Capitolo Primo
Gli istituti
1. La
nozione di tributo tra ideologia e diritto positivo.
Nel linguaggio ordinario, i
termini tributo, imposta, tassa, contributo ed altri sono in sostanza,
semanticamente equivalenti; in sede giuridica tali termini, sono specialistici.
La definizione di tributo è affidata all’interprete. Per ripercorrere
sommariamente le tappe dell’evoluzione dottrinale, si può cominciare col
ricordare che, nelle prime elaborazioni dei giuristi, la nozione di tributo è
influenzata dagli studi di scienza delle finanze: tali studi distinguono le
entrate pubbliche in relazione al tipo di spese pubbliche che servono a
finanziare. Essendovi spese pubbliche indivisibili e divisibili, le entrate
destinate a finanziare le spese indivisibili sono dette imposte, mentre le
entrate destinate a finanziare quelle divisibili sono dette tasse. Oltre che
l’impostazione degli studi di scienza delle finanze, sui giuristi italiani ha
operato l’influenza della dottrina tedesca del diritto pubblico che,
caratterizzava il tributo come espressione di sovranità. Da qui nasce il
tributo come entrata coattiva o autoritativa, ossia un’entrata la cui
obbligatorietà è imposta con un atto dell’autorità, senza che vi concorra la
volontà dell’obbligato. La coattività, distingue, dunque il tributo dalle
entrate di diritto privato; essa è però carattere tipico ma non esclusivo del
tributo. Perciò il tributo viene definito in base ai seguenti ulteriori
caratteri distintivi: a) dal punto di vista degli effetti il tributo comporta
il sorgere di una obbligazione di pagamento a titolo definitivo; b) dal punto
di vista della fattispecie, il tributo si collega ad un fatto di natura
economica. Ciò consente, tra l’altro, di distinguere il tributo dalle sanzioni
pecuniari, che pure si risolvono in prestazioni pecuniarie imposte
autoritativamente, ma derivano da fattispecie assunte come illeciti; c) dal
punto di vista funzionale, il tributo è definito come un istituto la cui
finalità è essenzialmente fiscale, ossia di procurare un’entrata ad un ente
pubblico.
2. Classificazione
dei tributi
Entro l’ampia categoria dei
tributi sono da includere: l’imposta, la tassa, e il contributo.
A) L’imposta
è il tributo per eccellenza, da studiare in relazione al tipo di presupposto
che da vita al prelievo. Soprattutto al fine di distinguere l’imposta dalla
tassa, l’imposta viene caratterizzata per ciò, che il suo presupposto è un
fatto posto in essere da un soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica
con un’attività dell’ente pubblico; il suo presupposto insomma, è un evento cui
sono estranei l’ente e l’attività pubblica.
B) La
tassa si distingue dall’imposta per il fatto che il suo presupposto è un atto o
un’attività pubblica, ossia l’emanazione di un provvedimento o la prestazione
di un servizio, specificatamente riguardanti un determinato soggetto. Vi sono
tasse collegate all’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi e tasse
collegate all’espletamento di un servizio pubblico.
C) Viene denominato contributo o tributo speciale
quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l’arricchimento
(incremento valore immobili) che determinate categorie di soggetti ritraggono
dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata, di per sé, alla collettività.
D) Taluni
includono nelle entrate tributarie anche quelle derivanti dai monopoli fiscali;
a certi effetti, l’inclusione è opportuna ; ad altri effetti no. Molto dipende
dai punti di vista: se la definizione di tributo è imperniata su i suoi
caratteri strutturali, il monopolio fiscale non è un tributo; se invece ci si
basa sulla funzione degli istituti fiscali anche il monopolio è un tributo.
3. Valore
ed usi delle definizioni di tributo.
In passato, veniva
attribuita grande importanza, non solo teorica ma anche pratica alla
distinzione tra entrate patrimoniale dello Stato ed entrate tributarie. Inoltre
rivestiva importanza la distinzione tra imposte dirette ed indirette, in
relazione alle disposizioni del vecchio codice civile in materia di privilegi.
La dottrina tradizionale poneva delle definizioni che rispecchiavano il quadro
ideologico e normativo dell’epoca in cui quelle definizioni furono elaborate, e
se ne serviva in modo uniforme per l’interpretazione delle disposizioni.
L’utilizzazione oggi di quelle nozioni deve essere invece sottoposta ad un
duplice vaglio: occorre vedere se rispecchiano il nuovo quadro normativo, e se
si prestano ad essere usate per intendere le disposizioni vigenti. La dottrina
affronta tuttora il problema con un approccio di tipo aprioristico-deduttivo.
