LE
SOCIETA’
Nozioni generali:
Le società sono organizzazioni di persone e di
beni finalizzate al perseguimento di uno scopo produttivo; tipici sono
l’oggetto, cioè l’esercizio in comune di un’attività economica, e lo scopo,
ovvero il conseguimento di un utile e la sua ripartizione fra gli associati.
La società è l’esercizio in forma collettiva
dell’attività imprenditoriale,qualificato dalla partecipazione di tutti gli
associati al rischio di gestione dell’impresa.
L’articolo 2247 inaugura il titolo V del libro
V del codice civile, dedicato alle società.
Nel nostro ordinamento esistono sei tipi di
società:
-
società semplice (solo per
attività non commerciali, es. agricole)
-
società in nome collettivo
-
società in accomandita semplice
-
società a responsabilità limitata
-
società per azioni (bancaria e
assicurativa solo in questa forma)
-
società in accomandita per azioni.
I conferimenti:
Il conferimento è il contributo di ciascuno
dei soci alla formazione dei mezzi necessari per l’attuazione dello scopo
sociale ed ha la funzione di dotare la società del capitale di rischio iniziale
per lo svolgimento dell’attività d’impresa, patrimonio iniziale della società.
Il conferimento non deve per forza essere
subito eseguito; è sufficiente che si soci si assumano l’obbligo di eseguire un
determinato apporto, che fa nascere un diritto di credito a favore della
società.
I beni possono essere conferiti sia in
proprietà che in semplice godimento.
- conferimenti di capitale: costituiti dal
denaro e dagli apporti di beni in natura a titolo di proprietà
- conferimenti di patrimonio: rappresentati
dalle entità utili al perseguimento dell’oggetto sociale, ma non idonee ad
offrire una garanzia ai creditori, quali i conferimenti d’opera e il godimento
di beni e servizi in genere.
Capitale sociale e patrimonio sociale:
Il patrimonio sociale è il complesso di
rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società
Il capitale sociale è un’entità numerica che
indica il valore in denaro dei conferimenti fatti dai soci in sede di costituzione
della società (capitale nominale).
Capitale e patrimonio coincidono nella fase
iniziale della società, perché unici mezzi a disposizione della società sono i
conferimenti dei soci e ancora non esistono passività.
Poi a seguito di variazioni delle vicende
economiche della società il patrimonio cambia, il capitale sociale invece
rimane immutato nel corso della vita della società, almeno fino a quando i soci
non decidano di aumentarlo.
Il capitale sociale ha due funzioni:
-
funzione vincolistica: e di garanzia
per i creditori sociali, poiché individua il valore delle attività patrimoniali
che non possono essere distratte
-
funzione organizzativa:
dell’esercizio dell’attività sociale, quale termine di riferimento per
accertare periodicamente con la redazione del bilancio di esercizio se la
società ha conseguito utili o ha subito perdite.
Il rapporto tra capitale sociale e patrimonio
sociale è costituito dal fatto che il primo rappresenta quella parte di
patrimonio non distribuibile tra i soci finché dura la società (capitale
reale).
L’esercizio in comune di un’attività
economica:
L’attività economica deve essere rivolta alla
produzione di nuova ricchezza: l’attività deve essere lecita, possibile,
determinata o determinabile, e può anche essere finalizzata alla realizzazione
di un singolo affare, come per le società occasionali.
L’attività sociale deve avere contenuto
patrimoniale e deve essere svolta secondo criteri di economicità e profitto;
inoltre per l’art.2082 in tema di impresa individuale, essa deve essere
finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi.
Differenza società e comunione:
-
comunione: l’attività dei
contitolari si esaurisce nel semplice godimento del bene, con la fruizione
delle utilità prodotte dallo stesso
-
società: i beni conferiti, che
costituiscono il fondo comune, rappresentano solo lo strumento per l’esercizio
di un’attività economica volta alla produzione di nuove utilità.
Lo scopo di procurare ai soci un vantaggio
patrimoniale:
L’art.2247 precisa che l’attività economica esercitata
in comune dai soci è finalizzata alla divisione degli utili: il concetto di
utile, oltre al diretto incremento patrimoniale, ricomprende anche qualsiasi
altro tipo di utilità economica, esempio il risparmio di spesa.
