IL DIRITTO AMMINISTRATIVO COME SISTEMA
I.1 - ORGINI, EVOLUZIONE E CARATTERI ATTUALI
In una prospettiva giuridica il diritto
amministrativo non può, in alcun modo, essere analizzato come elemento a sé
stante rispetto allo Stato.
Per
una corretta analisi del diritto amministrativo occorre in primis soffermarsi sull’antecedente storico e giuridico, appunto
lo Stato.
Lasciando
alla filosofia politica ed alla sociologia il compito di analizzare le
motivazioni e le cause che conducono gli uomini a vivere in comunità, passiamo
ad analizzare il momento successivo: l’organizzazione della convivenza.
In
termini bruscamente scarni, possiamo identificare l’oggetto attorno al quale un
gruppo o un corpo sociale si aggrega: l’interesse.
Ed è l’interesse il fatto che promuove la coesione del gruppo e ne costituisce
il vincolo. Da questa aggregazione nasce ciò che in sociologia viene definita
la comunità indifferenziata.
Il passo successivo per rendere quanto meno
stabile la comuni 323e44d tà è l’organizzazione che tale comunità sceglie di darsi e di
costruire, affinché sia l’organizzazione stessa a dettare le regole della
convivenza, imporne il rispetto e curare l’interesse sottostante che rende tale
comunità indifferenziata nei confronti dell’organizzazione stessa.
Risulta chiaro che entrambi i fenomeni sono tra loro dipendenti e collegati,
nella misura in cui l’uno senza l’altro non ha motivo di esistere.
Possiamo
quindi parlare di comunità organizzata, proprio per sottolineare quel legame
adesso esplicitato, ma per evitare una confusione tra i due fenomeni
preliminari, denominiamo la comunità organizzata istituzione.
In
tal modo sarà più semplice comprendere la cooperazione e la necessaria contemporaneità dei tre
fenomeni ma anche un’analisi del singolo fenomeno comunque intuibile come
unità.
Il
terzo “prodotto” della convivenza umana l’abbiamo denominato istituzione.
Ebbene
l’istituzione politica altro non è che un’evoluzione della comunità
organizzata, evoluzione in cui la coesione tra gli individui diviene massima.
Ed è
in forza di questa coesione di base che, all’istituzione politica (affianco
della quale continuano ad operare istituzioni minori e particolari), vengono
affidate le funzioni fondamentali: normazione, giurisdizione ed amministrazione.
Funzioni che restano indirizzate alla soddisfazione del primario interesse
della comunità sottostante: la cura degli interessi generali che la comunità
stessa proietta verso l’istituzione.
Lo
Stato è un’istituzione politica, semplicemente molto articolata.
Generalmente
si indica come periodo storico di incubazione dell’attuale Stato moderno il
XVII secolo, così come molti studiosi del diritto internazionale indicano la
Pace di Westfalia del 1648
come data di nascita simbolica dello Stato quale soggetto pienamente capace
dell’ordinamento internazionale stesso.
Quale
che sia la nascita dello Stato moderno, il suo culmine viene a suffragio
identificato con il secolo XIX e con lo Stato definito “borghese”.
Prima
di giungere alle categorie universalmente riconosciute, l’istituzione Stato si
arricchisce di altre nozioni: la nazione, il territorio e la sovranità.
La
comunità indifferenziata sottostante diviene nazione, la nazione s’insedia
stabilmente su di un territorio e l’organizzazione sovrastante diventa sovrana
verso quel territorio e verso quella comunità. Tale passaggio non è sempre
pacifico, non solo tra gli studiosi ma per la stessa comunità sottostante, ed
infatti elemento di trasformazione è certamente la forza armata, il cui
monopolio spetta allo Stato: la forza armata funge da elemento di coesione
interno e da barriera verso l’esterno.
Il
monopolio non riguarda la sola forza armata, ma tutte quelle prerogative che
oggi attribuiamo ad un pluralità di istituzioni: la legislazione, la
giurisdizione e l’amministrazione collegate ed impersonificate nel Monarca.
