IL BILANCIO ITALIANO E ALTRI
DOCUMENTI DI POLITICA EC-FIN.
1J IL BILANCIO DELLO STATO PRINCIPI COSTITUZIONALI______________
Come stabilisce l’art. 81 co. 1 Cost., «le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo».
Sono affermati, in questa
disposizione, il principio del controllo
politico-finanziario del Parlamento nei confronti del Governo e il principio dell’annualitá del bilancio
Ogni anno, pertanto, il Governo
deve presentare al Parlamento:
Ø
il
rendiconto generale dell’esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;
Ø
il
bilancio di previsione annuale, che contiene le previsioni di entrata
e di spesa per l’anno finanziario che inizierá il 1° gennaio successivo;
Ø
il
bilancio di previsione pluriennale, che ogni anno viene
aggiomato per scorrimento.
L’art.
81 co. 2 Cost.
dispone che con “la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”. Ciò
vuol dire che il bilancio non ha
contenuto innovativo, ma contiene soltanto previsioni a
legislazíone vigente, limitandosi a tradurre in termini finanziari
operazioni di entrata o di spesa che hanno il loro fondamento in una legge
preesistente.
La
ragione del divieto é di impedire che, attraverso una semplice modificazione
delle poste contabili del bilancio, si allarghino i campi di intervento della
spesa pubblica e le forme del prelievo fiscale senza un’adeguata e specifica
discussione.
L’approvazione
del bilancio, pur avendo forma di legge, non ha la funzione di creare nuove norme giuri-diche: sia, cioé, una
legge soltanto in senso formale, e abbia sostanzialmente la natura di un atto
amministrativo di autorizzazione o di un atto di indirizzo politico.
La
legge di bilancio, pur se non puó modificare la legislazione vigente, ha effetti sostanziali particolarmente
importanti:
Ø
rende operative le norme che possono dare
luogo a un’entrata o a una spesa.
Infatti il Governo puó
accertare e riscuotere le entrate, e impegnare e pagare le spese, solo se sono
previste e approvate in bilancio;
pertanto, senza la legge di bilancio le norme che disciplinano l’attivitá
amministrativa dello Stato non potrebbero ricevere esecuzione;
Ø
condiziona la validitá di tutta
l’attivitá della Pubblica amministrazione:
qualunque atto amministrativo,
sia esso a contenuto generale sia a contenuto specifico, non é legittimo se si
pone in contrasto con la legge del bilancio.
L’art.
81 co. 3 Cost. fissa i limiti
entro i quali puó essere consentito il ricorso all’esercizio provvisorio qualora il bilancio di previsione non sia
approvato dal Parlamento in tempo per l’inizio del nuovo anno finanziario.
Per evitare l’arresto della
vita amministrativa dello Stato, il Parlamento puó condedere al Governo
l’autorizzazione ad applicare provvisori 717c24h amente
il bilancio in attesa dell’approvazione e, quindi, a riscuotere le entrate
e pagare le spese sulla base delle cifre del progetto di bilancio.
L’esercizio
provvisorio deve essere autorizzato con apposita legge.
Non
puó essere concesso per un periodo superiore a quattro mesi, e
perció puó protrarsi al massimo fino al 30 aprile. Il potere di spesa del Govemo é limitato a tanti dodicesimi della somma prevista da
ciascun capitolo quanti sono i mesi della durata dell’esercizio provvisorio,
sia riguardo all’impegno sia al pagamento.
L’art.
81 co. 4 Cost. infine, stabilisce che dopo l’approvazione del bilancio, ogni altra legge che importi nuove e maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Questa disposizione tende a
salvaguardare il rapporto fra entrate e spese previsto in bilancio e limita il
potere del legislatore di espandere ulteriormente la spesa pubblica.
2J FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO_____________________
La redazione tecnica dei bilanci é compito della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei dati forniti dagli
Uffici centrali del bilancio dei vari Ministeri.
