Delle azioni a difesa della
proprietà
Art. 948 Azione di
rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da
chiunque la possiede o detiene (1140) e può proseguire l'esercizio dell'azione
anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o
detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per
l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre
a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o
detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente
possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti
dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e
seguenti).
Art. 949 Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio
(1079).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche
chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del
danno (1170).
Art. 950 Azione di
regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine
delineato dalle mappe catastali.
Art. 951 Azione per
apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati
irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano
apposti o ristabiliti a spese comuni.
TITOLO III
DELLA SUPERFICIE
Art. 952 Costituzione del
diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di
sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà
(934, 1350, 2643).
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente,
separatamente dalla proprietà del suolo.
Art. 953 Costituzione a
tempo determinato
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato,
allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario
del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).
Art. 954 Estinzione del
diritto di superficie
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa
l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti
sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto
del primo comma dell'art. 2816.
I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione,
non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine (999).
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione
del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per
prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti,
2816).
Art. 955 Costruzioni al
disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e
concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui
(840).
Art. 956 Divieto di
proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni
(821) separatamente dalla proprietà del suolo.
TITOLO IV
DELL'ENFITEUSI (*)
(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali, voce
Contratti e controversie agrarie.
Art. 957 Disposizioni
inderogabili
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle
norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).
Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare
alle norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962, 965, 968,
971 e 973.
Art. 958 Durata
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata
inferiore ai venti anni.
Art. 959 Diritti
dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui
frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle
utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi
speciali (840).
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti,
934 e seguenti, 2810).
Art. 960 Obblighi
dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al
concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro
ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per
qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Art. 961 Pagamento del
canone
L'obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente
(1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché
dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto
separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi
inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Art. 962 Revisione del
canone (abrogato)
Art. 963 Perimento totale o
parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si
estingue.
Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta
sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le
circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo
diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei
miglioramenti sulla parte residua (975).
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono
ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti).
Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche
nell'interesse del concedente, l'indennità e ripartita tra il concedente e
l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennità si
ripartisce a norma del comma precedente.
Art. 964 Imposte e altri
pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico
dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale
obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
Art. 965 Disponibilità del
diritto dell'enfiteuta
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi
(1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volontà (587, 2648).
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna
prestazione al concedente (att. 145).
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per
atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non
maggiore di venti anni (1379).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è
liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto a questi
solidalmente (1292 e seguenti) con l'acquirente.
Art. 966 Prelazione a favore
del concedente (abrogato)
Art. 967 Diritti e obblighi
dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente
(1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia
stato notificato l'atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può
pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia
stata notificata l'alienazione (1264).
Art. 968 Subenfiteusi
La subenfiteusi non è ammessa.
Art. 969 Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi
si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del
ventennio (2720).
Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699, 2702).
Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Art. 970 Prescrizione del
diritto dell'enfiteuta
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso
protratto per venti anni (2934 e seguenti).
Art. 971 Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno
solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra (1203)
nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di
questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota
che spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma (2815)
risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse
legale (1284). Le modalità sono stabilite da leggi speciali (att. 58).
Art. 972 Devoluzione
Il conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico (2653,
n. 2):
l) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di
migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone
(1219). La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento
dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza (2655),
ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda (att. 149).
La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di
affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.
Art. 973 Clausola risolutiva
espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva
espressa (1456) non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione.
Art. 974 Diritti dei
creditori dell'enfiteuta
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di
devoluzione per conservare le loro ragioni (2900), valendosi all'uopo anche del
diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il
risarcimento dei danni e dare cauzione (1119) per l'avvenire (att. 149).
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta
anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa
non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il
diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione (2653, n. 2).
Art. 975 Miglioramenti e
addizioni
Quando cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei
miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per
effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della
riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere
dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando
non è soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte
senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il
valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza
nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo
comma di questo articolo (att. 157).
Art. 976 Locazioni concluse
dall'enfiteuta
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Art. 977 Enfiteusi
costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche
alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto
diversamente dalle leggi speciali.
TITOLO V
DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E
DELL'ABITAZIONE
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 978 Costituzione
L'usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o
dalla volontà dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Può anche
acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).
Art. 979 Durata
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario
(678, 698, 796, 853, 1014).
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare
più di trenta anni (999, 1014).
Art. 980 Cessione
dell'usufrutto
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per
tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (1002, 1350 n.
2, 2643 n. 2, 2810).
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata
notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso
il proprietario (1292).
SEZIONE II
Dei diritti nascenti dall'usufrutto
Art. 981 Contenuto del
diritto di usufrutto
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la
destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare (1998),
fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Art. 982 Possesso della cosa
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di
cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.
Art. 983 Accessioni
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e seguenti,
934 e seguenti).
Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso
dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni,
l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme
impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o
piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.
Art. 984 Frutti
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la
durata del suo diritto (820 s )
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della
cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore
durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in
proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso (199; att.
150).
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario
e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i
limiti del valore dei frutti (821).
Art. 985 Miglioramenti
L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che
sussistono al momento della restituzione della cosa (att. 157).
L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della
spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre
che il pagamento della indennità prevista dai commi precedenti sia fatto
ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc. Civ.
119).
Art. 986 Addizioni
L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione
economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò
possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca
ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta
all'usufruttuario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa
e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e
costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai
miglioramenti (att. 157).
Art. 987 Miniere, cave e
torbiere
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) già aperte e in
esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il
consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il
permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che
saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi
devono al: l'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento
del fondo durante l'usufrutto.
Art. 988 Tesoro
Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante
l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore (932).
Art. 989 Boschi, filari e
alberi sparsi di alto fusto
Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o
filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può
procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria
consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro
ricostituzione.
Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario
è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla
pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la
campagna, destinati ad essere tagliati.
Art. 990 Alberi di alto
fusto divelti, spezzati o periti
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente
spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le
riparazioni che sono a suo carico.
Art. 991 Alberi fruttiferi
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per
accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne
altri.
Art. 992 Pali per vigne e
per altre coltivazioni
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne
e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica
costante della regione.
Art. 993 Semenzai
L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve
osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo della
estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Art. 994 Perimento delle
mandrie o dei greggi
Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge,
l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente
quantità dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere
mancante del numero primitivo.
Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile
all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere
conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995 Cose consumabili
Se l'usufrutto comprende cose consumabili (7502), l'usufruttuario ha
diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine
dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, e in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose
secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di
restituirne altre in eguale qualità e quantità (1258).
Art. 996 Cose deteriorabili
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si
deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo
l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e soltanto tenuto a
restituirle nello stato in cui si trovano.
Art. 997 Impianti, opifici e
macchinari
Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una
destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire
durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare
funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che
eccedono quelle delle ordinarie riparazioni (1004), il proprietario, al termine
dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità (2651).
Art. 998 Scorte vive e morte
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale
quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in
danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
Art. 999 Locazioni concluse
dall'usufruttuario
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della
cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico (2699) o da
scri 929h77j ttura privata di data certa (2704) anteriore, continuano per la durata
stabilita (1599), ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine
stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno e,
trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o
triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in
cui cessa l'usufrutto (att. 51).
