Della nullità del contratto
Art. 1418 Cause di nullità
del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che
la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall'art. 1325, l'illiceità della
causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge
(190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e
seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art. 1419 Nullità parziale
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole
importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo
avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla
nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339,
1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Art. 1420 Nullità nel
contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna
sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il
vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la
partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1421 Legittimazione
all'azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere
da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Art. 1422 Imprescrittibilità
dell'azione di nullità
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione,
salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione delle
azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art. 1423 Inammissibilità
della convalida
Il contratto nullo non può essere convalidato (1444), se la legge non
dispone diversamente (799).
Art. 1424 Conversione del contratto
nullo
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso,
del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo
allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto
se avessero conosciuto la nullità (1367).
CAPO XII
Dell'annullabilità del
contratto
SEZIONE I
Dell'incapacità
Art. 1425 Incapacità delle
parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace
di contrattare (1441 e seguenti).
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite
dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace
d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).
Art. 1426 Raggiri usati dal
minore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato
la sua minore età (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere
maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.
SEZIONE II
Dei vizi del consenso
Art. 1427 Errore, violenza e
dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti),
estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere
l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti
(122, 624).
Art. 1428 Rilevanza dell'errore
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è
riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1429 Errore essenziale
L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero
sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro
contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso
(122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o
principale del contratto (1969).
Art. 1430 Errore di calcolo
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo
a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato
determinante del consenso.
Art. 1431 Errore
riconoscibile
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto,
alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona
di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1432 Mantenimento del
contratto rettificato
La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se,
prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in
modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva
concludere.
Art. 1433 Errore nella
dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in
cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata
inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato
incaricato (2706).
Art. 1434 Violenza
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata
da un terzo.
Art. 1435 Caratteri della
violenza
La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una
persona sensata è da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male
ingiusto è notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e
alla condizione delle persone.
Art. 1436 Violenza diretta
contro terzi
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un
discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del
contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del
giudice.
Art. 1437 Timore
riverenziale
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Art. 1438 Minaccia di far
valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento
del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art. 1439 Dolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da
uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non
avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è
annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440 Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il
contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni
diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).
SEZIONE III
Dell'azione di annullamento
Art. 1441 Legittimazione
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel
cui interesse è stabilito dalla legge.
L'incapacità del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione
legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art. 1442 Prescrizione
L'azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761,
775).
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità
legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui è cessata la
violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato
d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la
maggiore età (2).
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del
contratto (428, 775, 1326).
L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per
l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.
Art. 1443 Ripetizione contro
il contraente incapace
Se il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei
contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta
se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e
seguenti).
Art. 1444 Convalida
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale
spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del
contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende
convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava
l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il
motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di
concludere validamente il contratto (1423,1451).
Art. 1445 Effetti
dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i
diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824;
att. 165).
Art. 1446 Annullabilità nel
contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'art.
1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non
importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa
debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
CAPO XIII
Della rescissione del
contratto
Art. 1447 Contratto concluso
in istato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni
inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), può essere rescisso
sulla domanda (2652) della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze,
assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Art. 1448 Azione generale di
rescissione per lesione
Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella
dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del
quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può
domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore
che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo
del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori
(1934, 1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione
(761 e seguenti).
Art. 1449 Prescrizione
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del
contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di
eccezione quando l'azione è prescritta.
Art. 1450 Offerta di
modificazione del contratto
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla
offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
Art. 1451 L'inammissibilità
della convalida
Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art. 1452 Effetti della
rescissione rispetto ai terzi
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi (1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
(2652).
CAPO XIV
Della risoluzione del
contratto
SEZIONE I
Della risoluzione per
inadempimento
Art. 1453 Risolubilità del
contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti
non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni
caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato
promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento
quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione
l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 Diffida ad adempiere
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere
in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto
termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901).
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa
pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli
usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è
risoluto di diritto.
Art. 1455 Importanza
dell'inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti
ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti,
1564 e seguente, 1668, 1901).
Art. 1456 Clausola
risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si
risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le
modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la
parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva.
Art. 1457 Termine essenziale
per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve
considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso
contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine,
deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è
stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458 Effetti della
risoluzione
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo
tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica,
riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già
eseguite (1360).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di risoluzione (2652; att. 165).
Art. 1459 Risoluzione nel
contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'art.
1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del
contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo
le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1460 Eccezione d'inadempimento
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti
può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non
offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del
contratto (1565).
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle
circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Art. 1461 Mutamento nelle
condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui
dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in
evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia
prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).
Art. 1462 Clausola
limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto
per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità (1425 e
seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che
concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel
caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
SEZIONE II
Dell'impossibilità
sopravvenuta
Art. 1463 Impossibilità
totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (1256) non può chiedere la
controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le
norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).
Art. 1464 Impossibilità
parziale
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente
impossibile (1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora
non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (1181).
Art. 1465 Contratto con
effetti traslativi o costitutivi
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata
ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della
cosa per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente
dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia
stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo
o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel
genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la
controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata
individuata (1378).
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il
trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossilità è
sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).
Art. 1466 Impossibilità nel
contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'art.
1420 impossibilità della prestazione
(1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto
alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
SEZIONE III
Dell'eccessiva onerosità
Art. 1467 Contratto con
prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione
differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente
onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con
gli effetti stabiliti dall'art. 1458
(att. 168).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla
offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664,
1923).
Art. 1468 Contratto con
obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un
contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può
chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle
modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Art. 1469 Contratto
aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti
aleatori per loro natura (1879) o per volontà delle parti (1448, 1472).
CAPO XIV- BIS
DEI CONTRATTI DEL
CONSUMATORE (*)
1469-bis Clausole vessatorie <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lener-1996/93-13aS.htm>
nel contratto tra professionista e consumatore.
Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha
per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obbblighi derivanti
dal contratto.
In relazione al contrattto di cui al primo comma, il consumatore è la persona
fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. il professionista è la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività
imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono clausole vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno
per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione
del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista, il doppio
della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure
a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche
solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli
il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte
del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sè un ter 121i81b zo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria,
limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere
della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo
comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto
di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza prevviso, sempreché vi sia un giustificato
motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o
l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che
ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi
il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa
o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché
la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalità di variazione siano espressamente descritte.
1469-ter. Accertamento della
vessatorietà delle clausole
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Pargolesi-1995.html>.
La
vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o
del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze
esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto
medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo
dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero
che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o
gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
1469-quater. Forma e
interpretazione. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano
proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere
redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
1469-quinquies. Inefficacia. Le clausole
considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono
inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione
del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale,
o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha
avuto, di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del
contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che
ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole
dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo,
laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di
uno stato membro dell'Unione europea.
