LA CLAUSOLA <<
NON TRASFERIBILE >>
2.1. GENESI E FUNZIONE DELLA CLAUSOLA.
La clausola <<non
trasferibile>> è stata introdotta nell'ordinamento
italiano, con
riferimento soltanto ai titoli bancari, dal R. D. L. 7 ottobre 1923
n° 2283, il cui art. 5 comma 1° specifica
proprio come la suddetta clausola sia da considerarsi strumento di difesa del
possessore contro i casi di furto e smarrimento del documento.
Lo sviluppo di questa disciplina si deve al sostanzioso e
corposo dibattito dottrinario avvenuto nel nostro paese e finalizzato alla
ricerca di un mezzo che, di fatto, limitasse, o eliminasse del tutto, i
ripetuti casi di furti d’assegno e d’abuso legati alle girate falsificate o in bianco.
In realtà la decisione di prevedere una clausola del genere
scaturì da un’attenta e curiosa osservazione dell'ordinamento inglese da parte
del legislatore italiano: già da parecchio tempo, e precisamente dal 1876, in
Inghilterra era contemplata la possibilità di apporre la dicitura not negotiable sugli assegni sbarrati
con la conseguenza non di eliminare la trasmissibilità del titolo, ma solo
l'autonomia dell'acquisto (art. 81 del Bills
of Exchange, Checks and Promissory Notes Act del 10/08/1882).
account payee in virtù
della quale l’assegno doveva essere accreditato sul conto corrente del
prenditore; il banchiere, essendo a conoscenza della firma del prenditore in
quanto cliente, era ritenuto responsabile per il pagamento a persona diversa
dal legittimato, sia perché aveva contravvenuto all’obbligo di accreditamento,
sia per aver pagato a persona “non cliente”.
Era, invece, liberato se nonostante l’errato pagamento,
tramite accreditamento, dimostrava di aver ottemperato agli obblighi di
diligente verifica della firma del prenditore.
L’esperienza inglese, però, generava parecchi dubbi perché
sbarrare l’assegno con la clausola not
negotiable garantiva più la compensazione tra banche che la sicurezza del
pagamento: il titolo, infatti, era destinato alla circolazione interna agli
istituti di credito.
Detta limitazione suscitò parecchie perplessità soprattutto
in Francia, in cui si capì che apporre la clausola <<non nègociable>> avrebbe costretto il trattario ad
accertare
meticolosamente l’identità del banchiere deputato all’incasso, minando il
principio secondo cui la banca che pagava, in buona fede, al portatore
illegittimo, era immune da ogni responsabilità. Ragion per cui il legislatore
francese respinse, nella legge 30/12/1911 sugli assegni bancari, la clausola
<<non nègociable>>.
L’Italia non appoggiò la scelta francese e affermò questa sua
decisione con un intervento del Bonelli
il quale osservò che se era da considerarsi efficace il pagamento in buona fede
verso il portatore illegittimo, altrettanto non poteva dirsi del pagamento a
<<persona diversa dall’ultimo
giratario non identificata per tale>>. Il pensiero dell’autore è da
ritenersi sicuramente importante soprattutto perché in esso figura per la prima
volta il concetto di <<pagamento
effettuato a persona diversa dal prenditore>>.
Dal dibattito condotto emerse una chiara conclusione:
qualunque fosse stato il provvedimento adottato per garantire la sicurezza del
pagamento dei documenti bancari a mezzo scritture contabili attuate dalle
banche, esso non avrebbe sortito gli effetti sperati perché le esperienze
straniere avevano evidenziato palesi lacune nel sistema d’accreditamento. Ci si
orientò, in definitiva, verso due possibili scelte:
1)
apporre una clausola di non
negoziabilità sul titolo sbarrato, sì da impedire la
circolazione
del documento e, nel contempo, abilitare la banca al pagamento verso il
prenditore (anche se non cliente);
2)
autorizzare le banche all’emissione
di assegni circolari <<nominativi>>,
destinati a
circolare secondo le regole della cessione ordinaria.