Le
somme da stanziare vengono determinate in
base alle concrete esigenze di ogni Amministrazione. Pertanto i singoli ministri, nel proporre il
rispettivo stato di previsione, devono
indicare gli obiettivi, i programmi
e il livello di servizi e di interventi che intendono realizzare nell’ambito del proprio ministero.
II
bilancio annuale di previsione é redatto sia con il criterio di competenza sia con quello di cassa e comprende:
Ø
un
unico stato di previsione dell’entrata,
Ø
distinti
stati di previsione della spesa per ciascun Ministero e per
la Presidenza
del consiglio, con allegati i bilanci delle aziende autonome;
Ø
il
quadro generale riassuntivo che espone i dati essenziali delle
entrate e delle spese e i risultati differenziali.
I singoli stati di previsione
sono accompagnati da una relazione
illustrativa, che indica i criteri
adottati, e da un allegato tecnico, che espone i contenuti di ciascuna unitá previsionale.
Lo stato di previsione
dell’entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli allegati bilanci
delle Amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo, formano
oggetto di un unico disegno di legge,
che viene predisposto dal ministro dell’Economia e delle Finanze.
Dopo
la deliberazione del Consiglio dei ministri, che esprime collegialmente
la volontá del Governo, il disegno di
legge del bilancio è presentato alle Camere entro il 30 settembre; la
presentazione é autorizzata dal Capo dello Stato, come é richiesto per tutti i
disegni di legge governativi.
In
Parlamento il bilancio segue il procedimento legislativo ordinario. L’esame viene dapprima compiuto, in ciascuna
Camera, da un’apposita commissione
permanente (Commissione bilancio) che prepara cosi alla discussione in
assemblea. Alla discussione segue il
voto, che ha luogo per unitá
previsionali; ne deriva il carattere vincolante di ciascuna unitá con il
conseguente divieto di effettuare variazioni compensative delle rispettive
somme nella esecuzione del bilancio.
La
votazione é separata per la previsione di competenza e per quella di cassa.
All’approvazione
segue la promulgazione da parte del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
3J GLI ALTRI DOCUMENTI Dl POLITICA ECONOMICO-FINANZIARIA________
Ai fini di un’organica manovra economico-finanziaria
é necessario che le previsioni di bilancio siano impostate in base a un progetto unitario, che stabilisca in modo
organico:
Ø
gli
obiettivi da perseguire e gli interventi idonei a realizzarli;
Ø
le
modifiche della legislazione vigente necessarie per l’attuazione
degli interventi programmati;
Ø
la
definitiva determinazione degli stanziamenti nel bilancio annuale e in
quello pluriennale.
L’impostazione delle
previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato Italiano é ispirata
al metodo della programmazione economico-finanziaria.
Gli
strumenti di programmazione finanziaria che si accompagnano al bilancio annuale
di previsione sono:
Ø
il documento di programmazione
economico-finanziaria
Ø
il bilancio pluriennale a legislazione
vigente
Ø
il bilancio pluriennale programmatico
Ø
la relazione previsionale e
programmatica
Ø
la legge finanziaria
Ø
i disegni di legge collegati con la
manovra di finanza pubblica
II documento di programmazione economico-finanziaria costituisce la base su cui si fonda la
manovra di bilancio. Deve essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno dal ministro dell’Economia e
delle Finanze, e fa riferimento a tutto
il periodo corrispondente a quello compreso nel bilando pluriennale
(attualmente, tre anni).
Esso stabilisce, per ciascuno
degli anni considerati:
»
gli obiettivi di politica economica e
gli obiettivi di bilancio
» l’articolazione degli interventi necessari
ad attuare i suddetti obiettivi, con la
valutazione degli effetti economici e
finanziari attribuiti a ciascun tipo di obiettivo;
»
i criteri e i parametri per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale.
Il
bilancio di previsione pluriennale é elaborato in
coerenza con gli obiettivi
indicati nel documento di programmazione. É redatto soltanto in termini di competenza e si riferisce a
un periodo non inferiore a tre anni.