1469-sexies. Azione
inibitoria. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire
in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che
inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del
presente capo.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai
sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
(*) Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52, in attuazione
della direttiva 93/13/CEE
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
Della vendita
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1470 Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti,
1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).
Art. 1471 Divieti speciali
di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né
direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province
o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro
ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano
beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni
medesimi;
4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di
vendere, salvo il disposto dell'art.
1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è
annullabile (1441 e seguenti).
Art. 1472 Vendita di cose
future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto
della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto
della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista
quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio,
la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Art. 1473 Determinazione del
prezzo affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo,
eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti
non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su
richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in
cui è stato concluso il contratto (1349; att. 82, 170).
Art. 1474 Mancanza di
determinazione espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente
e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di
determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità (o da norme
corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo
normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo
si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita
la consegna, o da quelli della piazza più vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si
applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi
da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo,
nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).
Art. 1475 Spese della
vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a
carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1196, 1539, 554).
§ 1 Delle obbligazioni del venditore
Art. 1476 Obbligazioni
principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se
l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della
cosa.
Art. 1477 Consegna della
cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento
della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata
insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal
giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla
proprietà e all'uso della cosa venduta (1527).
Art. 1478 Vendita di cosa
altrui
Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà
del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore
acquista la proprietà dal titolare di essa (att. 171).
Art. 1479 Buona fede del
compratore
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se,
quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore,
e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'art.
1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato,
anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre
rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se
la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del
compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore
ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese
necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle
voluttuarie (att. 171).
Art. 1480 Vendita di cosa
parzialmente di altri
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era
solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione
del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente
quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la
cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario (1419); altrimenti
può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno
(1233; att. 131).
Art. 1481 Pericolo di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione
di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi
(948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119).
Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al
compratore al tempo della vendita.
Art. 1482 Cosa gravata da
garanzie reali o da altri vincoli
Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la
cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da
pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore
stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del
quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del
venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era
nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il
venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Art. 1483 Evizione totale
della cosa
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di
diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a
risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che
questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli
abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare
all'attore.
Art. 1484 Evizione parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni
dell'art. 1480 e quella del secondo
comma dell'articolo precedente (2921).
Art. 1485 Chiamata in causa
del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla
cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia
condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia,
se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la
domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo
perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni
sufficienti per impedire l'evizione.
Art. 1486 Responsabilità
limitata dal venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento
di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze
della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le
spese.
Art. 1487 Modificazione o
esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e
possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è
sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni
patto contrario (1266).
Art. 1488 Effetti
dell'esclusione della garanzia
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli
artt. 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal
venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata
convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489 Cosa gravata da
oneri o da diritti di godimento di terzi
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali
non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati
dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può
domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo
la disposizione dell'art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art. 1490 Garanzia per i
vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da
vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in
modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se
il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art. 1491 Esclusione della
garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano
facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia
dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della
garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490
il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453
e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi,
gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore
ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito
o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non
può domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della
risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il
prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti
per la vendita (1475).
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in
conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del
danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento
del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai
vizi della cosa.
Art. 1495 Termini e
condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi
al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine
stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il
compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far
valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto
giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att.
172).
Art. 1496 Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi
speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si
osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).
Art. 1497 Mancanza di
qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle
essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la
risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione
per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i
limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla
decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
§ 2 Delle obbligazioni del compratore
Art. 1498 Pagamento del
prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati
dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve
avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue (1477).
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento
si fa al domicilio del venditore (1182).
Art. 1499 Interessi
compensativi sul prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta è consegnata al
compratore produca frutti (820) o altri proventi (1477), decorrono gli
interessi (1284) sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
§ 3 Del riscatto convenzionale
Art. 1500 Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della
cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle
disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la
vendita è nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.
Art. 1501 Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella
vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni
immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi
si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si può
prorogare.
Art. 1502 Obblighi del
riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare
al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento legittimamente
fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti
dell'aumentato, quelle che hanno aumentato il valore della cosa (1150).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha
diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese
utili, può accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune
cautele (1151, 1179).
Art. 1503 Esercizio del
riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine
fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto (2653) e non
gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese
e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il
venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale
entro otto giorni dalla scadenza del termine (1208 e seguenti).
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere
fatta per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2725).
Art. 1504 Effetti del
riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto
nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai
successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile (2653, n. 3).
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve
essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505 Diritti costituiti
dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa
esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma è
tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa
(2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
Art. 1506 Riscatto di parte
indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una
cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche
in confronto del venditore (1111).
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il
venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione
decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art. 1507 Vendita
congiuntiva di cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo
contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto
solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più
eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i
venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto
dell'intera cosa; se essi non si accordano il riscatto può esercitarsi soltanto
da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
Art. 1508 Vendita separata
di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e
per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono
separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro
spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Art. 1509 Riscatto contro
gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto
si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta,
anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno
degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per
la totalità.
SEZIONE II
Della vendita di cose mobili
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1510 Luogo della
consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve
avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti
ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo
domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata
da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna
rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e
seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).
Art. 1511 Denunzia nella
vendita di cose da trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine
(1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal
giorno del ricevimento (att. 172).
Art. 1512 Garanzia di buon
funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon
funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve
denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla
scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si prescrive in
sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine
per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento,
salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon
funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).
Art. 1513 Accertamento dei
difetti
In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il
venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti
dall'art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125)
della parte interessata, può ordinare il deposito (att. 77) o il sequestro
della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le
condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di
contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
Art. 1514 Deposito della
cosa venduta
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il
venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un
locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo
determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito
eseguito (1689 e seguente).
Art. 1515 Esecuzione
coattiva per inadempimento del compratore
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498),
il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali
atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere
eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare
tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la
vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica
autorità (o da norme corporative), ovvero risultante da listini di borsa o da
mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a
mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato
dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia
della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il
ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno (1536,
1551, 1686).
Art. 1516 Esecuzione
coattiva per inadempimento del venditore
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo
corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non
adempie la sua obbligazione (1476), il compratore può fare acquistare senza
ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate
nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente (att. 83). Dell'acquisto il
compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa
occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior
danno (1223,1536, 1551).
Art. 1517 Risoluzione di
diritto
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima
della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di
uso, la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo (1498), se l'altra
parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se,
alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui
obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere
la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal
presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni
(2964) dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si
osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e
seguenti).