Inoltre, essa non sembra rendersi conto del fatto che le definizioni non sono
da apprezzare per il loro valore logico, ma per il loro valore operativo; non
conta, insomma, che una definizione sia vera, esatta ecc., conta se vale per
intendere le formule di legge in cui è adoperato il termine definito; e poiché
le disposizioni da interpretare sono diverse, le definizioni di tributo possono
essere molteplici; un certo istituto potrebbe essere tributo ai fini di una
norma, potrebbe non esserlo ai fini di un’altra norma. Le definizioni e classificazioni
in uso nella dottrina tradizionale si dimostrano poco utili al fine di definire
l’ambito di applicazione delle due più importanti disposizioni costituzionali
che riguardano il diritto tributario. Infatti le definizioni e classificazioni
tradizionali non valgono ai fini dell’art. 23 Cost. che, come vedremo,
comprende tutte le prestazioni imposte e quindi anche prestazioni non
tributarie secondo la definizione tradizionale di tributo. Inoltre, le
definizioni e classificazioni tradizionali non valgono ai fini dell’art. 53
Cost. che, come vedremo correla alla capacità contributiva ogni prestazione che
costituisce concorso alla spesa pubblica prescindendo quindi dalla
qualificazione tributaria della prestazione.
4. Delimitazione
del diritto tributario.
La nozione di tributo e
quella di diritto tributario sono coestensive; il diritto tributario è per
definizione quel settore dell’ordinamento che disciplina i tributi. Il diritto
tributario fa parte del diritto finanziario che a sua volta è parte del diritto
amministrativo. Nella disciplina di ogni tributo, possiamo distinguere una
disciplina sostanziale (dir. trib. in senso stretto) ed una disciplina (in
senso lato) formale. Per disciplina sostanziale si intende il complesso di
norme che di un tributo stabiliscono il presupposto , le esenzioni , i soggetti
passivi e la misura. Ma hanno a che vedere con il tributo altri tipi di norme :
quelle che disciplinano l’istituzione e l’applicazione del tributo
(accertamento, riscossione, rimborsi), cui si accompagnano norme punitive e
norme processuali.
Capitolo Secondo
Le Fonti
1. Le
fonti
L’espressione fonte del
diritto è quella con cui metaforicamente sono designati gli atti e i fatti
normativi, da cui sono prodotte norme astratte e generali. Le principali norme
sulle fonti sono contenute nella Costituzione, negli statuti regionali, nelle
disposizioni preliminari al codice civile, nella legge sull’attività di governo
ecc. Le diverse fonti del diritto costituiscono un ordinamento gerarchico; esse
sono disposte a gradi: le fonti di ciascun grado possono abrogare o modificare
norme dello stesso grado o norme di grado inferiore, e devono conformarsi alle
norme di grado superiore. Secondo la terminologia tradizionale, le leggi sono
fonti primarie e i regolamenti sono fonti secondarie.
2. La
riserva di legge ( art. 23 Cost.)
Già la Statuto Albertino
(art. 30) poneva una riserva di legge in materia tributaria stabilendo che
“nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle
camere e sanzionato dal Re”. La norma, esprimeva un certo assetto di rapporti di potere tra le classi sociali
rappresentate dai parlamenti, da un lato, e dal monarca e dall’esecutivo,
dall’altro. Nel pensiero liberale, la norma è
invece ricondotta al più generale principio per cui solo la legge può
incidere nella sfera della proprietà e libertà individuali. Nella nostra Cost.,
il principio trova espressione nell’art. 23, secondo il quale “nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
La dottrina tradizionale e la stessa Corte Cost., nelle prime sentenze hanno
attribuito a tale norma la funzione garantista., conforme all’ideologia
liberale di tutelare la libertà e la proprietà dei singoli. Anche l’art. 23 va
interpretato nel contesto dei valori costituzionali: ciò non significa negare
che esso tuteli la proprietà e la libertà dei singoli, ma comporta che la
riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, si pone
nell’ambito della Cost. vigente, in funzione immediata e prevalente di
interessi generali e solo in via mediata e subordinata degli interessi dei
privati.
3. Esegesi dell’art.23 Cost.
I problemi esegetici posti
dall’art. 23 Cost. sono essenzialmente tre: nozione di prestazione imposta,
nozione di legge, nozione di base legislativa.
A) L’art.
