All’interno del territorio nazionale
l’attività politico – amministrativa viene svolta a diversi livelli di governo,
per cui la finanza statale deve coordinarsi con quella degli enti territoriali,
nei quali si esprime l’autonomia delle popolazioni locali. Gli enti
territoriali rappresentano il punto di riferimento degli interessi collettivi e
della vita associata nell’ambito del loro territorio; il rapporto tra stato e
enti territoriali può assumere diverse configurazioni, ma in linea g 313i86d enerale
alla base vi è il principio del decentramento e dell’autonomia locale.
Il decentramento determina una notevole
espansione della spesa degli enti territoriali, che, però, non sempre
corrisponde a un sistema di tributi propri, il finanziamento di questi enti può
rispondere a due principi: un trincio di dipenda e il principio dell’autonomia.
Con il principio della dipendenza l’esercizio
della potestà impositiva, viene attribuita allo stato, che, non solo avrà il
potere di creare nuovi tributi ma anche quello di accertarli e riscuoterli, in
questo, per finanziarsi, gli enti locali potranno compartecipare al gettito
delle imposte statali, o aggiungere all’aliquota erariale un’aliquota a suo
favore, o infine potranno far ricorso ai trasferimenti di somme dello stato a
loro favore, tali trasferimenti potranno essere specifici o generali, tale
sistema una maggiore unità di indirizzo nella gestione delle entrate ma va a
ledere l’autonomia locale; opposto al principio della dipendenza è invece
quello dell’autonomia, che attribuisce agli enti la possibilità di decidere le
proprie fonti finanziamento secondo modelli più o meno accentuati di
federalismo fiscale, il vantaggio fondamentale consiste nel rafforzamento
dell’autonomia e della responsabilità dei governi locali,quindi l’equilibrio
del bilancio diventerà un obiettivo da perseguire a livello locale e verranno
però accentuate le varie disuguaglianze territoriali.
Il potenziamento dell’autonomia locale da vita
al FEDERALISMO FISCALE, che corrisponde a un principio di efficienza economica
nella destinazione delle risorse. Con il federalismo le varie autonomie locali
potranno soddisfare maggiormente i bisogni dei propri cittadini, per quanto
riguarda i servizi strettamente localizzati sul territorio, questi verranno
prodotti in dimensioni proporzionate alle esigenze della comunità, per quanto
riguarda invece i servizi a cui possono accedere anche persone che non
appartengono a una determinata comunità, questi verranno prodotti in
proporzioni maggiori per evitare problemi di affollamento; rimarranno di
competenza del governo tutte le funzioni portata nazionale; con il federalismo
i vari enti territoriali potranno stabilire con proprie leggi le fonti di
entrata. Vi sono due tipi di federalismo: il federalismo cooperativo e quello
competitivo. Con il federalismo cooperativo viene previsto un fondo di
perequazione a favore delle regioni più svantaggiate, questo per poter
equilibrare le differenze economiche e promuovere l’espansione delle aree più
svantaggiate; con il federalismo competitivo invece, non è previsto alcun
fondo, e, in esso, il livello di governo intermedio ha il potere di stabilire i
tributi e di stabilirne i contenuti senza tenere conto del sistema tributario.
Per quanto riguarda gli obiettivi abbiamo il
soddisfacimento dei bisogni pubblici e la redistribuzione individuale della
ricchezza.
La comunità economica europea è stata
istituita con il trattato di Roma il 25 maggio 1957 con l’obiettivo di attuare
uno sviluppo armonica, equilibrato e stabile delle attività economiche degli
Stati membri; il primo passo fu quello di abolire i dazi doganali e di
consentire la libera circolazione delle merci e delle persone nell’ambito della
comunità, e di attuare una politica economica comune nei più importanti
settori, sono inoltre state dettate delle regole per assicurare la libertà di
concorrenza; per attuare questi provvedimenti è stato necessario anche rivedere
le varie normative dei diversi paesi; nel 1978 è stato istituito il SISTEMA
MONETARIO EUROPEO che gettò le basi per una futura unificazione monetaria,
un’ulteriore passo in avanti a riguardo è stato fatto nel 1992 con gli accordi
di Maastricht e, nel maggio del 1998 sono stati selezionati gli undici paesi
ammessi nell’area della moneta unica;dal gennaio del 2002 ha avuto inizio la circolazione
dell’Euro con le varie monete nazionali, che sono andate definitivamente in
pensione il 1° marzo dello stesso anno.