§
Esso
espone separatamente:
» l’andamento delle entrate e delle spese
previste in base alla legislazione vigente
(bilancio pluriennale a legislazione vigente);
»
la previsione dell’andamento delle
entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati
(bilancio
pluriennale programmatico).
II
bilancio pluriennale a legislazione vigente e il bilancio programmatico sono presentati al Parlamento entro il 30 settembre con lo stesso
disegno di legge del bilancio annuale. Il
bilancio pluriennale, nella versione a legislazione vigente e m quella programmatica,
é approvato con la stessa legge che approva il bilancio annuale. L’approvazione
non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né a eseguire le spese in
esso contemplate.
A
differenza di quello annuale, dunque, non
é un atto vincolante sul piano giuridico, ma un documento che impegna il Governo, solo sul piano politico, a una
corretta osservanza dei programmi in esso fissati
La relazione previsionale e programmatica
é presentata anch’essa al Parlamento entro il 30 settembre dal ministro dell’Economia e delle Finanze. Indica le prospettive e le linee d’azione che
il Governo intende seguire in tutti i settori economici e formula le
valutazioni preventive sul presumibile andamento che avrá l’economia, sia nel
settore pubblico sia in quello privato. Puó
contenere anche integrazioni o modifiche degli obiettivi indicati nel documento
di programmazione.
La legge fínanziaria é lo strumento
legislativo che permette di adeguare il
bilancio agli obiettivi programmati.
Sulla
base dei criteri stabiliti dal documento di programmazione, essa fissa i parametri essenziali per la
realizzazione della manovra di finanza pubblica, con riferimento a tutto il
periodo considerato nel bilancio pluriennale.
Per ciascuno degli anni in
esso compresi (attualmente tre) stabilisce:
·
il livello massimo del saldo netto da finanziare
e quello del ricorso al mercato; viene assicurata cosi la
compatibilitá fra gli obiettivi da realizzare e la quantitá massima di risorse
che puó essere assorbita dalla finanza pubblica;
·
le quote di spese pluriennali o
permanenti da imputare a ciascuno degli anni considerati; in
tal modo le previsioni di spesa a medio e lungo termine vengono raccordate con
le risorse disponibili in ciascun anno finanziario;
·
altre modifiche alle leggi vigenti,
secondo gli obiettivi della manovra. Le
modificazioni apportate alle leggi vigenti riguardano principalmente:
o
a variazione di aliquote, detrazioni o scaglioni delle
imposte vigenti;
o
l’importo dei fondi speciali da iscrivere m bilancio;
o
il livello
massimo dell’importo da destinare al rinnovo dei contratti del
pubblico impiego;
o
gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme in
vigore;
o
regolazioni di carattere quantitativo
o
norme che comportano aumenti di entrata o diminuzione di
spesa;
o
norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di
entrata, a condizione che siano finanziate direttamente al sostegno o al
rilancio dell’economia.
La legge finanziaria non puó contenere
norme di delega al Governo né disposizioni di carattere organizzativo.
II
disegno di legge finanziaria deve essere presentato al Parlamento dal ministro
dell’Economia e delle Finanze, entro il
30 settembre di ogni anno.
II Parlamento non puó procedere
all’approvazione del bilancio se non dopo aver approvato la legge finanziaria. Infatti,
per assumere valore definitivo, le previsioni di entrata e di spesa contenute
nel disegno di legge del bilancio devono essere integrate o modificate con
apposite variazioni per adeguare gli stanziamenti alle disposizioni della legge
finanziaria e delle leggi collegate che siano giá state approvate dal
Parlamento.
I disegni di legge collegati alla manovra finanziaria hanno
la funzione di trasformare in norme di
legge i vari punti del programma del Governo che richiedono una regolamentazione separata e analitica. In caso
di urgenza gli interventi inerenti alla manovra possono essere adottati
mediante decreti legge e presentati al Parlamento per la conversione.