23 concerne le prestazioni personali e patrimoniali imposte. Adoperando tale
locuzione si è costituzionalizzato un principio elaborato dalla dottrina
amministrativa sotto il vigore dello statuto albertino: il principio per cui le
prestazioni coattive dei singoli, a favore degli enti pubblici rappresentano
una limitazione della proprietà e libertà individuali, possono essere stabiliti
solo con legge. Nell’ambito di tale teoria i tributi sono prestazioni coattive.
La norma contempla non soltanto le prestazioni patrimoniali ma anche quelle
personali. La categoria delle prestazioni patrimoniali ha maggiore importanza
pratica ed è quella che più interessa in questa sede, perché in tale categoria
rientrano le prestazioni tributarie.
B) Circa
il significato in cui il termine legge è assunto nell’art. 23, vi è concordia
nel ritenere che legge non è soltanto quella statale ordinaria, ma ogni atto
normativo avente efficacia formale di legge: decreto legge e decreto
legislativo. Non vi è poi ragione di escludere la legge costituzionale. Si
ritiene inoltre, che anche la legge regionale o provinciale soddisfa il
precetto dell’art. 23 (fermo restando i limiti costituzionali della potestà
legislativa regionale o provinciale, in materia impositiva). Molto dibattuto
è il problema del rapporto tra riserva
di legge e fonti comunitarie. Il problema riguarda, in particolare, i
regolamenti comunitari self executing. La tesi prevalente è quella secondo cui,
con adesione al trattato, l’Italia ha operato una limitazione della propria
sovranità pienamente legittimata dall’art. 1 Cost. : il che comporta deroga
alle norme costituzionali sia in materia di potestà legislativa, sia in materia
di riserva di legge.
C) La
riserva dell’art. 23 Cost. è relativa, non assoluta; vediamo perciò quale sia
la base legislativa, che deve essere contenuta nella legge: distinguiamo in
altri termini, quali elementi della disciplina di un tributo devono essere
previsti dalla legge e quali possono essere previsti con altri atti non legislativi.
Il problema riguarda non tutti i tipi di norme che si definiscono correttamente
tributarie, ma soltanto quelle impositive. Si ritiene concordemente,
innanzitutto, che la legge debba determinare il presupposto ed i soggetti
passivi del tributo. La legge deve fissare, inoltre la misura del tributo. In
proposito, la Corte Cost. reputa rispettato il precetto ex art. 23 se la legge
indica la misura massima dell’aliquota, o fissa i criteri idonei a delimitare
la discrezionalità dell’ente impositore. Sovente la legge attribuisce
all’autorità amministrativa poteri normativi che influiscono sulla
determinazione della base imponibile : anche qui, il criterio che consente di
ritenere legittime o no tali previsioni, sta nel vedere se la discrezionalità
dell’autorità amministrativa è sufficientemente delimitata.
4. Le
leggi e gli atti aventi forza di legge.
A) La
legge dello Stato è la fonte, per così dire, normale delle norme tributarie:
ciò è una conseguenza della riserva di legge contenuta nell’art. 23 . Il che
comporta che ,di massima, le norme tributarie siano contenute in atti aventi
forma di legge o efficacia di legge. Nessuna peculiarità vi è per la formazione
e l’approvazione delle leggi tributarie: si applicano gli artt. 70 e seg. della
Cost. Le leggi tributarie però non possono essere abrogate con referendum
popolare e non possono essere approvate con la legge di bilancio. Si è inteso
conservare la distinzione tra leggi (sostanziali) di prelievo e di spesa, e
legge (formale) di approvazione del bilancio.
B) Anche
la legge regionale è fonte di norme tributarie: essa soddisfa la riserva di
legge ex art. 23, ma può disporre solo entro certi limiti, che sono più
ristretti per le regioni a statuto ordinario, più larghi per quelle a statuto
speciale. Per le regioni ordinarie, occorre far capo all’art. 119 Cost. che,
nel primo comma, proclama l’autonomia finanziaria (Le regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica che la
coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni) e, nel
secondo, delimita la potestà tributaria (alle regioni sono attribuiti tributi
propri e quote di tributi......). Questi precetti costituzionali sono stati
interpretati in vario modo. Di fatto il legislatore ha optato per una soluzione
piuttosto riduttiva: con la l. Del 16/5/70 n° 281, sono state attribuite alle
regioni di diritto comune quattro specie di tributi (imposta sulle concessioni
statali dei beni del demanio e del patrimonio indispensabile; tassa sulle
concessioni regionali; tassa di circolazione; tassa per l’occupazione di spazi
e aree pubbliche). La legge statale regola completamente questi tributi,
lasciando al legislatore regionale la sola facoltà di fissare le aliquote,
entro minimi e massimi prefissati dalle legge statale. Questi tributi quindi
sono propri delle regioni solo perché le regioni ne ricevono il gettito; nella sostanza, sono tributi voluti dallo
Stato, che provvede anche ad amministrarli. Per le regioni a statuto speciale,
andrebbero analizzate le singole norme statutarie: queste sembrano attribuire
alle regioni differenziate un’autonoma potestà normativa in campo tributario in
armonia con il sistema tributario statale . Di tale potestà le regioni hanno
fatto uso soltanto per concedere esenzioni o agevolazioni rispetto a tributi
erariali : il che è stato ritenuto ammissibile dalla Corte solo a condizione
che le norme regionali di favore trovino riscontro in un tipo di esenzione già
contemplato dalle norme statali.