Art. 1000 Riscossione di
capitali
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato
d'usufrutto (1998), è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario.
Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni
caso le norme relative alla cessione dei crediti (260 e seguenti).
Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di
esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo
d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria (1998).
SEZIONE III
Degli obblighi nascenti
dall'usufrutto
Art. 1001 Obbligo di
restituzione. Misura della diligenza
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo
diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995 (2930).
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia (1176).
Art. 1002 Inventario e
garanzia
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).
Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso
al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l'usufruttuario è dispensato dal
fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla
prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto
legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore
e il donante con riserva d'usufrutto (796); ma, qualora questi cedano
l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (982) prima di
aver adempiuto gli obblighi su indicati.
Art. 1003 Mancanza o
insufficienza della garanzia
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto, si osservano
le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la
facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa
compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso
dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune
accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo,
nominato dall'autorità giudiziaria (att. 59);
il danaro è collocato a interesse (1000-2);
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del
proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una
terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui
designazione, in caso di dissenso, e fatta dall'autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a
interesse (1000-2).
In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei
capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il
proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come
quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano
lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Art. 1004 Spese a carico
dell'usufruttuario
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia,
amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico
dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie
dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005 Riparazioni
straordinarie
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la
stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il
rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale,
argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante
l'usufrutto, l'interesse (1284) delle somme spese per le riparazioni
straordinarie.
Art. 1006 Rifiuto del
proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo
carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facoltà
dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere
rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso
l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att. 152).
Art. 1007 Rovina parziale di
edificio accessorio
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso
in cui, per vetusta o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che
formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Art. 1008 Imposte e altri
pesi a carico del l'usufruttuario
L'usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi
annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che
gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi
carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione
della durata del rispettivo diritto (984).
Art. 1009 Imposte e altri
pesi a carico del proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto,
salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma
l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato
del capitale alla fine dell'usufrutto.
Art. 1010 Passività gravanti
su eredità in usufrutto
L'usufruttuario di un'eredità o di una quota di eredità (588) è
obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli
interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda
necessario durante l'usufrutto, e in facoltà dell'usufruttuario di fornire la
somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine
dell'usufrutto.
Se l'usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il
proprietario può pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve
corrispondergli l'interesse (1284) durante l'usufrutto, o può vendere una
porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma
dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni,
questa è fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso
all'autorità giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve
seguire contro ambedue.
Art. 1011 Ritenzione per le
somme anticipate
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha
diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza
della somma a lui dovuta (att. 152).
Art. 1012 Usurpazioni
durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o
altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e tenuto a
fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente
siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario può far riconoscere (2653) l'esistenza delle servitù a
favore del fondo (1079) o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare
sul fondo medesimo (949); egli deve in questi casi chiamare in giudizio il
proprietario (Cod. Proc. Civ. 102).
Art. 1013 Spese per le liti
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto
l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in
proporzione del rispettivo interesse.
SEZIONE IV
Estinzione e modificazioni
dell'usufrutto
Art. 1014 Estinzione
dell'usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall'art.
979 (328), l'usufrutto si estingue:
l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934
e seguenti);
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa
persona (2814);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 e
seguenti).
Art. 1015 Abusi
dell'usufruttuario
L'usufrutto può anche cessare per l'abuso (2561, 2814) che faccia
l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli
andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni (1004).
L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che
l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati
o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al
proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante
l'usufrutto, una somma determinata.
I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per
conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia
per l'avvenire (2900).
Art. 1016 Perimento parziale
della cosa
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce,
l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.
Art. 1017 Perimento della
cosa per colpa o dolo di terzi
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito,
l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno.
Art. 1018 Perimento
dell'edificio
Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un
edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto
di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e stabilito soltanto
sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un
altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali,
pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi (1284) sulla
somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
Art. 1019 Perimento di cosa
assicurata dall'usufruttuario
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al
pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce
sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con
la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi.
L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la
somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in
usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in
proporzione di quest'ultima.
Art. 1020 Requisizione o
espropriazione
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse,
l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa (1000).
CAPO II
Dell'uso e dell'abitazione
Art. 1021 Uso
Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è
fruttifera, può raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai bisogni suoi e
della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100).
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare
del diritto.
Art. 1022 Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente
ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023 Ambito della
famiglia
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato
il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e sorto
la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli
adottivi (291 e seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e seguenti) e gli
affiliati (404 e seguenti), anche se l'adozione, il riconoscimento o
l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono
infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui
o alla sua famiglia i loro servizi (att. 153).
Art. 1024 Divieto di
cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere (853) o dare in
locazione.
Art. 1025 Obblighi inerenti
all'uso e all'abitazione
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il
diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di coltura,
alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario
(1004 e seguenti).
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte
della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Art. 1026 Applicabilità
delle norme sull'usufrutto
Le disposizioni relative all'usufrutto (978 e seguenti) si applicano,
in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
TITOLO VI
DELLE SERVITU' PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1027 Contenuto del
diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).
Art. 1028 Nozione
dell'utilità
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del
fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del
fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servitù per
vantaggio futuro
E' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un
vantaggio futuro.
E' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di
un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non
dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato (1472).
Art. 1030 Prestazioni
accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto
per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo
che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e seguente, 1090 e
seguente).
Art. 1031 Costituzione delle
servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032
e seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere
costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (1061 e
seguente).
CAPO II
Delle servitù coattive
Art. 1032 Modi di
costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di
ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una
servitù, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza (2908,
2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con atto dell'autorità
amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina
l'indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente
può opporsi all'esercizio della servitù.
SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello
scarico coattivo
Art. 1033 Obbligo di dare
passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque
di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi
agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie
ad esse attinenti.
Art. 1034 Apertura di nuovo
acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il
necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già
esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire
la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti,
qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal
caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi
avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere
che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di
manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al
proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 1035 Attraversamento di
acquedotti
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al di
sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al
proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire
ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (1090).
Art. 1036 Attraversamento di
fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o
corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e
sulle acque.
Art. 1037 Condizioni per la
costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può
disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la
medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio
richiesto e il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente,
avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre
condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art. 1038 Indennità per
l'imposizione della servitù
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre
acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni
da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al
fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla
separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da
intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle
materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del
valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri incarichi
inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare
piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto
segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039 Indennità per il
passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non
maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati
dall'articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l'obbligo, scaduto
il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza
del termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli interessi legali
(1284) dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto il termine,
non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la concessione temporanea.
Art. 1040 Uso
dell'acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore
quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo
servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere,
queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità
e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo
stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio
attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o
viceversa.
Art. 1041 Letto
dell'acquedotto
E' sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far
determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi
o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto
uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese
occorrenti.
Art. 1042 Obblighi inerenti
all'uso di corsi contigui a fondi altrui
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui
l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle
acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del
beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi
sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i
ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo,
salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.