Art. 1518 Normale
determinazione del risarcimento
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma
del terzo comma dell'art. 1515, e il
contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è
costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo
e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior
danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si
determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le
singole consegne.
Art. 1519 Restituzione di
cose non pagate
Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del
prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso
delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore (1156),
purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose
si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare
in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che si
provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel
fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che
il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei
creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno
che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano
che il prezzo era ancora dovuto.
§ 2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
Art. 1520 Vendita con
riserva di gradimento
Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore,
la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al
venditore (1353 e seguenti).
Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è
liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto
o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel
termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art. 1521 Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva
(1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a
cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti
dal contratto o dagli usi.
Art. 1522 Vendita su
campione e su tipo di campione
Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire
come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi
difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto
(1453).
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione
deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può
domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole
(1455).
In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
§ 3 Della vendita con riserva della proprietà
Art. 1523 Passaggio della
proprietà e dei rischi
Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore
acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma
assume i rischi dal momento della consegna.
Art. 1524 Opponibilità della
riserva di proprietà nei confronti di terzi
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore,
solo se risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al
pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire
trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente,
purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto
nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la
macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo
dove la trascrizione è stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici
registri (2683 e seguenti).
Art. 1525 Inadempimento del
compratore
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che
non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del
contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle
rate successive (1455; att. 176).
Art. 1526 Risoluzione del
contratto
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del
compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a
un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno (1223).
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al
venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre
l'indennità convenuta (1384).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia
configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà
della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni
pattuiti (att. 176).
§ 4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art. 1527 Consegna
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della
consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce (1996)
e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
1528 Pagamento del prezzo
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori
deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti
indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il
pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato
delle cose (1490), a meno che queste risultino già dimostrate.
Art. 1529 Rischi
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti
consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi
del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la
merce dal momento della consegna al vettore.
Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del
contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in
mala fede taciute al compratore.
Art. 1530 Pagamento contro
documenti a mezzo di banca
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il
venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla
banca stessa è constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle
forme stabilite dagli usi (1268).
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le
eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle
relative al rapporto di conferma del credito.
§ 5 Della vendita a termine di titoli di credito
Art. 1531 Interessi,
dividendi e diritto di voto
Nella vendita a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i
dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza
del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di
voto spetta al venditore fino al momento della consegna (1550; att. 177).
Art. 1532 Diritto di opzione
Il diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine
spetta al compratore.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo
utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione,
oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i
fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve
curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di
un agente di cambio o di un istituto di credito (1550; att. 251).
Art. 1533 Estrazione per
premi o rimborsi
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o
rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al
compratore, qualora la conclusione (1326) del contratto sia anteriore al giorno
stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve
comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno
un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di
acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità
corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio
della estrazione.
Art. 1534 Versamenti
richiesti sui titoli
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della
scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli
non liberati (1550).
Art. 1535 Proroga dei
contratti a termine
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare
l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e
quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi
diversi.
Art. 1536 Inadempimento
In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano
le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa,
l'applicazione delle leggi speciali.
SEZIONE III
Della vendita di cose
immobili
Art. 1537 Vendita a misura
Quando un determinato immobile (812) è venduto con l'indicazione della
sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di
misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva
dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto (att. 166).
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il
compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di
recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della
misura dichiarata.
Art. 1538 Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si
fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia
inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il
compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il
supplemento.
Art. 1539 Recesso dal
contratto
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è
tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).
Art. 1540 Vendita cumulativa
di più immobili
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un
solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e
si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la
compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione
del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.
Art. 1541 Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla
diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno
dalla consegna dell'immobile (att. 178).
SEZIONE IV
Della vendita di eredità
Art. 1542 Garanzia
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a
garantire che la propria qualità di erede (477, 588).
Art. 1543 Forme
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di
nullità (1350, 2643).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte
sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei
diritti compresi nell'eredità.
Art. 1544 Obblighi del
venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso
qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è
tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art. 1545 Obblighi del
compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato
per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe
dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art. 1546 Responsabilità per
debiti ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido (1292
e seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).
Art. 1547 Altre forme di
alienazione di eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione
di un'eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797.
CAPO II
Del riporto
Art. 1548 Nozione
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in
proprietà al riportatore titoli di credito (1992) di una data specie per un
determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al
riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti
titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato
o diminuito nella misura convenuta.
Art. 1549 Perfezione del
contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art. 1550 Diritti accessori
e obblighi inerenti ai titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto
spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt. 1531, 1532,1533
e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att.
177).
Art. 1551 Inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le
disposizioni degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa
l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine
stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che
ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
CAPO III
Della permuta
Art. 1552 Nozione
La permuta è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente
all'altro (1376).
Art. 1553 Evizione
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa
data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la
vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento del danno (1223).
Art. 1554 Spese della
permuta
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie
sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art. 1555 Applicabilità
delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto
siano con questa compatibili (1470 e seguenti).
CAPO IV
Del contratto estimatorio
Art. 1556 Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili
all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose
nel termine stabilito.
Art. 1557 Impossibilità di
restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il
prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile
per causa a lui non imputabile (1218).
Art. 1558 Disponibilità
delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le
cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro
(Cod. Proc. Civ. 514, 671) finché non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli
siano restituite.
CAPO V
Della somministrazione
Art. 1559 Nozione
La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra,
prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 1560 Entità della
somministrazione
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende
pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha
diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo
per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente
diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il
quantitativo dovuto.
Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al
fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla
somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se
questo supera il minimo stesso.
Art. 1561 Determinazione del
prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere
determinato secondo le norme dell'art.
1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al
luogo in cui queste devono essere eseguite.
Art. 1562 Pagamento del
prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto
all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato
secondo le scadenze d'uso.
Art. 1563 Scadenza delle
singole prestazioni
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito
nell'interesse di entrambe le parti (1184).
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la
scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al
somministrante con un congruo preavviso.
Art. 1564 Risoluzione del
contratto
In caso d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole
prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se
l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed è tale da menomare la
fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art. 1565 Sospensione della
somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e
l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione
del contratto senza dare congruo preavviso (1455, 1460).
Art. 1566 Patto di
preferenza
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a
dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo
contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo non
ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si
riduce a cinque anni.
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al
somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve
dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in
quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto
di preferenza (att. 1791).
Art. 1567 Esclusiva a favore
del somministrante
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del
somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della
stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla
produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Art. 1568 Esclusiva a favore
dell'avente diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto
alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui
l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né
indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto
del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di
promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha
l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo,
anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato
fissato.
Art. 1569 Contratto a tempo
indeterminato
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in
quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo
alla natura della somministrazione.
