
Il prodotto turistico è composto di
molti elementi tra loro strettissimi e quindi esso risulta estremamente
complesso.
Di
seguito si vedrà come operano soltanto i lavoratori del settore turistico in
senso stretto e verranno trattati più precisamente i diritti e i doveri di
queste categorie di lavoratori.
Questi
possono distinguersi in tre categorie:
lavoratori
dipendenti,
che si stimano poco più di 800000 unità;
lavoratori
flessibili,
il cui rapporto con le imprese può assumere gli aspetti più vari;
professionisti, in possesso
di qualifiche riconosciute.
I lavoratori dipendenti
Il lavoro dipendente è
regolato da leggi contenute nel Codice civile e dal 717j98h la legge del1970, n. 300,
nota come Statuto dei lavoratori.
Una regolamentazione più precisa è fornita dai contratti collettivi nazionali di lavoro
(CCNL), che sono stipulati da una
parte delle associazioni di categoria degli imprenditori e dall’altra dai
sindacati dei lavoratori, e sono validi per tutti i datori di lavoro e per
tutti i lavoratori del settore al quale si riferiscono, anche per quelli che
non condividono i loro contenuti.
Ogni azienda conclude, poi, con i propri dipendenti dei contratti
integrativi aziendali che migliorano le condizioni stabilite dai contratti
collettivi ed esistono anche contratti individuali che possono prevedere
ulteriori miglioramenti per i lavoratori.
Fino a pochi anni fa
l’avviamento al lavoro, il controllo della regolarità delle assunzioni e la
protezione dei lavoratori erano compiti affidati e gestiti esclusivamente da
uffici controllati dal Ministero del lavoro, chiamati uffici di collocamento e
diventati successivamente Centri per l’impiego, gestiti dalle province.
Ora a questi centri si affiancano le Agenzie per il lavoro,
aziende private dotate di apposita autorizzazione del Ministero stesso.
Tutta la materia relativa alle assunzioni è stata quindi molto
semplificata.
I contratti di lavoro sono
normalmente a tempo indeterminato,
senza scadenza ma, entro i limiti previsti dal CCNL, possono anche essere
stipulati:
contratti
a tempo determinato, consentiti oltre che per sostituire
lavoratori assenti, per “intensificazioni dell’attività temporanee dovute a
flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il
normale organico”.
contratti
di apprendistato, per i giovani che devono completare gli
studi e possono essere di tre tipi:
§
contratto di apprendistato per la
realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale; prevede un’età minima di 15 anni
e una durata massima di tre anni;
§
contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendistato tecnico-professionale; è destinato a
giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni e ha una durata compresa fra i due
e i sei anni;
§
contratto di apprendistato per
l’acquisizione di titoli di studio di livello secondario, universitari e di
alta formazione nonché per la specializzazione tecnica superiore; anche in
questi casi l’età prevista è compresa fra i 18 e i 29 anni.
contratti
di inserimento, destinati anche ai disoccupati da almeno due
anni, alle persone senza lavoro di età superiore ai 50 anni, alle donne che
vivono nelle regioni dove la disoccupazione femminile è particolarmente alta,
ai disabili oltre che ai giovani fra i 18 e i 29 anni.
contratti
part-time, con orario di lavoro ridotto e possono essere di vari tipo:
§
orizzontale
se prevedono la presenza tutti i giorni per un numero di ore inferiore a quello
previsto per i lavoratori a tempo pieno;
§
verticale,
se prevedono orario pieno solo per alcuni giorni la settimana;
§
week-end,
per i lavoratori che prestano la loro opera solo il sabato e la domenica;
§
job
sharing, se è previsto che le mansioni concordate nel contratto possano
essere svolte da diversi lavoratori indifferentemente.
contratti
di somministrazione, con i quali un lavoratore viene assunto e
retribuito da un’impresa somministratrice per lavorare in un’altra impresa
detta utilizzatrice (lavoro interinale).
Le mansioni che i lavoratori devono svolgere e il conseguente
inquadramento contrattuale sono specificati nei contratti collettivi di lavoro.
Ad ogni livello definito corrispondono precisi diritti e doveri,
una retribuzione minima definita dal contratto stesso, un preciso orario di
lavoro settimanale e così via.
Sono escluse invece dalla contrattazione collettiva le mansioni e
la retribuzione dei dirigenti, in quanto assunti ai vertici delle aziende
maggiori sulla base di contratti individuali.
L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali, distribuito su cinque
giorni settimanali, oppure su quattro giorni più due mezze giornate per i
dipendenti delle agenzie di viaggio e in cinque giornate e mezza per i
dipendenti di alberghi.