Art. 1043 Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio
delle acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare
acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano
adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
Art. 1044 Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo
forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre
con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento
dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi
le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso
d'acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro
che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti
interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa
proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà le disposizioni per
assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze
generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può essere
assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045 Utilizzazione di
fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che
altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell'articolo
precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione
che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese
occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinche queste siano in grado
di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte
proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento
delle opere, le quali divengono comuni.
Art. 1046 Norme per
l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono
applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036.
SEZIONE II
Dell'appoggio e dell'infissione
di chiusa
Art. 1047 Contenuto della
servitù
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali,
laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa
alle sponde, con l'obbligo però di pagare la indennità e di fare e mantenere le
opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno (1032).
Art. 1048 Obblighi degli
utenti
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente
articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole
pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla
diversione delle acque medesime.
SEZIONE III
Della somministrazione
coattiva di acqua a un edificio o a un fondo
Art. 1049 Somministrazione
di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per
l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e
non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo
vicino deve (1032) consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella
misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua,
che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì
sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano
inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della
derivazione e l'indennità dovuta (2908, 2932).
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la
derivazione può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Art. 1050 Somministrazione
di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il
proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo
vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno
domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano
nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
SEZIONE IV
Del passaggio coattivo
Art. 1051 Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non
ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o
disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la
coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso
alla via pubblica e più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è
consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora
ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al
pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un
passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il
transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie
ad esse attinenti.
Art. 1052 Passaggio coattivo
a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se
il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto
o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria (2908) solo
quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura
o della industria.
Art. 1053 Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un'indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere
stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo
domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il
valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.
Art. 1054 Interclusione per
effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione
a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente
il passaggio senza alcuna indennità (att. 154).
La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).
Art. 1055 Cessazione
dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in
qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo
servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità
giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata
della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la
prestazione cessa dall'anno successivo.
SEZIONE V
Dell'elettrodotto coattivo e
del passaggio coattivo di linee teleferiche
Art. 1056 Passaggio di
condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi
alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057 Passaggio di vie
funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo
fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a
tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale
scopo, in conformità delle leggi in materia.
CAPO III
Delle servitù volontarie
Art. 1058 Modi di costituzione
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto (1061,
1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti, 2648).
Art. 1059 Servitù concessa
da uno dei comproprietari
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non
è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o
separatamente (1108).
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari,
indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o aventi
causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Art. 1060 Servitù costituite
dal nudo proprietario
Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul
fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto (981, 1078).
CAPO IV
Delle servitù acquistate per
usucapione e per destinazione del padre di famiglia
Art. 1061 Servitù non
apparenti
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (1158,
att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e
permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062 Destinazione del
padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante
qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente divisi,
sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o
lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza
alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita
attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
CAPO V Dell'esercizio delle
servitù
Art. 1063 Norme regolatrici
L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in
mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064 Estensione del
diritto di servitù
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne libero e
comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il
passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065 Esercizio conforme
al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del
suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di
esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il
bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Art. 1066 Possesso delle
servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica
dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli
maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
Art. 1067 Divieto di
aggravare o diminuire l'esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che
rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che
tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Art. 1068 Trasferimento
della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della
servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo
servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il
proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un
luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può
ricusarlo (1350, 2643).
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari
concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo
dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole
vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita
su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi
acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario
del fondo dominante.
Art. 1069 Opere sul fondo
servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per
conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare
minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente
stabilito dal titolo o dalla legge (1030).
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono
sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070 Abbandono del fondo
servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo
o della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione della
servitù (1030), può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo
servente a favore del proprietario del fondo dominante (1350, 2643).
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del
fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071 Divisione del
fondo dominante o del fondo servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna
porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte
determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
CAPO VI
Dell'estinzione delle
servitù
Art. 1072 Estinzione per
confusione
La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si
riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
Art. 1073 Estinzione per
prescrizione
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti
anni (2934 e seguenti).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma,
se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è
necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è
verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal
giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso
l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la
servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della
servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a
vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074 Impossibilità di
uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno
dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso
il termine indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075 Esercizio limitato
della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella
indicata dal titolo si conserva per intero (att. 158).
Art. 1076 Esercizio della
servitù non conforme al titolo o al possesso
L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal
titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art. 1077 Servitù costituite
sul fondo enfiteutico
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano
quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per
devoluzione (958, 970, 972).
Art. 1078 Servitù costituite
a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non
cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù
costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal
marito a favore del fondo dotale (166 bis).
CAPO VII
Delle azioni a difesa delle
servitù
Art. 1079 Accertamento della
servitù e altri provvedimenti di tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza
contro chi ne contesta l'esercizio (949) e può far cessare gli eventuali
impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Può anche chiedere la rimessione
delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni (2933).
CAPO VIII
Di alcune servitù in materia
di acque
SEZIONE I
Della servitù di presa o di
derivazione di acqua
Art. 1080 Presa d'acqua
continua
Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni
istante.
Art. 1081 Modulo d'acqua
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di
acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.
Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento
litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082 Forma della bocca
e dell'edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua
corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore,
le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza
d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite
nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio
derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure
ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza
d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle
acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata
dall'autorità giudiziaria.
Art. 1083 Determinazione
della quantità d'acqua
Quando la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è
stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità necessaria per lo
scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma
della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito
l'eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore,
o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per cinque anni la derivazione in
una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato
dall'articolo precedente.
Art. 1084 Norme regolatrici
della servitù
Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il
titolo o non è possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano gli usi
locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli
seguenti.
Art. 1085 Tempo d'esercizio
della servitù
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva,
dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale,
dall'equinozio di autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno
e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto
vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a
possedere.
Art. 1086 Distribuzione per
ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere
alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda
dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087 Acque sorgenti o
sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o
sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o
derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088 Variazione del
turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il
turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089 Acqua impiegata
come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza
espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso,
procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del
canale
Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non
dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il
canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in
istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante
(1030).
Art. 1091 Obblighi del
concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una
fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e
straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne
fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e
le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la
dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua
siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092 Deficienza
dell'acqua
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di
prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata
prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità
di condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di
consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), può modificare o
limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in
relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui
l'acqua è destinata.
Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del
corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o
per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza
delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte
dall'autorità giudiziaria.
Art. 1093 Riduzione della
servitù
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti
indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione
dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il
proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo
ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e dovuta una congrua indennità al
proprietario del fondo dominante.
SEZIONE II
Della servitù degli scoli e
degli avanzi di acqua
Art. 1094 Servitù attiva
degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono
costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di
impedire la loro diversione.
Art. 1095 Usucapione della
servitù attiva degli scoli
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione (1158)
comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha
fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti (1061) destinate a
raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e
condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno
presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché
non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o
mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art. 1096 Diritti del
proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il
diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare
la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte l'irrigazione.
