La società per azioni
La società per azioni (S.p.A.) rappresenta la forma più
importante di società di capitali particolarmente adatta alle imprese di grandi
dimensioni, che richiedono l'apporto di ingenti capitali ed importano
l'assunzione di notevoli rischi. La
società per azioni, che esercita la propria attività economica con il
patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati, è
caratterizzata dal fatto che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio e che le quote di partecipazione dei soci sono
rappresentate da azioni (art. 2325). La responsabilità
limitata dei soci comporta che questi sono obbligati soltanto ad eseguire il
conferimento patrimoniale determinato nel contratto sociale, mentre i creditori
sociali dovranno rivolgersi alla società per il soddisfacimento delle loro
pretese, senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli
soci. Il socio corre, perciò, soltanto il rischio di perdere la somma o il bene
conferito in società. Si comprende, perciò, agevolmente l'importanza che in
questo tipo di società riveste il capitale sociale, il quale rappresenta
l'unica garanzia in termini monetari per i creditori sociali.
Il capitale minimo delle società per azioni
non può essere inferiore di 200 milioni.
Una società di capitali che voglia costituirsi con un capitale inferiore ai 200
milioni dovrà adottare la forma di società a responsabilità limitata. Il
capitale delle società per azioni, è diviso in frazioni, ossia in porzioni di eguale ammontare, ognuna delle quali si
chiama azione ed esprime la misura
della partecipazione di ciascun socio alla società.
Immaginiamo che la società "F&F
S.p.a.", produttrice di capi di abbigliamento casual, abbia un capitale
sociale di 200 milioni suddiviso in 2000 titoli azio 555e44f nari da 100.000 mila lire
l'uno. Alla società partecipano quattro soci che al momento della costituzione,
hanno conferito 50 milioni l'uno: in pratica ogni socio riceve 500 titoli
azionari ponendosi fra loro in posizione di assoluta parità sia in termini di
benefici che di oneri. Se invece supponiamo che un singolo socio, il sig.
Rossi, ha conferito 100 milioni (ricevendo 1000 azioni), un secondo socio, il
sig. Verdi, 50 milioni (ricevendo 500 titoli azionari e gli ultimi due 25
milioni l’uno (ritirando 250 titoli a testa) è evidente che la loro
partecipazione è diversificata: chi conferisce di più assume su di sé maggiori
rischi, ma ha anche un potere maggiore in società che si esprime sia al momento
di prendere le decisioni per essa, sia al momento di ripartire i benefici
economici. La società per azioni è regolata dal codice civile e dalle norme
di attuazione emanate negli anni successivi. Nel corso degli ultimi anni,
esigenze di coordinamento delle legislazioni dei Paesi membri dell'Unione
Europea hanno indotto anche il nostro legislatore a riformare, sia pure
parzialmente, la disciplina originariamente dettata.
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
degli scambi commerciali, ha posto il legislatore nazionale più volte nella
necessità di intervenire sulla disciplina interna e, peraltro, tale processo di
adattamento non può dirsi, allo stato attuale ancora concluso. A conferma di
ciò, ad esempio, il Consiglio dei Ministri della CE ha adottato uno statuto di "società per azioni europea",
nell'intento di consentire, in ognuno degli Stati membri, la costituzione di un
tipo di società soggetta ad un'unica disciplina comunitaria. Tale progetto,
però, ha incontrato ed incontra tuttora rilevanti difficoltà di attuazione, di
ordine sia politico che giuridico, a causa delle notevoli divergenze tra le
diverse legislazioni nazionali. Per la costituzione
della società per azioni è necessario che si realizzino una serie di attività
richieste dalla legge: la stipulazione dell’atto costitutivo; l’omologazione di
quest’ultimo da parte del tribunale; l’iscrizione della società nel registro
delle imprese. Per la costituzione di una società per azioni, inoltre, sono
richieste tre condizioni (art.
2329): è necessario che l’intero capitale
sociale sia sottoscritto: è altresì necessario che i soci provvedano ad
effettuare il versamento di almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro
presso un Istituto di credito (tale deposito rappresenta un presupposto per
l'omologazione da parte del Tribunale ed è
infruttifero), è necessario,
infine, che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni
richieste da leggi speciali quale presupposto per l'omologazione (così, ad
esempio, le società bancarie e assicuratrici necessitano sempre di una
specifica autorizzazione governativa). La S.p.a., come ogni altro tipo di
società, si costituisce per contratto. Tale contratto risulta composto da
due documenti: l'atto costitutivo, nel quale si manifesta la volontà
delle parti di dare vita al rapporto sociale, e lo statuto, nel quale sono
contenute le norme relative al funzionamento della società.