Solamente per alcune categorie di lavorati come custodi, portieri
e autisti, l’orario è di 45 ore settimanali.
I lavoratori delle agenzie di viaggio e degli alberghi hanno
diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all’anno più 104 ore all’anno di
permesso.
Gli elementi che concorrono
a formare le retribuzioni dei lavoratori
sono:
la paga-base, stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
tanto maggiore quanto più alto è il livello assegnato, pagata per 14 mensilità
raddoppiando lo stipendio di dicembre e quello di luglio.
altre indennità in relazioni a
particolare funzioni, riguardanti il personale responsabile del movimento di
denaro o il personale che opera all’esterno, in trasferta.
gli scatti di anzianità, con cadenza triennale.
il superminimo, un importo pagato in più rispetto alla paga-base e
deciso da contratti integrativi aziendali o da contratti individuali.
gli assegni familiari, assicurati ai lavoratori con retribuzioni basse
e carichi familiari.
Dal totale dello stipendio, che tiene conto di tutti questi
elementi, vanno dedotti:
i contributi sociali per assicurarsi la pensione e l’assicurazione
per malattia;
l’IRPEF ( imposta sui redditi delle persone fisiche), che viene
dedotta interamente alla fonte, dallo stipendio, dal datore di lavoro
Nelle imprese con più di 15 dipendenti, lo scioglimento del
rapporto di lavoro si ha per dimissioni del dipendente o per licenziamento.
Il licenziamento può aver luogo solo per:
giustificato
motivo, derivante da gravi inadempimenti del lavoratore oppure per esigenze
produttive e organizzative dell’azienda;
giusta
causa, in caso di comportamento recidivo nelle assenze ingiustificate,
nei ritardi o per furto.
Nelle imprese con meno di
15 dipendenti, come la maggior parte di quelle turistiche, il licenziamento può
avvenire anche senza giusta causa o giustificato motivo ma, nei casi in cui
questi non ricorrano, il datore di lavoro deve pagare per indennizzo al
lavoratore fino a un massimo di 6 mensilità.
Quando si scioglie il rapporto di lavoro, al lavoratore va
corrisposto il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), detto anche liquidazione e
l’importo è pari a circa una mensilità per ogni anno lavorato.
I professionisti
Le diverse professioni
turistiche esercitabili in Italia sono riconosciute con leggi specifiche e
richiedono un’abilitazione, con la quale è possibile l’iscrizione a un albo
professionale e grazie a questa possono esercitare l’attività prevista.
L’articolo 11 della legge-quadro per il turismo del 1983 prevedeva
dieci professioni per le quali era richiesta l’abilitazione regionale e molte
regioni avevano aggiunto altre figure a quelle previste a livello nazionale
creando una situazione diversificata e molto confusa.
La legge di riforma del turismo n. 135 del 2001, all’art. 7, comma
5, dà una nuova definizione delle professioni turistiche, che sono:
“quelle che organizzano e
forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti”.
Il successivo comma 6 dispone che:
“le regioni autorizzano
all’esercizio dell’attività di cui al comma 5. L’autorizzazione, fatta
eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in
conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell’art. 2, comma 4,
lettera g)”.
La lettera g) del comma 4 dell’art. 2, prevede che il Presidente
del Consiglio, con un suo decreto, stabilisca
“i requisiti e le modalità
di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per
le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei e uniformi, con
particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore”.
La lettera n), inoltre, lascia al Presidente del Consiglio fissare
con decreto “i criteri uniformi per
l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni
turistiche”.
Il decreto è stato emanato il 13 settembre 2002, ma rinvia
all’accordo fra le regioni la soluzione del problema.
Il coordinamento fra gli enti locali che sta cercando di mettere a
punto questo accordo sembra intenzionato a individuare solo tre professioni
turistiche valide a livello nazionale: quella di guida locale, quella di
accompagnatore e quella di guida ambientale ed escursionistica.
Un dato importante, rispetto alla legge precedente, consiste
nell’affermazione secondo cui, per lo svolgimento delle professioni turistiche,
si stabiliscono “i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio
nazionale”, “la necessità di profili omogenei e uniformi”, “i criteri uniformi
per l’espletamento degli esami di abilitazione”.
In sostanza, la legge 135
del 2001 intende porre fine alla situazione precedente, caratterizzata dalla
presenza di figure professionali diverse nelle diverse regioni, i cui requisiti
venivano accertati in modo completamente differente da regione a regione,
creando una situazione di disparità e di confusione eccessiva.
Gli obblighi dei
professionisti
Tutti coloro che svolgono
attività professionali non alle dipendenze di un’impresa devono aprire una
partita IVA presso l’Ufficio Provinciale Imposta sul Valore Aggiunto e seguire
tutta la normativa riguardante i soggetti IVA.
