L’imposta
1.
Definizione
ed elementi
Fra tutti i tributi che concorrono alla
formazione delle entrate dello Stato l'imposta è senz'altro il più importante,
sia per l'ampiezza della sua applicazione sia per l'apporto, in valori
assoluti, alle entrate pubbliche.
L'imposta si definisce come il tributo
che un ente pubblico ha il diritto di esigere, in forza del suo potere di
imperio sia originario (Stato), sia derivato (altri enti pubblici), nei modi
fissati dalla legge, per fornire quei servizi che per loro natura non sono ne
individualizzabili nè divisibili ed inoltre per coprire quella parte del costo
dei servizi divisibili non interamente coperti dalla tassa e dal contributo.
(Giannini).
Quando si parla di imposta si fa
riferimento al "presupposto di imposta" che è il fatto, l'atto o la
situazione a cui la legge ricollega l'applicabilità del tributo. La sua
individuazione è molto importante poiché permette di stabilire la certezza del
diritto, e, in base a ciò, si deve stabilire la "capacità
contributiva" del soggetto, ovvero la sua possibilità economica di
contribuire alla spesa pubblica.
La persona nei cui confronti si
realizza il presupposto di imposta viene individuata con il termine di "contribuente".
Il verificarsi del presupposto previsto
dalla legge segna il momento in cui si instaura il rapporto giuridico di
imposta. Nella struttura di questo rapporto si ravvisano alcuni elementi
essenziali che sono sempre presenti in ogni tipo di imposta:
·il
soggetto attivo: che è lo Stato o altro ente pubblico, a ciò delegato
dallo Stato in forza del suo potere sovrano, cui spetta il diritto di
accertare, riscuotere e incassare l'imposta sulla base di un'apposita legge.
·Il
soggetto passivo: colui su cui grava l'obbligo di pagare l'imposta e che
normalmente è il contribuente. A volte per rendere più agevole l'accertamento e
più sicura la riscossione, la legge considera soggetto passivo un altro
soggetto, cioè il sostituto d'imposta, il quale è giuridicamente tenuto
al pagamento del tributo con il diritto di prelevare la somma dal contribuente.
Di solito è presente quando il privato possiede beni o dispone di reddito
soggetto a prelievo fiscale (es. datore di lavoro sul salario del lavoratore).
La legge prevede anche la figura della responsabile di imposta vale a
dire un soggetto chiamato a pagare in forza della sua veste giuridica nella
stipula di un atto (es. il notaio, quando stimola un contratto di compravendita
tra due parti è obbligato a registrare l'atto presso l'ufficio del registro ed
è lui responsabile del versamento). Quando si parla di soggetto passivo non si
devono confondere le figure di soggetto percosso ovvero colui che è
chiamato ad eseguire pagamento dell'imposta ma non sempre ne sopporta il peso
direttamente, peso che scarica su di un terzo che sostiene di fatto il
pagamento, il quale prende il nome di soggetto inciso e che, di norma, è
il consumatore finale. Lo Stato riconosce come soggetti percossi coloro che
giuridicamente rispondono del pagamento, come un importatore di caffè, detti
anche contribuenti di diritto; mentre i soggetti incisi (es. chi beve il
caffè, perché nel prezzo è incluso anche l’ammontare dell’imposta), vengono
anche detti contribuenti di fatto. A volte tali due figure possono
coincidere.
·L’oggetto è il bene a cui l’imposta si
applica e si commisura. L’oggetto è sempre la ricchezza che può essere
effettiva (se effettivamente esistente) o apparente se esistono degli elementi
che consentono al fisco di ipotizzare la sua esistenza (es. compro un’auto). La
ricchezza viene però generalmente colpita nella sua capacità reddituale e non
in quella patrimoniale (capitale), infatti se l’imposta intaccasse il capitale,
questo a poco a poco verrebbe meno con la conseguenza che non esisterebbe più
nemmeno la fonte del reddito.
·La
base imponibile: ovvero il valore
monetario dell’oggetto dell’imposta espresso in termini quantitativi, secondo i
criteri stabiliti dalla legge. La sua entità subisce l’influenza delle
variazioni del potere di acquisto della moneta, ad esempio nei periodi di
inflazione essa aumenta poiché si esprime in termini di moneta svalutata; pertanto
nell’ipotesi che non aumenti il reddito nominale, il prelievo fiscale diventa
troppo oneroso.
·La
fonte: cioè il bene da cui si
traggono i mezzi per il pagamento dell’imposta. In molti casi l’oggetto e la
fonte coincidono (es. l’IRPEF sullo stipendio viene pagato con una trattenuta
sullo stesso).