C) I
decreti legge sono abbastanza frequenti in materia tributaria. Essi possono
essere emanati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza e
debbono essere convertiti in legge entro 60 gg., altrimenti decadono ex-tunc.
Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di
decreti non convertiti (art. 77).
D) Anche
i decreti legislativi sono molto frequenti in materia tributaria. Essi trovano
fondamento nell’art. 76 Cost. , che consente alle Camere di delegare al Governo
l’esercizio della funzione legislativa “con determinazione dei principi e
criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetto definiti”. Il
ricorso frequente in materia tributaria al meccanismo della delega trova la sua
ragione in ciò che le norme tributarie, per il loro tecnicismo, mal si prestano
ad essere elaborate e discusse in sede parlamentare, soprattutto quando l’area
di intervento è piuttosto estesa.
5. I
testi unici.
La legge per la riforma
tributaria ha attribuito al Governo il potere di emanare : a) decreti
legislativi per l’attuazione della riforma; b) decreti legislativi con
disposizioni integrative e correttive; c) decreti legislativi recanti testi
unici. Circa il contenuto dei testi unici, la legge delega dispone che essi
contengano le norme emanate in attuazione della riforma e le norme previgenti
rimaste in vigore, con la possibilità di apportare le modifiche necessarie per
il coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni contrasto con
i principi e criteri direttivi della delega. I testi unici di attuazione della riforma
tributaria, quindi, non sono testi soltanto compilativi (di pura raccolta di
disposizioni vigenti), ma testi innovativi, in quanto possono contenere
disposizioni integrative e correttive delle norme preesistenti.
6. I
regolamenti.
Nella gerarchia delle fonti
sono subordinati alle leggi; quindi non possono essere in contrasto con norme
di legge; se sono contrari alla legge, possono essere annullati dal giudice
amministrativo e disapplicati dagli altri giudici (ordinario e tributario). I
regolamenti non sono oggetto di giudizio di costituzionalità; se contrari a
norme costituzionali, sono annullati o disapplicati come nel caso in cui sono
contrari alla legge. Nei limiti in cui ciò è consentito dalla riserva di legge
(art. 23), fonte di produzione di norme tributarie possono essere anche i
regolamenti, sia di organi statali sia di enti locali.
A) La
l. 23/8/88 n°400, recante “disciplina dell’attività di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ha disciplinato (art. 17) la
potestà regolamentare prevedendo che i regolamenti governativi sono deliberati
dal Consiglio dei Ministri, dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato,
e sono emanati dal Pres. Della Rep.. Tali regolamenti possono essere emanati
per disciplinare: 1) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 2)
L’attuazione ed integrazione delle leggi e dei decreti legislativi; 3) le
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge; 4) l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge; 5) L’organizzazione del lavoro e i
rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il Governo
dispone di una potestà regolamentare generale esercitabile anche senza
specifica autorizzazione legislativa; esso è titolare, inoltre, di una potestà
esercitabile solo previa autorizzazione legislativa, nelle materie non coperte
da riserva assoluta di legge.
B) I
regolamenti ministeriali sono adottati con decreto del Ministro nelle materie
di competenza del ministro. Quando la
materia è di competenza di più ministri, sono emanati regolamenti
interministeriali, sempre in base ad apposite autorizzazione legislativa. I
regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti governativi e debbono essere comunicati al Pres. del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
C) Vi
sono poi i regolamenti locali, emanati da regioni, province e comuni; per lo
più essi hanno per oggetto la fissazione di aliquote (la legge però fissa
sempre il tetto max).
7. Le
fonti comunitarie.
