I
PRESTITI PUBBLICI (DEBITO PUBBLICO)
Una fonte di entrate straordinarie alla
quale la finanza pubblica ricorre sempre più frequentemente è rappresentata dai
prestiti pubblici. L’insieme dei prestiti pubblici vengono contratti attraverso
l’emissione di titoli di natura obbligazionaria il cui possesso dà diritto al
rimborso del capitale alla scadenza più la corresponsione de 929g62j gli interessi. I
titoli vengono offerti attraverso il ricorso al mercato finanziario o venduti
ai risparmiatori mediante l’intermediazione delle banche. I sottoscrittori
possono essere piccoli risparmiatori, istituti di credito, società commerciali
o enti finanziari.
Nelle
finanze moderne, la sottoscrizione dei prestiti pubblici consiste in un
contratto di mutuo che non è più assistito da garanzie reali. Lo Stato obbliga
al pagamento degli interessi ed al rimborso dei titoli ed il sottoscrittore
deve fidarsi della solvibilità del suo debitore.
Il
debito pubblico si può classificare in diversi modi:
1. In base al modo di collocarli sul mercato i prestiti
pubblici sono:
a) emissione diretta, se offerti direttamente dallo
Stato ai sottoscrittori attraverso i canali del mercato finanziario;
b) emissione indiretta, se sono venduti ai
risparmiatori attraverso l’intermediazione delle banche in cambio di una
provvigione;
c) emissione mista, se offerti in parte direttamente ed
in parte indirettamente.
Il
sistema più frequente è quello di emissione indiretta perché, attraverso il
ricorso agli istituti di credito, lo Stato riesce normalmente a collocare sul
mercato tutti i titoli emessi.
In
relazione al loro termine di scadenza, i prestiti pubblici possono far parte
del debito fluttuante o di quello consolidato. Il debito fluttuante è
costituito dai prestiti emessi dallo Stato per importi che variano
continuamente in relazione al fabbisogno finanziario corrente. Esso serve a far
fronte a momentanee deficienze di cassa e per questo motivo è di breve o media
scadenza.
Il
debito consolidato è invece l’insieme dei prestiti a lunga o indeterminata
scadenza ed è perciò destinato a coprire disavanzi cronici del bilancio statale
in ogni esercizio finanziario, sia per l’importo del capitale che per
l’ammontare degli interessi. Il debito consolidato può essere redimibile o
irredimibile. E’ redimibile se lo stato si impegna rimborsare i prestiti ai
sottoscrittori. Il rimborso può avvenire:
-
a scadenza fissa,
nel qual caso l’erario dovrà rimborsare l’intero ammontare del titolo entro un
determinato termine;
-
a rimborso graduale,
quando tutti i titoli emessi vengono rimborsati ogni anno per una comprensiva
di capitale ed interesse;
-
mediante cartelle
ammortizzabili, se ogni anno viene rimborsato interamente un dato numero di
titoli, tramite estrazione a sorte.
I
titoli del debito consolidato redimibile vengono chiamati obbligazioni.
Il
debito irredimibile, che nelle moderne finanze non esiste più ormai da anni, è
l’insieme dei prestiti consolidati di cui lo stato non garantisce il rimborso,
o che si riserva di rimborsare ad una scadenza indeterminata, obbligandosi
solamente alla corresponsione de 929g62j gli interessi. I titoli del debito pubblico
irredimibile prendono il nome di rendite.
Lo
stato può servirsi di due strumenti per alleggerire l’onere degli interessi
dovuti ai sottoscrittori dei prestiti del debito irredimibile: l’ammortamento e
la conversione.
L’ammortamento
consiste nella totale estinzione del prestito attraverso il suo rimborso ed il
ritiro dei titoli del mercato.
Si ha
la conversione del debito irredimibile quando lo stato riesce a diminuire il
tasso d’interesse sui prestiti emessi. La conversione può essere:
a) facoltativa
b) forzosa
c) mascherata
a) attraverso la conversione facoltativa, si instaura
un accordo tra l’ente pubblico ed i sottoscrittori, ai quali è lasciata la
scelta tra queste due alternative: ottenere il rimborso del prestito per il suo
intero ammontare; rinunciare al rimborso del prestito e mantenere il diritto
alla corresponsione de 929g62j gli interessi, ma ad un tasso di interesse inferiore a
quello pattuito originariamente.
b) La convenzione forzosa quando lo stato riduce
unilateralmente il tasso di interesse, avviandosi del suo potere d’imperio.
c) La conversione è mascherata quando lo stato, pur
mantenendo invariato il tasso nominale di interesse, ricorre a provvedimenti
fiscali o monetari che riducono il saggio di rendimento effettivo dei titoli.