·L’aliquota: cioè il rapporto, espresso in
percentuale, dell’imposta da pagare commisurata alla base imponibile. Possiamo
avere diversi tipi di aliquote:
¨
aliquota progressiva quando cresce in misura superiore al crescere della ricchezza;
¨
aliquota regressiva quando è decrescente(nella realtà non trova una concreta
applicazione);
¨
aliquota proporzionale quando la percentuale rimane fissa, ma non in senso di prelievo fisso,
ma di prelievo che tiene conto della ricchezza disponibile, così un’aliquota
del 10% colpisce con 10 un reddito di 100 e con 20 un reddito di 200.
Maggior
rilievo si attribuisce all’imposta progressiva, in cui l’aliquota aumenta con
l’aumentare della base imponibile, cioè della ricchezza colpita di cui si
dimostra di avere disponibilità.
Si ritiene
che sia la più giusta in quanto maggiore è la ricchezza di cui un soggetto
dispone, maggiore è la sua capacità contributiva; tuttavia se fosse applicata
senza nessun limite si arriverebbe ad un prelievo del 100% del reddito prodotto
e ciò costituirebbe (da un punto di vista teorico) al fatto che più si produce
più si deve una remora alla produzione. Tutto ciò si riverserebbe negativamente
sul sistema economico, poiché se non si produce non si crea ricchezza, viene
meno l’occupazione e lo sviluppo dell’intero paese. Per questo l’imposta
progressiva, pur essendo la più giusta, generalmente viene applicata con
aliquota al disotto del 50% del totale della ricchezza colpita.
In
relazione alle forme di applicazione si può vedere una:
·
imposta progressiva continua (fino ad un
massimo predeterminato dallo Stato): è il sistema più complesso, si basa su una
formula matematica, per cui all’aumentare del reddito scatta un’aliquota più
elevata, però sempre entro il limite, Massimo che varia in relazione ai criteri
fissati dalla legge. Nella realtà è poco utilizzata poiché comporta dei calcoli
per ogni variazione, anche di un solo euro.
·
imposta progressiva per classi: i redditi
vengono suddivisi in classi secondo il loro ammontare. A quelli compresi nella
prima classe viene applicata un’aliquota più bassa e poi, via. Ad ogni
successiva classe, vengono applicate le aliquote superiori. L’aliquota varia
quindi a scatti, nel passaggio cioè da una classe all’altra, mentre rimane
costante per tutti i redditi compresi entro la medesima classe. Tale sistema è
oramai abbandonato, in quanto penalizza i redditi che superano di poco il
limite della classe inferiore, i quali vengono a subire un prelievo ingiusto
perché, pagata l’imposta, potrebbero rimanere con un reddito inferiore a chi ha
prodotto meno di loro.
·
imposta progressiva a scaglioni: è il metodo
più diffuso, presente anche nel nostro sistema. La base imponibile viene divisa
in tante parti (scaglioni) a ognuna delle quali corrisponde una diversa
aliquota; anche qui l’aliquota varia a scatti nel passaggio da uno scaglione
all’altro mentre rimane costante per la parte di imponibile che è compresa
nello stesso scaglione: l’aliquota superiore non si applica però a tutta la
base imponibile, ma soltanto a quella parte che eccede lo scaglione inferiore.
·
imposta progressiva per detrazione iniziale: era
un sistema che veniva usato in passato. Qui l’aliquota è fissa, però la base
imponibile non si calcola sull’intera entità, ma al netto di una somma
prestabilita che è esente. Siccome l’ammontare di tale detrazione iniziale è
fissa, essa incide in percentuale tanto minore quanto più elevato è
l’imponibile: cioè chi ha un reddito tanto alto paga l’imposta su quasi
l’intero ammontare, mentre chi ha un reddito molto basso la paga soltanto su
una parte minima o se coincide con la detrazione stessa non paga nulla.
2.
I
presupposti e la base imponibile
Individuata l’imposta, con i suoi
elementi ed i caratteri che la contraddistinguono, si rileva che l’imposta
scaturisce dall’esistenza di certi presupposti, vale a dire di tutti quei fatti
e quelle situazioni in presenza dei quali operano elementi che fanno scattare
l’applicazione del tributo (Micheli).