Art. 1570 Rinvio
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le
disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui
corrispondono le singole prestazioni.
CAPO VI
Della locazione
SEZIONI I Disposizioni generali
Art. 1571 Nozione
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere
all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti), verso
un determinato corrispettivo (att. 180).
Art. 1572 Locazioni e
anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto
eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le
anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un
anno (1605).
Art. 1573 Durata della
locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può
stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo
più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art. 1574 Locazione senza
determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616),
questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per
l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la
durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata
corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità
di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un
fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art. 1575 Obbligazioni
principali del locatore
Il locatore deve:
1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di
manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e
seguenti).
Art. 1576 Mantenimento della
cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni
necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del
conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria
manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 Necessità di
riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico
del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al
locatore.
Art. 1578 Vizi della cosa
locata
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne
diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore
può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo,
salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi
della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento
della consegna.
Art. 1579 Limitazioni convenzionali
della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore
per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore li
ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere
impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580 Cose pericolose
per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio
pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il
conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano
noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art. 1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto
applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della
locazione.
Art. 1582 Divieto
d'innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il
godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 Mancato godimento
per riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non
possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle
anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art. 1584 Diritti del
conduttore in caso di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della
durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore
ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata
delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni
rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del
conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le
circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585 Garanzia per
molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che
diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono
di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di
avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome
proprio (1168).
Art. 1586 Pretese da parte
di terzi
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla
cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto
pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere
la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso
con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod.
Proc. Civ. 108).
Art. 1587 Obbligazioni
principali del conduttore
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre
di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per
l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art. 1588 Perdita e
deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa
che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio,
qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e
seguenti,1256 e seguenti).
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da
persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento
della cosa.
Art. 1589 Incendio di cosa
assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata
dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore
verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto
dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta
per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in
confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione
dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 Restituzione della
cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata
fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso
della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto
la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a
vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state
consegnate.
Art. 1591 Danni per
ritardata restituzione
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a
dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).
Art. 1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore
non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se
però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità
corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del
risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il
valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati
senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di
toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento
della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse.
In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma
tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della
riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne
costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art. 1594 Sublocazione o
cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa
locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore
(1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal
locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 Rapporti tra il
locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha
azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della
sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda
giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni
derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano
stati fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore,
la nullità (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche
nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e
conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art. 1596 Fine della
locazione per lo spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare
del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della
scadenza stabilita a norma dell'art.
1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine (fissato dalle
norme corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti o
dagli usi (954).
Art. 1597 Rinnovazione
tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il
conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se,
trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la
disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente,
ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato
(1574).
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita
rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il
contratto.
Art. 1598 Garanzie della
locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni
derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 Trasferimento a
titolo particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data
certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di
beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito
il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al
terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione
(2643 n. 8, 2644).
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha
assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).
Art. 1600 Detenzione
anteriore al trasferimento
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è
anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione
che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato.
Art. 1601 Risarcimento del
danno al conduttore licenziato
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto
di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al trasferimento, il
locatore è tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).
Art. 1602 Effetti
dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal
giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal
contratto di locazione.
Art. 1603 Clausola di
scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di
alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà
deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito
dal secondo comma dell'art. 1596. In
tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo
patto contrario (2923).
Art. 1604 Vendita della cosa
locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di
licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e
seguenti).
Art. 1605 Liberazione o
cessione del corrispettivo della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non
ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non
risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al trasferimento. Si
può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli
usi locali.
Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente
i tre anni e non è stata trascritta (2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo
entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere
opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento (2812,
2918, 2924).
Art. 1606 Estinzione del
diritto del locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue
con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704)
sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il
triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
SEZIONE II
Della locazione di fondi
urbani (l)
Art. 1607 Durata massima
della locazione di case
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta
la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1608 Garanzie per il
pagamento della pigione
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato
se non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o non presta altre
garanzie (1179) idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
Art. 1609 Piccole
riparazioni a carico dell'inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite
dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti
dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (2764).
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli
usi locali.
Art. 1610 Spurgo dei pozzi e
di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art. 1611 Incendio di casa
abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili
verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente al
valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae
dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589).
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che
l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se
alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua
abitazione.
Art. 1612 Recesso
convenzionale del locatore
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per
abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine
stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente abrogato dalla
Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1613 Facoltà di recesso
degli impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto
contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non
sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha
effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Art. 1614 Morte
dell'inquilino
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare
per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono
recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con
preavviso non inferiore a tre mesi.
SEZIONE III
Dell'affitto
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1615 Gestione e godimento
della cosa produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva,
mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della
destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano
i frutti (821) e le altre utilità della cosa.
Art. 1616 Affitto senza
determinazione di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di
esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano
diversamente.
Art. 1617 Obblighi del
locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le
sue pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è
destinata.
Art. 1618 Inadempimenti
dell'affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario
non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa,
se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la
destinazione economica della cosa.
Art. 1619 Diritto di
controllo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se
l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art. 1620 Incremento della
produttività della cosa
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di
reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non
gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
Art. 1621 Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le
riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario (1576).
Art. 1622 Perdite
determinate da riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore
determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale
o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito
complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione
della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento
del contratto.
Art. 1623 Modificazioni
sopravvenute del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma
corporativa), o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva,
il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti
ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto
un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le circostanze,
lo scioglimento del contratto.
Sono salve le diverse disposizioni della legge (della norma
corporativa) o del provvedimento dell'autorità.
Art. 1624 Divieto di
subaffitto. Cessione dell'affitto
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la
facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Art. 1625 Clausola di
scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di
alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve
osservare la disposizione dell'art.
1616.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve
essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno
agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art. 1626 Incapacità o
insolvenza dell'affittuario
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e
seguenti) o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata
idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi
dell'affittuario.
Art. 1627 Morte
dell'affittuario
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi
dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto
mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto
per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
§ 2 Dell'affitto di fondi rustici
Art. 1628 Durata minima
dell'affitto
(Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del
contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si
estende al periodo minimo così stabilito).
Art. 1629 Fondi destinati al
rimboschimento
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere
stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Art. 1630 Affitto senza
determinazione di tempo
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di
colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario
possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle
colture praticate nel fondo.
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si
reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (820).
L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato
disdetta con preavviso di sei mesi.
(Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative).
Art. 1631 Estensione del
fondo
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura,
nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura
indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le
norme contenute nel capo della vendita (1537).
Artt. 1632-1634 (abrogati)
Art. 1635 Perdita fortuita
dei frutti negli affitti pluriennali
Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti
di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può
domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei
precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la
riduzione e determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i
frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare
provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in
proporzione della perdita sofferta.