Così
come l’assetto dello Stato influenza la comunità sottostante allo stesso modo
la conformazione della comunità influisce e modifica lo Stato. Lo Stato c.d.
borghese nasce da una modificazione della base che si riflette sul vertice: se
si modifica la comunità, si modificano gli interessi da perseguire e le
organizzazioni preposte alla realizzazione di tali interessi. Le Costituzioni
borghesi non solo impongono nuovi interessi alla comunità ed alle istituzioni,
ma impongono alle istituzioni stesse una forma. Il nuovo principio a cui
dovranno ispirarsi le nuove istituzioni è, sic et sempliciter, la separazione dei poteri.
La
funzione legislativa spetta al parlamento, l’attività di governo è lasciata al
Monarca ma frustrata dal principio di legalità e la funzione giurisdizionale è
affidata ad istituzioni indipendenti.
Ed
eccoci, si perdoni la fretta, al modello che Carlo Alberto volle, ma non troppo
fortemente, per l’Italia nel 1848. Non dimentichiamo che tale Statuto, pur se
octraiato, è rimasto sulla “Carta” in vigore fino alla nascita del nuovo Stato
costituzionale.
Lo
Stato Italiano, dopo l’Unità del 1861, è un’organizzazione unitaria sia in
senso giuridico che politico, nonostante il permanere della Corona.
Sociologicamente si parla addirittura di Stato “monoclasse” perché solo dopo il
1912 tutta la popolazione maschile viene chiamata ad eleggere il Potere
legislativo.
E’ solo nel 1948 che la Costituzione Repubblicana
costruisce un’organizzazione pluralista che si articola sia in centri
organizzativi personificati e formalmente diversificati dal soggetto Stato, sia
in una pluralità di soggetti che di fianco allo Stato si caratterizzano come
organizzazioni politiche ovvero pubblici poteri.
Per la Costituzione sono pubblici poteri le c.d. organizzazioni esponenziali di
comunità territoriali, poteri che dunque convivono con lo Stato ma in posizione
subordinata rispetto soprattutto alla fonte primaria dell’ordinamento: la
legge. Sono pubblici poteri le Regioni, le Province ed i Comuni. Altre
caratteristiche hanno invece altre formazioni che concorrono a definire lo
Stato come pluralista: le formazioni sociali, infatti, sono organizzazioni
settoriali della comunità che esercitano funzioni di cura concreta degli
interessi sottostanti e particolari ma
principalmente attraverso il diritto comune.
Dal canto suo il diritto amministrativo si è evoluto
lentamente da una posizione di autorità
ad una di servizio (quindi anche di obbligo) nei confronti del cittadino.
Per capire questa evoluzione è necessario analizzare alcune problematiche che
possiamo definire “trasversali” rispetto al diritto amministrativo stesso,
ovvero i rapporti intercorrenti tra politica ed amministrazione, tra centro e
periferia, il rapporto tra il concetto
di autorità ed il concetto di libertà.Per
il primo aspetto occorre ricordare come tra governo, e quindi politica, e
apparato amministrativo il rapporto sia nato come strumentale, ciò che emerge
infatti è il vertice, quindi la responsabilità ministeriale che si confronta
con il Parlamento. Il secondo binomio rimanda invece alla forma di Stato che
storicamente, per l’Italia, coincide con il modello accentrato: questo implica
un totale riassorbimento della funzione decisionale a livello centrale,
lasciando alla periferia mere funzioni esecutive. Solo l’art.5 della
Costituzione ha imposto vincoli e limiti alla centralizzazione, tutelando le
istituzioni locali. La difficile accettazione di un tale sistema è stata
efficacemente testimoniata dalla lentezza e dalle lacune che l’applicazione di
tale articolo ha subito dal 1948 fino ad oggi.
L’ultima contrapposizione caratterizza più da vicino
l’attuale concezione del diritto amministrativo: alla pubblica amministrazione
per lungo tempo è stato accostato il concetto di potere inteso come autorità e
come potere di porre in essere atti unilaterali ed autoritativi. Sull’altra
sponda si trovava il cittadino, costretto a sacrificare il proprio interesse
per la superiorità dell’interesse pubblico, difeso soltanto contro
l’illegittimità dell’atto che il potere autoritativo emanava. L’avanzamento da
questa trincea è dovuto ancora una volta al nuovo Stato sociale, soprattutto
alla sua Costituzione: l’art.3, I e II comma, impone a tutti i poteri dello Stato,
compresa la P.A,. un comportamento attivo anche nel favorire il perseguimento
degli interessi dei privati, come cittadini, a cui spettano prestazioni e
servizi, e non più soltanto la semplice legalità e legittimità dell’agire
amministrativo.
