BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio
consolidato è stato introdotto in Italia col il recepimento della VII direttiva
CEE. Sono tente al consolidamento le società per azioni,in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata che controllano un’altra impresa. Il
concetto di controllo è illustrato nell’art 2359 del Codice civile.
Il controllo
è:
·
di diritto:quando una
società dispone della maggioranza assoluti dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria di un’altra società
·
di fatto quando si
configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un influenza
dominante sulle decisioni dell’assemblea ordinaria di un’altra società
·
contrattuale:quando pur
in assenza di una partecipazione azionatoria una società ha un influenza
dominante su un’altra società a causa di vincoli contrattuali.
Il bilancio
consolidato esprime ciò che il gruppo,come entità economica unitaria produce
rispetto all’ambiente esterno. In Italia è possibile derogare ossia essere
esclusi dal consolidamento per gli IAS no.
Il bilancio
consolidato si redige nello stesso modo in cui si redige il bilancio ordinario,con
gli stessi criteri e ha gli stessi documenti, l’unica differenza è che sono
eliminati:
1.
le partecipazioni in
imprese incluse nel consolidamento e le
corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste
2.
i debiti e i crediti tra
le imprese che partecipano al consolidamento
3.
i proventi e gli oneri
relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime
4.
gli utili e le perdite
conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori
compresi nel patrimonio
Gli importi ai numeri 3,4 e 5 se ne vengono
indicate le motivazioni in nota integrativa inoltre in nota integrativa deve
essere specificato se sono stati utilizzati criteri di valutazione diversi
rispetto a quelli utilizzati dalle imprese facenti parte del consolidato(deroga
non concessa dagli IAS)
La differenza che emerge dalla compensazione fra
valore delle partecipazione detenuta dalla impresa che redige il
consolidato e valori contabili di carico
delle imprese incluse nel consolidamento può essere:
- negativa
e in tal caso va iscritta in una voce del patrimonio netto denominata riserva di consolidamento(per
gli IAS si parla di badwill e in tal caso va solo in conto economico e va
iscritto nella parte positiva con la denominazione utile da consolidamento.
Se però la differenza di valori deriva dall’applicazione di criteri di
valutazione differenti tale differenza va iscritta nel fondo
consolidamento rischi ed oneri futuri
- positiva
e in tal caso va iscritta in una voce dell’attivo denominata differenza da
consolidamento(tale differenza per gli IAS è detta goodwill)ed è
assimilabile all’avviamento. Nel caso in cui però questa differenza sia
derivante da un cattivo affare e quindi rappresenti un eccedenza di costo
della partecipazione si deve procedere alla diminuzione fino a concorrenza
della eventuale riserva di consolidamento e poi la differenza la iscrivo
in conto economico come costo d’esercizio.
BILANCIO
DI LIQUIDAZIONE
Bilancio di
liquidazione:l’azienda è un organizzazione destinata a perdurare nel tempo,ma
destinata anche ad avere una fine. La fine di una impresa è sancita dalla liquidazione.
Non rientrando nel ciclo di vita dell’impresa la liquidazione è un fatto
straordinario dell’azienda diverso però dagli altri eventi straordinari
azienda(scissione fusione)perché ne sancisce la morte. La liquidazione può essere:
·
coattiva,ossia voluta dalla legge,i
liquidatori sono nominati dal tribunale.
·
volontaria che si attua attraverso la delibera
dell’assemblea dei soci che:
1.
dichiara l’impresa in liquidazione
2.
nomina i liquidatori e ne
stabilisce il numero dei liquidatori(gli stessi amministratori possono essere
nominati liquidatori)
3.
indica i criteri di liquidazione
che devono essere seguiti
Il fine ultimo
della liquidazione è la dismissione del patrimonio dell’impresa,realizzando
l’attivo ossia monetizzandolo,ed estinguere i debiti e l’eventuale residuo:se
positivo va diviso per i soci,se negativo ogni socio dovrà pagare una parte dei
debiti ancora insoluti.(monetizzazione dell’attivo ed estinzione del passivo).
N.B. Le aziende in
liquidazione pagano comunque le imposte.
I liquidatori hanno
l’obbligo di gestire la fase di dismissione del patrimonio,non gestiscono
l’azienda.