Art. 1097 Diritto agli
avanzi d'acqua
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta (1066) per un
determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne
sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e
dovuta.
Art. 1098 Divieto di deviare
acque di scolo o avanzi d'acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o
degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi
introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo ma deve
lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante (1069).
Art. 1099 Sostituzione di
acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli
avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e
l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità è
determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.
TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO I
Della comunione in generale
Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non
dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).
Art. 1101 Quote dei
partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 Uso della cosa
comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese
le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in
danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo
del suo possesso (1164).
Art. 1103 Disposizioni della
quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI (2825).
Art. 1104 Obblighi dei
partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate
dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e
seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune (1106).
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote,
sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che
tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore (872).
Art. 1106 Regolamento della
comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e
per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107 Impugnazione del
regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni
(2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine
decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli
aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 Innovazioni e
altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più
comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di
alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal
primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme
mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art. 1109 Impugnazione delle
deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
l) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'art. 1108 (1137-2).
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e
seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine
decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza
del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del
provvedimento deliberato.
Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 Scioglimento della
comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione (1506); l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione,
in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può
pregiudicare gli interessi degli altri (717).
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci
anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e
stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare
lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112 Cose non soggette
a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta
di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
Art. 1113 Intervento nella
divisione e opposizione
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già
eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646) anteriormente
alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione
revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per
l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della
trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale,
prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto
nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di
divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla
comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto
le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione
medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).
Art. 1114 Divisione in
natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente
divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e seguenti).
Art. 1115 Obbligazioni
solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in
solido (1292) contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano
entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede
alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto
rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo
diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 Applicabilità
delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in contrasto
con quelle sopra stabilite.
CAPO II
Del condominio negli edifici
Art. 1117 Parti comuni
dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili
servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118 Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli
appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).
Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che
la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico
o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121 Innovazioni
gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono
esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.
Art. 1122 Opere sulle parti
dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non
può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 Ripartizione delle
spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e
per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità (att. 63).
Art. 1124 Manutenzione e
ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani
a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del
valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte
e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore
la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 Lastrici solari di
uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a
tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del
lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del
valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68 e seguenti).
Art. 1127 Costruzione sopra
l'ultimo piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani
o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà
spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica,
diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto
l'importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il
lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 Perimento totale o
parziale dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre
quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita
all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è
tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni
e destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i suoi diritti,
anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà
fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei
condomini.
Art. 1129 Nomina e revoca
dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore.
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni
tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso
il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità (att. 64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).
Art. 1130 Attribuzioni
dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei
maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato
(att. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 Dissenso dei
condomini rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una
lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto
notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine
alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 Provvedimenti
presi dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri
sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e ammesso
ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria
nei casi e nel termine previsti dall'art.
1137.
Art. 1134 Spese fatte dal
condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente (1110).
Art. 1135 Attribuzioni
dell'assemblea dei condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei
condomini provvede (att. 66):
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego
del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre,
un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella
prima assemblea.
Art. 1136 Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due
terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e
in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida
se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo
comma dell'art. 1120 devono essere
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini
sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono
previste nelle seguenti leggi:
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere
architettoniche);
- Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei
condomini);
- Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi
energetici);
·
Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15
(recupero del patrimonio edilizio).
Art. 1137 Impugnazione delle
deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti
sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo
che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa (1109).
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e
seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione
per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 Regolamento di
condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve
essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle
cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti, 155)
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art.
1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso può essere
impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt.
1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72, 155).
Art. 1139 Rinvio alle norme
sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo (att. 156) si
osservano le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).
TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1140 Possesso
Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la
detenzione della cosa.
Art. 1141 Mutamento della
detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando
non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il
possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da
un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale
anche per i successori a titolo universale.
Art. 1142 Presunzione di
possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume
che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art. 1143 Presunzione di
possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che
il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si
presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Art. 1144 Atti di tolleranza
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di
fondamento all'acquisto del possesso.
Art. 1145 Possesso di cose
fuori commercio
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è
senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio
rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e
dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824).
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto
di concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì l'azione
di manutenzione (1170).
Art. 1146 Successione nel
possesso. Accessione del possesso
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della
successione (456, 460).
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello
del suo autore per goderne gli effetti.
Art. 1147 Possesso di buona
fede
E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui
diritto (535).
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
CAPO II Degli effetti del possesso
SEZIONE I
Dei diritti e degli obblighi
del possessore nella restituzione della cosa
Art. 1148 Acquisto dei
frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al
giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso
giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso
il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di
quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un
buon padre di famiglia (1176).
Art. 1149 Rimborso delle
spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente
percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821 (1282).
Art. 1150 Riparazioni,
miglioramenti e addizioni
Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese
fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa,
purché sussistano al tempo della restituzione.
L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di
buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo
della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta
anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente
al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto
dell'art. 936. Tuttavia, se le
addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, e dovuta
una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att.
157).
Art. 1151 Pagamento delle
indennità
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre
che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto
ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).
Art. 1152 Ritenzione a
favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano
corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso
del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova generica
della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie
ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.
SEZIONE II
Del possesso di buona fede
di beni mobili
Art. 1153 Effetti
dell'acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in
buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi
non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno
(981, 1021, 2784).
Art. 1154 Conoscenza
dell'illegittima provenienza della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della
cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore
ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155 Acquisto di buona
fede e precedente alienazione ad altri
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile
(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è
preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Art. 1156 Universalità di
mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle
universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e
seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).
Art. 1157 Possesso di titoli
di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono
regolati dal titolo V del libro IV (1944)
SEZIONE III
Dell'usucapione
Art. 1158 Usucapione dei
beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento
sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti
anni.
Art. 1159 Usucapione
decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile,
in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato
debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l'usucapione in suo favore
col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento sopra un immobile.
Art. 1159-bis Usucapione
speciale per la piccola proprietà rurale
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato
per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di
un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente
trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni
classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col
decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le
agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi
rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani
dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
speciale.
Art. 1160 Usucapione delle
universalità di mobili
L'usucapione di un'universalità di mobili (816) o di diritti reali di
godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per
venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in
forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Art. 1161 Usucapione dei
beni mobili
In mancanza di titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli
altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del
possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in
buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso
di venti anni.
Art. 1162 Usucapione di beni
mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene
mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753
e seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà
(1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore
l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente,
l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento (981, 1021).
Art. 1163 Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e
cessata.
Art. 1164 Interversione del
possesso
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su
cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del
suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo
necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato
mutato.
Art. 1165 Applicazione di
norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle
relative alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e seguenti) e al
computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili,
rispetto all'usucapione.
Art. 1166 Inefficacia delle
cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo
possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne
l'impedimento derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause di
sospensione indicate dall'art. 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di
sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo
possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui
posseduti (954, 970, 1014).