Il rapporto
autorità/libertà e quindi P.A./cittadino non è più soltanto conflittuale ma
spesso si fonda su una necessaria collaborazione. Così il rapporto
dell’amministrazione verso la politica non è più di mera strumentalità poiché
l’apparato pubblico è chiamato adesso ad erogare servizi ed utilità. Ed infine
muta lo stesso rapporto centro/periferia perché solo quest’ultima è in grado di
rispondere in concreto e adeguatamente agli interessi sottostanti, al centro
resta la possibilità di imporre un orientamento generale ed astratto. In un
certo senso potremmo dire che tale rapporto si è ribaltato poiché solo
attraverso le scelte compiute dalla P.A., il centro, politico, vede realizzate
le proprie.
Scompare quindi il concetto di gerarchia e si afferma
quello di interdipendenza.
Definizione iniziale per comprendere il collegamento tra
la nozione di Stato ed il diritto amministrativo è quella di pubblico:
qualificazione che lo Stato può attribuire con legge a soggetti, cose e
rapporti. Da tale qualificazione discende innanzitutto l’applicazione verso gli
stessi di una determinata disciplina giuridica tendenzialmente diversa da ciò
che è privato.
La seconda definizione è quella di funzione,
o meglio è necessario individuare le funzioni che lo Stato, come soggetto
pubblico, esercita e i soggetti attraverso cui tali funzioni divengono
operative:
Funzione di indirizzo politico:
propria degli uffici di vertice dell’organizzazione
pubblica, tale funzione è alla base di tutte le altre perché ne delinea gli
obiettivi e quindi l’attività.
I soggetti chiamati a svolgere tale funzione sono il
Governo, il Parlamento e lo Stato stesso.
Funzione normativa:
si esprime soprattutto nella funzione legislativa del
Parlamento ma anche tramite la potestà normativa riconosciuta a Governo, Amministrazioni
ed altri Poteri Pubblici.
Funzione giurisdizionale:
funzione di supporto alle precedenti nella misura in cui è
necessaria per risolvere i conflitti che si presentano nella vita associata e
verificare l’applicazione ed il rispetto concreto delle norme.
Ma ciò che a noi interessa maggiormente è la c.d. quarta
funzione ovvero l’amministrazione.
La funzione amministrativa può essere definita come quel
complesso unitario di organizzazioni e di norme, volto alla cura in concreto di
quegli interessi che lo Stato reputa meritevoli di tutela e/o realizzazione.
L’art.97
della Costituzione definisce infatti il rapporto tra la funzione amministrativa, la funzione
legislativa e la funzione politica così:
“La legge disciplina
l’organizzazione dei pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”
Abbiamo definito pubblico ed abbiamo individuato uno tra i
soggetti pubblici: l’amministrazione, elencandone le caratteristiche salienti.
Ma, secondo la definizione sopra riportata, l’amministrazione, come soggetto
pubblico, svolge la sua attività in un ordinamento specifico: il diritto
pubblico.
Il diritto definito pubblico è solo una parte del diritto
positivo vigente che sorregge tutto l’ordinamento statale. Il diritto positivo
vigente è scisso tra diritto pubblico e diritto privato. Ed i pubblici poteri
fanno parte di entrambi, sono soggetti al diritto comune perché hanno la piena
capacità giuridica e perché ne utilizzano alcuni strumenti, ma la loro stessa
incursione nel diritto privato o comune è disciplinato dal diritto pubblico a
cui in definitiva appartengono.
Per comprendere queste semplici affermazioni basta
verificare le finalità di entrambe le branche:
il diritto comune nasce per il coordinamento e la tutela
di interessi individuali ed infatti l’impianto del diritto privato si
caratterizza per la piena disponibilità da parte dei soggetti privati dei
propri diritti e prerogative e dall’autonomia delle scelte da compiere.
