ALTRE FONTI
Vi sono fonti diverse, fonti non statali,
che non si manifestano mediante atti compiuti da organi statali e per poter
operare all’interno dello Stato devono avere il consenso dello Stato stesso.
Fonti
non statali sono le leggi regionali, regolamenti comunali, statuti degli enti
pubblici, le consuetudini, le norme comunitarie europee e le fonti attivate
mediante rinvio.
Gli
statuti sono atti in cui sono previste le principali regole sull’organizzazione
e funzionamento di società o enti.
Nel
diritto privato hann 949i86j o un proprio statuto le associazioni e le società, nel
diritto pubblico molti enti pubblici possono creare le proprie regole
statuarie.
La
legge 8 giugno 1990 n.142 ha attribuito autonomia statuaria alle Provincie e ai
Comuni, così analogamente ha disposto per le Camere di commercio la legge 29 dicembre 1993 n.580.
Autonomia
statuaria hanno anche le Comunità montana e le Casse di risparmio.
L’autonomia
statuaria non è mai illimitata, ma si svolge nell’ambito delle leggi che la
riconoscono; perciò gli statuti sono atti di normazione secondaria avvicinabili
ai regolamenti di organizzazione.
Mediante
la consuetudine norme giuridiche vengono ad esistenza attraverso il
Comportamento
dei membri della comunità, e non attraverso deliberazioni di appositi organi,
intenzionalmente rivolte a produrle.
Il
comportamento che dà vita alla norma consuetudinaria non consiste nel
compimento di atti giuridici ma si fonda sul venire in essere di fatti
giuridici.
La
consuetudine è una fonte fatto.
Importante
è sapere se i comportamenti tenuti hanno o no le caratteristiche richieste,
perché si crei una norma giuridica.
Per
dar vita ad una norma consuetudinaria, il comportamento dei membri della
comunità deve avere due caratteristiche: un elemento materiale ossia che il
comportamento venga tenuto costantemente ed uniformemente dai componenti del
gruppo sociale e un elemento psicologico che il comportamento venga tenuto con
la convinzione che esso sia obbligatorio.
Senza
elemento psicologico un comportamento sarebbe solo un abitudine.
La
norma consuetudinaria sorge nel momento in cui si forma una convinzione diffusa
e generalizzata che il comportamento sia giuridicamente dovuto; che essa non
sia frutto di una scelta libera, ma il rispetto di regole operanti nella collettività.
Queste
sono le caratteristiche della consuetudine considerata in astratto. Il suo
ruolo rispetto alle altre fonti di un ordinamento non è però sempre uguale.
Nel
diritto italiano la consuetudine ha in generale una posizione di non grande
importanza e vengono privilegiate le fonti scritte ossi le fonti mediante le
quali appositi organi sono in grado di prescrivere, seguendo apposite
procedure, le regole di comportamento da rispettare.
L’art.8
delle Disposizioni sulla legge in generale stabilisce che nelle materie
regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quando
sono da essi richiamati.
In
assenza di disposizioni di legge la consuetudine può liberamente formarsi; al
di fuori della legge( praeter legem).
La
norma consuetudinaria viene meno se cessa di essere tenuto il comportamento sul
quale essa si fondava, parlando così di desuetudine.
Affinché
si abbia la desuetudine non basta che una singola persona in un singolo caso
non si comporti secondo la norma consuetudinaria, trasgredendola. Occorre
invece che a seguito di diffuse e accettate trasgressioni si perdano il
comportamento consuetudinario e insieme la convinzione della sua
obbligatorietà, con la conseguenza che nessuna sanzione giuridica deriva più
dalla trasgressione.
Le
consuetudini nascono e vengono meno nei fatti, nei comportamenti della vita
sociale.
Anche
se non vi sono forme di pubblicità legale, esistono sempre delle raccolte di
consuetudini.
Secondo
l’art.9 delle Preleggi, gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti
e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
La
legge n.400 del 1988 considerava l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti come materia rimessa ai regolamenti del Governo,
da emanarsi in base agli accordi sindacali.
Il
decreto legislativo n.29 del 1993 ha stabilito non solo che, nel contesto della
privatizzazione, i rapporti individuali di lavoro e di impiego del personale
pubblico sono disciplinati contrattualmente, ma che la disciplina di tutte le
materie relative al rapporto di lavoro, escluse quelle affidate alla legge, è
affidata alla contrattazione collettiva sia nazionale che decentrata.
I
contratti sono stipulati, attraverso una complessa procedura, comprensiva di
una autorizzazione in merito di merito governativa e di un controllo di
legittimità della Corte dei conti, dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale
per la parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dall’altra.
Essi
operano direttamente e la loro
disciplina vale per tutti.
Eventuali
norme di legge che intervengano in materia dopo la stipula di un determinato
contratto prevalgono bensì su di esso, ma in seguito cessano di avere
efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario,
dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.
I
contratti collettivi hanno natura normativa e non puramente negoziale.
Il
problema della compatibilità dell’intero sistema con l’art.39 secondo il quale
possono avere valore normativo solo accordi stipulati da sindacati registrati.
La
Corte costituzionale con la sentenza n.309 del 1997 ha stabilito che i
contratti collettivi non hanno di per sé valore normativo né efficacia
generale e che essi vincolano in modo
diretto soltanto la pubblica amministrazione.
I
contratti collettivi del pubblico impiego, si devono anche considerare come
atti fonte, ma come atti negoziali privatistici, per la complessità e
delicatezza del loro rapporto con gli atti legislativi e regolamentari
rimangono comunque rilevanti per la teoria delle fonti.
I
contratti collettivi sono espressione di un’autonomia riconosciuta dalla legge
statale, ma sembrano comunque godere di una riserva di materia in relazione
alle fonti subordinate alla legge, nel senso queste non possono entrare nella
materia propria della contrattazione.
Le
norme di ordinamenti giuridici diversi da quello dello Stato italiano non hanno
in Italia nessun rilievo, nel senso che non vi sono applicate come norme
giuridiche.
Se è
un comportamento è permesso dalla legge italiana può essere vietato dalla legge
di altri Stati.
Vi
sono dei casi nei quali il giudice italiano deve applicare norme di altri
ordinamenti giuridici, ai quali il nostro ordinamento opera un rinvio.
L’art.51co.1
delle legge 31 maggio 1995 n.218 stabilisce come regola che il possesso, la
proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili e immobili sono regolati
dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Se in
seguito la legge straniera muta, e si pone in Italia un nuovo simile caso, il
giudice dovrà applicare la nuova legge, e non la precedente.
Il
rinvio non è fatto a certe precise e determinate disposizioni, ma alla loro
fonte: perciò se muta la norma nell’ordinamento straniero, muta anche la norma
da applicare in Italia. Il rinvio in questo caso è mobile, e non fisso o
recettizio.