Solo la prima proposta incontrò il favore degli interpreti
italiani, essendo stata riconosciuta come fonte ispiratrice della disciplina
dell’attuale clausola <<non
trasferibile>> (sebbene la “paternità” della suddetta clausola venga
in toto attribuita a G. De Majo):
essa prevedeva la possibilità di emettere titoli cambiari e bancari cosiddetti
<<bloccati>>, cioè non
girabili.
Si trattava di un accorgimento finalizzato a tutelare:
·
il traente, perché certo che il suo
pagamento sarebbe andato a vantaggio solo
ed
esclusivamente del diretto prenditore;
·
la banca, in quanto autorizzata a
rifiutare il pagamento alla persona
cui la clausola non
si riferiva, mitigando così, i rischi legati al furto o allo smarrimento;
·
il prenditore, consapevole che il
pagamento sarebbe stato fatto solo in suo
favore.
In merito ai titoli bancari, furono poi proposti alcuni
correttivi quali l’uso di moduli differenti nel colore o nelle dimensioni da
quelli tradizionali, ma nulla di tutto ciò fu poi recepito nella successiva
disciplina legislativa.
Il legislatore del 1923 acconsentì all’emissione di titoli
bancari <<bloccati>>,
assegni circolari <<non
trasferibili>> nella fattispecie, e concesse diritto di apposizione
della clausola sia al richiedente ed alla banca emittente, che al prenditore ed
ai giratari successivi.
L’ordinamento italiano decise di prendere ad esempio, in ogni
caso, la clausola inglese, ma applicandovi delle modifiche, tra cui la
possibilità di apporre la clausola non solo sugli assegni sbarrati ma anche su
quelli “aperti”
rendendo
incedibile il credito indicato sul titolo.
Una differenza fondamentale esistente tra l’art. 5 del R. D.
L. 2283/1923 e l’art. 43 l. a. sta nel fatto che il primo stabiliva che
l’importo doveva necessariamente essere <<pagato alla persona che lo (l’assegno) ha ricevuto, o a un suo rappresentante munito di mandato per iscritto,
o ad una banca alla quale sia stato dal ricevente girato per l'incasso>>,
mentre la legge assegni parla di <<prenditore>>
che può nominare un banchiere quale rappresentante per l’incasso, o chiedere
che l’importo sia accreditato sul suo conto corrente (come soluzione
alternativa al pagamento diretto), non contemplando di fatto alcuna
autorizzazione alla concessione di procura scritta per l'incasso ad un terzo
che non sia un banchiere.
In definitiva possiamo affermare che la clausola di non
trasferibilità è tipica solo dell’ordinamento italiano, non riscontrandosene
presenza nelle legislazioni estere.
La clausola è stata estesa anche al vaglia cambiario della
Banca d’Italia e dei due banchi meridionali, nonché all’assegno bancario libero
della Banca d’Italia, ed è strumento al cui frequente uso si è ormai avvezzi.
2.2. FUNZIONE E MODALITA’ DI
APPOSIZIONE
DELLA CLAUSOLA.
Secondo molti autori, l’apposizione della clausola
comporterebbe una reale modificazione del regime di circolazione del titolo
perché lo renderebbe intrasmissibile ed incedibile tanto secondo le regole
della cessione ordinaria, quanto secondo le regole dei titoli di credito
all’ordine;
si è soliti definire la funzione della clausola quale quella di <<assicurare che il pagamento sia fatto
all’avente diritto, evitando i pericoli conseguenti alla perdita o alla
sottrazione del documento>>,
quindi ogni girata è vietata (salvo i casi citati di seguito).
Il divieto di girare il titolo non è assoluto in quanto il
prenditore legittimo ha il diritto di apporre girata in favore di un banchiere
ma solo per l’incasso; è, inoltre, consentito che il pagamento sia effettuato
nelle mani di un rappresentante quando il prenditore sia un incapace o una
persona giuridica.
Ancora, nei casi di trasferimento mortis causa, il banchiere è autorizzato a pagare l’importo agli
eredi del prenditore defunto.
Sono soggetti autorizzati ad apporre la clausola:
·
il traente, qualificando, così,
l’apposizione come originaria;
·
il girante, definendo l’apposizione
come successiva.