Il trattato istitutivo
della CEE è stato ratificato con legge ordinaria; è stato così inserito, nel
sistema delle fonti del nostro diritto, un meccanismo in base al quale valgono
nell’ordinamento italiano anche le norme comunitarie. Il sistema delle fonti
del diritto comunitario è costituito, innanzitutto, dal diritto c.d. primario,
elaborato direttamente dagli stati membri, e vi è poi il diritto derivato,
costituito dalle norme emesse dagli organi comunitari. Tra le fonti di
produzione del diritto comunitario derivato hanno particolare importanza i
regolamenti e le direttive. Il regolamento a norma dell’art. 189 del trattato,
ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi, ed è direttamente
applicabile in ciascuno degli stati membri. La diretta applicabilità comporta
che gli Stati non possono e non debbono emanare norme per introdurre un
regolamento nell’ordinamento interno. In quanto produttivo di effetti
immediati, il regolamento è idoneo ad attribuire ai singoli dei diritti che i
giudici nazionali devono tutelare. Le direttive secondo l’art. 189 del trattato
CEE, vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, mentre è rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati l’adozione
degli strumenti e dei mezzi per raggiungerlo.
8. Efficacia
delle norme nel tempo.
A) A
norma dell’art. 73 Cost., “le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore 15 gg. dopo la loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”. Vi possono essere casi, nei
quali entrata in vigore ed efficacia non coincidono ; ci si riferisce ai casi
in cui il momento dell’entrata in vigore indica soltanto che la legge è
perfetta e vale come tale, ma i suoi effetti sono differiti o retroagiscono. I
decreti legge, di solito hanno efficacia dal giorno della loro pubblicazione, e
perdono efficacia (sin dall’inizio) se non sono convertiti in legge entro 60
gg. dalla loro pubblicazione.
B) Di
regola la legge non dispone che per l’avvenire : essa non ha effetto
retroattivo; possono però darsi leggi retroattive. Possono dunque darsi leggi
tributarie retroattive; la retroattività può concernere la fattispecie
(dell’imposta), gli effetti od entrambi gli elementi della norma tributaria. La
retroattività attiene alla fattispecie quando, ad esempio , viene istituito un
tributo su fatti già avvenuti quando è approvata la legge. La retroattività
attiene agli effetti quando, ad un fatto che si verifica dopo l’entrata in
vigore della legge, sono collegati effetti che invece riguardano il passato; si
pensi, ad esempio, ad una legge di condono.
C) Una
volta individuato il momento in cui inizia l’efficacia di una legge può essere
dubbio quale sia il trattamento giuridico di fatti o di situazioni che
avvengono in parte sotto l’impero di una legge, in parte sotto l’impero della
legge successiva. Di solito il legislatore risolve i problemi che si pongono in
caso di successione di legge con norme apposite dette norme di diritto
transitorio.
D) Secondo
un principio consolidato, le norme procedimentali sono norme di applicazione
immediata: con il che si vuole dire che si applicano ai procedimenti che
iniziano o che sono in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore della
nuova legge, anche se hanno per oggetto fatti avvenuti in passato. Spesso,
invece, nel diritto tributario, le nuove leggi procedimentali si applicano solo
ai presupposti d’imposta successivi all’entrata in vigore della legge. Ciò
dipende dalla stretta correlazione, di solito esistente, tra norme sostanziali
di un dato tributo, e norme relative alla sua applicazione.
E) Le
leggi cessano di essere efficaci quando sono abrogate, quando sono dichiarate
incostituzionali, e in caso di leggi temporanee quando scade il termine
previsto. L’abrogazione di una legge può avvenire in 3 modi: “per dichiarazione
espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla
legge precedente”. Con l’abrogazione, l’efficacia della legge abrogata cessa
ex-nunc; il che significa che la legge continua ad essere la legge regolatrice
dei fatti avvenuti nell’arco temporale che va dalla sua entrata in vigore alla
data della sua abrogazione; quindi una legge tributaria abrogata continua ad
essere applicabile ai fatti avvenuti prima dell’abrogazione. Analogo discorso
vale per le leggi temporanee dopo la scadenza del termine. Invece la
dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia
ex-tunc; perciò, dopo la pronuncia della Corte Cost., la legge giudicata
illegittima è da considerare come mai esistita.
F) Infine,
le norme nazionali pur rimanendo formalmente vigenti, diventano inapplicabili
quando sopravviene una norma comunitaria non compatibile con la norma
nazionale.
Capitolo Terzo
L’interpretazione – sezione
prima –
1. Testo,
norma, interpretazione.