La presentazione dei disegni
di legge relativi alla manovra di finanza pubblica avviene entro il termine del
15 novembre, in collegamento con la
legge finanziaria. Un eventuale ritardo della loro approvazione non impedisce
l’approvazione della legge finanziaria e del bilancio.
4J LE VARIAZIONI E L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO__________________
Gli
organi della Pubblica amministrazione, nell’adottare i provvedimenti
di spesa di loro competenza, sono
vincolali a mantenersi entro i limiti delle somme stanziate in bilancio per
ciascuna unita previsionale.
Per consentire un minimo di
elasticitá alla gestione nel caso che gli stanziamenti previsti si rivelino
insufficienti, o che si debbano affrontare operazioni non previste, sono
istituiti nello stesso bilancio degli accantonamenti di fondi che
assicurano in via preventiva la copertura di determinati tipi di spese.
I
principali fondi sono:
il fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d’ordine, che ha lo scopo di aumentare, se
necessario, gli stanziamenti per determinate spese di natura inderogabile (stipendi, pensioni, interessi dei prestiti
ecc.) e per gli oneri connessi con l’accertamento e la riscossione delle
entrate;
il fondo di riserva per le spese
impreviste, che serve a fronteggiare oneri di carattere imprevedibile,
cui occorre prowedere necessariamente e tempestivamente e che non impegnano il
bilancio in futuro con carattere di continuitá;
i fondi speciali,
destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede
possano essere approvati nel corso degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale. Sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e il loro importo é indicato ogni anno dalla
legge finanziaria;
il fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa.
Nuove
e maggiori spese, alle quali non si possa provvedere con i fondi di
bilancio, debbono essere autorizzate per
legge e inserite nel bilancio con apposito provvedimento di variazione.
Per adeguare le previsioni
alla reale situazione finanziaria, la citata la legge prevede che, entro il 30 giugno, il ministro dell’Economia e delle Finanze
presenti un disegno di legge al fine
dell’assestamento degli stanziamenti del
bilancio.
In tal modo vengono sottoposte
all’approvazione del Parlamento tutte le variazioni
di bilancio che si rendono necessarie in relazione alle nuove esigenze
emerse nel primo semestre e tenendo conto anche della consistenza dei residui attivi e passivi accertati nel rendiconto
dell’esercizio precedente.
Dopo
l’assestamento del bilancio il Governo puó proporre al Parlamento ulteriori variazioni, con riferimento
sia alle previsioni di competenza, sia alle previsioni di cassa; la
presentazione dei relativi progetti di legge deve avvenire entro il 31 ottobre, in modo che l’approvazione possa avere luogo
prima della chiusura dell’esercizio.
5J ESECUZIONE DEL BILANCIO E CONTROLLI_________________________
Approvato il bilancio di previsione, la sua esecuzione é compito del Governo.
Le
risorse stanziate per ciascuna unitá previsionale vengono assegnate dai ministri ai titolari dei centri di responsabilitá
e questi, a loro volta, stabiliscono
i limiti entro i quali i funzionari dirigenti dei vari uffici possono effettuare
impegni di spesa.
L’attivitá
amministrativa che si svolge in esecuzione del bilancio é soggetta a controlli interni e a
controlli esterni.
I controlli interni sono esercitati:
Ø
dagli Uffici centrali del bilancio, che
esaminano gli atti sotto il profilo della regolaritá e legalitá;
Ø
dal Servizio interno di controllo, che
verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, anche in base alla valutazione
dei costi e dei rendimenti.
II controllo esterno é
esercitato dalla Corte dei conti e ha lo scopo di verificare se
l’attivitá della Pubblica amministrazione si
svolge nel rispetto delle norme di legge (controllo di legittimitá) e in osservanza dei principi costituzionali
di imparzialitá e buon andamento.