Art. 1167 Interruzione
dell'usucapione per perdita di possesso
L'usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato
del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione
(2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
CAPO III Delle azioni a difesa del possesso
Art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può,
entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la
reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140),
tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione
decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà
del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
Art. 1169 Reintegrazione
contro l'acquirente consapevole dello spoglio
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in
virtù di un acquisto a titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza
dell'avvenuto spoglio.
Art. 1170 Azione di
manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale
sopra un immobile o di un'universalità di mobili (816) può, entro l'anno dalla
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ. 703
e seguenti).
L'azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non
interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora
il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può
nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la
clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può
chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate
dal comma precedente.
TITOLO IX
DELLA DENUNZIA DI NUOVA
OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 1171 Denunzia di nuova
opera
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri
intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa
che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare
all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non
sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può
vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le
opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla
sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino
infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o
riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il
denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa
continuazione (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
Art. 1172 Denunzia di danno
temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o
altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma
l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto
all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda
per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia
(1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.
LIBRO QUARTO
DELLE
OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN
GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 1173 Fonti delle
obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (Cod. Civ. 1321 e seguenti), da
fatto illecito (Cod. Civ. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo
a produrle (Cod. Civ. 433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti,
2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174 Carattere
patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere
suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse,
anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e seguente, 1411 e
seguenti).
Art. 1175 Comportamento
secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358).
CAPO II
Dell'adempimento delle
obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale
Art. 1176 Diligenza nell'adempimento
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lozupone-1997/note.htm>
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del
buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148,
2167).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).
Art. 1177 Obbligazione di
custodire
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di
custodirla fino alla consegna.
Art. 1178 Obbligazione
generica
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate
soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore
alla media (Cod. Civ. 664).
Art. 1179 Obbligo di
garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il
modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale
(Cod. Civ. 1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).
Art. 1180 Adempimento del
terzo
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la
volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua
personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo,
se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181 Adempimento
parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la
prestazione e divisibile (Cod. Civ. 1314 e seguenti, 1384), salvo che la legge
o gli usi dispongano diversamente.
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1182 Luogo
dell'adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è
determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura
della prestazione (Cod. Civ. 1774) o da altre circostanze, si osservano le
norme che seguono (att. Cod. Civ. 159).
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere
adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta
(1510).
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere
adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza (1209,
1219, 1498). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva
quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso l'adempimento, il
debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il
pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che
il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).
Art. 1183 Tempo dell'adempimento
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere
eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia,
in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il
luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di
accordo delle parti, è stabilito dal giudice (1331, 1817).
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore,
spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso
alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del
debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184 Termine
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore
del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di
entrambi (1563, 1771, 1816).
(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1185 Pendenza del
termine
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza
(1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non può ripetere (2034) ciò che ha pagato
anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però
egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si
è arricchito per effetto del pagamento anticipato (2041).
Art. 1186 Decadenza dal
termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore
può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente
o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le
garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente,
1877, 2743).
Art. 1187 Computo del
termine
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato
secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno
festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188 Destinatario del
pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante,
ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal
giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il
debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).
Art. 1189 Pagamento al
creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a
riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato
in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero
creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e
seguenti).
Art. 1190 Pagamento al
creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357,
374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu
pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).
Art. 1191 Pagamento eseguito
da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il
pagamento a causa della propria incapacità (193-3, 1950, 2034).
Art. 1192 Pagamento eseguito
con cose altrui
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non
poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di
cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo,
salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).
Art. 1193 Imputazione del
pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può
dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al
debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti
ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente
onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta
proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).
Art. 1194 Imputazione del
pagamento agli interessi
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che
agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere
imputato prima agli interessi.
Art. 1195 Quietanza con
imputazione
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore
ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere
un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo (1439) o sorpresa da parte del
creditore (2726).
Art. 1196 Spese del
pagamento
Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215,
1245, 1475).
Art. 1197 Prestazione in
luogo dell'adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da
quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta
(1320). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione
è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un
altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi
della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti),
salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il
risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art. 1198 Cessione di un
credito in luogo dell'adempimento
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito (1260),
l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una
diversa volontà delle parti (2928).
E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Art. 1199 Diritto del
debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del
debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se questo
non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento
degli interessi.
Art. 1200 Liberazione dalle
garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la
liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro
vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
SEZIONE II
Del pagamento con
surrogazione
Art. 1201 Surrogazione per
volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei
propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e
contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202 Surrogazione per
volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa
fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti
del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa
(2704);
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica
destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa
la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del
debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale
dichiarazione.
Art. 1203 Surrogazione
legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga
un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi
privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla
concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali
l'immobile è ipotecato (2866);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al
pagamento del debito (754 e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299,
2871);
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti),
che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780,
1796, 1949).
Art. 1204 Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche
contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del
secondo comma dell'art. 1263.
Art. 1205 Surrogazione
parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore
concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto,
salvo patto contrario.
SEZIONE III
Della mora del creditore
Art. 1206 Condizioni
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il
pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto
è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160).
Art. 1207 Effetti
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della
prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti,
1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa che non
siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora
(1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa
dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa
è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod.
Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
Art. 1208 Requisiti per la
validità dell'offerta
Affinché l'offerta sia valida è necessario:
l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà
di ricevere per lui (1188 e seguenti);
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei
frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non
liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore
(1184);
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende
l'obbligazione (1353 e seguenti)
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo
domicilio (1182);
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato
(att. 73 e seguenti).
Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore
necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che
comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ. 678).
Art. 1209 Offerta reale e
offerta per intimazione
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose
mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale
(att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso,
l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante
atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod.
Proc. Civ. 137 e seguenti).
Art. 1210 Facoltà di
deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta
per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire
il deposito (att. 77, 78).
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più
ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Art. 1211 Cose deperibili o
di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure
se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta
reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal pretore a
venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo
(2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).
Art. 1212 Requisiti del
deposito
Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa
offerta sarà depositata (att. 744);
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i
frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in
mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui
risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del
creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito (att.
78; Cod. Proc. Civ. 126);
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale
di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata (att.
73).
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche
presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).
Art. 1213 Ritiro del
deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia
stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della
sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri
il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori,
né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito
(2878).
Art. 1214 Offerta secondo
gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in
quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano
dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo è accettato dal creditore o è
dichiarato valido con sentenza
passata in giudicato.
Art. 1215 Spese
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono
a carico del creditore.
Art. 1216 Intimazione di
ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella
intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta
nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 (att. 73, 75).
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice
la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in
cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. 79).
Art. 1217 Obbligazioni di
fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora
mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che
sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80).
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso (2931).
CAPO III
Dell'inadempimento delle
obbligazioni
Art. 1218 Responsabilità del
debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681,
1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile (1256; att. 160).
Art. 1219 Costituzione in
mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta
per iscritto (1308; att. 160).
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire
l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita
al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del
debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla
richiesta.
Art. 1220 Offerta non
formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha
fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate
nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia
rifiutata per un motivo legittimo.
