DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
CAPO I
Delle fonti del diritto
Art. 1 Indicazione delle
Sono fonti del diritto:
1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e
seguenti);
2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);
3) (*)
4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).
(*) Abrogato ad opera del d. lgs.
lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3)
le norme corporative".
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi
forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost.
70 e seguenti, 117, 118).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale (prel Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400).
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle
rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4;
art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).
Art. 4 Limiti della disciplina
regolamentari
I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle
disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
[Art. 5 Norme corporative] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs.
lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Sono norme
corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i
contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro
nelle controversie collettive".
[Art. 6 Formazione ed efficacia delle
norme corporative] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs.
lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "La
formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice
Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari".
[Art. 7 Limiti della disciplina
corporativa] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs.
lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme
corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei
regolamenti".
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno
efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1).
(*)
(*) Secondo comma abrogato con d. lgs.
lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme
corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai
regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto".
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò
autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (*).
(*) Per gli usi generali, cfr. d.
lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n.
115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.
CAPO II
Dell'applicazione della legge in
generale
Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà
delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno
successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto
(Cost. 73, 3° comma) (*).
(**)
(*) Cfr. anche art. 15, 5° comma,
legge 23 agosto 1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente apportate al
decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima
non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge". In
merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5 e
seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.
(**) Secondo comma abrogato dal d.
lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme
corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della
pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo
(Cost. 25).
I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono
stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché
non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si
ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se
il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
[Art. 13 Esclusione dell'applicazione
analogica delle norme corporative] (*)
(*) Articolo abrogato dal d. lgs.
lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative
non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da
esse contemplati".
Art. 14 Applicazione delle leggi penali
ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre
leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25;
Cod. Pen. 2).
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla
legge anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino
a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali
(*).
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost.
10; Cod. Civ. 2505).
(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91
(Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30
dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello
straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile
1999, n. 113.
[Artt. 17 - 31] (*)
(*) Gli artt. da 17 a 31 del presente
Capo sono stati abrogati dall'art. 73, legge 31 maggio 1995, , sul sistema italiano di diritto
internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995. Il testo degli articoli
17-31 è riportato qui di seguito:
Art. 17 Legge regolatrice dello stato e
della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati
dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia
incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto
secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di
rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero
di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti
personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati
dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o,
in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della
celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti
patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del
marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti
patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge
nazionale comune.
Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti
tra genitori e figli
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del
padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se
soltanto la madre ha legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale
dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge regolatrice della tutela
La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati
dalla legge nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge regolatrice del possesso,
della proprietà e degli altri diritti sulle cose
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili
sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Art. 23 Legge regolatrice delle
successioni per causa di morte
Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni,
dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la
persona della cui eredita si tratta.
Art. 24 Legge regolatrice delle
donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25 Legge regolatrice delle
obbligazioni
Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge
nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale
il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle
parti.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e
avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge regolatrice della forma
degli atti
La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata
dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la
sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei
contraenti, se è comune.
Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di
estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le
cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge regolatrice del processo
La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo
in cui il processo si svolge
Art. 28 Efficacia delle leggi penali e
di polizia
Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti
coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29 Apolidi
Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove
risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono,
dovrebbe applicarsi la legge nazionale.
Art. 30 Rinvio ad altra legge
Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge
straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto
del rinvio da essa fatto ad altra legge.
Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine
pubblico e dal buon costume
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le
leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque
istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver
effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o
al buon costume.
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1 Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto2.html>sono
subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggiore eta si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non
sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inf 454d34e eriore in materia
di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3 (abrogato)
Art. 4 Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte
nello stesso momento.
Art. 5 Atti di disposizione del proprio
corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino
una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418).
Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei
casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o
che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può
chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento
dei danni (2563).
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o
più giornali.
Art. 8 Tutela del nome per ragioni
familiari
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa
anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia
alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere
protette.
Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato
l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10 Abuso dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli
sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria,
su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni.
TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 11 Persone giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come
diritto pubblico (824 e seguenti).
Art. 12 Persone giuridiche private
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività
nell'ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di
riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).
Art. 13 Società
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e
seguenti).
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico
(1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo
della fondazione
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non
sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare
l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto.
Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione
dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le
norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare,
quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e
le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative
alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le
fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere
approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).
Art. 17 Acquisto di immobili e
accettazione di donazioni, eredità e legati
La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare
donazioni o eredita, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa
(473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18 Responsabilità degli
amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato
(1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori
il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso
in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia
fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni del potere di
rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell'art. 33, non possono
essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza
(1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell'assemblea
delle associazioni
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In
quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può
essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
(11).
Art. 22 Azioni di responsabilità contro
gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni
per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai
nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione
delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo
o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di
qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha
proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando
sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è
notificato agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon
costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli
associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia
consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto
l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso
deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere
dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che
per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei
mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 Controllo sull'amministrazione
delle fondazioni
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione
degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute
nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a
norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello
statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attività e
unificazione di amministrazione
L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più
fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per
quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art. 27 Estinzione della persona
giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la
persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto
impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono
venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di
qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).
Art. 28 Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il
patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare
estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il
meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio
soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato
loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona
giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato
lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione
di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo
divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione,
sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini
analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni
dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano,
provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro
credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati
devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei
limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con
destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono
stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio
dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad
altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche
(att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del
decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata,
qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e
il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata,
benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la
persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).
Art. 34 Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo
e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il
trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano
lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei
liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere
opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35 Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni
prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti
dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con
l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.
CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione
delle associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod.
Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli
associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la
quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione
i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni
stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito
in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere
pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono
regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi
speciali.
Art. 40 Responsabilità degli
organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono
responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 Responsabilità dei componenti.
Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i
suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni
assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni
promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc.
Civ. 75).
Art. 42 Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia
più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione.
TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA
Art. 43 Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44 Trasferimento della residenza e
del domicilio
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona
fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e
trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera
trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione
nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art. 45 Domicilio dei coniugi del
minore e dell'interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito
la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello
del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato
o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).
Art. 46 Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal
domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita
la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella
effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche
questa ultima (33).
Art. 47 Elezione di domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).
TITOLO IV
DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI
MORTE PRESUNTA
CAPO I
Dell'assenza
Art. 48 Curatore dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o
dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale
dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati o
dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un
curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli
inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata,
e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio
dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore.
Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il
medesimo non può fare.
Art. 49 Dichiarazione di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti
successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello
scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale
competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza
(Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).
Art. 50 Immissione nel possesso
temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su
istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina
l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse
morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi
eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti
dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi
all'esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da
obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse
salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o
la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma
determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale può
stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro
parentela con l'assente.
Art. 51 Assegno alimentare a favore del
coniuge dell'assente
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime
patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le
condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
Art. 52 Effetti della immissione nel
possesso temporaneo
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla
formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori
l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e
il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo
seguente.
Art. 53 Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo
dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono
riservare all'assente il terzo delle rendite.
Art. 54 Limiti alla disponibilità dei
beni
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non
possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o
utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego
delle somme ricavate.
Art. 55 Immissione di altri nel
possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a
cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a
quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare;
ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda
giudiziale.
Art. 56 Ritorno dell'assente o prova
della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza
di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre,
l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno
della loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi
attribuiti dagli artt. 52 e 53, e
gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano
irrevocabili.
Se l'assenza e stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il
diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
Art. 57 Prova della morte dell'assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la
successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i
suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma
dell'articolo precedente.
CAPO II Della dichiarazione di morte presunta
Art. 58 Dichiarazione di morte presunta
dell'assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle
persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare
presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi
nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la
dichiarazione di assenza.
Art. 59 Termine per la rinnovazione
dell'istanza
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che
siano decorsi almeno due anni.
Art. 60 Altri casi di dichiarazione di
morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'art.
58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
l) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso
parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque
trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due
anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre
anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo
internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni
dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni
dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute
notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la
cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie
di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e
conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è
conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.
Art. 61 Data della morte presunta
Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza
determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa
nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il
giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta
alla fine del giorno indicato.
Art. 62 Condizioni e forme della
dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando non
si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la
compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza
del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione
di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti;
Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 63 Effetti della dichiarazione di
morte presunta dell'assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo
dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei
beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la
liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la
liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma
dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art. 64 Immissione nel possesso e
inventario
Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi
diritto indicati nei capoversi dell'art.
50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro
spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario
dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono
per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.
Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge
può contrarre nuovo matrimonio (68, 117).
Art. 66 Prova dell'esistenza della
persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è
provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto
di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i
beni nei quali sia stato investito (73).
Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma
di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi
eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle
obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla
data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni
(1158 e seguenti; 2934 e seguenti).
Art. 67 Dichiarazione di esistenza o
accertamento della morte
La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la
morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su
richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio
di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte
presunta.
Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma dell'art.
65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta
ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte,
anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).
CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si
ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
Art. 69 Diritti spettanti alla persona
di cui si ignora l'esistenza
Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si
ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e
nato.
Art. 70 Successione alla quale sarebbe
chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in
parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a
coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il
diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione
(1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71 Estinzione dei diritti
spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di
eredità (533 e seguenti) né gli altri diritti spettanti alla persona di cui
s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della
prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della
costituzione in mora (821, 1219).
Art. 72 Successione a cui sarebbe
chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in
parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti),
coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono innanzi
tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).
Art. 73 Estinzione dei diritti
spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è
provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi
eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533 e
seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se
non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di
quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato
investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione (1158 e
seguenti; 2934 e seguenti).
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.
TITOLO V
DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'
Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite.
Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in
linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono
l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le
generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da
uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro
parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572),
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli
è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui
deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se
il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO I
Della promessa di matrimonio
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si
fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della
promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il
rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei
promittenti.
Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per
scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a
contrarre matrimonio a norma dell'art.
84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il
promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno
cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a
causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese
e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha
dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di
celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).
CAPO II
Del matrimonio celebrato davanti a
ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei
culti ammessi nello stato
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a
ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e
regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali
sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a
ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è
regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella
legge speciale concernente tale matrimonio.
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti
all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE I
Delle condizioni necessarie per
contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici
anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al
tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera
di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel
quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di
mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117,
119, 414 e seguenti).
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la
celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
(65, 116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinità, adozione e
affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è
stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende
da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n.
4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è
stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116,
117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si
sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata
sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove
nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre
1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo
stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito
non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il
tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un
curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali.
Art. 91 Diversità di razza o di
nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e
dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE II
Delle formalità preliminari del
matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione
fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di
un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita
e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il
luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il
nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in
cui la legge vieta questa menzione (115, 138).
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del
comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza
degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel
comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a
chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve
farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il
certificato dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno
per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da
persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato
civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi,
nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si
trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere
conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di
stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni
mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le
disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di
stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto
integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a
termini e per gli effetti di cui all'art.
87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di
stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
(l) Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e
successivamente dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 99 Termine per la celebrazione del
matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo
compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la
pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e
omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per
gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del
termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà
con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con
giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben
conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la
residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza
che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si
oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e
sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per
essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare
all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli
atti previsti dall'art. 97.
