“Schema sul Diritto di Famiglia”
La famiglia
è un organismo molto importante, non solo dal punto di vista etico e giuridico,
ma anche dal punto di vista più strettamente sociale, dal momento che è
fondamento della stessa continuità della specie.
Pertanto lo Stato ma 545e47f nifesta un vero e proprio
interesse nei confronti della famiglia basato sulla massima attenzione e cura
nel regolarla con norme riguardanti il DIRITTO DI FAMIGLIA.
Il DIRITTO DI FAMIGLIA regola dunque
-
Il matrimonio, che è lo stesso fondamento
della famiglia legittima
-
I rapporti tra i coniugi
-
I rapporti tra genitori e figli
-
Gli istituti di protezione degli incapaci
-
Ecc.
I
rapporti di famiglia derivano quindi dal vincolo coniugale, che unisce i
coniugi tra loro, dall’affinità, che in seguito al matrimonio si
stabilisce fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge e dalla generazione,
che fa sorgere la parentela.
1.
Parentela ed affinità
La PARENTELA è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso
stipite. Pertanto si basa sul vincolo di sangue.
Può essere in
- linea retta, e cioè sono parenti in
linea retta le persone di cui una discende dall’altra (esempio: il nonno, il padre, la figlia)
- linea collaterale,
e
cioè sono parenti in linea collaterale quelle persone che pur avendo uno
stipite comune, non discendono l’una dall’altra (esempio: fratello e
sorella; zio e nipote)
Il GRADO,
invece, indica l’intensità del vincolo e si misura in base al numero delle
generazioni che collegano i parenti tra loro e si determina:
1.
in linea retta, calcolando tanti
gradi quante sono le generazioni con esclusione dello stipite (esempio: il figlio e la madre sono parenti in linea
retta di primo grado)
2.
in linea collaterale, calcolando
tanti gradi quante sono le generazioni, risalendo dalla persona che si
considera fino allo stipite e ridiscendendo all’altra persona, escludendo il
calcolo dello stipite (esempio: fratello e sorella sono parenti in linea
collaterale in secondo grado, in quanto si deve passare dal fratello al padre e
quindi ridiscendere alla sorella).
La parentela può essere inoltre:
a)
LEGITTIMA
Quando
la generazione avviene tra persone coniugate tra loro in matrimonio.
b)
ILLEGITTIMA
Quando la generazione non avviene in costanza
di matrimonio.
c)
CIVILE
Quando deriva dall’adozione e quindi da un
rapporto regolato dalla legge.
L’AFFINITÀ
è il vincolo tra un coniuge e i parenti
dell’altro coniuge, pertanto la causa generatrice dell’affinità è il
matrimonio. Si avvale dei gradi di parentela, cosicché nella linea e nel grado
in cui un individuo è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro
coniuge
(esempio: i genitori di un coniuge (suocero e suocera) sono
affini di primo grado in linea retta con l’altro coniuge (genero o nuora),
perché sono parenti in primo grado in linea retta col figlio o figlia)
2. Il matrimonio
E’ un negozio giuridico, con il quale un uomo ed una donna manifestano la reciproca volontà di
unirsi incondizionatamente in una piena comunione di vita spirituale e
materiale, ed inoltre rappresenta il complesso dei duraturi rapporti che l’atto
matrimoniale instaura tra i coniugi.
In seguito al Concordato tra Stato e Chiesa
del 1929 ed alla legislazione successiva, il nostro ordinamento prevede tre
forme di matrimonio:
- matrimonio civile
- matrimonio religioso
cattolico
- matrimonio religioso
acattolico
Sono altresì previste dal codice delle condizioni necessarie per contrarre il matrimonio che
valgono per il matrimonio civile, religioso acattolico ed in parte per quello
religioso cattolico (quest’ultimo infatti richiede l’aggiunta di alcuni
requisiti di natura strettamente religiosa come ad esempio la condizione di
battezzato di entrambi gli sposi).
Tali condizioni sono:
a)
ETA’ (occorre la maggiore età, con eccezione del minore
emancipato che può essere autorizzato a contrarre matrimonio a 16 anni)
b)
CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE
c)
LIBERTA’ DI STATO (non può contrarre
matrimonio chi è legato da precedente vincolo di matrimonio)
d)
ASSENZA DI IMPEDIMENTO DI PARENTELA O AFFINITA’
e)
INESISTENZA DI DELITTO (non possono contrarre
matrimonio tra loro le persone delle quali l’uno sia stato condannato per
tentato o consumato omicidio sul coniuge dell’altra)
3. FILIAZIONE
E’ il vincolo che unisce una persona a chi l’ha generata.
Si distingue in
- LEGITTIMA , e cioè la
filiazione concepita durante il matrimonio
- NATURALE, si tratta dei
figli nati al di fuori del matrimonio.
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dal codice civile.
L’ADOZIONE, invece è un istituto
giuridico la cui caratteristica consiste nel creare fra due persone estranee un
vincolo che imita quello della filiazione.
La legge disciplina due specie di ADOZIONE, quella di persone di
maggiore età e quella di persone di minore età.