Il diritto pubblico è indirizzato per sua stessa natura
alla cura di interesse altrui rispetto a chi quel diritto crea, un alter
generale e distinto dai soggetti che quel diritto applicano e all’interno del
quale si muovono. Va da sé che le caratteristiche di tale branca sono
l’inderogabilità da parte dei soggetti e la non autonomia. Sono le stesse norme
del diritto pubblico ad individuare i soggetti che devono agire, gli interessi
che devono perseguire ed i poteri che possono esercitare solo e soltanto per
realizzare quegli interessi.
Ed il diritto amministrativo disciplina appunto alcuni
soggetti, la loro organizzazione interna, le modalità di azione (tra cui anche
gli strumenti creati dal diritto privato se adeguati) ed i poteri che tali
soggetti possono utilizzare per la realizzazione in concreto degli interessi
pubblici.
Il diritto amministrativo resta, aldilà di queste
semplificazioni, un sistema molto articolato, e, nel suo complesso non è
rintracciabile né in un’unica legge, né in testo unico, né nella Costituzione.
Il suo essere “disperso” tra diverse fonte di legge rende il suo studio
particolarmente complesso.
Generalmente si fa riferimento ai principi generali
ricavabili, in ordine decrescente dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie e
dalla giurisprudenza. I principi si ricavano dalle fonti ordinate secondo
gerarchia e competenza, quindi Costituzione, legge e regolamenti. Per questo
nel nostro ordinamento vige il c.d. principio di legalità.
Tale principio può intendersi in due sensi:
come prevalenza della legge rispetto agli altri atti,
quindi in senso negativo come limite all’attività della pubblica
amministrazione, ovvero come principio proprio dell’attività della P.A. che, in
quanto attività giuridica, si svolge secondo schemi tipici.
E’ pur vero che non esiste nella nostra Costituzione
un’espressa riserva assoluta
di legge per la disciplina dell’attività della Pubblica Amministrazione, ma
secondo un orientamento giurisprudenziale ormai affermato, la riserva opera nel
senso che solo la legge può, in quanto tale, individuare i poteri della P.A..
Eppure, potremmo obiettare che non tutti i poteri autoritativi di cui la P.A.
dispone sono individuati da legge. Allora, il sillogismo potrebbe concludersi
con l’ammissione di una riserva di legge solo laddove espressamente previsto
dalla Costituzione ed in quei casi solo la legge potrà disciplinare non solo i
poteri ma anche l’attività della P.A..
Aldilà di questi casi, il principio di legalità resta
presente anche attraverso l’utilizzo di fonti secondarie, compresi i
regolamenti.
In realtà sono soprattutto le fonti secondarie a
disciplinare la P.A. sia come apparato che come attività, non a caso il
fenomeno della c.d. “delegificazione” nasce proprio in relazione alla P.A..
Le fonti secondarie si distinguono sia sul piano
soggettivo che su quello contenutistico; dal punto di vista soggettivo possiamo
individuare tre tipi di fonti:
-
Fonti
Statali
-
Fonti
non Statali
-
Fonti
Comunitarie
Dunque il diritto amministrativo è la disciplina
complessiva del potere e dell’apparato esercitante il potere amministrativo.
Questa definizione è tradizionale , ma relativamente
valida perché, dato il collegamento sopraesposto tra tale branca del diritto e
lo Stato, tale definizione corrisponde ad un particolare assetto statale
passato: lo Stato – accentratore, centralizzato, monolitico, erogatore di beni
e servizi solo “giuridici”. L’attuale diversità e diversificazione
dell’apparato e dell’attività statale, se non anche delle fonti che lo
costituiscono, dimostrano che un tale assetto statale non esiste più. Da ciò
discende la mutazione del diritto amministrativo che non può più soltanto
regolare l’esercizio di un potere poiché ciò non rappresenta più l’attività
principale dell’apparato sottostante.
Il passaggio tra il c.d. Stato di diritto al c.d. Stato
sociale è evidente nelle modificazioni del rapporto tra cittadino e
amministrazione, rapporto sempre meno caratterizzato dal potere e sempre più da
relazioni paritetiche.
Ciò racchiude in sé una metamorfosi del diritto
amministrativo, sempre meno difeso dalla sua “specialità”, più vicino al
diritto comune in quanto diritto che regola rapporti inter – privati, quindi
paritetici.