Art. 1221 Effetti della mora
sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non
prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il
creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente
sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di
restituirne il valore.
Art. 1222 Inadempimento di
obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non
fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé
inadempimento.
Art. 1223 Risarcimento del
danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve
comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
Art. 1224 Danni nelle
obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e
seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non
erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto
alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a
quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore
spetta l'ulteriore risarcimento Questo non è dovuto se è stata convenuta la
misura degli interessi moratori.
Art. 1225 Prevedibilità del danno
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Alpa-1995/alpa.html>
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta
l'obbligazione.
Art. 1226 Valutazione
equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).
Art. 1227 Concorso del fatto
colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).
Art. 1228 Responsabilità per
fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento
dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi
o colposi di costoro.
Art. 1229 Clausole di
esonero da responsabilità
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694,
1713, 1784, 1838, 1900).
E' nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di
esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del
debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi
derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE I
Della novazione
Art. 1230 Novazione
oggettiva
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in
modo non equivoco.
Art. 1231 Modalità che non
importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o
l'eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria
dell'obbligazione non producono novazione.
Art. 1232 Privilegi, pegno e
ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si
estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo
credito (2878).
Art. 1233 Riserva delle
garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in
solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le
ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del
debitore che fa la novazione.
Art. 1234 Inefficacia della
novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria
(2881).
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425
e seguenti), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il
nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).
Art. 1235 Novazione
soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene
liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e
seguenti).
SEZIONE II
Della remissione
Art. 1236 Dichiarazione di
remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue
l'obbligazione quando è comunicata al debitore (1334), salvo che questi
dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237 Restituzione
volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal
creditore al debitore, costituisce prova della liberazione (2726) anche
rispetto ai condebitori in solido (1301).
Se il titolo del credito è in forma pubblica (2699), la consegna
volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ. 475)
fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2697).
Art. 1238 Rinunzia alle
garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la
remissione del debito.
Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936,
1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che
per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno
consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
Art. 1240 Rinunzia a una garanzia
verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia
prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a
beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per
l'adempimento dell'obbligazione.
SEZIONE III
Della compensazione
Art. 1241 Estinzione per
compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si
estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che
seguono (2917).
Art. 1242 Effetti della
compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro
coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se
non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art. 1243 Compensazione
legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto
una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che
sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e
pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte
del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il
credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Art. 1244 Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo
alla compensazione.
Art. 1245 Debiti non
pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono
computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
Art. 1246 Casi in cui la
compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o
dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia
stato ingiustamente spogliato (1168);
2) di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti)
o date in comodato (1803 e seguenti);
3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ.
545);
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).
Art. 1247 Compensazione
opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore
ha verso il debitore principale (1945).
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un
pegno (2859, 2870).
Art. 1248 Inopponibilità
della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che
il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente), non può
opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente
(1272, 2805).
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata,
impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Art. 1249 Compensazione di
più debiti
Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si
osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.
Art. 1250 Compensazione
rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno
acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti (2917).
Art. 1251 Garanzie annesse
al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può
più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore
del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti
motivi.
Art. 1252 Compensazione
volontaria
Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se non
ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale
compensazione.
SEZIONE IV
Della confusione
Art. 1253 Effetti della
confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490)
nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato
garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254 Confusione
rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato
diritti di usufrutto o di pegno sul credito (2917).
Art. 1255 Riunione delle
qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore
(1936) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il
creditore vi abbia interesse.
SEZIONE V
Dell'impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Art. 1256 Impossibilità
definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al
debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura,
non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si
estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo
dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere
ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più
interesse a conseguirla (1174).
Art. 1257 Smarrimento di
cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera
divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne
provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le
disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1258 Impossibilità
parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si
libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta
possibile (1464, 2175).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa
determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché dal
perimento totale della cosa (994 e seguenti).
Art. 1259 Subingresso del
creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta
impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti
al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità (1203), e
può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a
titolo di risarcimento (1780).
CAPO V
Della cessione dei crediti
(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring.
Art. 1260 Cedibilità dei
crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito
(1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia
carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
(323, 447, 1823).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è
opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della
cessione.
Art. 1261 Divieti di
cessione
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori,
i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi
cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità
giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni, sotto pena di nullità e dei danni (1421 e seguenti, 2043).
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di
azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento di debiti o per
difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262 Documenti
probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del
credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a
dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.
Art. 1263 Accessori del
credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con
i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli altri
accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del
costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il
cedente rimane custode del pegno (1204).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820
e seguente).
Art. 1264 Efficacia della
cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
l'ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al
cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a
conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 2559).
Art. 1265 Efficacia della
cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone
diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al
debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data
certa (2704), ancorché essa sia di data posteriore (2559).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di
costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).
Art. 1266 Obbligo di
garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire
l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa
per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi
e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per
l'evizione (797).
Art. 1267 Garanzia della
solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia
assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto
ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese
della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il
debitore, è risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la
responsabilità del cedente è senza effetto (1421 e seguente).
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia
cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è
dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze
contro il debitore stesso (1198).
CAPO VI
Della delegazione,
dell'espromissione e dell'accollo
Art. 1268 Delegazione
cumulativa
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si
obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua
obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (1274
e seguenti).
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può
rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
Art. 1269 Delegazione di
pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi
può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare
l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi diversi.
Art. 1270 Estinzione della
delegazione
Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non
abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito
il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a
favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del
delegante.
Art. 1271 Eccezioni
opponibili dal delegato
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi
rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può
opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni
che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra
delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto
tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso
riferimento.
Art. 1272 Espromissione
Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il
creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il
creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al
creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto
opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non
derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la
compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si
sia verificata prima dell'espromissione.
Art. 1273 Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito
dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la
stipulazione a suo favore (1411).
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario
solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il
creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido
col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito
alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al
creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è
avvenuta (1413).
Art. 1274 Insolvenza del
nuovo debitore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore
originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente,
salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il
debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito
all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era
condizione espressa della stipulazione.
Art. 1275 Estinzione delle
garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario,
si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non
consente espressamente a mantenerle (1232, 2878).
Art. 1276 Invalidità della
nuova obbligazione
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è
dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore
originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi
delle garanzie prestate da terzi (2881).
CAPO VII
Di alcune specie di
obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni
pecuniarie
Art. 1277 Debito di somma di
danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello
Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso
legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata
per valore alla prima.
Art. 1278 Debito di somma di
monete non aventi corso legale
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale
nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del
cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (1182).
Art. 1279 Clausola di
pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta
non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola
"effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza
dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art. 1280 Debito di specie
monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore
intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la
moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato
il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che
rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo
in cui l'obbligazione fu assunta.
Art. 1281 Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto
con i princìpi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi
fuori del territorio dello Stato.
Art. 1282 Interessi nelle
obbligazioni pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi
di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente
(2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non
producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219).
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da
restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto
le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a
render conto del godimento.
Art. 1283 Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi (att. 162).