La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario
abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art. 1636 Perdita fortuita
dei frutti negli affitti annuali
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita
per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere
esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla
metà.
Art. 1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi
fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi
e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere
probabili.
E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si
assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Art. 1638 Espropriazione per
pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione
temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore
la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il
mancato raccolto.
Art. 1639 Canone di affitto
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa
o variabile dei frutti del fondo locato.
Art. 1640 Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state
consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della
specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate essere restituite al locatore
alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta
di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso.
L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore
corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere
distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la
pratica dei luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore
delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di restituirla al
tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore,
l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve
restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore,
determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte
dell'uno e parte delle altre.
Sono salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le
diverse pattuizioni delle parti.
Art. 1641 Scorte vive
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione
del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le
disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme corporative o) i patti
diversi.
Art. 1642 Proprietà del
bestiame consegnato
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato
con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e
del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al
locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve
mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art. 1643 Rischio della
perdita del bestiame
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal
momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito
(1637).
Art. 1644 Accrescimenti e
frutti del bestiame
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame,
l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615).
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione
del fondo.
Art. 1645 Riconsegna del
bestiame
Nel caso previsto dall'art.
1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame
corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello
ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti
in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del
fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è
eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro
tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che
rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.
Art. 1646 Rapporti fra gli
affittuari uscente e subentrante
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra
nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i
lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i
locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per
le raccolte che restano da fare.
Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e
l'affittuario subentrante si osservano (le disposizioni delle norme corporative
e, in mancanza) gli usi locali.
§ 3 Dell'affitto a coltivatore diretto (l)
(Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)
Art. 1647 Nozione
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col
lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le
norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che,
per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative)
(2079).
Art. 1648 Casi fortuiti
ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario,
può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario,
le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la
perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.
Art. 1649 Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come
locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Artt. 1650-1651 (abrogati)
Art. 1652 Anticipazioni
al'affittuario
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è
tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie
necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al
saggio legale (1284).
Artt. 1653-1654 (abrogati)
CAPO VII
Dell'appalto
Art. 1655 Nozione
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1656 Subappalto
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del
servizio, se non è stato autorizzato dal committente (1670).
Art. 1657 Determinazione del
corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno
stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle
tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice (2225).
Art. 1658 Fornitura della
materia
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita
dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi
(2223).
Art. 1659 Variazioni
concordate del progetto
L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute
dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se
il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a
compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660 Variazioni
necessarie del progetto
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare
variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di
determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo
convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le
circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere
dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661 Variazioni
ordinate dal committente
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro
ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore
ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo
dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le
variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli
modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole
categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera
medesima.
Art. 1662 Verifica nel corso
di esecuzione dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di
verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non
procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il
committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve
conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto
è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223,
1454, 2224).
Art. 1663 Denuncia dei
difetti della materia
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti
della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono
comprometterne la regolare esecuzione.
Art. 1664 Onerosità o
difficoltà dell'esecuzione
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati
aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da
determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una
revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che
rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha
diritto a un equo compenso.
Art. 1665 Verifica e
pagamento dell'opera
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare
l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo
mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente
tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne
comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa
si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al
pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente (att.
181).
Art. 1666 Verifica e
pagamento di singole partite
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti
può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso
l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).
Art. 1667 Difformità e vizi
dell'opera
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili,
purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare
all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La
denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i
vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della
consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far
valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro
sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla
consegna (att. 181).
Art. 1668 Contenuto della
garanzia per difetto dell'opera
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati
a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito,
salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (1223).
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del
tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la
risoluzione del contratto (2226; att. 181).
Art. 1669 Rovina e difetti
di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la
loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o
in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi
causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla
denunzia.
Art. 1670 Responsabilità lei
subappaltatori
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori,
deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta
giorni dal ricevimento.
Art. 1671 Recesso
unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto (16603), anche se è stata
iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga
indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato
guadagno (1372, 2227).
Art. 1672 Impossibilità di
esecuzione dell'opera
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta
impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti,
il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui
è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.
Art. 1673 Perimento o
deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è
deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente
sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a carico
dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il
perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la
materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
Art. 1674 Morte
dell'appaltatore
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore,
salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del
contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi
dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del
servizio.
Art. 1675 Diritti e obblighi
degli eredi dell'appaltatore
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il
committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in
ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione
del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute
gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua
indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le
norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578).
Art. 1676 Diritti degli
ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro
attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre
azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino
alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo
in cui essi propongono la domanda (2900).
Art. 1677 Prestazione
continuativa o periodica di servizi
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di
servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle
relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1678 Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo
(2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo a un
altro (1378).
Art. 1679 Pubblici servizi
di linea
Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di
linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le
richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa,
secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione
e rese note al pubblico (2951).
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso
di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è
obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque
deroga alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme è
sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419).
Art. 1680 Limiti di
applicabilità delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via
d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano
derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
SEZIONE II
Del trasporto di persone
Art. 1681 Responsabilità del
vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde dei
sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della
perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova
di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (2951).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i
sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di
trasporto gratuito (2951).
Art. 1682 Responsabilità del
vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del
proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si
determina in ragione dell'intero percorso.
SEZIONE III
Del trasporto di cose
Art. 1683 Indicazioni e
documenti che devono essere forniti al vettore
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del
destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il
numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il
trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il
mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da
trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o
dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei
documenti.
Art. 1684 Lettera di vettura
e ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di
vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate
nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato
della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata
rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse
indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di
vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola
"all'ordine" (2008 e seguenti).
Art. 1685 Diritti del
mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione
delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello
originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di
rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della
lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle
cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la
ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere
sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui
esse sono passate a disposizione del destinatario (1378).
Art. 1686 Impedimenti e
ritardi nell'esecuzione del trasporto
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente
ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere
immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose
consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al
mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le
cose a norma dell'art. 1514 (att. 77), o
se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare
prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato
iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del
percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla
perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687 Riconsegna delle
merci
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del
destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o,
in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore
deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore
deve esibirla al destinatario.
Art. 1688 Termine di resa
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali è
determinato dalla somma di questi.
Art. 1689 Diritti del
destinatario
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano
al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto
il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la
riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se
non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto (2761) e
degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui
l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare
la differenza contestata presso un istituto di credito (att. 251).
Art. 1690 Impedimenti alla
riconsegna
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere
la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente
istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del
destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il
destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle
a norma dell'art. 1514 o, se sono
soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente
diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della
vendita (att. 83).
Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di
vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal
contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo (2009 e
seguenti).
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso
dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un
domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato
della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della
ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto
della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692 Responsabilità del
vettore nei confronti del mittente
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i
propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il
deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo
degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il
pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario (2951).
Art. 1693 Responsabilità per
perdita e avaria
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le
riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata
da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro
imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (1218).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume
che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art. 1694 Presunzioni di
fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito
per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del
trasporto, dipendono da caso fortuito (att. 181 e seguenti).
Art. 1695 Calo naturale
Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante
il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo
delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o
il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della
natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla
misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696 Calcolo del danno
in caso di perdita o di avaria
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo
corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (15153).
Art. 1697 Accertamento della
perdita e dell'avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della
riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si
accertano nei modi stabiliti dall'art. 696
Cod. Proc. Civ.
Art. 1698 Estinzione
dell'azione nei confronti del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di
quanto è dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto,
tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per
perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna,
purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non
oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).
Art. 1699 Trasporto con
rispedizione della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre
le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal
mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si
presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi
di uno spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1700 Trasporto
cumulativo
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori
successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e
seguenti) per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino
al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in
regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta
che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è
tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono
tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori
che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Art. 1701 Diritto di accertamento
dei vettori successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di
vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in
cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che le
abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Art. 1702 Riscossione dei
crediti da parte dell'ultimo vettore
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione
dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio
del privilegio sulle cose trasportate (2761).
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è
responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva
l'azione contro il destinatario.
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1703 Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno
o più atti giuridici per conto dell'altra.
Art. 1704 Mandato con
rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del
mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro
(1387 e seguenti).
Art. 1705 Mandato senza
rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume
gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno
avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante,
sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione
del manda, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario
dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706 Acquisti del
mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal
mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi
per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario è obbligato a
ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme
relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1, 2932;
att. 183).
Art. 1707 Creditori del
mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui
beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome
proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da
scrittura avente data certa (2704) anteriore al pignoramento, ovvero,
trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri,
sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o
della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915; att. 183).
Art. 1708 Contenuto del
mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma
anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709 Presunzione di
onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non è
stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli
usi; in mancanza è determinata dal giudice.
§ 1 Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710 Diligenza del
mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la
diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è gratuito, la
responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che
esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo
ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in
tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la
sua approvazione.
Art. 1712 Comunicazione
dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione
del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura
dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è
discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713 Obbligo di
rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263
e seguenti).
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei
casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).
Art. 1714 Interessi sulle
somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali
(1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal
giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero
impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715 Responsabilità per
le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio
nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte
dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di
queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del
contratto.
Art. 1716 Pluralità di
mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a
operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire
congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare (2203). In questo caso
il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri
mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o
dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono
obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il mandante.
Art. 1717 Sostituto del
mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se
stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura
dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la
persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal
mandatario.
Art. 1718 Custodia delle
cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono
state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di
fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte
con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a
norma dell'art. 1515 (att. 83).
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve
dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario
non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico
rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719 Mezzi necessari
per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al
mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento
delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art. 1720 Spese e compenso
del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli
interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il
compenso che gli spetta (2761).
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti
a causa dell'incarico.
Art. 1721 Diritto del
mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti
dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di
questo (2761).
§ 3 Dell'estinzione del mandato
Art. 1722 Cause di
estinzione
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del
mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del
mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento
di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio
dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli
eredi (att. 184).
Art. 1723 Revocabilità del
mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita
l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non
si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente
stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si estingue per la
morte o per la sopravvenuta incapacità (1425) del mandante.
Art. 1724 Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento
di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono
effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334 e
seguente).
Art. 1725 Revoca del mandato
oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per
un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e
seguenti), se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento
dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al
risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una
giusta causa.
Art. 1726 Revoca del mandato
collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un
affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da
tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).
Art. 1727 Rinunzia del
mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire
i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato,
il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora
non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che
il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da
parte del mandatario.
Art. 1728 Morte o incapacità
del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta
(1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve
continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità
(414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o
lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il
mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti
dalle circostanze.
Art. 1729 Mancata conoscenza
della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione
del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).
Art. 1730 Estinzione del
mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a
operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno
solo dei mandatari.
SEZIONE II
Della commissione
Art. 1731 Nozione
Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per
oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del
commissionario.
Art. 1732 Operazioni a fido
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di
pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il
committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto
del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può
esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di
far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare
al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti
l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del
comma precedente.
Art. 1733 Misura della
provvigione
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è
stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto
l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
Art. 1734 Revoca della
commissione
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che
il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario
una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese
sostenute e dell'opera prestata.
Art. 1735 Commissionario
contraente in proprio
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci
aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente
disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve
comperare, o può acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni
caso, il suo diritto alla provvigione (1395).
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che
acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel
giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal
committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può
praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al
prezzo fissato dal committente.
Art. 1736 Star del credere
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo
"star del credere" risponde nei confronti del committente per
l'esecuzione dell'affare.
In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a
una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo
gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il
giudice secondo equità.
SEZIONE III
Della spedizione
Art. 1737 Nozione
Il contratto di spedizione è un mandato (1703 e seguenti) col quale lo
spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del
mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le operazioni
accessorie (1374 e seguenti).
Art. 1738 Revoca
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto
col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo
spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per
l'attività prestata (1725).
Art. 1739 Obblighi dello
spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della
merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e,
in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo (1711).
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari,
lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose
spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo
spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Art. 1740 Diritti dello
spedizioniere
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione
dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe
professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la
spedizione (2761, 2951).
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite
dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a
meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una
somma globale unitaria.
Art. 1741 Spedizioniere
vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del
trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore (1683 e
seguenti).
CAPO X
Del contratto di agenzia
(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio).
Art. 1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del
contratto dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr. Lgs 10
settembre 1991, n. 303).
Art. 1743 Diritto di
esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella
stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere
l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più
imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Art. 1744 Riscossioni
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se
questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o
dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 Rappresentanza
dell'agente
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per
il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono
validamente fatti all'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e
seguenti) nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono
necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 Obblighi
dell'agente
L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle
istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni riguardanti
le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione
utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al
commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del
contratto di agenzia.
Art. 1747 Impedimento
dell'agente
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve
dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento
del danno (1223).
Art. 1748 Diritti
dell'agente ed obblighi del preponente
L'agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari
che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale,
la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal
preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo
che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo
lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto
dell'attività da lui svolta.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione
necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le
informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire
l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle
operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente
avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare
l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della
mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni
dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso
del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica gli elementi
essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente
pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le
informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per
verificare l'importo delle provvigioni liquidate.