L’interpretazione mira a
scoprire la norma che il legislatore ha inteso esprimere, quindi, è vista come
attività meramente ricognitiva di una realtà che le preesiste. Il legislatore
produce (non norme ma ) testi, ai cui enunciati l’attività interpretativa
attribuisce un significato: a questo significato di da il nome di norma.
2. I
vincoli dell’interpretazione.
L’attività interpretativa
non è del tutto libera né del tutto vincolata. I vincoli d’interpretazione,
posti dallo stesso ordinamento giuridica sono i seguenti:
a) vincoli
derivanti dalla struttura gerarchica dell’ordinamento: i testi di legge devono
essere interpretati in modo da risultare conformi alla Cost.; in materia
tributaria le leggi devono essere interpretate in modo da risultare conformi
all’art. 53 Cost.; i testi delle leggi delegate devono essere interpretati in
modo da risultare conformi alle leggi di delegazione; i testi delle norme
nazionali devono essere interpretati in modo da risultare conformi alle norme
comunitarie; i testi dei regolamenti devono essere interpretati in modo da
risultare conformi alle norme di legge , ecc;
b) Vincoli
derivanti da leggi interpretative e dalle definizioni legislative;
c) Vincoli
derivanti dalle norme sull’interpretazione.
Tra le norme generali
sull’interpretazione vanno ricordate le seguenti. Innanzitutto va ricordato
l’art. 12 disp. Prel. C. C. Primo comma (nell’applicare la legge non si può
attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese del significato proprio
delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore. In secondo luogo vi è l’art. 12 cit. Secondo comma ( se una controversia
non può essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico
dello Stato). Terzo luogo, art. 13, che vieta l’analogia per le leggi penali e
per quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.
3. Semantica
delle leggi tributarie.
Nel lavoro interpretativo
debbono essere risolti problemi di vario tipo : semantici, sintattici, logici,
ecc.. I problemi semantici sono quelli che ineriscono al significato delle
parole. E’ immanente, nell’uso giuridico della lingua storico-naturale, il
fenomeno della specializzazione; l’uso di un termine da parte del legislatore
tecnicizza il termine, che assume un significato che si differenzia da quello
ordinario; abbiamo così parole che hanno un significato generale nella lingua
comune e sensi specializzati in sfere più ristrette. Vengono detti vocaboli
tecnici quelli che nell’uso giuridico hanno significato specialistico; può
trattarsi di termini che non ricorrono nell’uso ordinario, ma solo in quello
giuridico o di termini in uso sia nel linguaggio comune che in quello
giuridico. Vediamo ora quali sono i problemi semantici più ricorrenti:
A) La
specializzazione del significato di un termine può essere implicita o
esplicita. L’uso di un termine da parte del legislatore è o può essere, di per
sé un fatto che specializza il termine. Quando si dice che un termine assume un
determinato significato agli effetti della tale disposizione o della tale
legge, si postula appunto che il legislatore abbia in qualche modo operato un
mutamento semantico del testo. La specializzazione è esplicita quando il
legislatore fornisce la definizione del significato di un termine o di un
complesso di termini. In presenza di definizioni legislative esplicite, diventa
irrilevante ogni diverso significato attribuito o attribuibile al termine
legislativamente definito.
B) Non
solo le parole della lingua ordinaria ma anche quelle tecnico giuridiche
possono essere ambigue, polisemiche, di significato incerto.
C) Quando
un termine, oltre che d’uso comune, ha un significato tecnico, s’intende che è
usato nel suo significato tecnico. Il significato tecnico prevale dunque su
quello ordinario.
D) La
dottrina ha discusso ampiamente il problema se l’uso, nelle leggi tributarie,
di termini tecnici o tecnicizzati di altri settori dell’ordinamento giuridico,
costringa l’interprete ad attribuire al termine lo stesso significato che il
termine ha nel settore giuridico di provenienza, o se invece l’interprete gli
debba attribuire un significato autonomo. Nella prassi interpretativa, si pensa
generalmente che il legislatore tributario usi il termine con il significato
tecnico che ha nel settore di origine (es: appalto, S.p.A., testamento). In
altre parole, si presume esservi costanza nell’uso tecnico del discorso
legislativo.
4. Peculiarità
delle leggi tributarie.