Quest'ultimo, tuttavia, anche se forma
oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e
deve essere a questo allegato. Vi sono due
tipi di stipulazione del contratto di società:
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la stipulazione simultanea o istantanea, la
quale si realizza mediante comparizione delle parti avanti al notaio e
redazione dell'atto pubblico; essa rappresenta la forma normale e
generalmente adottata di stipulazione;
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la stipulazione successiva o per pubblica
sottoscrizione, la quale si realizza al termine e come conclusione di una
complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni; questo tipo di stipulazione,
tuttavia, a causa della sua complessità, è oggi piuttosto rara nella pratica.
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Il procedimento di stipulazione per
pubblica sottoscrizione può così essere sintetizzato: i promotori, cioè coloro
che assumono l'iniziativa, compilano un programma, indicando le principali
disposizioni dell'atto costitutivo ed il termine entro cui deve stipularsi, e
lo depositano presso un notaio, prima di renderlo pubblico. Gli eventuali sottoscrittori aderiscono mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
contenente generalità e numero delle azioni sottoscritte. Successivamente, nel
termine assegnato dai promotori (non superiore ad un mese), versano i tre
decimi dei conferimenti in denaro. I promotori, a questo punto, convocano l'assemblea dei sottoscrittori
mediante raccomandata. L'assemblea costituente, che non può tenersi prima di 10
giorni dall'avviso di convocazione, accerta l'esistenza delle condizioni per la
costituzione della S.p.a, e delibera
sul contenuto dell'atto costitutivo. Gli intervenuti all'assemblea, infine,
raggiunto l'accordo, stipulano per atto pubblico l'atto costitutivo con le
indicazioni prescritte. Per quanto riguarda la forma dell'atto costitutivo, la società per azioni deve
costituirsi per atto pubblico (art.
2328). La mancanza della stipulazione dell'atto costitutivo nella forma
dell'atto pubblico è causa di nullità della Società.
L'atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni (obbligatorie):
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il cognome ed il nome, il luogo e la data
di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuale
promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
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la denominazione sociale (equivalente alla
ragione sociale delle società di persone), la quale può formarsi in qualunque
modo (anche con un nome di fantasia) purché contenga l'indicazione del tipo
sociale (S.p.a.);
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la sede sociale e le eventuali sedi
secondarie;
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l'oggetto sociale, cioè il genere di
attività svolta dalla S.p.a.
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l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato (l'ammontare minimo è di 200 milioni di lire);
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il valore nominale delle azioni (deve
essere unico per tutte);
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il numero complessivo delle azioni;
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il valore dei crediti e dei beni conferiti
in natura, che deve risultare da una relazione giurata di un esperto
designato dal Tribunale;
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i criteri per la ripartizione degli utili,
con l'unico limite rappresentato dal divieto del "patto leonino, in
mancanza dei quali trova applicazione il criterio della ripartizione
proporzionale.
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la partecipazione agli utili eventualmente
accordata ai soci fondatori;
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il numero e i poteri degli amministratori;
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il numero dei sindaci;
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la durata della società;
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l'importo globale, almeno approssimativo,
delle spese per la costituzione poste a carico della società.
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Accanto a queste indicazioni, di regola, l'atto costitutivo ne contiene numerose
altre (facoltative) riguardanti, per esempio, il conferimento di beni diversi
dal denaro, particolari competenze delle assemblee ecc., nonché eventuali
integrazioni e deroghe allo statuto non contrarie alla disciplina legale della
S.p.a.
La stipulazione dell'atto costitutivo
produce effetti immediati e preliminari rispetto all'effetto definitivo della
costituzione della società, Un primo effetto è rappresentato dall'obbligo per i
soci di versare, presso un istituto di credito, almeno i 3/10 dei conferimenti
in denaro. Le somme rappresentanti i 3/10 dei conferimenti sono vincolate,
presso l'istituto di credito ove sono state versate, fino ad un anno e non
possono essere consegnate agli amministratori se costoro non provano l'avvenuta
iscrizione della società nel Registro delle imprese. L'istituto di credito è
responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza di tale
divieto. Esse vengono restituite ai sottoscrittori dopo un anno dal deposito,
se non c'è stata l'iscrizione della società, oppure prima dell'anno, qualora
non possa giungersi alla costituzione della società (ad esempio, in mancanza
dell'omologazione). Altro effetto della stipulazione dell'atto costitutivo è
rappresentato dall'obbligo, penalmente sanzionato, a carico degli
amministratori e del notaio ricevente, di depositare entro trenta giorni,
presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è la sede
sociale, l'atto costitutivo con i documenti necessari. Se il notaio o gli
amministratori non provvedono al deposito entro il trentesimo giorno, ciascun
socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori
ad eseguirlo.