NOTA La parte dal 3° comma in poi è stata aggiunta dall'art. 2, Decr.
Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994.
Art. 1749 Mancata esecuzione
del contratto
La provvigione spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto
esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in
parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita,
ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle norme corporative),
dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità (2751).
Art. 1750 Durata del
contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere
eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un
termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese
per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno
iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto
anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per
tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma
il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico
dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di
preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991,
n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994. Precedente testo dell'art. 1750:
"Art. 1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di agenzia è a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto (1373), dandone
preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle norme corporative o) dagli
usi.
Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una
corrispondente indennità".
Art. 1751 Indennità in caso
di cessazione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente
riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che
risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza
imputabile all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze
attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può
più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un
terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad
un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni
riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno
di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto
all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente
articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di
comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a
svantaggio dell'agente.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991,
n. 303. Validità dal 1° gennaio 1993. Precedente testo dell'art. 1751:
"Art. 1751 - Indennità per lo scioglimento del contratto -
All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il
preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale
all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella
misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi,
dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità (2120, 2751 bis n. 3, 2948
n. 5).
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere
per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente
(2123).
L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per
invalidità permanente e totale dell'agente.
Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi
(2122)".
Art. 1751 bis Patto di non
concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la
medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato
concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni
successivi all'estinzione del contratto.
NOTA Articolo aggiunto dall'art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303.
Validità dal 1° gennaio 1994.
Art. 1752 Agente con
rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in
cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione
dei contratti (1387 e seguenti).
Art. 1753 Agenti di
assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di
assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative o) dagli
usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa
(1903).
CAPO XI
Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti
(2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare
su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di
usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756 Rimborso delle
spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle
spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite
anche se l'affare non è stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei
contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla
provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla
provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il
contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se
il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758 Pluralità di
mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di
essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilità del
mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note,
relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire
sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle
scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).
Art. 1760 Obblighi del
mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522),
finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con
l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali
del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia
da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del
mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla
(1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo
intervento.
Art. 1762 Contraente non
nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro
risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito,
subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si
manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti
può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del
mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936 e
seguenti).
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da L.
10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione
fino a sei mesi (c.p. 35)
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività
nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato
d'incapacità.
Art. 1765 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in generale
Art. 1766 Nozione
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una
cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767 Presunzione di
gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale
del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà
delle parti.
Art. 1768 Diligenza nella
custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di
famiglia (1176, 2051).
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con
minor rigore (1710).
Art. 1769 Responsabilità del
depositario incapace
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa
nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni
caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché
questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di
ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo (2041 e seguente).
Art. 1770 Modalità della
custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla in
deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la
custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante
appena è possibile.
Art. 1771 Richiesta di
restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la
richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario
(1184, 2930).
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante
riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del
depositante (1184). Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può
concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772 Pluralità di
depositanti e di depositari
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la
restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità
giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più
eredi, se la cosa non è divisibile (1314 e seguenti).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la
restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta
notizia agli altri.
Art. 1773 Terzo interessato
nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi
ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione (1411), il
depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il
consenso del terzo.
Art. 1774 Luogo di
restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel
luogo in cui doveva essere custodita (1182).
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775 Restituzione dei
frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli
abbia percepiti (821,1779).
Art. 1776 Obblighi
dell'erede del depositario
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che
ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il
corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante
subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).
Art. 1777 Persona a cui deve
essere restituita la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona
indicata per riceverla (1188, 1836), e non può esigere che il depositante provi
di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa
(948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento
del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere
estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del medesimo
(1586). In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la
cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778 Cosa proveniente
da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota
la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto
presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi
dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione
(2906).
Art. 1779 Cosa propria del
depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa
gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto (1253 e
seguenti).
Art. 1780 Perdita non
imputabile della detenzione della cosa
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un
fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la
cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento del danno,
denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la
detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto
stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a
quest'ultimo (1259).
Art. 1781 Diritti del
depositario
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte
per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito
e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).
Art. 1782 Deposito
irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose
fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la
proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità
(1834).
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al
mutuo (1813 e seguenti).
SEZIONE II
Del deposito in albergo
Art. 1783 Responsabilità per
le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone
dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di
tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo,
durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in
cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di
quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento
volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Art. 1784 Responsabilità per
le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo
di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro
contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se
si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle
condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura
ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un
involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785 Limiti di
responsabilità
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo
servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis Responsabilità
per colpa dell'albergatore
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite
previsto dall'ultimo comma dell'art.
1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose
portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della
sua famiglia e dei suoi ausiliari.
Art. 1785-ter Obbligo di
denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall'art.
1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se,
dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci
il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.
Art. 1785-quater Nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a
limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.
Art. 1785-quinquies Limiti
di applicazione
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli,
alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
Art. 1786 Stabilimenti e
locali assimilati agli alberghi
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case
di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni,
trattorie, carrozze letto e simili.
SEZIONE III
Del deposito nei magazzini
generali
Art. 1787 Responsabilità dei
magazzini generali
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci
depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata
dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o
dell'imballaggio (1218).
Art. 1788 Diritti del
depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di
ritirare i campioni d'uso.
Art. 1789 Vendita delle cose
depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere
alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono
ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo
indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso
quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le
modalità stabilite dall'art. 1515 (att.
83).
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai
magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art. 1790 Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare
una fede di deposito delle merci depositate (1996).
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio
(43) del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi
atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è
stata assicurata.
Art. 1791 Nota di pegno
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono
ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un
unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792 Intestazione e
circolazione dei titoli
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del
depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia
congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009 e seguenti).
Art. 1793 Diritti del
possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha
diritto alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha altresì
diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più
partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta
con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose
depositate (2784 e seguenti).
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna
delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli può valersi della
facoltà concessa dall'art. 1788.
Art. 1794 Prima girata della
nota di pegno
La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve
indicare l'ammontare del credito e degli interessi (1282) nonché la scadenza.
La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede
di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito
vincola, a favore del possessore di buona fede (1147), tutto il valore delle
cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della
fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa
nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota
di pegno.
Art. 1795 Diritti del
possessore della sola fede di deposito
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose
depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in
pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al
creditore pignoratizio (1771).
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di
merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche
parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma
proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla
quantità delle merci ritirate.
Art. 1796 Diritti del
possessore della nota di pegno insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla
scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far
vendere le cose depositate in conformità dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di
pegno è surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e può procedere alla
vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; att.
83).