Le leggi tributarie sono
talvolta di difficile comprensione per altre peculiarità. Le leggi tributarie
sono assi poco stabili, le modifiche legislative sono continue. Ciò dipende da
più fattori. Un primo fattore è costituito dall’esigenza di adeguare la
legislazione alle nuove realtà economiche. Un secondo fattore è la condizione
permanente di crisi fiscale dello Stato medesimo; in uno Stato afflitto da una
crisi di bilancio che sembra irrimediabile, le leggi tributarie sono
continuamente ritoccate e modificate per individuare nuovi oggetti imponibili e
nuove fonti di entrata, per tappare lacune, impedire espedienti elusivi, ecc..
Un terzo fattore è che le leggi tributarie nascono di solito all’insegna della
fretta e della poca ponderazione; ne è la prova il ricorso frequentissimo alla
decretazione d’urgenza. Accade che vengano elaborati frettolosamente
decreti-legge, la cui emanazione suscita polemiche ed avversioni; può accadere
che il decreto-legge non venga convertito. Un altro elemento di instabilità
della legislazione tributaria è dato dall’emanazione frequente di leggi a
termine; sono le leggi, ad esempio, con cui viene stabilito un certo
trattamento fiscale per determinati fatti posti in essere entro una certa data.
Molto di frequente, gli enunciati delle leggi tributarie non hanno per oggetto
dei comportamenti , ma altre disposizioni (norme su norme). Ciò può dipendere,
ad esempio: da una preoccupazione precisionistica del legislatore; o dal
proposito di nascondere l’esatta portata di una legge. Può aversi poi una
catena di richiami quando la legge richiamata è stata modificata più volte, e sono
quindi richiamate le leggi modificatrici. Altre difficoltà interpretative delle
leggi tributarie sono legate alla preferenza per le formulazioni casistiche,
piuttosto che alle formulazioni di regole generali. Ciò comporta diversi
inconvenienti. Quando il legislatore non considera una classe di fenomeni (con
una regola generale), ma pretende di indicare uno per uno gli specifici
fenomeni di una data classe, è inevitabile che la legge presenti delle lacune.
La formulazione casistica delle leggi, associata ad interpretazioni di tipo
formalistico genera trattamenti diseguali per casi uguali, lacune, ecc..
Infine, essendo il diritto tributario un diritto senza codice, accade che
l’istituzione di un tributo implichi, non solo la formulazione di norme di
diritto sostanziale (concernenti i soggetti passivi, il presupposto, la base
imponibile), ma anche di norme strumentali o secondarie (sull’accertamento,
sanzioni, riscossioni). Di qui il problema di individuare ed interpretare volta
per volta le norme strumentali o secondarie che si correlano ad ogni
particolare tributo. Invece, sarebbe auspicabile una legge tributaria generale,
contenente norme sull’accertamento, sulla riscossione, sulle sanzioni, ecc..
5. Gli
argomenti dell’interpretazione.
Le dottrine dell’interpretazione
oscillano tra due poli: da un lato quello del formalismo e della fedeltà alla
lettera della legge, dall’altro quello di una interpretazione sostanzialistica,
più sensibile alla ratio della legge, agli elementi logici
dell’interpretazione, agli scopi della legge. Nel diritto tributario, v’è
tradizionalmente una prevalenza dell’indirizzo formalistico, giustificato con
il richiamo alla certezza del diritto. La giurisprudenza sembra seguire un
procedimento per gradi; viene dato anzitutto rilievo al criterio generale ( che
ha , dunque, valore preminente e preclusivo del ricorso ad altri argomenti,
quando la lettera della legge è chiara); solo quando la lettera della legge non
è chiara, è consentito il ricorso ad altri criteri ( che hanno dunque valore sussidiario
rispetto all’interpretazione letterale). Non mancano casi, però, in cui vengono
seguite altre scale di valori; vale a dire: a) la lettera della legge è
considerato un argomento interpretativo non preminente sugli altri; b) si
ammette la liceità di interpretazioni che fanno prevalere il criterio della
ratio della legge sul significato letterale.
6. Le
lacune e l’analogia.
Sull’ammissibilità
dell’analogia in diritto tributario, vi è largo consenso nel ritenere che nulla
vi è di peculiare per quel che attiene alle norme tributarie non sostanziali:
norme sui procedimenti, n. processuali, ecc.. Naturalmente vale anche per le
norme penali tributarie il divieto di analogia. L’analogia è ammessa per le
norme tributarie sostanziali: più precisamente, per le norme che delimitano gli
oggetti imponibili. IN materia di oggetti imponibili, vige il principio della
completezza. E’ vietata l’analogia per le norme che indicano che cosa è
tassabile: nulla esclude l’analogia per le norme che indicano in che modo deve avvenire
la tassazione. Possono darsi, infatti, nel diritto tributario le lacune c.d.
tecniche. Si prenda il caso di una legge che stabilisca l’imponibilità di un
dato fatto economico, ma si presenti lacunosa, ad esempio, su come si determina
l’imponibile , su come si fa la dichiarazione, su come si versa ,ecc. In una
simile ipotesi, l’interprete è autorizzato a ricorrere all’analogia.