La clausola di non trasferibilità può essere apposta anche
dal banchiere dietro espressa richiesta del cliente, non solo nel caso di
emissione di assegno circolare, come in un primo momento scaturì da
un'interpretazione restrittiva
dell'art.43 comma 3° l.a., ma anche di semplice assegno bancario.
La formula da imprimere sul titolo è <<non trasferibile>>, che da tanti è
stata considerata insostituibile poiché ogni diversa formula, anche sinonimo,
rientrerebbe nell’art. 17 comma 2° l. a. qualificandosi come clausola
equivalente a quella <<non
all’ordine>>.
Tuttavia si è inclini a riconoscere validità, almeno per
l’identità lessicale, all’espressione <<intrasferibile>> in luogo di <<non trasferibile>>.
La clausola in esame svolge una funzione di garanzia ancora
più evidente
nell’ambito della legge 5 luglio 1991 n° 197,
il cui art. 1 comma 2° stabilisce che i vaglia postali e cambiari, gli assegni
postali, bancari e circolari d’importo superiore ai 20 milioni devono essere
emessi obbligatoriamente con clausola <<non trasferibile>> e recare l’indicazione del beneficiario,
sia esso persona fisica o giuridica.
Una volta apposta sul titolo, la clausola non può più essere
revocata neanche con una dichiarazione scritta sul retro atta a limitarne gli
effetti.
La clausola di non trasferibilità esclude la libera circolazione
del titolo su cui è stata apposta impedendone la trasmissione, o cessione,
anche secondo le forme del diritto comune: se, infatti, fosse consentito il
trasferimento per cessione, l’assegno <<non trasferibile>> verrebbe accostato a quello con clausola
<<non all’ordine>> dal
quale, viceversa, si allontana per il suo rigore.
L’assegno emesso con la clausola <<non trasferibile>> non può essere oggetto di ammortamento
(art. 73 l.a.),
come invece previsto per gli assegni che ne sono privi, e la motivazione risiede,
secondo un orientamento caro ad una parte della dottrina, nella considerazione
che il titolo emesso con questa
clausola <<perda la qualità di
titolo di credito per ridursi a semplice documento di legittimazione>>.
Poiché l'art. 73 l.a. parla di assegno <<emesso>> con clausola
d'intrasferibilità, in passato si è ritenuto che la disposizione non
riguardasse quei titoli in cui la clausola era stata apposta da un girante,
opinione tuttora non condivisa dal momento che la clausola preclude che persona
diversa dal portatore possa acquisire la legittimazione cartolare anche quando
l'apposizione avvenga durante la circolazione del documento.
La finalità dell’ammortamento non è di bloccare la
circolazione del documento smarrito, sottratto o distrutto, ma di reintegrare
la legittimazione cartolare <<in favore di colui che si assume possessore legittimo del titolo e,
conseguentemente, di attribuire la legittimazione perduta al creditore
ricorrente>>,
attraverso una dichiarazione giudiziale (decreto
d'ammortamento) secondo cui il titolo originario non può più essere
considerato strumento di legittimazione.
Si tratta di una
procedura prevista, quindi, per quei titoli di credito che possono liberamente
circolare e non per l’assegno con clausola di non trasferibilità, in quanto
trattasi di titolo non destinato alla circolazione e per il quale sarebbe a dir
poco assurdo pensare ad un possibile acquisto a non domino.
Nei casi di furto, smarrimento o distruzione, il prenditore
avrà solo il diritto di chiedere un duplicato del documento a sue spese,
denunciando l’evento al trattario ed al traente. Tale privilegio non sarà
esercitabile se la clausola è stata apposta dal girante.
Riguardo l'assegno circolare recante la clausola <<non trasferibile>>, la procedura
di ammortamento per esso prevista si differenzia da quella illustrata per
l'assegno bancario munito della stessa clausola per il fatto che il portatore
spossessato del titolo, anziché richiedere un duplicato, potrà ottenere il
pagamento del documento entro 20 giorni dalla denunzia o smarrimento dello
stesso.
2.3. EFFETTI DELLA CLAUSOLA SULLA NATURA
DELL’ASSEGNO.