Art. 1284 Saggio degli
interessi
Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di
anno (att. 161).
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le
parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati
per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).
NOTA Articolo così modificato dall'art. 1, Legge 26 novembre 1990, n.
353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente,
erano del 5%.
SEZIONE II
Delle obbligazioni
alternative
Art. 1285 Obbligazione
alternativa
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una
delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il
creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1181).
Art. 1286 Facoltà di scelta
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o
ad un terzo (665).
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due
prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte,
o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo (666).
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare
loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta
dal giudice (att. 81).
Art. 1287 Decadenza dalla
facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non
ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al
creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel
termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a
quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine
assegnatogli, essa è fatta dal giudice (631, 664; att. 81).
Art. 1288 Impossibilità di
una delle prestazioni
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due
prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se è
divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (1256 e
seguenti).
Art. 1289 Impossibilità
colposa di una delle prestazioni
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene
semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a
lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del
creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca
eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato
dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa
del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e
risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il
creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno
(1223).
Art. 1290 Impossibilità
sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il
debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare
l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta
spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare
l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art. 1291 Obbligazione con
alternativa multipla
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le
prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
Art. 1292 Nozione della
solidarietà
L'obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per
la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli
altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere
l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di
essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Art. 1293 Modalità varie dei
singoli rapporti
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano
tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con
modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
Art. 1294 Solidarietà tra
condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non
risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948,
2150, 2268, 2304, 2513, 2670).
Art. 1295 Divisibilità tra
gli eredi
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli
eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione
delle rispettive quote (752, 754).
Art. 1296 Scelta del
creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in
solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale
(Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 1297 Eccezioni
personali
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni
personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni
personali agli altri creditori.
Art. 1298 Rapporti interni
tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi
debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta
nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Art. 1299 Regresso tra
condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai
condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo
tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (754,
755).
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel
cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).
Art. 1300 Novazione
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli
altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei
debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la
novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo
(1230 e seguenti, 1268 e seguenti).
Art. 1301 Remissione
La remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido
libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo
diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito
da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha
consentito la remissione.
Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il
debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.
Art. 1302 Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione (1241 e
seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte
di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò
che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
Art. 1303 Confusione
Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualità di creditore
e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la
parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di
creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
Art. 1304 Transazione
La transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei debitori
in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non
dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il
debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se
questi non dichiarano di volerne profittare.
Art. 1305 Giuramento
Il giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale,
deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in
solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal
debitore o uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato
dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o
concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato
dal condebitore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è
stato deferito.
Art. 1306 Sentenza
La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in
solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro
gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata
sopra ragioni personali al condebitore, gli altri creditori possono farla
valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre
a ciascuno di essi.
Art. 1307 Inadempimento
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa
imputabile a uno o più condebitori (1218), gli altri condebitori non sono
liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione
dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al
condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art. 1308 Costituzione in
mora
La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha
effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in
solido giova agli altri.
Art. 1309 Riconoscimento del
debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha
effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei
creditori in solido, giova agli altri.
Art. 1310 Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno
dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la
prescrizione (2943 e seguenti) contro il comune debitore, hanno effetto
riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di uno
dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli
altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro
i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in
solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei
creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione
non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della
prescrizione medesima.
Art. 1311 Rinunzia alla
solidarietà
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori
conserva l'azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte
di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per
la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una
sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 1312 Pagamento separato
dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei
frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui
l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per
quelli futuri.
Art. 1313 Insolvenza di un
condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei
debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita
per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato
dalla solidarietà.
SEZIONE IV
Delle obbligazioni
divisibili e indivisibili
Art. 1314 Obbligazioni
divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e
l'obbligazione non è solidale (1292), ciascuno dei creditori non può domandare
il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori
non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Art. 1315 Limiti alla
divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione (752) non può essere opposto da quello tra
gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che
è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
Art. 1316 Obbligazioni
indivisibili
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una
cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il
modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
Art. 1317 Disciplina delle
obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle
obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto è
disposto dagli articoli seguenti.
Art. 1318 Indivisibilità nei
confronti degli eredi
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o
di quelli del creditore.
Art. 1319 Diritto di esigere
l'intero
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera
prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per
il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei
coeredi (1179).
Art. 1320 Estinzione
parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o
ha consentito a ricevere un'altra il debitore non è liberato verso gli altri
creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se
non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha
fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965),
novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253, 1303).
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 1321 Nozione
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 Autonomia contrattuale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Business/Frignani-1997/Mendel.htm>
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai
tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art. 1323 Norme regolatrici
dei contratti
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una
disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo
titolo.
Art. 1324 Norme applicabili
agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti
si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi
contenuto patrimoniale (1334, 1414).
CAPO II
Dei requisiti del contratto
Art. 1325 Indicazione dei
requisiti
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa (1343 e seguenti);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di
nullità (1350 e seguenti).
SEZIONE I
Dell'accordo delle parti
Art. 1326 Conclusione del
contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito
o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo
gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne
dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma
determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art. 1327 Esecuzione prima
della risposta dell'accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o
secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta,
il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata
esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328 Revoca della
proposta e dell'accettazione
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di
avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese
e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a
conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329 Proposta
irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un
certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta
incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che
la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330 Morte o incapacità
dell'imprenditore
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (2082)
nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o
diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto, salvo che si
tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente risulti
dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art. 1331 Opzione
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla
propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la
dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli
effetti previsti dall'art. 1329.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere
stabilito dal giudice (1183).
Art. 1332 Adesione di altre
parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate
le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato
costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i
contraenti originali.
Art. 1333 Contratto con
obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino
obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza
della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla
natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è
concluso.
Art. 1334 Efficacia degli
atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui
pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335 Presunzione di
conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione
diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui
giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato,
senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Art. 1336 Offerta al pubblico
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del
contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti
diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in
forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto
notizia.
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Musy-1995/musy1.htm>
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art. 1338 Conoscenza delle
cause d'invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa
d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra
parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato,
senza sua colpa, nella validità del contratto (1308).
Art. 1339 Inserzione
automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da
norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815,
1932).
Art. 1340 Clausole d'uso
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta
che non sono state volute dalle parti.
Art. 1341 Condizioni
generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto
questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate
per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal
contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti
coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto,
clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6)
alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso
mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o
formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario
prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili
con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.
SEZIONE II
Della causa del contratto
Art. 1343 Causa illecita
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art. 1344 Contratto in frode
alla legge
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il
mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345 Motivo illecito
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a
concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (788,
14182).
SEZIONE III
Dell'oggetto del contratto
Art. 1346 Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o
determinabile (1418).
Art. 1347 Possibilità
sopravvenuta dell'oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) è
valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima
dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348 Cose future
La prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in
contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).
Art. 1349 Determinazione
dell'oggetto
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita
a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio,
il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del
terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta
dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può
impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del
terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo (1421 e
seguenti).