Per eliminare la possibilità di distorsioni
economiche e realizzare nell’ambito comunitario un mercato interno è di fondamentale importanza creare un
sistema articolato di norme fiscali che assicurino la stessa capacità di
affrontare la concorrenza.
In Italia il problema di assicurare un
organico sistema di tributi nasce nel 1864, al momento dell’unificazione del
regno, per quanto riguardava le imposte dirette ve ne erano due, l’imposta
fondiaria e quella sulla ricchezza mobile, per quanto riguarda le imposte
indirette invece, ve ne erano moltissime, e spesso colpivano in modo
irrazionale e non coordinato; una delle riforme più importanti si ebbe nel
1951, veniva infatti introdotto l’obbligo di presentare una dichiarazione
annuale, unica e analitica avente per oggetto tutti i redditi posseduti; solo
nel 1971 però, il sistema venne completamente riformato, infatti il numero dei
tributi venne ridotto, e, più in generale, il sistema venne semplificato in
modo da evitare lacune e doppie tassazioni, venne limitata l’autonomia degli
enti locali e introdotte due imposte personali sul reddito globale, l’IRPEF e l’IRPEG, inoltre le imposte indirette
vennero sottoposte a revisione.
Attualmente, le imposte dirette fondamentali
sono due,l’IRPEF, e l’IRES, l’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone
fisiche, essa è generale, personale e progressiva; l’IRES invece è l’imposta
sulle società, ed è andata a sostituire l’IRPEG. Per alcune categorie di
redditi sono state inoltre previsti dei REGIMI SOSTITUTIVI.
Per quanto riguarda le imposte indirette, il
tributo più importante è costituito dall’IVA, l’imposta sul valore aggiunto,
che attua un’imposizione di carattere generale sugli scambi e le prestazioni;
per quanto riguarda invece le imposte di consumi, sono imposte monofase a
carattere speciale, e si distinguono in tre gruppi: di fabbricazione e consumo,
i dazi e altri tributi doganali, imposte che si applicano sul sistema dei
monopoli; vi sono poi le imposte di registro e i bolli che sono imposte sui
trasferimenti e gli affari, e le imposte regionali, come l’IRAP e l’ICI.
Nel nostro ordinamento i principi fondamentali
in materia tributaria sono fissati dagli articoli 23, 53, 75 e 81; l’art. 53
stabilisce i criteri di progressività del sistema e adeguamento alla capacità
contributiva; l’art. 23 stabilisce che l’istituzione di un nuovo tributo può
scaturire solo da una legge formale del parlamento o da un decreto legislativo;
l’art. 75 stabilisce l’inammissibilità del referendum popolare per
l’abrogazione di un tributo ed infine l’art. 81 esclude che i tributi possano
essere istituiti con la legge di bilancio. Per riordinare in modo sistematico
le leggi in vigore si è ricorsi alla creazione dei TESTI UNICI, essi raccolgono
in loro le norme in vigore, coordinandole e apportando loro tutte quelle
modifiche che si rendono necessarie per una razionale sistemazione della
materia.
Il punto di riferimento per tutte le
informazioni che possono riguardare la capacità contributiva di un soggetto in
tutte le sue manifestazioni è l’anagrafe tributaria; il posto in cui
affluiscono tutte le notizie che riguardano i contribuenti è l’archivio
tributario, ad ogni soggetto verrà assegnato un codice fiscale, che dovrà
essere indicato in tutti gli atti e i documenti indicativi della capacità
contributiva.
Le imposte dirette statali sono l’IRPEF e
l’IRES, la disciplina di queste due imposte è contenuta nel TESTO UNICO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI.
L’IRPEF è un’imposta progressiva, personale e
a carattere generale, è generale poiché si applica a tutte le persone fisiche e
colpisce tutti i tipi di reddito, è personale perché colpisce la capacità
contributiva globale del contribuente, ed infine ha carattere progressivo
perché attua una discriminazione quantitativa del reddito posseduto. Il
presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi in denaro o in natura, il
concetto di possesso è inteso come titolarità giuridica del reddito, e, non è
un fatto istantaneo, ma un fenomeno che si svolge in modo continuo.