II controllo esercitato dalla Corte dei
conti é di due specie:
» controllo preventivo, che consiste nella registrazione dei decreti
conformi alla legge e nel rifiuto di
registrazione di quelli illegittimi;
» controllo successivo, che si compie principalmente mediante l’esame
del rendiconto generale.
IL CONTROLLO
PREVENTIVO
II controllo preventivo della Corte dei conti ha per oggetto determinate
categorie di atti amministrativi indicate dalla legge; si
svolge prima che l’atto abbia esplicato i suoi effetti.
L’atto
é
esaminato dall’ufficio di controllo
della Corte dei conti, che ne verifíca
la conformitá alle leggi e ai regolamenti e, prima di tutto, alla legge di
approvazione del bilancio, per accertare
che le spese non superino gli stanziamenti.
Se il consigliere riconosce
l’atto legittimo vi appone un visto
e ne ordina la registrazione: l’atto, in tal modo, acquista efficacia. In caso contrario puó chiedere
chiarimenti al ministro e, se questi non sono soddisfacenti, rimette l’esame dell’atto alla sezione di
controllo, che potrá, a sua volta, accordare o rifiutare il visto e la
registrazione.
Gli atti trasmessi alla Corte
per il controllo diventano in ogni caso
esecutivi qualora siano trascorsi 60
giomi senza che sia intervenuta una pronuncia della sezione di controllo (silenzio-assenso).
Se la sezione di controllo
rifiuta la registrazione il ministro puó sottoporre la questione al Consiglio
dei ministri, il quale, qualora deliberi che l’atto debba avere corso, ne puó
ordinare la registrazione alla Corte dei
conti.
La
Corte
delibera sull’atto, questa volta, a sezioni unite e, qualora nuovamente
lo riconosca illegittimo, procederá alla registrazione
con riserva, sotto la responsabilitá
del Governo.
L’atto diventa esecutivo se le
Sezioni unite non si pronunciano entro
30 giorni dalla ricezione dell’atto.
Ogni 15 giorni la Corte dei conti trasmette al
Parlamento l’elenco dei decreti registrati con riserva, affinché esso valuti il
comportamento del Governo e ne tragga le eventuali conseguenze di ordine
politico.
Nessuna
influenza puó avere invece il giudizio del Parlamento sul provvedimento amministrativo
registrato con riserva che é oramai esecutivo.
Vi sono peraltro dei casi in cui la registrazione con riserva non é
ammessa e il rifiuto della Corte di registrare l’atto é assoluto, assumendo il
carattere di controllo repressivo: il provvedimento é senz’altro annullato.
Questo
accade quando si tratta di provvedimenti che:
Ø
violano
la legge del bilancio (come ordini di pagamenti per somme
eccedenti quelle stanziate nel bilancio);
Ø
dispongono
nomine o promozioni di impiegati statali oltre i limiti fissati dalla legge;
Ø
mettono
a disposizione di funzionari delegati al pagamento di spese somme che eccedono
i limiti di legge.
IL
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E IL CONTROLLO SUCCESSIVO
II
controllo successivo é anch’esso un controllo di legittimitá ed é attuato dalla Corte dei conti sul Rendiconto
generale dello Stato, presentato dal Governo al termine dell’esercizio.
II
Rendiconto comprende due documenti:
Ø
il conto del bilancio, cioé
il consuntivo relativo alla gestione
effettuata nell’anno,
Ø
il conto generale del patrimonio, che
espone la situazione patrimoniale dello
Stato al 31 dicembre.
É formato in base ai dati forniti
dagli Uffici centrali del bilancio e coordinati dalla Ragioneha generale, che
lo sottopone entro il 31 maggio alla
Corte dei conti.
La
Corte ne verifica
la conformitá alla legge del bilancio
e, riconosciutane la regolaritá, delibera, a
sezioni unite, la parificazione del Rendiconto.
II
Rendiconto generale, accompagnato da una relazione
della Corte, viene quindi restituito al ministro dell’Economia e delle
Finanze che, entro il 30 giugno, lo presenta alle Camere mediante apposito
disegno di legge.
