
tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa
poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o del codice di
commercio del 1882.
Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori
privilegiati (Cod. Civ. 2745 e seguenti), all'ordine dei privilegi (Cod. Civ.
2777 e seguenti) e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e
agli altri diritti reali (Cod. Civ. 2747, 2748) si osservano anche per i
privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono
fatti valere posteriormente.
Art. 235
La disposizione dell'art. 2767
del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima
dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'indennità dovuta
dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.
Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il
privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati
dall'art. 2778 del codice, esso è
preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto
agli altri.
Art. 237
Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del
codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle
leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i
poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800 e seguenti).
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il
secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del
nuovo codice.
Art. 238
L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa
ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle
disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque si tratti di diritti sorti
o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.
Art. 239
Le disposizioni dell'art. 2825
del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni
effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la
divisione ha luogo posteriormente.
Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano
la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a
meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ. 2847), secondo le
disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.
Art. 241
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima
dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione
continua a essere regolata dalle leggi anteriori.
Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate
facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla
trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si applicano a coloro
il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma
del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.
Art. 243
Le disposizioni degli artt. 2872,
secondo comma, e 2873, secondo e
terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ. 2889 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) è in corso all'entrata in vigore del codice,
esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne
l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice
di procedura civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 245
Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del
pignoramento (Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente all'entrata in
vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del
1865.
Art. 246
Le disposizioni dell'art. 2932
del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purché l'inadempimento
si verifichi posteriormente.
Art. 247
Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice
le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse (Cod.
Civ. 2941 e seguenti).
Art. 248
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della
prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei
titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito
comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali
fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate
le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione
diversi da quello ordinario (Cod. Civ. 2946).
CAPO III
Disposizioni generali e
finali
Art. 249 (*)
[...]
(*) Disposizione relativa allo
stato delle persone appartenenti alla Famiglia Reale da ritenersi abrogato per
incompatibilità con la forma repubblicana dello Stato.
Art. 250 (*)
[...]
(*) Disposizione da ritenersi
abrogata a seguito dell'abrogazione delle leggi razziali.
Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti
di credito (76), in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto
d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti,
dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Art. 252
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per
l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito
dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei
diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il
nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del
codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se
è stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è
stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non
rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto
di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello
stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da
queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri
beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità,
si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni,
per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e
curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati
con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalità
della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto
comma del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della
presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del registro
delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo
le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36 del Rd 18 dicembre 1941, n.
1368.
Art. 256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni
del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono
richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.