Come già specificato, scopo della clausola di non trasferibilità è di
<<escludere ogni circolazione del
titolo attribuendo al prenditore tutti i diritti incorporati nel documento che
non potrà divenire oggetto di cessione neanche secondo le forme del diritto
comune>>.
Gli effetti prodotti dalla clausola, in particolare la limitazione alla
circolazione, hanno portato una parte della giurisprudenza
a dubitare fortemente della classificazione dell'assegno non trasferibile come
titolo di credito.
Nel corso degli anni si sono alternate contrastanti opinioni in ambito
dottrinale sulle potenziali modifiche che la clausola apporterebbe alla natura
ed alla circolazione del titolo: secondo Oppo, <<l’assegno emesso con questa clausola non cessa dall’essere un assegno
bancario perché così la legge lo qualifica e perché la sua intrasferibilità è
l’effetto di una clausola dell’assegno
come tale>>,
mentre Vaselli ha
proposto un’opinione radicalmente opposta rispetto a quella citata, asserendo
che il titolo in questione sarebbe da classificare più come titolo di
legittimazione che di credito.
Sostanzialmente si è partiti dall'analisi delle caratteristiche che un
titolo contenente un <<impegno obbligatorio>> deve possedere perché
venisse classificato come titolo di credito e quindi regolato dalla normativa
corrispondente.
Gli orientamenti proposti furono due: il primo specificava che solo
dalla funzione economica svolta dal documento, e dalla realtà sociale, si
potevano acquisire tutte le informazioni necessarie ad identificare la
fattispecie titolo di credito, lasciando così libero l'interprete di
determinare correttamente l'ambito di applicazione di una ben definita
disciplina (impostazione socio-economica).
Il secondo orientamento riteneva, invece, che quei dati fossero acquisibili
direttamente dalla stessa disciplina giuridica (impostazione normativa).
Il Libertini
è incline a ricostruire il tipo del
titolo di credito con riguardo alla destinazione
alla circolazione: è questo il carattere principale cui, forse, fare
riferimento nell'analisi tipologica dei titoli in questione; infatti secondo un
orientamento dottrinale, sarebbero titoli di credito tutti i documenti
comprendenti un impegno obbligatorio e caratterizzati dalla destinazione alla
circolazione.
Questa regola, però, non è sembrata adeguata a ricoprire il ruolo di
principale requisito per la individuazione dei titoli di credito in quanto non
estensibile a quei documenti che, pur destinati a circolare, non sono
sottoposti alla disciplina relativa ai titoli in oggetto: i titoli impropri.
Si rese necessario, allora, realizzare un ponte di collegamento tra la
impostazione socio-economica e quella normativa indicando nella negoziazione del titolo di credito, cioè
nella sua attitudine ad essere convertito in denaro, l'aspetto più
qualificante, probabilmente, di tale documento,
nonostante il pensiero esattamente contrario esposto da autorevoli studiosi della
materia.
Tra le tante sentenze pubblicate, ed aventi proprio ad oggetto
l’argomento in esame, quella emessa dal tribunale di Napoli nel dicembre 1949,
sembra idonea ad essere qui brevemente trattata non solo perché supporta la
tesi secondo cui, di fatto, la clausola di non trasferibilità modificherebbe la
natura del documento su cui è stata apposta, ma anche perché ci consente di
venire a conoscenza dell’opposta opinione riportata in una nota a margine della
sentenza stessa e firmata dal Buttaro.
Il tribunale napoletano, infatti, abbracciava l’opinione di una reale
modifica della natura del titolo non trasferibile, considerando che:
a)
l’esclusione della circolazione
del titolo non trasferibile comporterebbe
l’esclusione della sua naturale
funzione di legittimazione e dell’incorporazione del diritto nel documento;
b)
non è prevista procedura
d’ammortamento in caso di furto, smarrimento o
distruzione del titolo, riconoscendo al prenditore il diritto ad
esigere un duplicato del documento.
Il Buttaro contrappone a queste osservazioni il pensiero della dottrina
dominante che è, invece, dell’avviso di non riconoscere alla clausola il potere
di modificare la natura di un assegno bancario perché se, come intende il
tribunale di Napoli, per determinare la natura di un documento è sufficiente
verificarne la legge di circolazione, allora non si può più parlare di titolo
di legittimazione ma solo di contrassegno
di legittimazione.