Richiama, tale indicazione, il concetto
giuridico di atti e fatti. Ciò vale anche per i presupposti del tributo che
possono ricondursi a tali due categorie. La distinzione dei primi dai secondi è
individuabile nel fatto che mentre i primi scaturiscono dalla volontà delle
persone, i secondi derivano invece da una situazione che sussiste nella realtà,
a prescindere dalla volontà del titolare. Così può definirsi come un atto
presupposto dell’imposta l’acquisto di un qualsiasi bene sul quale grava
l’imposta, tra i fatti invece rientra l’essere titolare di un bene che non
risulti esente dall’applicazione del tributo qual è, ad esempio, la posizione
del proprietario di una casa o di un terreno.
Ma sia nel caso di atto che di fatto
giuridicamente rilevante ai fini della nascita del tributo, questo sorge
soltanto quando siano presenti gli elementi necessari al sorgere del debito
d’imposta e precisamente:
·
un elemento materiale, costituito dal fatto che
sussista una operazione che la legge prevede come fonte per la nascita di un
obbligo tributario:
·
un elemento spaziale, nel senso che
l’operazione gravata da imposta avvenga sul territorio indicato dalla legge. Ad
esempio un tributo regionale applicabile con aliquote variabili, al momento
dell’applicazione, l’aliquota istituita potrà valere soltanto per il territorio
della regione che l’applica e non anche per le altre:
·
un elemento oggettivo che può essere sia il
compimento di una determinata operazione che il trascorrere di un periodo
prestabilito di tempo. Ad esempio l’acquisto di una casa fa sorgere l’obbligo
di pagare l’imposta di registro: il trascorrere di un anno solare fa sorgere,
per chi dispone di redditi di fare la denuncia di pagare l’IRPEF;
·
infine un elemento personale, vale a dire che l’operazione alla quale il
tributo fa riferimento deve essere riferita al soggetto che è chiamato ad
effettuare il pagamento del tributo. Valgono, al riguardo, le eccezioni del sostituto
e del responsabile d’imposta i quali sono tenuti all’adempimento dell’obbligo
di pagare, tuttavia il carico del tributo grava sempre sul soggetto al quale fa
riferimento la titolarità del bene colpito.
3.
Classificazione
delle imposte
I parametri sui quali si basa la
commisurazione del prelievo fiscale possono essere di vario tipo quali:
·
il patrimonio, cioè la ricchezza che fa capo
ad un soggetto;
·
il reddito, cioè la ricchezza prodotta nell’unità
di tempo (generalmente un anno, come avviene per l’IRPEF);
·
la spesa, cioè gli acquisti fatti;
·
qualsiasi altro atto previsto
dalla legge come imponibile.
Con riferimento a tali parametri e da
elementi indicati nel paragrafo precedente, possono essere effettuate diverse
classificazioni dell’imposta come appresso indicate:
1)
Reali o personali – con riferimento alla
parola latina da cui derivano (res = cosa), si dicono reali quelle imposte che
colpiscono la ricchezza per se stessa, vale a dire senza alcun riferimento al
soggetto al quale quella ricchezza appartiene. Ad esempio, quando esisteva
l’imposta sui fabbricati in maniera indipendente dall’IRPEF, due case uguali,
poste nella stessa località, pagavano la stessa imposta, anche se una apparteneva
ad un miliardario e l’altra ad un operaio. Le imposte personali, al contrario,
sono quelle che, pur colpendo dei beni, si applicano alle persone, vale a dire
che tengono conto delle condizioni personali e familiari in cui un soggetto si
trova. Queste ultime risultano più giuste ma non sempre è possibile applicarle.
Infatti nella compravendita di un bene si tiene conto del bene comprato, non
delle condizioni economiche di chi fa l’acquisto.
2)
Dirette o indirette – le dirette sono quelle
imposte che colpiscono la ricchezza effettivamente esistente come, ad esempio,
la casa, lo stipendio ecc. mentre le indirette sono quelle imposte che
colpiscono la ricchezza nel momento in cui, manifestandosi, rivela l’esistenza
di una capacità contributiva da parte del soggetto che ne è titolare. E ciò
anche se, nella realtà, la situazione è diversa da come appare. Ad esempio,
l’acquisto di un’automobile viene colpito con l’Iva in base al valore
dell’auto. Ma se la macchina viene acquistata a rate, il soggetto è colpito
dall’Iva sulla ricchezza che non ha, ma che appare soltanto. Per questo si dice
che le imposte dirette sono più giuste rispetto alle indirette, ma queste
ultime coesistono perché, se ci fossero soltanto le prime, le aliquote
sarebbero molto più alte. Inoltre le imposte dirette sono applicate con diretto
riferimento al soggetto interessato e quindi possono essere applicate col
criterio della progressività, cosa che -al contrario- non si può applicare per
le indirette le quali non tengono in alcun conto le condizioni personali o
familiari del soggetto colpito. In compenso, mentre le imposte dirette fanno
sentire il loro notevole peso, anche dal punto di vista psicologico (si pensi a
quando dobbiamo pagare l’IRPEG e l’ICI), quelle indirette risultano meno
gravose, sempre sotto l’aspetto mentale, perché il loro pagamento viene
effettuato nel momento in cui decidiamo di comperare un determinato bene, sia
esso il caffè, la benzina, un vestito ecc.. Come
fonte di entrata finanziaria, le imposte indirette presentano maggiore
elasticità, in quanto il loro gettito aumenta automaticamente non appena un maggior
benessere fa incrementare consumi e intensificare gli affari. Come strumento di
politica economica, dirette e indirette, hanno entrambe importanza, ma la loro
efficacia si manifesta in modo diverso e può corrispondere a obiettivi diversi.