Art. 101 Matrimonio in imminente
pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale
dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio
senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto,
purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non
suscettibili di dispensa (86, 87).
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con
cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
SEZIONE III
Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare
opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro
il terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e
seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al
curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole
contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente
matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il
matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il
matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che
vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi,
nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa
l'interdizione (414 e seguenti).
Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce
all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione
di domicilio nel comune dove siede il tribunale
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ.
137, 163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il
matrimonio deve essere celebrato.
Art. 104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,
sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in
giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il
pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e
dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE IV
Della celebrazione del matrimonio
Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110)
davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione (94, 109).
Art. 107 Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla
presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt.
143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo
l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in
marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione.
Art. 108 Inapponibilità di termini e
condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in
moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato
civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il
matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti
(138).
Art. 109 Celebrazione in un comune
diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune
diverso da quello indicato nell'art. 106,
l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma
dell'art. 99, richiede per iscritto
l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel
giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al
quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto
all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della casa
comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova
lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla
celebrazione del matrimonio secondo l'art.
107.
Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito
delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per
procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli
sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale
nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con
decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le
persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle
forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta
giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio,
elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al
momento della celebrazione.
Art. 112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio
se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi
(98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a
un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il
matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la
qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le
funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano
saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e
dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE V
Del matrimonio dei cittadini in paese
straniero e degli stranieri nello Stato
Art. 115 Matrimonio del cittadino
all'estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di
questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e
95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune
dell'ultimo domicilio (43).
Art. 116 Matrimonio dello straniero
nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del
proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla
osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli
artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare
la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
SEZIONE VI
Della nullità del matrimonio
Art. 117 Matrimonio contratto con
violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da
tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale
(125,127).
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori
e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere
proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della
maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve
essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto
la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso
sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo
matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato
finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del
quarto comma dell'art. 87, il
matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel
caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un
interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di
interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata
pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può
essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era
interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è
stata coabitazione per un anno.
Art. 120 Incapacità di intendere o di
volere
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque
non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di
errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il
suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o
deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta
riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta
irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in
errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore
ovvero sia stato scoperto l'errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi
abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti
da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima.
Art. 124 Vincolo di precedente
matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro
coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve
essere preventivamente giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del pubblico ministero
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la
morte di uno dei coniugi.
Art. 126 Separazione dei coniugi in
pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su
istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi
sono minori o interdetti.
Art. 127 Intrasmissibilità dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non
quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art. 128 Matrimonio putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità,
quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro
consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale
gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati
o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli
nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che
dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei
coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i
coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o
concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si
verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali
riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Art. 129 Diritti dei coniugi in buona
fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad
ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un
periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di
denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non
abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.
Art. 129 bis Responsabilità del coniuge
in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a
corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia
annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno
sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge
in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel
determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso
per il pagamento dell'indennità.
SEZIONE VII
Delle prove della celebrazione del
matrimonio
Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se
non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non
dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131 Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio,
sana ogni difetto di forma.
Art. 132 Mancanza dell'atto di
celebrazione
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile
l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per
un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei
registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa,
sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 133 Prova della celebrazione
risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al
matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto
ai coniugi quanto ai figli.
SEZIONE VIII
Disposizioni penali
Art. 134 Omissione di pubblicazione
Sono puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale
dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia
stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
Art. 135 Pubblicazione senza richiesta
o senza documenti
E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 l'ufficiale dello stato
civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta
di cui all'art. 96 o quando manca
alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.
Art. 136 Impedimenti conosciuti
dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del
matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha
notizia, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.
Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale
dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello stato
civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106).
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art. 138 Altre infrazioni
E' punito con l'ammenda stabilita nell'art.
135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle
disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99,
106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui
non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art. 139 Cause di nullità note a uno dei
coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di
nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il
matrimonio è annullato, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
Art. 140 Inosservanza del divieto
temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti
con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.
Art. 141 Competenza
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
NOTA Le contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati
illeciti amministrativi. Vedere Leggi Speciali.
Art. 142 Limiti d'applicazione delle
precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi
contemplati non costituiscono reato più grave.
CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono
dal matrimonio
Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei
coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze
e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
Art. 143 bis Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva
durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143 ter (abrogato)
Art. 144 Indirizzo della vita familiare
e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità,
l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e,
per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della
residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto
espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e
della vita della famiglia.
Art. 146 Allontanamento dalla residenza
familiare
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del
coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza familiare,
rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce
giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del
coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli
obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire
ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli
altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a
fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può
ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione
agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le
spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce
titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore,
possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di
ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del
processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e
della separazione dei coniugi
Art. 149 Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri
casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi
dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente
trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge.
Art. 150 Separazione personale
E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione
in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.
Art. 152-153 (abrogati)
Art. 154 Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di
separazione personale già proposta.
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai
figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i
figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro
coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei
figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del
giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi
alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito,
le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia
possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei
figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i
genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di
educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al
contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra
le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle
parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti
dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio
della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità
del contributo.
NOTA Il quarto comma dell’art.155 è stato dichiarato in parte illegittimo
dalla Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art. 156 Effetti della separazione sui
rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge
cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro
coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia
adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e
seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa
sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai
sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può
disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte,
può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 156 bis Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale
uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie
a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio.
Art. 157 Cessazione degli effetti della
separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza
di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con
un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a
fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 158 Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice
riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare
nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo
stato l'omologazione.