Viceversa, sostiene l’autore, l’ipotesi di trasferimento di un titolo
di credito con legge differente dalla propria non può bastare ad alterare la
natura del documento il quale, nato come titolo di credito, tale resterà sino
alla sua completa estinzione.
Rispetto ai titoli di credito, prosegue Buttaro, i documenti di
legittimazione hanno il solo scopo d’indicare espressamente il soggetto avente
diritto alla prestazione in modo tale da rassicurare il solvens e permettergli di riconoscere nel possessore del titolo il
titolare del diritto: siamo, dunque, di fronte ad un documento probatorio di grande
efficacia.
Non è neppure sufficiente considerare alla stregua di un semplice
titolo di legittimazione un assegno bancario non trasferibile solo perché il
legislatore non ne ha previsto la procedura d’ammortamento.
L’assegno bancario con clausola <<non trasferibile>> è sempre e comunque un titolo di credito
avente valore esecutivo e, aggiunge Buttaro, <<sembra per lo meno strano che un semplice documento probatorio, dato
che non è molto più di questo il titolo di legittimazione, possa avere
efficacia di titolo esecutivo>>.
Ragion per cui, conclude l’autore, l’assegno bancario non trasferibile
è, e continuerà a rimanere, un titolo di credito a tutti gli effetti, immune da
qualsivoglia “tentativo” di modifica della sua natura imputabile alla clausola
<<non trasferibile>>.
2.4.
ALTERAZIONE DELLA CLAUSOLA.
Nella definizione di
alterazione della clausola <<non
trasferibile>> viene incluso qualunque atto finalizzato alla <<cancellazione o abrasione che impedisce la
ricostruzione del dato perché non resta traccia né di ciò che si è cancellato,
né della stessa cancellazione>>,
ed eseguito da chi, venuto in possesso del titolo illecitamente, ne intenda
riscuotere l’importo.
Possono essere oggetto di
alterazione, tra gli altri:
a)
la data dell’assegno;
b)
l’importo in cifre ed in lettere;
c)
il nome del prenditore;
d)
la clausola <<non trasferibile>>.
Il caso che ci prefiggiamo
di analizzare, anche alla luce di alcune sentenze e di autorevoli opinioni
dottrinali, riguarda proprio la cancellazione della clausola d’intrasferibilità.
E’ stato, innanzitutto,
sancito dal legislatore il principio secondo cui la
cancellazione della clausola di non
trasferibilità si ha per non avvenuta (art. 43 comma 1° l.a.), concetto esteso
anche alle analoghe ipotesi di alterazione delle clausole di accreditamento e
di sbarramento.
La ragion d’essere
dell'irrilevanza della cancellazione si ritrova nella natura e nella funzione
stessa della clausola: contenere la circolazione dell’assegno apponendovi un
limite considerato invalicabile.
Salta subito agli occhi il
fatto che il legislatore non si sia preoccupato di adottare un accorgimento
pratico contro la cancellazione della clausola: avrebbe potuto imporre di
perforare il documento con la formula <<non trasferibile>>; o di utilizzare moduli di colore o
formato diverso rispetto a quelli tradizionali.
La scelta, però, è caduta
sulla semplice iscrizione di <<non
trasferibile>> sul titolo, in modo da consentire anche al girante
l'uso della clausola, e sulla inefficacia di una sua possibile cancellazione,
principio applicabile inoltre:
Ø alla eventuale dichiarazione di revoca della clausola, posta sul retro
del titolo;
Ø ai casi in cui sia possibile provare l’esistenza ab origine sul titolo della
clausola prima che fosse cancellata, abrasa,
raschiata o resa invisibile con particolari accorgimenti chimici.
2.4.1.(segue): TIPOLOGIA DELL'ALTERAZIONE.
La distinzione di base
prevede che le cancellazioni possano essere visibili
o invisibili, classificazione
proposta anche nella ormai plurimenzionata prospettiva di liberazione della
banca da responsabilità seguente al pagamento a persona diversa dal prenditore
quando, dopo attenta analisi del titolo, non emerga traccia alcuna di
preesistenza della clausola di non trasferibilità o di sua successiva
cancellazione.