Sono soggetti passivi dell’Irpef tutte le
persone fisiche che possiedono redditi; la legge disciplina in modo specifico
determinate situazioni, nel caso dei coniugi, entrambi saranno considerati
soggetti passivi, se i beni sono in comunione legale allora i redditi che ne
derivano verranno imputati per metà ad entrambi i coniugi, se è stato istituito
un fondo patrimoniale i redditi saranno divisi da entrambi i coniugi o
spetteranno solo al coniuge che abbia l’esclusiva amministrazione del fondo.
Per quanto riguarda le imprese familiari, per
evitare forme di elusione, è stato stabilito che almeno il 51% dell’utile sia
in ogni caso imputato al titolare, mentre invece il restante 49% potrà essere
ripartito tra i familiari purché la loro collaborazione risulti da atto
pubblico anteriore all’inizio del periodo dell’imposta.
Per quanto riguarda invece le società di
persone, il reddito imponibile viene imputato ai singoli soci secondo le quote
di partecipazione e concorre a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef
dovuta da ciascuno.
La base imponibile è formata dal reddito
complessivo al netto delle deduzioni previste dalla legge.
Il reddito complessivo è formato dalla somma
di tutti i redditi imponibili imputati al contribuente, considerando anche
quelli prodotti all’estero, se tali redditi sono stati oggetto di tassazione
anche nello stato in cui sono stati prodotti allora viene riconosciuto un
credito di imposta per evitare una doppia tassazione, per i soggetti non
residenti vengono considerati solo i redditi prodotti nel territorio italiano.
Sono esclusi dalla base imponibile i redditi dichiarati esenti per legge, gli
assegni periodici spettanti al coniuge per il mantenimento dei figli, l’assegno
per il nucleo familiare, la maggiorazione sociale delle pensioni.
Vi sono però alcuni tipi di redditi che hanno
tassazione separata e, in tal caso, non concorrono a formare la base
imponibile.
Nella determinazione della base imponibile si
deve tenere conto di una serie di oneri che incidono sulla situazione economica
del contribuente e che quindi, sono deducibili dal reddito complessivo; la
deduzione degli oneri è ammessa solo nei casi e nei limiti previsti dalla
legge, è previsto che vengano dedotte solo le spese effettivamente sostenute e
non quelle che sono solo maturate nell’anno; naturalmente il vantaggio della
deduzione è tanto maggiore quanto maggiore è il reddito del contribuente; vi
sono degli oneri deducibili per evidenti motivi sociali, come ad esempio le
spese sanitarie, sono inoltre deducibili contributi e assegni che il
contribuente è obbligato a sostenere per legge.
Il reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili, costituisce quindi la base imponibile, alla quale, ai fini della
tassazione, devono applicarsi le aliquote previste dalla legge; tali aliquote
sono fissate secondo il criterio della progressività per scaglioni, le aliquote
attualmente previste sono 5, ciò significa che vi sarà un aumento della
tassazione solo a seguito di un elevato aumento della base imponibile. Mediante
l’applicazione delle aliquote erariali viene poi determinata l’imposta lorda,
sulla quale, se ve ne sono i presupposti, vengono applicate una serie di
detrazioni, che potranno essere per carichi di famiglia, e per la natura del
reddito. Le detrazioni per carichi di famiglia vengono riconosciute in
relazione alla situazione familiare del contribuente, e i familiari presi in
considerazione sono il coniuge, i figli, e le persone che hanno diritto agli alimenti;
la detrazione per il coniuge spetta solo se questo non è legalmente separato,
la detrazione per i figli viene invece attribuita a prescindere se questi siano
minorenni o maggiorenni, la detrazione viene stabilita per ciascun figlio in
una misura complessiva da ripartire tra i genitori che hanno diritto a fruirne,
inoltre la detrazione è graduata in relazione al reddito del contribuente e al
numero dei figli, per quanto riguarda gli altri familiari la detrazione spetta
quando la persona che ha diritto agli alimenti convive con lui o riceve delle
somme non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per quanto
riguarda le detrazioni per la natura del reddito viene attuata una
discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro, abbiamo tre tipi di
detrazione, quella da lavoro dipendente, quella da pensione, e quella per
redditi di lavoro autonomo e impresa minore,il cui importo da detrarre è
graduato secondo l’ammontare del reddito; vi sono poi altri oneri per i quali è
ammessa una detrazione del 19%, si tratta ad esempio delle spese funebri e
delle spese per l’istruzione. Dopo le eventuali detrazioni non resta altro da
fare che determinare l’imposta netta, dal suo ammontare si devono scomputare i
crediti d’imposta, i versamenti eseguiti in acconto dell’imposta, e le ritenute
operate a titolo di acconto. I crediti d’imposta sono riconosciti a favore del
contribuente per evitare la doppia tassazione, possono perciò essere detratte
le imposte pagate all’estero,il versamento d’acconto deve essere effettuato dai
contribuenti che posseggono redditi non soggetti a ritenuta, le ritenute
d’acconto invece vengono applicate alla fonte del sostituto d’imposta; può
accadere che l’ammontare dei versamenti e delle ritenute sia superiore
all’ammontare dell’imposta netta dovuta , in tal caso il contribuente può
compensare l’eccedenza a credito con gli importi a debito per altre imposte e
contributi dovuti allo stato.