I.2 - CONCLUSIONI SOMMARIE SULL’EVOLUZIONE
TRACCIATA E PROSPETTIVE DI LAVORO
Abbiamo visto come, in una prospettiva
giuridica, il secolo XX possa essere definito come il secolo del diritto
amministrativo. E’ stata infatti comune a tutti gli stati la diffusione di un
particolare diritto per la pubblica amministrazione, funzionale alla
realizzazione delle politiche pubbliche ed alla regolazione dei rapporti tra le
sfere del pubblico e dei privati in un contesto che, a differenza del secolo
precedente caratterizzato dal liberismo in politica, ha visto a lungo prevalere
l’interesse pubblico e le politiche pubbliche, secondo il modello dello Stato
di benessere.
Il
ruolo cruciale del diritto amministrativo non si è manifestato solo negli
ordinamenti statali, in quanto si riscontra in modo analogo anche nelle molte
organizzazioni internazionali che sono state istituite per rispondere a missioni
di carattere amministrativo che non possono più essere adeguatamente perseguite
dai singoli Stati. La diffusione del diritto amministrativo nelle
organizzazioni internazionali rappresenta un fenomeno originale rispetto al
binomio fino a qui analizzato tra diritto amministrativo e Stato, ma non è
apparsa in contraddizione con i tradizionali legami del diritto in questione
con l’ordinamento a cagione della natura di queste organizzazioni come
strumentali agli Stati, i quali rimangono i “Signori” dei trattati costitutivi
delle organizzazioni stesse.
Di segno particolarmente nuovo è la rilevanza
assunta nella seconda parte del secolo scorso dal diritto amministrativo nelle
organizzazioni sovranazionali, il cui esempio più evidente è l’Unione Europea.
Dunque, piena affermazione del diritto amministrativo in
tutte gli ordinamenti nazionali, nelle organizzazioni internazionali ed in
quelle sovranazionali. Al momento del suo apogeo il diritto amministrativo
appare però in grande difficoltà e sembra non poter resistere nella posizione
di branca egemone del diritto.
Le ragioni sono sia di natura sistemica che legate alla disciplina come tale.
Le ragioni sistemiche sono date dalla generale tendenza a limitare l’ambito di
intervento pubblico (invertendo così la tendenza precedente) e dalla crisi
dello Stato sociale. Le ragioni peculiari sono legate alla tendenza dello Stato
e dei pubblici poteri in generale a ridurre le proprie dimensioni, e ciò
implica il recedere dell’atto amministrativo, alla crisi delle forme
autoritative di azione ed al contestuale
diffondersi di modelli contrattuali, al nuovo modo di configurare i servizi
pubblici: i fenomeni di privatizzazione, in una parola ad una serie convergente
di tendenze unitariamente qualificabili come “fuga dal diritto amministrativo”.
Ma la funzione svolta dal diritto e dall’apparato amministrativo ha
sicuramente ancora grande rilevanza dentro i confini statali, e ne sta
acquistando nelle organizzazioni internazionali e sovranazionali. E tale
presupposto non viene in alcun modo smentito dalla irriconoscibiltà del diritto
amministrativo come sistema di norme chiuso ed autonomo, esso si presenta come
branca permeata di principi ed istituti propri di altri settori giuridici, così
come gli altri settori del medesimo ordinamento hanno a loro volta assorbito
parte dei principi del diritto amministrativo stesso. Potremmo allora parlare
di un fenomeno circolare sia interno (tra branche del diritto del medesimo
ordinamento) sia esterno (tra modelli inizialmente opposti quali monismo e
dualismo). La “nuova impostazione” implica la soluzione di alcune
problematiche.
Parlando di effetto circolare di modificazione
dell’ordinamento giuridico, riportiamo la diatriba su di un dato da molto
presente nel nostro ordinamento: il pluralismo giuridico. Il pluralismo
giuridico è ormai una caratteristica generale di tutti gli ordinamenti
appartenenti all’Unione Europea, e dell’Unione Europea stessa.