La cancellazione visibile è quella che consente ancora la
lettura della clausola, mentre quella invisibile
la rende di fatto impossibile (vi rientrano le abrasioni invisibili ad occhio
nudo ed anche quelle che, visibilissime, coprono la clausola impedendone
totalmente la lettura). Nasce da qui la scelta di ritenere inesistente la
cancellazione tanto quando essa sia invisibile, quanto nella circostanza in cui
sia rilevabile ma realizzata in maniera da impedire la lettura della clausola.
In un caso o nell’altro, la
cancellazione, visibile o meno, configura una vera
e propria alterazione del titolo (del testo
cartolare, nel caso di specie) ed è opponibile a qualunque possessore da chi
abbia sottoscritto il documento prima dell’intervenuta modifica (art. 68 comma
1° l. a.).
titolo mostra chiari ed evidenti i segni di una
cancellazione, il legittimato che agisce contro il solvens non avrà l’onere di provare l’esistenza della clausola, ma
solo la negligenza dell'istituto, spettando, invece, a quest'ultimo dimostrare
che
la clausola cancellata non era quella
d'intrasferibilità (inversione dell’onere
della prova).
L'obbligo della banca di
provare quanto sopra deriva dalla decisione della Cassazione di modificare il
precedente orientamento che imponeva al cliente di dimostrare la colpa
dell'istituto convenuto in giudizio,
con l'introduzione della presunzione di colpa della banca stessa. E' stato
stabilito, infatti, che in quanto mandatario del correntista, l'accorto
bancario dovrebbe essere capace di individuare un assegno falsificato: ecco,
quindi, che spetterà all'istituto provare che il falso non era rilevabile data
l'abilità con cui era stato realizzato.
Dottrina e buona parte della
giurisprudenza convengono che, in caso di pagamento al non legittimato, la
banca incorra in una responsabilità che presuppone dolo o colpa, individuando
nella diligenza usata dal banchiere nell’esaminare la regolarità del titolo
l’unico strumento di difesa.
In un primo tempo
l'indirizzo tradizionale richiedeva alla banca l'uso della diligenza media;
successivamente, venne introdotto il concetto di diligenza dell'accorto banchiere,
dando così rilevanza al comma 2° dell'art.1176 c.c. non solo per salvaguardare
il traente da ingiusti addebiti, ma anche per consentire alla banca di
liberarsi da ogni probabile accusa, mossa in sede di giudizio, di
superficialità nel controllo del titolo (soprattutto se alterato) presentato
all’incasso.
Di recente, una sentenza ha stabilito che la
responsabilità della banca scaturisce non tanto dall’esistenza della falsificazione
o alterazione del titolo, ma dal grado di rilevabilità dell’alterazione stessa.
La clausola
d'intrasferibilità opera indipendentemente dalla volontà di chi l’appone e
rileva in quanto fatto: a ciò, però, si obietta che difficilmente la clausola
può spiegare i suoi effetti quando non presente sul documento in seguito a
cancellazione.
Tuttavia a quanto detto si potrebbe
controbattere affermando che il legislatore considera per non avvenuta ogni
cancellazione della clausola aggiungendo, inoltre, che anche la cancellazione
potrebbe essere considerata un fatto, ma poiché non rileva, la clausola
continua a sopravvivere nonostante l’alterazione posta in essere,
in forza del principio generale secondo cui il possessore di un titolo di
credito non può mai, unilateralmente, modificarne il regime di circolazione.
Il Pellizzi,
viceversa, ha osservato che, sebbene la cancellazione visibile della clausola
di non trasferibilità possa (e debba) essere fonte di sospetto per il solvens, non è tuttavia possibile
continuare a sostenere che l’assegno sia ancora da ritenersi come titolo non
trasferibile.
Di conseguenza, la
cancellazione visibile che sveli l’esistenza di una contraffazione, non darebbe
la possibilità di risalire al reale contenuto della clausola cancellata, i cui
effetti sono da considerarsi perduti per sempre.