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1797 Azione nei
confronti dei giranti
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se
prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono
quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta
la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro
i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni
dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito
e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni (2934 e seguenti)
CAPO XIII
Del sequestro convenzionale
Art. 1798 Nozione
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone
affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla
quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a
quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita (1773).
Art. 1799 Obblighi, diritti
e poteri del sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati
dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art. 1800 Conservazione e
alienazione dell'oggetto del sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto
alle norme del deposito (1768 e seguenti).
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle
cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta
notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di
amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 e
seguenti).
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a
quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Art. 1801 Liberazione del
sequestratario
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può
essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art. 1802 Compenso e
rimborso delle spese al sequestratario
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito
diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra
erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa
(2761).
CAPO XIV
Del comodato
Art. 1803 Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una
cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1804 Obbligazioni del
comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza
del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso
determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso
del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può
chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Art. 1805 Perimento della
cosa
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a
cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare
una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo
più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per
causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche
se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo
debito (1221).
Art. 1806 Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a
carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art. 1807 Deterioramento per
effetto dell'uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata
consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del
deterioramento.
Art. 1808 Spese per l'uso
della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie
sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti
(2756).
Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla
scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è
servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia
cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al
comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810 Comodato senza
determinazione di durata
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la
cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena
il comodante la richiede.
Art. 1811 Morte del
comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato
convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della
cosa.
Art. 1812 Danni al
comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve,
il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della
cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
CAPO XV
Del mutuo
Art. 1813 Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una
determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga
a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (1782).
Art. 1814 Trasferimento
della proprietà
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
Art. 1815 Interessi
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli
interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le
disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la
clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284,
1419; att. 185).
Art. 1816 Termine per la
restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di
entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario
(1184).
Art. 1817 Termine per la
restituzione fissato dal giudice
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal
giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il
termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
Art. 1818 Impossibilità o
notevole difficoltà di restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è
divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al
debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al
luogo in cui la restituzione si doveva
eseguire.
Art. 1819 Restituzione
rateale
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il
mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il
mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione
dell'intero.
Art. 1820 Mancato pagamento
degli interessi
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi,
il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).
Art. 1821 Danni al
mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi
delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in
cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art. 1822 Promessa di mutuo
Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento
della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente
sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli
sono offerte idonee garanzie (1461).
CAPO XVI
Del conto corrente
Art. 1823 Nozione
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad
annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli
inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non e
richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo
conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art. 1824 Crediti esclusi
dal conto corrente
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di
compensazione (1243 e seguenti).
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e seguenti),
s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
Art. 1825 Interessi
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal
contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (1282, 1284).
Art. 1826 Spese e diritti di
commissione
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e
il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali
diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Art. 1827 Effetti
dell'inclusione nel conto
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio
delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
Se l'atto è dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425 e
seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la relativa
partita si elimina dal conto.
Art. 1828 Efficacia della
garanzia dei crediti iscritti
Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960
e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), il
correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo
favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un
coobbligato solidale (1292).
Art. 1829 Crediti verso
terzi
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto
di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo
incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la
scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto
reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la
partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro
il debitore.
Art. 1830 Sequestro o
pignoramento del saldo
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato
l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non
può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore (2917). Non si
considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del
sequestro o del pignoramento.
Art. 1831 Chiusura del conto
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle
scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni
semestre, computabile dalla data del contratto.
Art. 1832 Approvazione del
conto
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende
approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o
altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per
errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti),
entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla
liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
Art. 1833 Recesso dal
contratto
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno
dieci giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione (414 e seguenti), d'insolvenza
o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di
recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove
partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del
periodo stabilito dall'art. 1831.
CAPO XVII
Dei contratti bancari
SEZIONE I
Dei depositi bancari
Art. 1834 Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne
acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie
monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del
depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o
dagli usi (1782).
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla
sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto.
Art. 1835 Libretto di
deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti
e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che
appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e
depositante.
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.
Art. 1836 Legittimazione del
possessore
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza
dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è
liberata, anche se questi non è il depositante (1777,1992, 2003).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di
deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona
o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837 (abrogato)
Art. 1838 Deposito dei
titoli in amministrazione
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve
custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi
per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le
riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei
diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al
depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi
(2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione (2441), la banca deve
chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora
abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti
di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente
di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione
o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare,
nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).
SEZIONE II
Del servizio bancario delle
cassette di sicurezza
Art. 1839 Cassette di
sicurezza
Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde
(1176) verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità
della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840 Apertura della
cassetta
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa e
consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa
pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca
che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della
cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità
stabilite dall'autorità giudiziaria.
Art. 1841 Apertura forzata
della cassetta
Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al
pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e
con le cautele che il pretore ritiene opportune.
Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione
degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che
occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni e spese.
SEZIONE III
Dell'apertura di credito
bancario
Art. 1842 Nozione
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si
obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un
dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art. 1843 Utilizzazione del
credito
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più
volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti
ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso
la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Art. 1844 Garanzia
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale (1960 e
seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti),
questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che
l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un
supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850, 1867, 1877,
2743). Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il
credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal
contratto.
Art. 1845 Recesso dal
contratto
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima
della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la
banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione
delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti
può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal
contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
SEZIONE IV
Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846 Disponibilità
delle cose date in pegno
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e
seguenti), la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha
rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate (2792). Il
patto contrario deve essere provato per iscritto (2725).
Art. 1847 Assicurazione
delle merci
La banca deve provvedere per conto del contraente (1891)
all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o
l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
Art. 1848 Spese di custodia
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle
spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia
acquistato la disponibilità.
Art. 1849 Ritiro dei titoli
o delle merci
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare
in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle
somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione
dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti
insufficientemente garantito (1795).
Art. 1850 Diminuzione della
garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a
quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un
supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si
procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno (1461). Se il
debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a
norma del secondo e quarto comma dell'art.
2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto
col ricavato della vendita.
Art. 1851 Pegno irregolare a
garanzia di anticipazione
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro,
merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata
conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la
somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti
garantiti. L'eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci o dei
titoli al tempo della scadenza dei crediti.
SEZIONE V
Delle operazioni bancarie in
conto corrente
Art. 1852 Disposizione da
parte del correntista
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie
siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi
momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di
preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853 Compensazione tra
i saldi di più rapporti o più conti
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti,
ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano
reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e seguenti).
Art. 1854 Conto corrente
intestato a più persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per
le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono
considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (1292 e
seguenti).
Art. 1855 Operazione a tempo
indeterminato
Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato,
ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine
stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Art. 1856 Esecuzione
d'incarichi
La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per
l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali
della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo
corrispondente (1717).
Art. 1857 Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli
artt. 1826, 1829 e 1832.