Prima che subentrino i liquidatori gli amministratori,per legge,sono
tenuti a redigere un documento che indichi la situazione patrimoniale
dell’impresa. Gli amministratori con questo documento definiscono anche le loro
responsabilità nei confronti dei terzi. La situazione presentata dagli
amministratori è redatta con gli stessi criteri di redazione del bilancio
d’esercizio ossia con CRITERI DI FUNZIONAMENTO. A tale documento devono essere
allegate anche le relazioni degli organi di controllo dell’impresa. Tali organi
sono:
- il collegio sindacale→controllo
amministrativo e di legalità
- società di revisione→controllo
contabile
Es. situazione
patrimoniale dell’impresa alfa redatta dagli amministratori prema di essere
sostituiti dai liquidatori.
S.P. alfa spa
Costi
d’imp.4000 Fornitori 14000
Imp. 22000 Db trib.
14000
Merci 8000 Db. Tfr.
12000
Cr.v/clienti 16000 Db. Div 5000
Cap.soc. 5000
I liquidatori sulla
base della situazione presentata dagli amministratori a loro volta redigono un
documento che presenta una situazione patrimoniale dell’impresa diversa. Il
documento redatto dai liquidatori è il bilancio di liquidazione dal
quale si ricava il c.d. capitale di liquidazione. Attraverso tale bilancio si riesce a capire
quanta parte dell’attivo verrà realizzata e quanta parte del passivo verrà
estinta e stabilisce anche le responsabilità dei liquidatori. Il bilancio di
liquidazione è diverso da quello degli amministratori perché i liquidatori nel
redigere tale documento usano non criteri di funzionamento,ma CRITERI DI
REALIZZO, per l’attivo e di PRESUMIBILE
ESTINZIONE per il passivo che coincide con il valore nominale. Tali criteri si
basano sul mercato e quindi non presentano quel carattere di soggettività
sempre presente nei criteri di funzionamento; teli criteri tengono conto anche
della natura delle voci dell’attivo e del tipo di impresa. Per quanto riguarda
l’attivo tali criteri possono portare:
·
ad eliminare alcune voci(es.i
costi d’impianto,infatti criterio di realizzo consiste nel valutare le
immobilizzazioni non più in riferimento al loro costo storico, ma iscrivo il
suo valore in base ad una stima più o meno precisa del valore di mercato che
quel bene ha in quel momento).
·
a ridurre(es.crediti) o
aumentare(es.immobili)il valore di alcune voci
Per quanto concerne
il passivo tali criteri portano alla stessa situazione presentata dai soci.Il
passivo può aumentare però per le spese che riguardano la fase di liquidazione
e per il pagamento dei compensi spettanti ai liquidatori stessi.
Es. bilancio di
liquidazione redatto sulla scorta di quello degli amministratori.
S.P. alfa spa
Imp. 22000 Forn
14000
Merci 8000 Db.trib 14000
Cr.v/clienti 13000 Db.tfr 12000
Saldo
liqu. 2000 Db.div.
5000
Le liquidazioni
possono durare anche anni (si prendano ad esempio le liquidazioni che sono in
piedi dal 1962 delle ex-società elettriche).In questo caso è necessario e opportuno(per ragioni fiscali) che il
liquidatore rediga anche bilanci di liquidazione intermedi anche se comunque
può redigere solo un bilancio iniziale ed uno finale.
I bilanci intermedi
di liquidazione danno il senso del processo di liquidazione “raccontando” ciò che è stato estinto, venduto, e a che
punto si trova il processo liquidatorio sino a quel mometo, momento in cui si
evince quanto è possibile ripartire ai soci.
Terminata la
liquidazione il bilancio finale (molto semplice dove nell’attivo si iscrivono
le attività monetizzate e quindi avrò la banca al netto delle passività pagate
e nel passivo il saldo di liquidazione o viceversa)viene sottoscritto dai
liquidatori e in seguito approvato con delibera dell’assemblea dei soci. Una
volta approvato viene depositato dai liquidatori presso il registro delle
imprese,l’impresa alfa viene cancellata dallo stesso e termina la sua
esistenza.
N.B. I criteri di
valutazione dei liquidatori non possono
essere quelli del bilancio ordinario perchè esso si fonda sul presupposto della
continuità aziendale e quindi laddove non si ha continuità (infatti si parla di
bilancio straordinario) non si possono ponderare giudizi di competenza con
rinvii dei costi all’esercizio successivo (ammortamenti).
Nel
capitale di liquidazione il reddito è visto come un capitale
monetario,mentre gli altri capitali hanno un reddito associato distinto da
essi.