Il fenomeno, che consiste semplicemente nella compresenza di molteplici fonti
del diritto e di una varietà di diritto sostanziale, è particolarmente evidente
nell’Unione Europea appunto, dove i singoli Stati si trovano ad applicare il
diritto internazionale generale, il diritto internazionale “regionale”
(promosso dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali
europee), il diritto comunitario ed infine il diritto nazionale. In tal modo
ambiti disciplinati dal diritto amministrativo si trovano di fronte norme
tipicamente appartenenti al diritto comune e viceversa, varcando continuamente
i confini predisposti dall’ordinamento interno.
Il pluralismo giuridico travolge automaticamente la
visione unitaria del sistema di diritto amministrativo, la cui configurabilità
era resa possibile da una precedente dicotomia dottrinale che vedeva come
contrapposti e non comunicanti, in quanto singolarmente completi, il sistema
del diritto privato ed il sistema del diritto amministrativo. Il diritto
amministrativo è tutt’altro che unitario, si compone sempre più di branche
speciali, norme derogatorie a loro volta influenzate da differenti componenti
dell’ordinamento. Quasi come un gioco di specchi, più il diritto amministrativo
si è esteso per ambiti di applicazione più si è disperso, perdendo le
caratteristiche che ne facevano un diritto speciale, meno risulta unitario,
meno ne esce rafforzato. Potremmo parlare allora non più di diritto speciale,
ma di diritto integrato.
Tali vicissitudini non hanno modificato il diritto
amministrativo solo dall’esterno, ma anche internamente, andando a colpire e plasmare
concetti fondamentali quali la nozione di atto amministrativo, interesse
pubblico, centralità dell’ordinamento statale.
Il primo dell’elenco racchiude in se tutta la problematica
che storicamente si collega all’azione della P.A., perché è nell’atto che
esternamente si manifesta la funzione tipica della P.A., ovvero la
realizzazione di un interesse pubblico, come la legge per la funzione
legislativa. Così come assistiamo da tempo all’utilizzo da parte del
legislatore di mezzi alternativi rispetto alla legge ordinaria per eseguire la
medesima funzione, anche nel diritto amministrativo si evidenziano nuove
modalità per rendere concreta la funzione della P.A., quali gli atti
consensuali, i contratti, tutti atti previsti e regolati dal diritto comune ma i
cui presupposti giuridici risiedono in un diritto speciale, il diritto
amministrativo appunto, diritto divenuto integrato e multipolare.
Abbiamo già troppe volte sottolineato lo stretto legame
che intercorre tra diritto amministrativo e concezione dello Stato, questa
eterna staffetta ci porta a soffermarci sui cambiamenti che hanno coinvolto il
maggior referente del diritto in questione: lo Stato. Non esiste ordinamento
giuridico europeo che negli ultimi dieci anni non abbia assistito alla
devoluzione di funzioni dallo Stato a favore di altri soggetti, siano essi
pubblici come gli enti locali e regionali e la stessa Unione Europea, siano
essi privati come i nuovi gestori concorrenziali di servizi prima definiti di
monopolio (ovviamente nel caso delle privatizzazioni sostanziali).
La legge n. 59/1997 mostra in termini pratici ciò che a
parole tentiamo di evidenziare, ricordando però che la riduzione delle
dimensioni dello Stato non implica solo un simmetrico ampliamento del settore
privato, anzi generalmente si configura come devoluzione o delega ad enti
comunque pubblici, ma sempre più vicini al cittadino.
Che si tratti di privatizzazioni sostanziali o formali, di
delega o devoluzioni di funzioni, lo “smantellamento” dell’apparato statale ha
contribuito fortemente alla creazione di quel diritto amministrativo ibrido,
che ha tentato di trovare soluzioni a problematiche prima non esistenti,
attingendo da altre branche del diritto.
Il significato di questa osmosi non sta dunque nella
verifica di chi ha vinto la guerra tra i rami del diritto, ma nella
constatazione dell’emergere di un nuovo diritto con caratteri fortemente
integrati.
La tesi qui sostenuta è confortata da un fenomeno giuridico relativamente
nuovo, la medesima convergenza si registra in diversi ordinamenti, che, quasi
simultaneamente, hanno dovuto trovare soluzioni a problematiche trasversali
nuove e contemporanee, fenomeno visibile con forte omogeneità in Europa.