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 159 Del regime patrimoniale legale
tra i coniugi
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione stipulata a norma dell'art.
162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del
presente capo.
Art. 160 Diritti inderogabili
Gli sposi non possono derogare, né ai diritti né ai doveri provvisti dalla
legge per effetto del matrimonio.
Art. 161 Riferimento generico a leggi o
agli usi
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti
patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono
sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei
patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art. 162 Forma delle convenzioni
matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico
sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto
di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell'art. 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a
margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto,
il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
secondo comma.
Art. 163 Modifica delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al
matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso
di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro
eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla
modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti
esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del
giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno
partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto
ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle
convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e
seguenti.
Art. 164 Simulazione delle convenzioni
matrimoniali
E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni
matrimoniali (1417).
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro
tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni
matrimoniali.
Art. 165 Capacità del minore
Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il
consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide
se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o
dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.
Art. 166 Capacità dell'inabilitato
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto
di matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato
promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già
nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un
curatore speciale.
Art. 166-bis Divieto di costituzione di
dote
E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in
dote.
SEZIONE II
Del fondo patrimoniale
Art. 167 Costituzione del fondo
patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per
testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati
beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a
far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal
terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere
fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed amministrazione del
fondo
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi
i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati
per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata
dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Art. 169 Alienazione dei beni del fondo
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si
possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli
minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in
camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.
Art. 170 Esecuzione sui beni e sui
frutti
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per
debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione del fondo
La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento
o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi
abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in
proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della
comunione legale.
Art. 172-176 (abrogati)
SEZIONE III
Della comunione legale
Art. 177 Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non
consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo
scioglimento della comunione, non siano stati consumati
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente
al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e
gli incrementi.
Art. 178 Beni destinati all'esercizio
di impresa
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita
dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente
si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa.
Art. 179 Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del
coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o
rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione
o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è
specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro
accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne
quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione
attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato
all'atto dell'acquisto (2647).
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del
precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di
esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Art. 180 Amministrazione dei beni della
comunione
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio
per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la
stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti
personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni
spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art. 181 Rifiuto di consenso
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di
straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto,
l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel
caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della
famiglia o dell'azienda che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa parte della comunione.
Art. 182 Amministrazione affidata ad
uno solo dei coniugi
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Matta/Trib4-97.htm>
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in
mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura
privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e
con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i
quali è richiesto, a norma del l'art.
180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato
dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
Art. 183 Esclusione
dall'amministrazione
Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male
amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo
dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane
sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Art. 184 Atti compiuti senza il
necessario consenso
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro
coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni
immobili o beni mobili elencati nell'art.
2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario
entro un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni
caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato
trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello
scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno
dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo
comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato
su istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era
prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento
dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della
comunione.
Art. 185 Amministrazione dei beni
personali del coniuge
All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo
patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'art. 217.
Art. 186 Obblighi gravanti sui beni
della comunione
I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e
l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche
separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Art. 187 Obbligazioni contratte dai
coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio.
Art. 188 Obbligazioni derivanti da
donazioni o successioni
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le
donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non
attribuite alla comunione.
Art. 189 Obbligazioni contratte
separatamente dai coniugi
I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni
personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi
per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il
necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto
anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni
della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della
comunione.
Art. 190 Responsabilità sussidiaria dei
beni personali
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno
dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione
non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art. 191 Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte
presunta, di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale,
per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per
accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.
Art. 192 Rimborsi e restituzioni
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme
prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle
obbligazioni previste dall'art. 186.
E' tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di
atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto
stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità
della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate
dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio
comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento
della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore
se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino
a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto
comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli
immobili.
Art. 193 Separazione giudiziale dei
beni
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di
interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva
amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei
coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in
pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure
quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura
proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale
rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è
stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di
separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i
diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale
delle convenzioni matrimoniali (2653).
Art. 194 Divisione dei beni della
comunione
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in
parti eguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di
essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei
beni spettanti all'altro coniuge.
Art. 195 Prelevamento dei beni mobili
Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni
mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad
essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di
prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Art. 196 Ripetizione del valore in caso
di mancanza delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto
di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore,
provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni
sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile
all'altro coniuge.
Art. 197 Limiti al prelevamento nei
riguardi dei terzi
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a
pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da
atto avente data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi
il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge
nonché sugli altri beni di lui.
Art. 198-209 (abrogati)
SEZIONE IV
Della comunione convenzionale
Art. 210 Modifiche convenzionali alla
comunione legale dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della
comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le
disposizioni dell'art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative
all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote
limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni dei coniugi
contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del
coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a
norma dell'art. 162, sono entrati a
far parte della comunione dei beni.
Art. 212-214 (abrogati)
SEZIONE V Del regime di separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità
esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 (abrogato)
Art. 217 Amministrazione e godimento
dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è
titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro
con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge
secondo le regole del mandato (1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza
l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta
dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono
per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni
di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e
della mancata percezione dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni del coniuge che
gode dei beni dell'altro coniuge
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le
obbligazioni dell'usufruttuario (1001).
Art. 219 Prova della proprietà dei beni
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà
esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva
sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art. 220-230 (abrogati)
SEZIONE VI
Dell'impresa familiare
Art. 230-bis Impresa familiare
Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare
ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e
partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi
nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni
concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti
alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla
impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di
essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare
il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per
impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo
che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma
precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in
danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed
altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più
annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi
di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
TITOLO VII
DELLA FILIAZIONE
CAPO I
Dello Stato di figlio legittimo
SEZIONE I
Dello stato di figlio legittimo
Art. 231 Paternità del marito
Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Art. 232 Presunzione di concepimento
durante il matrimonio
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono
trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono
ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello
scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di
separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero
dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi
sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di
separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233 Nascita del figlio prima dei
centottanta giorni
Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla
celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il
figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.