In tal modo, al controllo
giuridico-amministrativo esercitato dalla Corte dei conti si aggiunge il
controllo del Parlamento, che valuterá in che modo sia stato realizzato il
programma politico del Governo.
II rendiconto viene approvato
dal Parlamento nelle stesse forme seguite per il bilancio di previsione.
Altro
controllo é svolto dalla Corte dei conti mentre l’esercizio finanziario é
ancora in corso e ha per oggetto la gestione del bilancio e del patrimonio di
tutte le Amministrazioni pubbliche; ha anch’esso carattere
successivo in quanto si esplica dopo che gli atti amministrativi hanno ricevuto
esecuzione.
Tale controllo, a differenza
di quello sul rendiconto dello Stato, ha lo scopo di verificare, oltre alla
legittimitá, anche l’efficienza dell’azione amministrativa e il conseguimento
degli obiettivi programmati.
6J LA
GESTIONE Dl CASSA - IL SERVIZIO Dl TESORERIA_________________
II Tesoro é quel ramo
dell’amministrazione statale che sovrintende alla gestione del pubblico denaro
e provvede all’esecuzione del bilancio
per quanto riguarda le previsioni di cassa.
II servizio di cassa in
Italia é gestito dalla Banca d’Italia
e si articola in una tesoreria centrale, con sede in
Roma, e nelle sezioni di tesoreria
provinciale, con sede presso le filiali della Banca d’Italia nei capoluoghi di provincia. Vi sovrintende il dipartimento del Tesoro,
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Spetta
anzitutto alla Tesoreria di provvedere agli incassi e ai pagamentí dipendenti
dalla gestione del bilancio.
Tuttavia, per poter assicurare il regolare servizio di cassa dello Stato, e
quindi essere sempre in grado di effettuare nei momenti dovuti e nelle localitá
stabilite i pagamenti richiesti, la Tesoreria deve compiere numerose altre operazioni,
che non sono previste dal bilancio.
II
servizio comprende, due distinte gestioni:
Ø
la gestione del bilancio e la gestione
di tesoreria extrabilancio.
Ø
La
gestione del bilancio include tutte le operazioni di riscossioni e pagamenti in
esecuzione del bilancio di previsione.
Ø
La
gestione di tesoreria extrabilancio include principalmente operazioni di
credito per far fronte a eventuali deficienze di cassa: da ció ha origine la
formazione del debito fluttuante.
Tali operazioni sono
principalmente:
Ø
la gestione dei Buoni del tesoro (ordinari),
che é la parte piú importante del debito fluttuante. Mediante detti titoli il Tesoro attinge alle
disponibilitá provvisorie di cassa di privati e di istituti di credito,
rilasciando ai creditori delle promesse di pagamento a breve scadenza (tre, sei
o dodici mesi), dette, appunto, “buoni”.
Ø
L’emissione
di biglietti di Stato e di monete metalliche. Accanto al biglietto di
banca, con potere liberatorio illimitato, possono esservi in circolazione
biglietti di Stato, con funzione di moneta sussidiaria, cioé destinata a essere
impiegata nei piccoli pagamenti: anche questi biglietti costituiscono titoli
del debito fluttuante (peró infruttiferi).
Ø
l’accensione
di prestiti a breve termine con la Cassa Depositi e prestiti, con
l’INPDAP e con istituti finanziari.
Il Trattato di Maastricht vieta
alle Banche centrali la concessione di scoperti di conto o altre facilitazioni
creditizie alle Amministrazioni pubbliche.
É importante notare che,
quando il bilancio presenta costantemente gravi
deficit, le operazioni di tesoreria perdono la loro funzione istituzionale
di fronteggiare momentanee esigenze di cassa, per diventare vere e proprie
fonti di entrata destinate a coprire il disavanzo di bilancio.
IL
CONTO DEL TESORO E LE RELAZIONI Dl CASSA
I risultati della gestione di
tesoreria, quali emergono dalla relativa contabilitá, vengono mensilmente esposti e pubblicati in un documento che prende
il nome di conto del Tesoro.