Se, invero, la cancellazione
rivela una precedente esistenza della clausola, e se la banca ha pagato
nonostante la visibilità dell’alterazione, il pagamento s’intende effettuato
imprudentemente e chi agisce contro il solvens
non ne deve dimostrare la colpa, principio estensibile non solo alla
circostanza che la clausola sia ancora presente sul titolo, ma anche in
relazione al fatto che essa sia stata presente pure prima della cancellazione,
<<quando tale fatto sia desumibile
da tutte le circostanze discrezionalmente apprezzabili dal giudice, qual è
appunto la presenza di una cancellazione sul titolo nelle posizioni solitamente
utilizzate per l’apposizione della clausola di non trasferibilità>>.
Un quesito sorge spontaneo a
questo punto: ogni segno d’alterazione è finalizzato al tentativo di cancellare
solo e soltanto la clausola suddetta?
Riteniamo doveroso dare una
risposta negativa rimettendo la soluzione del problema all’analisi attenta e
prudente del titolo modificato, svolta dalla banca in sede di negoziazione o
dal giudice in sede di giudizio avverso il solvens.
Le pronunce
giurisprudenziali in merito sono molto variegate ma tutte concordi nel puntuale
richiamo al criterio di diligenza del banchiere e all’analisi dell’integrità
del titolo presentato all’incasso.
Al riguardo, la
decisione presa dal pretore di Reggio Emilia,
già citata in precedenza, aggiunge che <<la responsabilità della banca deve essere affermata
quando
l’alterazione eventuale dell’assegno in uno dei suoi elementi letterali sia
rilevabile in concreto sulla base del grado di diligenza che deve in siffatta
circostanza fare carico al banchiere>>; la
diligenza cui si fa riferimento, ribadiamolo, è quella fissata dall’art. 1176
comma 2° c.c., valutabile con riguardo alla
natura dell'attività esercitata, ormai punto di riferimento di parecchie
pronunce giudiziarie per quanto riguarda lo “standard bancario” da adottare in
fatto di verifica della regolarità di un titolo.
2.5.
LA SPEDIZIONE DI ASSEGNI NON
TRASFERIBILI A
MEZZO POSTA.
Negli ultimi tempi la
trasmissione di assegni, soprattutto non trasferibili, a mezzo posta è ormai
divenuta una consuetudine, che, però, presenta grossi rischi di furto e
relativa manomissione, o smarrimento degli stessi titoli, i quali, una volta
alterati, potrebbero essere presentati in banca da soggetti qualificantisi come
legittimati ad incassarne l’importo. Nulla di strano che per acquisire
illecitamente il denaro, il falso legittimato abbia operato una cancellazione,
appunto, della clausola di non trasferibilità.
La recente giurisprudenza ha inteso
salvaguardare la posizione del prenditore danneggiato dissentendo dalla comune
opinione di ravvisare un concorso di colpa con il traente in conseguenza
dell’imprudente spedizione postale degli assegni da quest’ultimo realizzata.
In merito, va ricordata la
sentenza emessa dal tribunale di Napoli,
il quale fu chiamato a giudicare una disputa sorta tra una società ed il Banco
di Napoli, relativa al mancato ricevimento dall’attore di un assegno,
inviatogli a mezzo posta, la cui clausola di non trasferibilità era stata
cancellata e l’importo incassato da un falso legittimato.
Il suddetto tribunale
accertava non solo l’avvenuta cancellazione della clausola, ma anche la
visibilità dell’alterazione e decideva per la condanna del convenuto, così
motivando:
1)
l’istituto non aveva osservato
l’ordinaria diligenza al momento della verifica
dell’integrità del titolo;
2)
lo stesso istituto ometteva di
consultare l’emittente prima di procedere al
pagamento nonostante l’evidente stato di
alterazione del documento;
3)
la cancellazione della clausola si
ha per non avvenuta, secondo l’art. 43
comma 1° l.a., quindi il titolo conservava
ancora il divieto, derogato dalla banca, di pagare a persona diversa dal
prenditore indicato.
Si precisa, inoltre, che
<<non costituisce motivo di
parziale esonero dalla responsabilità […..] ai sensi dell’art 1227 c.c., la circostanza che la società emittente
abbia utilizzato, per la trasmissione dell’assegno al prenditore, il mezzo del
servizio di raccomandazione postale>>.