Art. 234 Nascita del figlio dopo i
trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato
dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione
degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando
il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di
legittimo.
Art. 235 Disconoscimento di paternità
L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante
il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
l) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il
trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche
se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata
al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito
è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del
gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro
fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal
figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere
esercitata dal padre.
SEZIONE II
Delle prove della filiazione legittima
Art. 236 Atto di nascita e possesso di
stato
La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei
registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di
figlio legittimo.
Art. 237 Fatti costitutivi del possesso
di stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso
valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona
e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende
di avere;
che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa
qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
Art. 238 Atto di nascita conforme al
possesso di stato
Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può
reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita
di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un
possesso di stato conforme all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione di parto o
sostituzione di neonato
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato
(Cod. Pen. 566 e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al
possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova
della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole
dell'art. 241.
Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo
di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della
supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza dell'atto di
matrimonio
La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto
come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il
solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130),
qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237) che non
sia in opposizione con l'atto di nascita.
Art. 241 Prova con testimoni
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio
fu iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la
prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova
per iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza
gravi da determinare l'ammissione della prova.
Art. 242 Principio di prova per
iscritto
Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai
registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e
privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o
da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.
Art. 243 Prova contraria
La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il
reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre,
oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la
maternità.
SEZIONE III
Dell'azione di disconoscimento e delle
azioni di contestazione e di reclamo di legittimità
Art. 244 Termini dell'azione di
disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve
essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal
giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui
è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio
o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso,
se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il
termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio,
entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene
successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha
compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di
età inferiore.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).
Art. 245 Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della
paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente (414), la
decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi
confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia
essere promossa dal tutore.
Art. 246 Trasmissibilità dell'azione
Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza
averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece:
l) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli
ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo
termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età
da parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247 Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc.
Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio
con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere
promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato,
l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti
nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone
nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro
mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Art. 248 Legittimazione all'azione di
contestazione della legittimità. Imprescrittibilità
L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita
del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o
altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ.
70, 102, 715).
Art. 249 Reclamo della legittimità
L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non
l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la
maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere
proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi
(att. 121).
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
CAPO II
Della filiazione naturale e della
legittimazione
SEZIONE I
Della filiazione naturale
§1 Del riconoscimento dei figli
naturali
Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre,
anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce
effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può
avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda
all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che
vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il
genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il
tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo
del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto
il sedicesimo anno di età.
Art. 251 Riconoscimento di figli
incestuosi
I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74)
anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel
secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono
essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del
concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato
dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei
genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto
solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse
del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento del figlio
naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il
matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine
all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo
interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno
dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario
all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei
figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano
conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il
genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi
l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il
suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro
coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del
matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia
effettuato il riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilità del
riconoscimento
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di
figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure
con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento,
davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in
un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o
la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto
pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio
premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei
suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 256 Irrevocabilità del
riconoscimento
Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha
effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato
revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu
fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni
relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte,
sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le
riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila
a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Art. 259-260 (abrogati)
Art. 261 Diritti e doveri derivanti al
genitore dal riconoscimento
Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i
doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del figlio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da
entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può
assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della
madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del
cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità
dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque
vi abbia interesse.
L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).
L'azione è imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione da parte del
riconosciuto
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato
d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza
del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente
riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento,
nominando un curatore speciale (715).
Art. 265 Impugnazione per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del
riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro
un anno dal conseguimento dell'età maggiore (267).
Art. 266 Impugnazione del
riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da
interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e,
dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno
dalla data della revoca (267).
Art. 267 Trasmissibilità dell'azione
Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è
morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine,
l’azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Art. 268 Provvedimenti in pendenza del
giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del
giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
§ 2 Della dichiarazione giudiziale
della paternità e della maternità naturale
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende
essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere
madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la
madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova
della paternità naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e
termine
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la
maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere
promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti,
entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272 (abrogati)
Art. 273 Azione nell'interesse del
minore o dell'interdetto
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la
maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore
che esercita la potestà prevista dall'art.
316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del
giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se
egli ha compiuto l'età di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa
autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilità dell'azione
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità
naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla
apparire giustificata.
Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto
motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere
l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni
del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte
d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna
pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti
e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere
deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla
comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare
memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore
o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in
giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276 Legittimazione passiva
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve
essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei
confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del
riconoscimento (258 e seguenti).
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli
interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternità o
maternità
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in
cui, a norma dell'art. 251, il
riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza
carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523
e seguenti).
Art. 279 Responsabilità per il
mantenimento e l'educazione
In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il
mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il figlio naturale se
maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un
curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o
del genitore che esercita la potestà.
SEZIONE II
Della legittimazione dei figli naturali
Art. 280 Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la
qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o
per provvedimento del giudice.
Art. 281 Divieto di legittimazione
Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti
(251).
Art. 282 Legittimazione dei figli
premorti
La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro
discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.
Art. 283 Effetti e decorrenza della
legittimazione per susseguente matrimonio
I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei
figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da
entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno
del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
Art. 284 Legittimazione per
provvedimento del giudice
La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice
soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le
seguenti condizioni:
l) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore
abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art. 250;
2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a
legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in
matrimonio e non è legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni
sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore
degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o
legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli
legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.
