I PRESTITI PUBBLICI
Una fonte di entrata straordinaria alla quale la finanza pubblica ricorre
sempre più frequentemente è rappresentata dai prestiti pubblici. L’insieme dei
prestiti pubblici viene contratto attraverso l’emissione di titoli di natura
obbligazionaria, il cui posse 414f56e sso dà diritto al rimborso del capitale alla
scadenza oltre alla corresponsione degli interessi. I titoli vengono offerti
attraverso il ricorso al mercato finanziario o venduti ai risparmiatori
mediante l’intermediazione delle Banche. I sottoscrittori possono essere
piccoli risparmiatori, istituti di credito, società commerciali o enti
finanziari.
Nelle finanze
moderne, la sottoscrizione dei prestiti pubblici consiste in un contratto di
mutuo che non è più assistito da garanzie reali. Lo Stato obbliga al pagamento
degli interessi ed al rimborso dei titoli ed il sottoscrittore deve fidarsi
della solvibilità del suo debitore.
Il debito pubblico
si può classificare in diversi modi:
1.
In base al modo di
collocarli sul mercato, i prestiti pubblici possono essere:
a)
A emissione diretta, se
offerti direttamente dallo Stato ai sottoscrittori, attraverso i canali del
mercato finanziario;
b)
A emissione indiretta, se
vengono venduti ai risparmiatori attraverso l’intermediazione delle banche in
cambio di una provvigione;
c)
Ad emissione mista, se
offerti in parte direttamente ed in parte indirettamente.
Il sistema più
frequente è quello della emissione indiretta, perché, attraverso il ricorso
agli istituti di credito, lo Stato riesce normalmente a collocare sul mercato
tutti i titoli emessi.
In relazione al
loro termine di scadenza, i prestiti pubblici possono far parte del debito
fluttuante o di quello consolidato. Il debito fluttuante è costituito dai
prestiti emessi dallo Stato per importi che variano continuamente in relazione
al fabbisogno finanziario corrente. Esso serve a far fronte a momentanee
deficienze di cassa e, per questo motivo, è di breve o media scadenza.
Il debito consolidato è, invece, l’insieme
dei prestiti a lunga o indeterminata scadenza ed è perciò destinato a coprire
disavanzi cronici del bilancio statale verificatisi in ogni esercizio
finanziario, sia per l’importo del capitale che per l’ammontare degli
interessi. Il debito consolidato può essere redimibile o irredimibile. E’ redimibile se lo stato s’impegna rimborsare i prestiti ai sottoscrittori. Il rimborso può
avvenire:
-
a scadenza fissa, nel qual
caso l’erario dovrà rimborsare l’intero ammontare del titolo entro un
determinato termine;
-
a rimborso graduale,
quando tutti i titoli emessi vengono rimborsati ogni anno per una somma
comprensiva di capitale ed interessi;
-
mediante cartelle
ammortizzabili, se ogni anno viene rimborsato interamente un dato numero di
titoli, tramite estrazione a sorte.
I titoli del debito
consolidato redimibile vengono chiamati obbligazioni.
Il debito
irredimibile che, nelle moderne finanze non esiste più ormai da anni, è
l’insieme dei prestiti consolidati di cui lo Stato non garantisce il rimborso,
o che si riserva di rimborsare ad una scadenza indeterminata, obbligandosi
solamente alla corresponsione degli interessi. I titoli del debito pubblico
irredimibile prendono il nome di rendite.
Lo stato può
servirsi di due strumenti per alleggerire l’onere degli interessi dovuti ai
sottoscrittori dei prestiti del debito irredimibile: l’ammortamento e la
conversione.
L’ammortamento
consiste nella totale estinzione del prestito attraverso il suo rimborso ed il
ritiro dei titoli dal mercato.
Si ha la
conversione del debito irredimibile invece quando lo stato riesce a diminuire
il tasso d’interesse sui prestiti emessi. La conversione può essere:
a)
facoltativa: si instaura
un accordo tra l’ente pubblico ed i sottoscrittori, ai quali è lasciata la
scelta tra queste due alternative: ottenere il rimborso del prestito per il suo
intero ammontare; oppure rinunciare al rimborso del prestito e mantenere il
diritto alla corresponsione degli interessi, ma ad un tasso inferiore a quello
pattuito originariamente.
b)
Forzosa: quando lo stato
riduce unilateralmente il tasso di interesse, avvalendosi del suo potere d’imperio.
c)
Mascherata: quando lo
stato, pur mantenendo invariato il tasso nominale di interesse, ricorre a
provvedimenti fiscali o monetari che riducono il saggio di rendimento effettivo
dei titoli.