Il risultato economico della società (lucro oggettivo) sarà sempre rivolto al
vantaggio dei soci; ma da ciò non deriva necessariamente la conseguenza che l’utile realizzato venga diviso
materialmente tra essi (lucro soggettivo).
La partecipazione agli utili e alle perdite da
parte dei soci costituisce comunque un requisito essenziale della società. Tale
partecipazione agli utili non deve essere necessariamente proporzionale al
conferimento eseguito.
Classificazione delle società:
I vari modelli societari possono essere
distinti in base a vari criteri di distinzione:
- secondo lo scopo istituzionale perseguito:
troviamo allora società lucrative, che perseguono la realizzazione di un utile, e le
società mutualistiche, che mirano ad offrire ai soci un diverso vantaggio patrimoniale
- secondo la natura dell’attività esercitata:
esempio il modello organizzativo della società semplice è utilizzabile solo per
l’esercizio di un’attività non commerciale, mentre le altre società lucrative
nonché le mutualistiche, possono svolgere un’attività di carattere commerciale
o di tipo diverso.
- secondo la struttura organizzativa, e allora
avremo:
- società
di persone: società semplice, società in nome collettivo e società in
accomandita semplice
-
società di capitali: società per azioni, società a
responsabilità limitata e società in accomandita per azioni.
L’autonomia patrimoniale e la personalità
giuridica:
Bisogna anche distinguere tra società dotate
di personalità giuridiche e quelle che ne sono prive.
Hanno personalità giuridica le società di
capitali, comprese le mutue assicuratrici
e le cooperative; non l’hanno le società di persone.
Tanto le società di persone quanto quelle di
capitali costituiscono autonomi soggetti di diritto, dotati di una propria
capacità giuridica e di agire; rappresentano autonomi centri di imputazione di
effetti giuridici (è la cosiddetta soggettività giuridica).
Le società di persone, pur essendo qualificate
come autonomi soggetti di diritto, non fruiscono della personalità giuridica,
intesa come la radicale posizione di alterità soggettiva tra le società e i
soci.
Nelle società di capitali si realizza in modo
più netto la distinzione tra l’organismo societario ed i singoli soci che ne
fanno parte, con la prevalenza dell’elemento organizzativo su quello personale.
Le società di capitali, proprio in quanto
dotate di personalità giuridica, godono della autonomia patrimoniale perfetta, cioè l’assoluta e reciproca
indifferenza del patrimonio sociale e dei patrimoni individuali dei soci alle
singole vicende che possono colpirli.
Nelle società di persone invece si realizza l’autonomia patrimoniale imperfetta perché
non si è compiuta in modo definitivo la distinzione tra l’ente-società ed i
singoli soci, per la prevalenza dell’elemento personale rispetto a quello
organizzativo.
Le società unipersonali:
Costituzione
unipersonale: è prevista la costituzione di società a
responsabilità limitata con unico socio, permettendo ad un singolo soggetto di
esercitare individualmente un’attività d’impresa, e di godere del beneficio della
responsabilità limitata.
Un recente decreto legislativo del 2003 ha ammesso la
costituzione per atto unilaterale anche delle società per azioni; si è così
normativizzata anche la possibilità di dar vita a spa unilaterali, eliminando
così sotto tale profilo ogni differenza con le srl.
Per le società personali invece non è prevista
la costituzione ad opera di un unico socio.
Mancanza
sopravvenuta della pluralità dei soci: è possibile che
una società originariamente pluripersonale si trasformi in unipersonale a
seguito del venir meno della pluralità dei soci, con riunione delle quote
sociali in un’unica mano; ciò è vero per le società a responsabilità limitata e
per le società per azioni.
Con riguardo alla società per azioni la
sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci comporta un mutamento nel regime
delle personalità, perché ora l’unico socio in caso di insolvenza della società
dovrà rispondere personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali in
caso di mancato versamento dei conferimenti dovuti, allo scadere del termine
dei 90 giorni.
Per le società personali infine è previsto lo
scioglimento nell’ipotesi di mancata ricostruzione della pluralità dei soci nel
termine di sei mesi.