Essi sono obbligati per ogni prestazione ad emettere ricevuta
fiscale o fattura, a tenere la contabilità IVA e sono assoggettati anche a
ritenuta d’acconto IRPEF qualora la ricevuta o la fattura emessa risultino
intestate ad altri soggetti IVA e non a consumatori privati.
Inoltre i lavoratori autonomi sono assoggettati al pagamento dei
contributi previdenziali che variano a seconda delle categorie alle quali essi
appartengono ma possono farseli restituire dai loro clienti addebitandone una
parte in fattura.
Sono esonerati dagli obblighi relativi all’IVA e quindi
dall’emissione delle ricevute fiscali o delle fatture, coloro che operano non
professionalmente, cioè occasionalmente, come la guida turistica.
Tre tipi di lavoratori
autonomi
Non tutti i lavoratori
autonomi esercitano la loro attività per professione abituale e solamente chi
rientra in questa categoria deve avere partita IVA, tenere la relativa
contabilità ed emettere fattura per le proprie prestazioni.
I professionisti:
è considerato professionista l’accompagnatore che lavora con una
certa continuità, la guida che svolge le proprie funzioni per più di un paio di
volte all’anno e questo vale anche per tutti gli altri professionisti.
Il lavoratore considerato professionista ai fini fiscali, poiché
non opera occasionalmente, deve aprire una partita IVA ed emettere fattura per
le proprie prestazioni.
Si considera non professionale l’attività svolta “a favore dei
soci e assistiti degli enti e organismi di carattere associativo”, cioè le
associazioni senza scopo di lucro.
In sostanza l’accompagnatore di un gruppo organizzato da
un’associazione culturale o da un club non necessita di autorizzazione, perché
non opera per professione ma deve essere comunque in grado di documentare
l’appartenenza all’associazione.
I lavoratori a progetto:
fino al 2003 erano definiti lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, in quanto si tratta di personale che
non viene regolarmente assunto da un’azienda, che non appartiene neppure alla
categoria dei professionisti e quindi non necessita di partita IVA ma lavora
con una certa continuità per un’impresa.
Si può trattare sia di soggetti che hanno già un contratto di lavoro
dipendente con un’altra azienda e utilizzano il loro tempo libero per svolgerne
un altro o di persone che non hanno altre occupazioni e svolgono esclusivamente
quella assoggettata a questo contratto.
Questo tipo di lavoratori si è molto diffusa e l’attività
turistica si presta molto allo sviluppo di progetti che permettono l’uso di
questa tipologia di accordo.
I lavoratori a progetto, non avendo una partita IVA, devono
rilasciare una ricevuta, non quella fiscale.
I lavoratori occasionali:
chi svolge attività saltuarie, al di fuori di una continuità che
lo renderebbe lavoratore professionista, non solo non è tenuto ad avere partita
IVA ma non deve neppure versare i contributi INPS.
L’accompagnatore che svolge un solo viaggio in un anno per il
quale riceve dal tour operator committente una retribuzione di una certa somma,
deve quindi emettere una ricevuta.

La legge 135/2001 pone le
basi per una regolamentazione omogenea ed uniforme delle professioni
turistiche, delle quali sono le più tipiche quelle della guida e
dell’accompagnatore.
Il coordinamento fra le regioni conferma entrambe queste figure
tradizionali aggiungendo anche quella di guida ambientale ed escursionistica.
La guida turistica
Legge 217/83 (legge quadro)- Art. 11
“E’ guida turistica chi, per
professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad
opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le
attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. […] Le
regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all’esatta conoscenza
di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d’arte,
dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle
risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione.”
L’articolo 10 del DPR 633/72 stabilisce che le prestazioni di
guida siano esenti da IVA, pur permanendo l’obbligo di rilasciare regolare
ricevuta per ogni prestazione fornita.
La qualificazione professionale della guida turistica è precisata
dalla FEG (Federazione Europea delle Guide).
Essa consiste in:
- un’ampia
cultura generale, con specifico riferimento alla storia, alla geografia,
all’arte, all’architettura, all’economia, alla politica, alla religione e agli
aspetti sociologici relativi all’area in cui opera;
- una
conoscenza linguistica specializzata, che consente l’uso della
terminologia appropriata in molti campi e linguaggio fluente nelle lingue
parlate;
- abilità
nell’intrattenere relazioni personali, conoscenze di base di tecniche di
comunicazione, ivi compresa l’arte
di condurre.