Vi è poi il caso della tassazione separata,
sono soggetti a tale tassazione i redditi che vengono percepiti in un unico
ammontare, ma che in realtà maturano in un certo numero di anni, si tratta del
trattamento di fine rapporto di lavoro, delle somme percepite a titolo di
arretrati,dell’indennità di disoccupazione, e delle indennità di mobilità, un
secondo gruppo riguarda delle entrate che si collegano in vario modo ad
attività commerciali, si tratta delle plusvalenze, dei redditi che derivano da
liquidazione di società, e dei redditi percepiti alla scadenza dei contratti di
mutuo; bisogna infine dire che la tassazione separata non è applicabile se il
reddito viene percepito dalle società.
I redditi di capitale, se percepiti da persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa vengono esclusi dal computo
complessivo del reddito ai fini dell’Irpef, essi vengono infatti tassati alla
fonte mediante una ritenuta definitiva che sarà a titolo d’imposta, se invece
tali redditi sono percepiti da imprese allora il regime sostitutivo non trova
applicazione e i redditi andranno a formare la base imponibile; bisogna inoltre
dire che, in relazione a determinate situazioni, il regime sostitutivo viene
applicato mediante l’istituzione di un tributo a se stante, cioè mediante una
vera e propria imposta sostitutiva, è questo il caso dei capital gains, cioè delle
plusvalenze derivanti dalla vendita di titoli.
Ai fini della determinazione della base
imponibile vengono distinti i redditi in diverse categorie, abbiamo anzitutto i
redditi fondiari, cioè quelli derivanti da terreni e fabbricati situati nel
territorio dello stato, che sono iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto
edilizio urbano, il catasto è un sistema di rilevazione degli immobili, esso ha
lo scopo di rendere riconoscibile l’intestazione, le caratteristiche e le
vicende dei beni, inoltre accerta le capacità di reddito degli immobili come
base di commisurazione delle imposte, l’accertamento catastale ha per oggetto
il reddito medio ordinario che si considera ritraibile dall’immobile tenuto
conto delle sue caratteristiche. I redditi fondiari comprendono il reddito
dominicale dei terreni, ossia la parte del reddito di un terreno dovuta alla
sua fertilità e aumentata eventualmente da opere durevoli di trasformazione, vi
è poi il reddito agrario, ossia la parte di reddito di un terreno dovuto all’impiego
del capitale di esercizio, e all’organizzazione dell’attività agricola, esso
viene imputato al soggetto che esercita l’agricoltura; vi è poi il reddito dei
fabbricati, che è costituito dal reddito medio unitario ritraibile da ciascuna
unità immobiliare urbana, cioè da ogni costruzione o parte di costruzione che
sia suscettibile a reddito autonomo, esso viene imputato al soggetto che
possiede il bene a titolo di proprietà, inoltre per gli immobili non locati il
reddito si determina in base alla rendita catastale, invece per quanto riguarda
le abitazioni bisogna dire che viene concessa una deduzione se si tratta
abitazione principale, l’importo deducibile va rapportato al periodo durante il
quale sussiste effettivamente tale destinazione, per quanto riguarda il
possesso di altre abitazioni invece, il titolare è penalizzato in quanto il
reddito aumenta dell’importo della rendita catastale più un terzo.
Vi sono poi i redditi di capitale che derivano
dall’impiego di capitale liquido, sono tali, ad esempio, gli interessi
derivanti da mutui, depositi e c/c, le rendite perpetue,i compensi per
fideiussioni, le rendite vitalizia, ecc…Il reddito capitale è tassato nel
periodo di imposta in cui viene percepito e non in quello in cui matura.