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle
condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia
riferimento.
SEZIONE IV
Della forma del contratto
Art. 1350 Atti che devono
farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata
(2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812,
2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto
di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e
seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di
diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027
e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione
(1021 e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a
nove anni (1571 e seguenti);
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e
seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri
diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o
vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello
Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali
immobiliari (2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203,
209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524,
1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821,
2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852,
857).
Art. 1351 Contratto preliminare
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Nivarra/prelim.htm>
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto
nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Art. 1352 Forme
convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia
stata voluta per la validità di questo (2725).
CAPO III
Della condizione nel
contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Condiz.htm>
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto
o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354 Condizioni
illecite o impossibili
E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una
condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume (prel. 31).
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se
è risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo
del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni
dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.
Art. 1355 Condizione
meramente potestativa
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo
subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera
volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Art. 1356 Pendenza della
condizione
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può
2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza
di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Art. 1357 Atti di
disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può
disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di
disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358 Comportamento
delle parti nello stato dipendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione
sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in
pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare
integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).
Art. 1359 Avveramento della
condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa
imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
Art. 1360 Retroattività
della condizione
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in
cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la
natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano
essere riportati a un momento diverso (646).
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione
continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario,
non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite (1465, 2655).
Art. 1361 Atti di
amministrazione
L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di
amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione
stessa, spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti
percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata (646).
CAPO IV
Dell'interpretazione del
contratto
Art. 1362 Intenzione dei
contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la
comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il
loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art. 1363 Interpretazione
complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre,
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).
Art. 1364 Espressioni
generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo
non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di
contrattare.
Art. 1365 Indicazioni
esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un
patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione,
può estendersi lo stesso patto.
Art. 1366 Interpretazione di
buona fede
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lordi1.html>
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede
(1337,1371,1375).
Art. 1367 Conservazione del
contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel
senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non
ne avrebbero alcuno (1424).
Art. 1368 Pratiche generali
interpretative
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica
generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le
clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel
luogo in cui è la sede dell'impresa.
Art. 1369 Espressioni con
più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere
intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Art. 1370 Interpretazione
contro l'autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in
moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel
dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1371 Regole finali
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo
(1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel
senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che
realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo
oneroso.
CAPO V
Degli effetti del contratto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1372 Efficacia del
contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla
legge (1671, 2227).
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi
previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art. 1373 Recesso
unilaterale
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto,
tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un
principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può
essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671,
2227).
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il
recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374 Integrazione del
contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Art. 1375 Esecuzione di
buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366,
1460).
Art. 1376 Contratto con
effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale
ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si
trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente
manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).
Art. 1377 Trasferimento di
una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche
se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per
determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art. 1378 Trasferimento di
cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose
determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione
fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi
di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione
avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo
spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1379 Divieto di
alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le
parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo
(965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1260).
Art. 1380 Conflitto tra più
diritti personali di godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti
un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento
spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito
quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e
seguenti).
Art. 1381 Promessa
dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a
indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie
il fatto promesso.
SEZIONE II
Della clausola penale e
della caparra
Art. 1382 Effetti della
clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di
ritardo nell'adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata
prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1223).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1383 Divieto di cumulo
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la
penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Art. 1384 Riduzione della
penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione
principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore
aveva all'adempimento (1181, 1526-2, att. 163).
Art. 1385 Caparra
confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre
cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o
imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte
che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della
caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare
l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento
del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra
penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per
entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il
doppio di quella che ha ricevuta.
CAPO VI
Della Rappresentanza
Art. 1387 Fonti della
rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360,
424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art. 1388 Contratto concluso
dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Edmondo-1997/nota.htm>,
nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto nei
confronti del rappresentato.
Art. 1389 Capacità del
rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità
del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di
intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del
contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante
è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390 Vizi della volontà
Il contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è
viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi
predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era
viziata la volontà di questo.
Art. 1391 Stati soggettivi
rilevanti
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di
scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona
del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal
rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello
stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392 Forma della
procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte
per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e
seguenti).
Art. 1393 Giustificazione
dei poteri del rappresentante
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi
giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto,
che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394 Conflitto
d'interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col
rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del
rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 Contratto con se
stesso
E' annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante
conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a
meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il
contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di
conflitto d'interessi (1735).
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).
Art. 1396 Modificazione ed
estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai
terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione
del contratto (19, 2266).
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito
dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno
senza colpa ignorate.
Art. 1397 Restituzione del
documento della rappresentanza
Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale
risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398 Rappresentanza
senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o
eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il
terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità
del contratto (1338, 1890, 2822).
Art. 1399 Ratifica
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere
ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la
conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono
d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla
ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica
s'intende negata (1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art. 1400 Speciali forme di
rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e
commerciali sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
CAPO VII
Del contratto per persona da
nominare
Art. 1401 Riserva di nomina
del contraente
Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può
riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve
acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Art. 1402 Termine e modalità
della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel
termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno
stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione
della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art. 1403 Forme e pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona
nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma che le parti
hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di
pubblicità (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa pubblica
anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o
dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404 Effetti della
dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona
nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con
effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art. 1405 Effetti della
mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine
stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i
contraenti originari (1762).
CAPO VIII
Della cessione del contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da
un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora
eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
Art. 1407 Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se
un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei
suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o
in cui essa l'ha accettata (1264).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale
è inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata
(2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del
girante.
Art. 1408 Rapporti fra
contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto
dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il
cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le
obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare
notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da
quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al
risarcimento del danno (1223).
Art. 1409 Rapporti fra
contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente,
salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla
sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra
cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266).
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli
risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936,
1942, 1944 e seguenti).
CAPO IX
Del contratto a favore di
terzi
Art. 1411 Contratto a favore
di terzi
E' valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo
stipulante vi abbia interesse (1174).
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il
promittente per effetto della stipulazione.
Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché
il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne
profittare (1920 e seguenti).
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di
profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che
diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
Art. 1412 Prestazione al
terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello
stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione
testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne
profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per
iscritto al potere di revoca (1921).
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se
questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o
lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413 Eccezioni
opponibili dal promittente al terzo
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto
dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri
rapporti tra promittente e stipulante.
CAPO X
Della simulazione
Art. 1414 Effetti della
simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello
apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i
requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali
destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il
dichiarante e il destinatario (164).
Art. 1415 Effetti della
simulazione rispetto ai terzi
La simulazione (164) non può essere opposta né dalle parti contraenti,
né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in
buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di simulazione (2652).
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando
essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).
Art. 1416 Rapporti con i
creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del
titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni
che furono oggetto del contratto simulato (2910 e seguenti).
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione
che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari
del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è
anteriore (2704) all'atto simulato.
Art. 1417 Prova della
simulazione
La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è
ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o da
terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceità del contratto dissimulato
(1343 e seguenti, 1354), anche se è proposta dalle parti (164).