Le imposte indirette hanno effetti più immediati e possono influenzare in tempi
brevissimi le scelte dei consumatori e il movimento degli affari. In genere
provocano un rialzo dei prezzi e una contrazione dei consumi; se si applicano a
beni di largo consumo possono generare spinte inflazionistiche. Le imposte
dirette invece decurtano il reddito dei privati e quindi riducono la loro
capacità di acquisto; se la loro pressione diventa eccessiva possono costituire
un disincentivo all’attività produttiva e al risparmio.
Oltre alla distinzione sopra fatta, le
imposte e si classificano con riferimento al modo in cui si presentano, in base
al:
3)
Tempo:
·
Imposte ordinarie (che si rinnovano in ogni esercizio
finanziario),
·
Imposte straordinarie (non trovano riscontro in tutti gli anni
finanziari).
4)
Ricchezza:
·
Imposta sul patrimonio (come ICI, che
indirettamente colpisce il reddito, ma che è commisurata al patrimonio),
·
Imposta sul reddito (es. sullo stipendio).
5)
Estensione territorio:
·
Imposte erariali (applicate dallo Stato su tutto il territorio
nazionale),
·
imposta locali (viste come un prelievo che
tende a soddisfare i bisogni della collettività a livello locale). Le
amministrazioni locali fissano un criterio di prelievo che ritengono più
opportuno (es. nel caso del biglietto dell’autobus), determinato attraverso
valutazioni specifiche che variano da luogo il luogo. Tale differenziazione
dovrebbe essere il risultato della valutazione contributiva delle diverse zone
del paese, che però dipende da vari elementi. In passato ciò era molto semplice
da calcolare, poiché lo Stato periodicamente effettuava delle pianificazioni,
eliminando così i debiti locali. Oggi ciò non avviene più e pertanto i bilanci
degli enti locali dovrebbero chiudere in pareggio, il cui controllo spetta ad
appositi revisori. Ciò perché sono state attribuite maggiori responsabilità agli
enti che affiancano l’opera dello Stato.
6)
Proporzionali o progressive che risultano essere,
come accennato in precedenza, ad aliquota fissa le prime e ad aliquota
variabile le seconde, le quali ultime, pertanto, tengono in considerazione la
ricchezza colpita non soltanto in relazione alla sua natura, ma anche al suo
ammontare.
7)
Commisurate al patrimonio o al reddito a
secondo che tengano conto del valore patrimoniale dei beni o del prodotto annuo
che da detto patrimonio scaturisce. Ad esempio l’IRPEF è un’imposta commisurata
al reddito complessivo di un soggetto su base annua. Al contrario, l’acquisto
di una casa è colpito dall’applicazione di un’imposta sul patrimonio (valore
della cassa) soltanto al momento dell’acquisto; successivamente la stessa casa
sarà soggetta al pagamento di altre imposte, ogni anno, ma commisurate al
reddito.
8)
Sulla spesa o sul consumo, può assumere varie
forme e può essere generale, se
colpisce tutti i beni oppure speciale quando ne colpisce soltanto alcuni.
L’imposta generale, a sua volta, può essere applicata in vari modi quali:
·
Plurifase cumulativa, come era la vecchia
imposta generale sull’entrata (IGE);
·
Monofase, quando colpisce beni solo ad un
certo stadio;
·
Plurifase sul valore aggiunto, così come
l’attuale Iva, nel senso che colpisce il bene ad ogni passaggio ma non su tutto
il suo valore, come avveniva con l’IGE, ma soltanto sul nuovo valore, che si
aggiunge al precedente.