Art. 285 Condizione per la
legittimazione dopo la morte dei genitori
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la
volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui,
domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2
dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti,
discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del
genitore entro il quarto grado.
Art. 286 Legittimazione domandata
dall'ascendente
La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277)
può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti
legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in
contrasto con quella di legittimare (att. 124).
Art. 287 Legittimazione in base alla
procura per il matrimonio
Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando
concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la
legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere
domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté
essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è
necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di
legittimarli.
Art. 288 Procedura
La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve
essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle
condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di
consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli
atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce
all'atto di nascita del figlio.
Art. 289 Azioni esperibili dopo la
legittimazione
La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione
ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la
mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285,
286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.
Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.
Art. 290 Effetti e decorrenza della
legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti
della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del
provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione
è stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti
risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia
stata presentata dopo un anno da tale data.
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone maggiori di
età
CAPO I
Dell'adozione di persone maggiori di
età e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o
legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di
diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare
l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma
restando la differenza di età di cui al comma precedente.
Art. 292 Divieto di adozione per
diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto d'adozione di figli
nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro
genitori.
Art. 294 Pluralità di adottati o di
adottanti
E' ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due
adottanti siano marito e moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela,
se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia
stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni
risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e
seguenti).
Art. 296 Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando
(298, 311 e seguenti).
Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo
legale rappresentante.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei
genitori
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e
l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non
legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti
gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà
o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il
tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso
per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti
dell'adozione
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando
possono revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima
dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti
necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e
osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della
morte dell'adottante.
Art. 299 Cognome dell'adottato
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori
assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo
all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha
riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio
naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente
adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del
marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia
figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di
origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia
dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni
stabilite dalla legge (87).
Art. 301-303 (abrogati)
Art. 304 Diritti di successione
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione
(567).
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati
dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca dell'adozione
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli
seguenti (att. 352, 127).
Art. 306 Revoca per indegnità
dell'adottato
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso
loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione
può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per indegnità
dell'adottante
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o
gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda
dell'adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza degli effetti della
revoca
Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato
la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
CAPO II
Delle forme dell'adozione di persone di
maggiore età
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di
questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel
cui circondario l'adottante ha la residenza.
L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da
persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
l) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e
omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato
decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla
corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Art. 314 Pubblicità
Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a
cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre
cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato
civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta
ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto
che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene
opportuni.
TITOLO IX
DELLA POTESTA' DEI GENITORI
Art. 315 Doveri del figlio verso i
genitori
Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in
relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della
famiglia finché convive con essa.
Art. 316 Esercizio della potestà dei
genitori
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343)
i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei
genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che
ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il
padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni
quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse
del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice
attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso,
ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento di uno dei
genitori
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata
in modo esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione,
di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà
è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.
Art. 317-bis Esercizio della potestà
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di
lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della
potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 316.
Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore
col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo
che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del
figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della
potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione,
sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.
Art. 318 Abbandono della casa del
genitore
Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che
esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne
allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se
necessario, al giudice tutelare.
Art. 319 (abrogato)
Art. 320 Rappresentanza e
amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva
la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e
ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i
contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di
godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dell'art.
316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti
al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad
eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri
atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o
compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o
utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice
tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se
non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi
può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale
abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla
stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.
Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà,
la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Art. 321 Nomina di un curatore speciale
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono compiere
uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione,
il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei
parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un
curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art. 322 Inosservanza delle
disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del
presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la
potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati ai genitori
I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e
dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente
possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi
causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna
ragione o credito verso il minore (1261).
Art. 324 Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del
figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una
carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la
potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha
effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537);
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.
Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, I'usufrutto legale spetta
esclusivamente a lui.
Art. 325 Obblighi inerenti
all'usufrutto legale
Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario
(1001).
Art. 326 Inalienabilità dell'usufrutto
legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di
ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei
genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per
debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Art. 327 Usufrutto legale di uno solo
dei genitori
Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare
dell'usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con
l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente
rispetto alle spese per il mantenimento, I'istruzione e l'educazione di
quest'ultimo.
Art. 329 Godimento dei beni dopo la
cessazione dell'usufrutto legale
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni
del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con
procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non
sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Art. 330 Decadenza dalla potestà sui
figli
Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore
viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei
relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento
del figlio dalla residenza familiare.
Art. 331 (abrogato)
Art. 332 Reintegrazione nella potestà
Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto,
quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e
escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art. 333 Condotta del genitore
pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo
alla pronuncia di decadenza prevista dall'art.
330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 334 Rimozione dall'amministrazione
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può
stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione
o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e
privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di
entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione nell'esercizio
dell'amministrazione
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato
dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio
dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno
provocato il provvedimento (336; att. 382, 51).
Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si
tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio,
provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il
tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione
dei beni.
Art. 338-341 (abrogati)
Art. 342 Nuove nozze del genitore non
ariano (abrogato)
TITOLO X
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
CAPO I
Della tutela dei minori
Art. 343 Apertura della tutela
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare
la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento
dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento,
la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
SEZIONE I
Del giudice tutelare
Art. 344 Funzioni del giudice tutelare
Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle
curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni
(att. 43 e seguenti).
SEZIONE II
Del tutore e del protutore
Art. 345 Denunzie al giudice tutelare
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una
persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di
nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla
pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o
di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in
cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali
derivi l'apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare
il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in
cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona
designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto
notizia della designazione.
Art. 346 Nomina del tutore e del
protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva
l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348,
354, 360, 389).
Art. 347 Tutela di più fratelli
E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari
circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi
tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un
curatore speciale.
Art. 348 Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha
esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta
per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
(2699; 2703).