La perdita di specificità del diritto amministrativo non
ne determina certamente la scomparsa, perdura infatti un nucleo fondamentale
che contiene tutte le regole che consentono ai pubblici poteri di perseguire
gli obiettivi pubblici (c.d. approccio funzionale) e, allo stesso tempo, regole
che garantiscono ai singoli una protezione adeguata sia in ambito procedurale
che giudiziario.
Per meglio comprendere l’evoluzione attuale del diritto
amministrativo nazionale, è necessaria un’analisi del nuovo diritto
amministrativo elaborato all’interno dell’Unione Europea.
Il sistema comunitario è fortemente influenzato dal
diritto: la mancanza dell’elemento coercitivo, le peculiari combinazioni
politiche che hanno consentito l’integrazione ed il ruolo creativo della Corte
di Giustizia hanno valorizzato il dato giuridico forse più che nell’ambito statale.
Addirittura c’è chi sostiene che il diritto comunitario è
essenzialmente diritto amministrativo. E’ indubbio che nella prima fase di
attuazione del Trattato di Roma, il diritto amministrativo comunitario abbia
supplito alla carenza di dati costituzionali successivamente acquisiti; a
conforto di questa tesi concorrono tre considerazioni: l’integrazione europea è
stata fortemente impostata su basi “funzionaliste”, il fulcro di tale
integrazione si è fondata sulla creazione di politiche comunitarie, politiche
che da una posizione molto limitata hanno trovato modo di espandersi in ambiti
inizialmente impensabili. Ecco l’importanza, in questa evoluzione, proprio del
diritto amministrativo.
Per quanto la visione sopra espressa possa sembrare limitata, è innegabile che
il diritto amministrativo sia stato strumento giuridico per eccellenza nella
concretizzazione del metodo funzionalista. Il ruolo del diritto amministrativo
si è rivelato inoltre fondamentale per sopperire a quel “deficit” democratico
che relegava il Parlamento e dunque il controllo politico a semplice
consulenza: nella misura in cui il sistema comunitario agisce sia verso i
singoli che verso il soggetto Stato, il diritto amministrativo risulta il mezzo
adeguato sia al perseguimento delle politiche comunitarie, sia alla protezione
dei singoli.
Se una tale concezione sembra assolutista nella
celebrazione del diritto in questione, altre contestano addirittura l’esistenza
di un diritto amministrativo comunitario.
Confermiamo un ruolo decisivo al diritto amministrativo
nello sviluppo dell’integrazione europea, e volgiamo lo sguardo al tipo di
evoluzione che tale branca ha seguito. Innanzitutto il diritto amministrativo
europeo riassume in pochi anni l’evoluzione di quello nazionale, perché il
primo nasce dall’analisi comparata dei sistemi esistenti in ambito nazionale ma
trova di fronte a sé problematiche nuove e precipue di un sistema
sovranazionale, a cui deve rispondere anche creando strumenti nuovi o adottando
metodi preesistenti: spicca quindi una continua interazione tra le varie
branche del diritto, caratteristica che già abbiamo sottolineato nel diritto
interno.
Il diritto amministrativo non è al termine della sua
parabola, è in evoluzione, ma per comprenderne gli sviluppi occorre una visione
tridimensionale: il piano nazionale, il piano comunitario ed il piano
internazionale.
Ed è in quest’ordine che analizzeremo la tematica delle
posizioni soggettive tutelate e della responsabilità della Pubblica
Amministrazione verso le stesse. Nei seguenti capitoli analizzeremo, sia per il
diritto interno che per il diritto comunitario, come viene esercitato il potere
amministrativo verso i singoli, i principi che ne regolano la legittimità, gli
strumenti di reazione verso gli stessi e la struttura della responsabilità
extracontrattuale della P.A.. Il percorso avrà inizio dal piano nazionale,
seguito poi dall’ordinamento comunitario: quest’ultimo infatti ha influenzato
gli sviluppi del primo.
Sul piano internazionale, cercheremo di comprendere le
modifiche che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha
indicato all’ordinamento interno, spesso basandosi su concetti comunitari;
l’analisi sarà svolta mediante lo studio di alcune sentenze particolarmente
importanti per le tematiche qui affrontate.