LE SOCIETA’
Con il contratto di società due o più
persone* conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili.
* La società può nascere anche da un atto
unilaterale ma solo se questa è una società a responsabilità limitata.
Sono elementi costitutivi di una
società:
·
l’esercizio in
comune di una attività economica: in quanto le persone concorrendo alla
direzione dell’attività econ 242e47c omica ne assumono il rischio;
·
il conferimento che può consistere
nel prestare un’attività lavorativa o nel conferire danaro e/o beni. I beni
conferiti formano il capitale della società che sarà distinto da quello dei
soci e potrà essere utilizzato solo per assolvere le obbligazioni della società
stessa;
·
lo scopo di divisione
degli utili.
Le
società legalmente costituite si
suddividono in due gruppi:
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· Società in nome
collettivo (Snc)
· Società in
accomandita semplice (Sas.)
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· Società per azioni
(SpA)
· Società a
responsabilità limitata (Srl)
· Società in
accomandita per azioni (SApA)
· Società
cooperative
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Caratteristiche
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Caratteristiche
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·
si basano sulla conoscenza e reciproca fiducia dei
soci;
·
l’amministrazione della società, salvo patto
contrario, spetta a tutti i soci;
·
la responsabilità
dei soci è solidale ed illimitata.
|
·
Si basano sul capitale che ogni socio apporta e il
patrimonio dell’ente si distingue dal patrimonio dei singoli soci;
·
la società è una
persona giuridica e per l’operato della società risponde essa stessa con il
suo patrimonio;
·
la responsabilità
dei soci è perciò limitata alla quota conferita
|
La denominazione delle società si chiama:
· ragione sociale nelle società di
persone
· denominazione sociale nelle società di capitali.
LE
SOCIETÀ DI PERSONE
Società in nome collettivo
(Snc)
·
Nella ragione sociale compare sempre il nome di uno
o più soci;
·
ha di solito per oggetto l’esercizio di una attività
commerciale;
·
i soci rispondono, per le obbligazioni sociali, con
tutto il patrimonio personale;
·
i soci rispondono, per le obbligazioni sociali
solidalmente cioè ciascun socio può essere chiamato a rispondere nei confronti
dei creditori della società anche per gli altri soci, salvo rivalersi
successivamente nei loro confronti una volta pagato il debito;
·
se fallisce la società si ha il fallimento
individuale di ogni singolo socio;
·
l’atto costitutivo deve essere stipulato con atto
pubblico oppure con scrittura privata autenticata.
La
società in accomandita semplice (Sas)
Questa società è strutturata in modo diverso
dalla precedente infatti essa è costituita da due categorie di soci:
·
soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente
per le obbligazioni sociali ed amministrano la società (nella ragione sociale
deve comparire almeno il nome di un socio accomandatario)
·
soci accomandanti che rispondono per le obbligazioni sociali
della società solo limitatamente alla quota conferita. Essi non possono
amministrare e qualora contravvengano a questo divieto perdono il beneficio
della responsabilità limitata ed il loro patrimonio personale potrà essere
utilizzato per soddisfare le obbligazioni sociali.
L’atto costitutivo deve essere stipulato con
atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.
SOCIETA’
DI CAPITALI
Societa’
per azioni (SpA)
·
L’atto costitutivo deve essere stipulato con atto
pubblico;
·
le quote di partecipazione dei soci sono
rappresentate da azioni;
·
la somma delle azioni costituiscono il capitale
sociale (esso non deve essere inferiore a 200 milioni);
·
per i debiti societari i soci hanno responsabilità limitata alla quota
conferita come capitale;
·
in caso di fallimento non falliscono i singoli soci
bensì la società;
·
la SpA può reperire, in caso di bisogno,
finanziamenti emettendo obbligazioni
che conferiscono al possessore la qualità di creditore ma non di socio della
SpA.
Gli organi della SpA
·
l’assemblea degli azionisti che è l’organo
deliberativo;
·
gli amministratori che hanno poteri
decisionali, esecutivi e di rappresentanza;
·
il collegio sindacale che è l’organo di
controllo.
Società
in accomandita per azioni (SApA)
Vi sono due categorie di soci:
·
soci accomandatari che rispondono per
le obbligazioni societarie solidalmente ed illimitatamente;
·
soci accomandanti che rispondono
limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.
Si applicano, quando è possibile le norme
relative alla SpA.
Società
a responsabilità limitata (Srl)
·
L’atto costitutivo deve essere stipulato con atto
pubblico;
·
il capitale sociale non può essere inferiore a 20
milioni di lire;
·
la responsabilità è limitata alla quota conferita;
·
corrisponde nella struttura e nel funzionamento alla
SpA fatta eccezione per la minor entità del capitale e per l’assenza di azioni
sostituite da quote.
Cooperative
Le società cooperative hanno uno scopo
mutualistico, la loro attività cioè è:
·
diretta ad offrire ai soci, attraverso la loro
reciproca collaborazione, beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle
di mercato (cooperative di consumo)
·
diretta a fornire ai soci migliori occasioni di
lavoro (cooperative di lavoro)
Le società cooperative debbono costituirsi
per atto pubblico e il numero minimo di soci è generalmente 9, ma può essere
ridotto o elevato.
L’IMPRESA
FAMILIARE
L’impresa familiare non è
una società ma una ditta individuale alla quale collaborano in modo
continuativo, con attività prevalente, il coniuge e/o i parenti entro il terzo
grado
(genitori, figli, zii, fratelli. ecc.) e/o
gli affini entro il secondo grado (cognati ecc.). L’unico soggetto
imprenditore è il titolare dell’impresa, gli altri partecipanti non sono
contitolari ma collaboratori dell’imprenditore.
La costituzione deve avvenire per atto pubblico o con
scrittura privata autenticata.
in caso di perdita essa va attribuita
interamente al titolare;
le quote di partecipazione agli utili ai fini
fiscali sono determinate alla fine di ogni esercizio proporzionalmente al
lavoro prestato con un minimo del 51% degli utili riservato al titolare;
Dichiarazione dei redditi - prospetto di
ripartizione:
·
Il titolare dichiarerà nella
propria dichiarazione il reddito complessivo dell’azienda, le quote dei
familiari partecipanti e per differenza il reddito a lui imputabile attestando
altresì l’effettività del lavoro del collaboratore ( sotto responsabilità
penale);
·
i collaboratori dovranno dichiarare
la propria quota di reddito in base al prospetto di ripartizione redatto e
sottoscritto dal titolare dell’impresa ed attestare altresì di aver prestato la
propria attività in modo continuativo e prevalente.