La guida viaggiante
Una sentenza di condanna
dello Stato italiano della Corte di Giustizia della Comunità Europea ha
ridimensionato l’attività delle guide locali italiane dichiarando che la
Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ai sensi dell’art. 59 del
trattato CEE, avendo subordinato
“la prestazione di guida
turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato
membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o
monumenti storici che richiedono l’intervento di una guida specializzata, al
possesso di una licenza rilasciata dopo l’acquisizione di una determinata
qualifica comprovata mediante il superamento di un esame.”
In sostanza l’Unione Europea riconosce il diritto di riservare a
guide specializzate solo prestazioni specifiche di illustrazione di musei e
monumenti storici, e non anche generiche visite di città, centri storici e aree
di interesse turistico, come previsto dalle leggi italiane. Queste ultime
possono essere pertanto assistite anche dagli accompagnatori che assumono il
ruolo di guide viaggianti.
Le regioni hanno l’incarico di distinguere i siti che possono
essere illustrati solo da guide specializzate e tutti i monumenti, le piazze,
le chiese non espressamente indicati nell’elenco possono essere visitati e
guidati da tour leader
(accompagnatori) che non hanno la qualifica di guide.
L’accompagnatore
turistico
Legge 217/83 (legge quadro) – Art. 11
“E’ accompagnatore turistico
o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone
nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi
significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori
dell’ambito di competenza delle guide.”
Gli accompagnatori devono possedere, e le Regioni devono
accertarne il possesso con gli esami di abilitazione,
adeguate conoscenze di geografia turistica, nonché dei regolamenti
per le comunicazioni e i trasporti e sull’organizzazione turistica.
Un’altra legge valida in tutta Italia prevede che possano
esercitare la professione di accompagnatore sul territorio italiano anche i
cittadini stranieri, domiciliati all’estero, che non possono essere in possesso
di abilitazione regionale, purchè muniti di dichiarazione di abilitazione a
svolgere l’attività, rilasciata da autorità competente del loro paese.
Gli accompagnatori sono lavoratori autonomi che operano su
incarico dei tour operator; per le loro prestazioni emettono fatture,
regolarmente gravate di IVA ad aliquota ordinaria
Il promotore
Il promotore turistico è
una persona che visita le agenzie di viaggio per conto di uno o più tour operator per illustrare i pacchetti che
questi predispongono, mostrare le caratteristiche dei cataloghi e cercare,
insomma, di invitarli a vendere quei viaggi.
Il suo compito è quello di convincere i titolari d’agenzia e i
banconisti a vendere i prodotti del t.o. per cui lavora.
Solitamente si tratta di un professionista inquadrato fra gli
agenti di commercio, che paga i suoi contributi previdenziali all’Enasarco
(Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti del Commercio) ma può
essere anche un lavoratore dipendente.
Se si tratta di un professionista, egli viene remunerato con una
provvigione, che può aggirarsi intorno all’1-1,5% del fatturato delle agenzie
di viaggio che gli vengono assegnate e in più può ricevere premi in relazione
all’incremento delle vendite nella sua area di influenza.
Una figura
particolare: il direttore tecnico
Il direttore tecnico
d’agenzia di viaggi è una figura prevista dall’art. 9 della legge-quadro del
1983.
La nuova legge quadro n. 135 del 2001 non fa cenno all’esistenza
di questa figura e il comitato di coordinamento fra le regioni non ha ancora
trovato una posizione precisa.
Tutt’oggi non si sa se questa figura continuerà ad esistere o se
si tratta di una specializzazione destinata a scomparire; per ora rimane in
vigore perché è recepita dalle leggi regionali e la normativa precedente prevedeva
che l’esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita dei
servizi turistici eseguite dalle agenzie di viaggio fosse assoggettata “ad
autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del
richiedente dei seguenti requisiti professionali:
- conoscenza
dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- conoscenza
di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- conoscenza
di almeno due lingue straniere.
Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti
con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i
requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore
tecnico.” (art. 9 legge 217/83).
Il direttore tecnico era il proprietario del quale erano stati
accertati i requisiti professionali, oppure era un dipendente dell’agenzia che
aveva subito la medesima procedura di accertamento delle conoscenze.
Nell’articolo si parlava anche di “continuità ed esclusività”
nello svolgimento della propria opera in agenzia: da ciò si deduceva che ogni
direttore tecnico poteva operare in una sola agenzia e non gli era permesso
svolgere le proprie mansioni in più imprese.
Le regioni, nella loro normativa, avevano interpretato questa
norma in modo restrittivo, imponendo un diverso direttore tecnico a ogni sede
di agenzia; una sentenza della Corte costituzionale del 1998 ha però chiarito
che è necessario un direttore tecnico per ogni impresa e non per ogni sede.
Ciò significa che se un’agenzia ha più sedi e più filiali necessita
comunque di un unico direttore tecnico.