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina
della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli
ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i
quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire
il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di
ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore
conformemente a quanto è prescritto nell'art.
147.
(5° comma abrogato).
Art. 349 Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350 Incapacità all'ufficio
tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono
cessare dall'ufficio (att. 129):
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del
genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i
discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per
effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte
notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella
decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
1) abrogato;
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee legislative:
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice
tutelare che non intendono valersi della dispensa.
Art. 352 Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal
continuare l'esercizio della tutela (353):
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) abrogato;
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di
pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la
tutela.
Art. 353 Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve
essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento,
salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la
tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 354 Tutela affidata a enti di
assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal
giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore
o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402). L'amministrazione dell'ente o
dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela
(355-2)
E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore
quando la natura o I'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art. 355 Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in
questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.
Art. 356 Donazione o disposizione
testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche
se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale
per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore
speciale deve osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il
compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela
Art. 357 Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in
tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).
Art. 358 Doveri del minore
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la
casa o I'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di
richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
Art. 359 (abrogato)
Art. 360 Funzioni del protutore
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è
in opposizione con l'interesse del tutore (380).
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il
giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in
cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha
cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti
conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Art. 361 Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni,
spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico
ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che
possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il
patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli
(Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.
Art. 362 Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente
notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore,
nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al
giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo
esigono (382).
Art. 363 Formazione dell'inventario
L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un
notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e,
se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con
l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici
della famiglia.
Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di
cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede
quindicimila lire.
L'inventario è depositato presso la pretura.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con
giuramento la sincerità.
Art. 364 Contenuto dell'inventario
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e
si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo
del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura
civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Art. 365 Inventario di aziende
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si
procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla
formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle
persone indicate nell'art. 363. Questi
particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro
riepilogo e riportato nell'inventario generale.
Art. 366 Beni amministrati da curatore
speciale
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del
minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale
(356). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve
rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della
sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.
Art. 367 Dichiarazione di debiti o
crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve
esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o
il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è
interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del
tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).
Art. 368 Omissione della dichiarazione
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente
interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il
proprio debito, può essere rimosso dalla tutela (384).
Art. 369 Deposito di titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli
oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di
credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi
disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di
mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione
(357).
Art. 370 Amministrazione prima
dell'inventario
Prima che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione del tutore deve
limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).
Art. 371 Provvedimenti circa
l'educazione e l'amministrazione
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e
sentito il protutore, delibera:
l) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli
studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso
minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, I'avviso
dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del
minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del
reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende
commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative
modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare
l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale
il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198;
att. 38-2).
Art. 372 Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare,
essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in
obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito
fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di
risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il
protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att.
251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati
(att. 45-1)
Art. 373 Titoli al portatore
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve
farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga
che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).
Art. 374 Autorizzazione del giudice
tutelare
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att.
45-1):
l) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per
l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo
svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del
suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a
pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in
ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore
età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di
danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per
riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Art. 375 Autorizzazione del tribunale
Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ.
732):
l) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento (376);
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
Art. 376 Vendita di beni
Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi
all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo
(Cod. Proc. Civ. 734).
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att.
45-1)
Art. 377 Atti compiuti senza
l'osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono
essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi
causa (1425 e seguenti).
Art. 378 Atti vietati al tutore e al
protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del
minore (1471, n. 3).
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione
e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati
su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del
tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna
ragione o credito (1261) verso il minore.
Art. 379 Gratuità della tutela
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le
difficolta dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può
altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore,
autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua
personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Art. 380 Contabilità
dell'amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e
renderne conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).
Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di
qualche prossimo parente o affine del minore.
Art. 381 Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del
patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare
e le modalità (att. 131).
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che
avesse prestata.
Art. 382 Responsabilità del tutore e
del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato
violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i
doveri del proprio ufficio.
SEZIONE IV
Della cessazione del tutore dall'ufficio
Art. 383 Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona
atta a sostituirlo (att. 129-2).
Art. 384 Rimozione e sospensione del
tutore
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso
colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato
inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per
atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato;
può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono
dilazione (att. 129-2).
SEZIONE V
Del rendimento del conto finale
Art. 385 Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e
deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al
giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (att. 46-1).
Art. 386 Approvazione del conto
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a
esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto
irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione (att.
45-1).
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del
giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli
interessati (att. 45-3).
Art. 387 Prescrizione delle azioni
relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore
relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della
maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e
ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il
termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso (386).
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il
pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo (2941-3).
Art. 388 Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver
luogo prima dell'approvazione del conto della tutela (596, 779).
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi
o aventi causa.
Art. 389 Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono
iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la
nomina, I'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze
degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano
modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e
seguenti).
Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione
entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in
margine all'atto di nascita del minore.
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 390 Emancipazione di diritto
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art. 391 (abrogato)
Art. 392 Curatore dell'emancipato
Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare
un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la
separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se
idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore
contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti
previsti nell'art. 165.
Art. 393 Incapacità o rimozione del
curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma,
350 e 384 (att. 129-2).
Art. 394 Capacità dell'emancipato
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che
non eccedono l'ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i
capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia
come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso
del curatore (395), è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att.
45-1) Per gli atti indicati nell'art.
375 I'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal
tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è
nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).
Art. 395 Rifiuto del consenso da parte
del curatore
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può
ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto,
nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto,
salva, se occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art. 396 Inosservanza delle precedenti
norme
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza
del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
Art. 397 Emancipato autorizzato
all'esercizio di un'impresa commerciale
Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza
l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del
giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100).
L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore
o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito
il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa
commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod.
Proc. Civ. 75).
Art. 398-399 (abrogati)
TITOLO XI
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
Art. 400 Norme regolatrici
dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle
norme del presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata
tra le Leggi Speciali).