Esso
consta di una serie di prospetti, i
principali dei quali hanno per oggetto:
Ø
il
movimento generale di cassa, il quale é la sintesi del movimento
di denaro, indicando gli incassi e i pagamenti verificatisi nel mese
considerato, sia in conto bilancio sia per cause extrabilancio
Ø
la
situazione del Tesoro, che riassume i crediti e i debiti e
indica il fondo di cassa disponibile
Ø
la
situazione dei debiti e crediti di tesoreria
Ø
gli
incassi per entrate di bilancio, confrontati con quelli del precedente
anno finanziario;
Ø
i pagamenti per spese di bilancio,
ripartiti per Ministeri.
La situazione di cassa é
sottoposta al controllo del Parlamento. A tal fine il ministro dell’Economia e
delle Finanze ha l’obbligo di presentare, entro il mese di febbraio, una Relazione annuale sul fabbisogno di cassa
del settore statale e, entro i mesi
di maggio, agosto e novembre, una Relazione
trimestrale sui risultati della gestione
di cassa del bilancio statale.
7J ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI________
L’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali é regolato nel testo unico 18 agosto
2000, n. 267.
Tali norme hanno lo scopo di assicurare che i procedimenti di gestione finanziaria
e i bilanci degli enti locali corrispondano a principi e criteri uniformi,
anche ai fini della formazione del
bilancio consolidato del settore pubblico; rimane ferma, tuttavia, l’autonomia dei singoli enti, ciascuno
dei quali, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto, provvede a
disciplinare con apposito regolamento le modalitá organizzative del proprio
sistema di contabilitá, secondo le esigenze locali.
I
bilanci degli enti locali sono redatti in termini di competenza e
devono corrispondere ai principi di unità,
annualità, universalitá, integritá, veridicitá, pubblicitá e pareggio
finanziario.
Ai fini del pareggio finanziario, é ammesso il ricorso all’indebitamento solo per
finanziare le spese di investimento, invece le spese correntí, comprese le
quote di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, devono essere mantenute nei limiti delle
entrate correnti (tributarie, extratributarie, e derivanti da contributi e
trasferimenti correnti) e non possono essere
finanziate in altri modi.
Il
criterio di classificazione delle entrate e delle spese, corrisponde alla
funzione del bilancio come strumento di programmazione.
Le entrate sono classificate, nell’ordine, in:
Ø
titoli,
secondo fonte di provenienza (entrate
tributarie, extratributarie, per contributi e trasferimenti)
Ø
categorie,
secondo la tipologia (le entrate tributarie si distinguono in categorie a
seconda che si tratti di tasse, imposte, tributi speciali);
Ø
risorse, secondo lo specifico oggetto (imposta comunale sugli
immobili, tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani ecc.).
Le spese sono ordinate in:
Ø
titoli,
secondo i principali aggregati economici (spese correnti, in conto capitale,
per accensione di prestiti, per servizi conto terzi);
Ø
funzioni,
secondo le funzioni degli enti (amministrazione generale, istruzione, cultura,
trasporti e comunicazioni ecc.);
Ø
servizi,
secondo gli uffici che gestiscono un complesso di attivitá (segreteria
comunale, centro elettronico, scuola elementare ecc.);
Ø
interventi,
secondo la natura economica dei fattori produttivi impiegati in ciascun
servizio.
In un apposito quadro di
sintesi del bilancio le spese sono aggregate anche per programmi.
Al bilancio annuale di
previsione sono allegati la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale.
La
procedura di approvazione per di bilancio pluriennale e la relazione
previsionale programmatica sono predisposti dall’organo esecutivo dell’ente locale (Giunta) e da questo
presentati all’organo deliberativo (Consiglio)
che lo approva entro il 31 dicembre.
II bilancio deve essere
approvato entro il 31 dicembre. In mancanza, é consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, sulla base degli stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.