Le società tra professionisti:
Aumentando la richiesta di una prestazione
professionale fondata su competenze tecniche e specialistiche, il nostro
sistema ha creato una società tra professionisti avente ad oggetto l’esercizio
di una determinata professione con comunione di spese e utili fra i soci.
Ma l’attività posta in essere da un gruppo di
professionisti, pur assumendo carattere economico, non può essere qualificata come
una attività imprenditoriale, perché nelle società tra professionisti non
sarebbe riscontrabile una vera organizzazione per l’esercizio della libera
professione, poiché la prestazione tecnica offerta è prodotta dall’intelletto
del professionista.
L’art.2232 sancisce il carattere personale
dell’attività del professionista; impone che il prestatore d’opera
intellettuale esegua personalmente l’incarico assunto, e l’articolo seguente
stabilisce che il compenso debba essere adeguato al decoro della professione e
all’importanza dell’opera.
In precedenza l’orientamento giurisprudenziale
prevalente negava la liceità delle società tra professionisti, indipendentemente
dal modello societario prescelto.
L’art.24 della legge del 7 agosto 1997 n. 266
(la cosiddetta Legge Bersani) ha
espressamente abrogato l’appena citato art.2 della legge 1815/1939, consentendo
l’esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria e demandando ad
un regolamento interministeriale l’attuazione pratica del nuovo fenomeno.
Ipotesi particolari di società: la società
di fatto, la società occulta e la società apparente:
Società
di fatto: quando due o più persone agiscono in concreto
come soci senza che tra essi sussista un esplicito accordo rivolto a tal fine.
E’ una fattispecie inquadrabile solo tra le società di persone, perché nelle
società di capitali l’esistenza stessa del fenomeno societario dipende
dall’atto formale dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Società
occulta: quando più soggetti decidono di dar vita ad
una società pattuendo però che la sua esistenza non sia rilevabile all’esterno;
in pratica dispongono che nei confronti dei terzi la società appaia come una
impresa individuale ed uno solo dei soci si assuma, in via esclusiva, la
responsabilità per le obbligazioni assunte (evitando l’esposizione al
fallimento degli altri soci).
In questo caso l’attività imprenditoriale
viene svolta per conto della società, ma senza che ne venga speso il nome,
esistendo la stessa solo nei rapporti interni fra i soci.
Il problema emerge soprattutto in tema di
fallimento: secondo il Ferri la mancata esteriorizzazione della società occulta
non impedisce l’estensione del fallimento dall’imprenditore individuale anche
ai soci occulti, interpretandosi estensivamente il disposto dell’art.147, 2°co.
Società
apparente: quando più soggetti, non legati da alcun
rapporto societario, si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione
che essi agiscano in qualità di soci, inducendoli a fare affidamento
sull’esistenza della società e sulla sua responsabilità solidale per le
obbligazioni assunte.
L’entrata in vigore della riforma
societaria e la disciplina transitoria:
Con due decreti legislativi:
-
17 Gennaio 2003 n.5 “Riforma della
disciplina delle società di capitali e cooperative”
-
17 Gennaio 2003 n.6 “Nuove norme
procedurali in diritto societario, intermediazione finanziaria, banca e
credito”
Il Governo ha dato attuazione alla delega di
riforma del diritto societario contenuta nella legge 366/2001, dando via ad un
processo di rivoluzionario cambiamento del sistema societario nazionale.
Per le società di capitali il decreto ha
previsto che:
-
le società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata di vecchia costituzione,
cioè iscritte nel registro delle imprese prima del 1 Gennaio 2004, devono
uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili
entro il 30 Settembre 2004
-
dal 1 Gennaio 2004 non possono
essere iscritte nel registro delle imprese società di capitali di nuova
costituzione che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alla
nuova disciplina.
Invece circa le società cooperative è stato
disposto che:
-
le società cooperative di vecchia
costituzione devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove
disposizioni inderogabili entro il 31 Dicembre 2004, fino a tale data comunque
conservano efficacia
-
dal 1 Gennaio 2004 non possono
essere iscritte nel registro delle imprese, società cooperative di nuova
costituzione che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alla
nuova disciplina.