Art. 401 Limiti di applicazione delle
norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono
figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola
madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di
pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o
la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.
Art. 402 Poteri tutelari spettanti agli
istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore
ricoverato o assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I di
questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla nomina di un
tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della
tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la
tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a
norma dell'art. 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà,
l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o
condizioni a tale esercizio.
Art. 403 Intervento della pubblica
autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in
locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità,
ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la
pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca
in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua
protezione.
Art. 404-413 (abrogati)
TITOLO XII
DELL'INFERMITA' DI MENTE,
DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE
Art. 414 Persone che devono essere
interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni
di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
Art. 415 Persone che possono essere
inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente
grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti,
429).
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per
abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro
famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o
dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva
l'applicazione dell'art. 414 quando
risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Art. 416 Interdizione e inabilitazione
nell'ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo
anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal
giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore (421).
Art. 417 Istanza d'interdizione o di
inabilitazione
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore
o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha
per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Art. 418 Poteri dell'autorità
giudiziaria
Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio
l'inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al
tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso
giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art. 419 Mezzi istruttori e
provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia
proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713
e seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico.
Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio,
interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le
necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod.
Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art. 420 Internamento definitivo in
manicomio (abrogato)
Art. 421 Decorrenza degli effetti
dell'interdizione e dell'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della
pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).
Art. 422 Cessazione del tutore e del
curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può
disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che
la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di
nascita (att. 42).
Art. 424 Tutela dell'interdetto e
curatela dell'inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla
curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di
nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419.
Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il
giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato
legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la
persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587),
atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).
Art. 425 Esercizio dell'impresa
commerciale da parte dell'inabilitato
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto
se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).
L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e
seguenti).
Art. 426 Durata dell'ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti
o dei discendenti.
Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto
e dall'inabilitato
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti
dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina
segua la sentenza d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o
aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti
dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la
sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora
alla nomina sia seguita l'inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o
prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell'articolo seguente.
Art. 428 Atti compiuti da persona
incapace d'intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere
stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere
al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su
istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta
un grave pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per
il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace
d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la
malafede dell'altro contraente (1425).
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o
il contratto è stato compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att.
130).
Art. 429 Revoca dell'interdizione e
dell'inabilitazione
Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste
possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto
grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del
curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ.
720).
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta
meno, deve informarne il pubblico ministero.
Art. 430 Pubblicità
Alla sentenza di rievoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica
l'art. 423.
Art. 431 Decorrenza degli effetti della
sentenza di revoca
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi
effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca
non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di
revoca dell'interdizione
L'autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca
dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena
capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo
medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato
dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere
impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
Art. 433 Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei
germani sugli unilaterali.
Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra
affini
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e
della nuora cessano:
l) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua
unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art. 435 (abrogato)
Art. 436 Obbligo tra adottante e
adottato
L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui
genitori legittimi o naturali di lui.
Art. 437 Obbligo del donatario
Il donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro
obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di
donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria
(770. 785).
Art. 438 Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno
e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e
delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare
quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (660, 1881), avuto però
riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente
nel suo patrimonio.
Art. 439 Misura degli alimenti tra fratelli
e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto
necessario.
Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si
tratta di minore.
Art. 440 Cessazione, riduzione e
aumento
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di
chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la
cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti
possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole
dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado
anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non
può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto
all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Art. 441 Concorso di obbligati
Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli
alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione
delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in
condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è
posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul
modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria
secondo le circostanze.
Art. 442 Concorso di aventi diritto
Quando o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un
medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di
ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo
conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della
possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da
obbligati di grado ulteriore.
Art. 443 Modo di somministrazione degli
alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa
obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati
(2948), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il
modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre
temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli
che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 444 Adempimento della prestazione
alimentare
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere
nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Art. 445 Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno
della costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione
sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).
Art. 446 Assegno provvisorio
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli
alimenti, il pretore o presi dente del tribunale può, sentita l'altra parte,
ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più
obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli
altri.
Art. 447 Inammissibilità di cessione e
di compensazione
Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751).
L'obbligo agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione,
neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Art. 448 Cessazione per morte
dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi
li ha somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).
TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
Art. 449 Registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità
delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Art. 450 Pubblicità dei registri dello
stato civile
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i
certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge
prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le
indagini domandate dai privati.
Art. 451 Forza probatoria degli atti
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (2699;
Cod. Proc. Civ. 221), di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto
alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria (2697).
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Art. 452 Mancanza, distruzione o
smarrimento di registri
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se,
per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione
dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di
occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova
consentita nel comma precedente.
Art. 453 Annotazioni
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei
registri se non è disposta per legge ovvero non e ordinata dall'autorità
giudiziaria.
Art. 454 Rettificazioni
La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza
del tribunale passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con la quale si
ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei
registri o di ricevere un atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o
distrutto.
Le sentenze devono essere trascritte nei registri.
Art. 455 Efficacia della sentenza di
rettificazione
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non
concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o
non vi furono regolarmente chiamati.
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della successione, della
delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e seguenti),
nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 43, 45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per testamento
(Cod. Civ. 587 e seguenti; Cost. 42 4° comma).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o
in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la
legge riserva ai legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Marella-1997/marella.htm>
E' nulla (Cod. Civ. 1418) ogni convenzione con cui taluno dispone della
propria successione (Cod. Civ. 679, 1412, 1920, 2122 4° comma). E’ del pari
nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare
su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (Cod. Civ. 557 2°
comma, 2823).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (Cod. Civ. 470 e seguenti, 586).
L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la
successione (Cod. Civ. 456, 1146).