Adempimenti necessari per la costituzione
della società per azioni sono l'omologazione e l'iscrizione della società nel
registro delle imprese. Il decreto di
omologazione è l'ordine di iscrizione della società nel Registro delle imprese,
reso dal Tribunale dopo l'effettuazione di un controllo di pura legalità, in quanto
ogni esame del merito, cioè dell'opportunità o meno di costituire la società, è
rigorosamente escluso. In particolare, l'autorità giudiziaria deve verificare
l'adempimento delle condizioni richieste (validità dell'atto costitutivo,
avvenuto versamento dei 3/10 dei conferimenti, esistenza delle autorizzazioni
governative) e controllare l'osservanza delle norme di carattere imperativo
regolanti la materia.
L'iscrizione è l'elemento con cui si
completa la fattispecie costitutiva della S.p.a. con cui questa viene ad
esistenza; la pubblicità dell'iscrizione ha, quindi, efficacia costitutiva,
perché con essa la società "acquista la personalità giuridica".
Proprio perché, prima dell'iscrizione, la società non può ritenersi ancora
esistente, è fatto alla stessa divieto di emissione e di vendita di azioni fino
al momento dell'iscrizione ed è previsto che coloro che abbiano eventualmente
compiuto operazioni in nome della società in questo periodo siano solidalmente
ed illimitatamente responsabili vero i terzi (art. 2331).
Una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro
delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto negli otto casi tassativamente indicati
cioè: per mancanza dell’atto costitutivo, per mancata stipulazione dell'atto
costitutivo nella forma dell'atto pubblico; per inosservanza delle disposizioni
dell'art. 2330 relative al controllo preventivo; per illiceità o contrarietà
all'ordine pubblico dell'oggetto sociale; per mancanza, nell'atto costitutivo o
nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione sociale o i conferimenti
o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale; per inosservanza
della disposizione di cui all'art. 2329 n. 2; per incapacità di tutti i soci
fondatori; per mancanza della pluralità dei fondatori.
IL SOCIO: DIRITTI E DOVERI
Si diventa socio di S.p.A. per effetto dell'acquisto della proprietà di
titoli azionari della società stessa. Nel titolo azionario sono documentati la
qualità di socio e la quota di partecipazione. I diritti dei soci delle S.p.a. possono dividersi in due grandi categorie:
diritti di amministrazione e diritti patrimoniali.
Appartengono alla categoria dei diritti di
amministrazione:
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il diritto di
intervento alle assemblee, che spetta ad ogni socio e non può essere
limitato;
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il diritto di voto,
che spetta ad ogni socio per ogni azione posseduta, salvo alcune limitazioni
(il diritto di voto è inibito ai titolari di "azioni a voto
limitato", i quali votano solo le deliberazioni prese in assemblea
straordinaria; al socio che ha un interesse in conflitto con quello della
società nelle relative deliberazioni; al socio amministratore nelle
deliberazioni concernenti la sua responsabilità.
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Appartengono alla categoria dei diritti
patrimoniali:
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il diritto al
dividendo, la cui assegnazione è deliberata dalla assemblea in seguito
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all'approvazione del
bilancio;
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il diritto alla
ripartizione del residuo attivo, in seguito allo scioglimento della società;
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il diritto di opzione,
cioè il diritto riconosciuto al socio di sottoscrivere, nel termine
prestabilito, le nuove azioni che siano emesse dalla società in caso di
aumento del capitale. Costituiscono obblighi
dei soci l'esecuzione dei conferimenti e l'esecuzione di prestazioni
accessorie (non consistenti in denaro) eventualmente stabilite dall'atto
costitutivo. L'azionista è obbligato al
versamento dei conferimenti (oltre i precedenti 3/10) allorquando gli
venga richiesto dagli amministratori.
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I conferimenti devono farsi normalmente in
denaro, salva diversa statuizione dell'atto costitutivo (art. 2342). E’
prevista anche la possibilità di conferimenti di beni in natura e di crediti.
Le azioni corrispondenti a siffatti conferimenti, però, devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione (il relativo obbligo,
cioè, deve essere integralmente adempiuto e non è sufficiente il versamento dei
3/10). Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di
servizi.
La cessazione della qualità di socio può
avvenire:
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per volontà della
società, in caso di trasferimento coattivo delle azioni del socio che non ha
versato il proprio conferimento con dichiarazione di decadenza dello stesso;
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per volontà del socio,
allorquando questi operi il trasferimento delle azioni da lui possedute
ovvero eserciti il diritto di recesso. Quest'ultima facoltà è riconosciuta al
socio quando sia stato deliberato il mutamento dell'oggetto sociale o il
trasferimento della sede sociale all'estero, in sua assenza o discordanza,
ovvero nelle altre ipotesi previste nell'atto costitutivo.
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