7. Gli
autori dell’interpretazione.
L’interpretazione viene
detta dottrinale, giurisprudenziale, forense, autentica, ecc, a seconda di chi
la pone in essere. Non è indifferente la provenienza, poiché ogni autore, a
seconda del suo ruolo nell’organizzazione giuridica, tenderà ad accreditare
risultati interpretativi conformi agli interessi di cui è portatore ed ai fini
per i quali l’operazione è compiuta.
8. Le
leggi interpretative.
Anche il legislatore si fa
interprete, quando, data una disposizione di dubbio significato, interviene con
una disposizione interpretativa. La disposizione interpretativa presuppone una
disposizione suscettibile di più interpretazioni; la disposizione di
interpretazione autentica, quindi, lasciando immutato il testo cui si
riferisce, elimina, tra le due o più norme potenzialmente contenute in quel
testo, le interpretazioni considerate errate, lasciandone sopravvivere una
soltanto. L’interpretazione autentica si basa sulla finzione che, delle
possibili interpretazioni di cui un testo è suscettibile, tutte meno una siano
errate. Le disposizioni interpretative sono retroattive; perciò è importante
distinguere tra disposizioni interpretative (retroattive) e disposizioni
innovative (non retroattive). Accade però nella pratica, che nuove
disposizioni, che sostituiscono disposizioni previgenti, ma con formulazione
più chiara o più completa, vengano considerate retroattive.
9. Le
circolari interpretative.
L’amministrazione svolge
quotidianamente opera di interpretazione; l’opera di interpretazione l’Amm. la
esplicita nelle circolari e negli altri atti, con cui gli uffici centrali
dell’Amm. impartiscono ordini e direttive agli uffici periferici. Di solito,
all’emanazione di una nuova legge, il Ministero fa seguire una circolare, con
la quale illustra agli uffici periferici il significato della legge. La
pronuncia del Ministero viene inoltre sollecitata da quesiti posti dagli uffici
periferici o dai cittadini, in relazione a casi specifici; la risposta a tali
quesiti (espressa in atti che prendono il nome di risoluzioni o note)
costituiscono occasione per altri esercizi di interpretazione della legge. Ora,
è pacifico che tutti questi atti sono interni; ciò significa che vincolano, in
base al rapporto gerarchico, l’ufficio periferico a conformarsi a quanto
stabilito dall’ufficio sopraordinato; ciò significa, inoltre, che non hanno
effetti vincolanti all’esterno dell’Amm.. L’interpretazione ministeriale,
quindi non è vincolante; mentre, quanto alla sua attendibilità, vi sono fattori
che la rendono attendibile, e fattori che la rendono inattendibile. La rende
inattendibile l’essere un’interpretazione di parte, cioè dalla parte interessata
a che la questione dubbia sia risolta pro fisco.
Capitolo terzo
Interpretazione ed elusione
– sezione seconda –
10. Nozione di elusione.
A) Cerchiamo
innanzi tutto di definire l’elusione. Data una norma fiscale che, ad un certo
fatto, fa seguire l’obbligo di pagare un certo tributo, si dice che la norma è
elusa quando il contribuente non realizz 424i89e a esattamente la fattispecie
imponibile, ma un fattispecie equivalente sotto il profilo del risultato
economico considerato dalla norma elusa. La nozione di elusione rimanda, quindi
,ad una duplice possibile interpretazione della disposizione fiscale: una
interpretazione letterale o restrittiva, o formalistica, in base alle quale il
comportamento elusivo non è tassabile, ed una interpretazione non letterale,
non rigida, non formalistica, in base alla quale il fatto elusivo è tassabile.
I tratti che identificano il comportamento elusivo sono i seguenti: 1) il
ricorso all’uso di uno strumento giuridico anormale, ossia diverso da quello
che normalmente si usa per raggiungere un dato risultato ; 2) con questo
strumento, viene raggiunto lo stesso risultato che sarebbe raggiungibile con lo
strumento giuridico normale, considerato dalle legge fiscale; 3) la scelta
viene operata perché i vantaggi fiscali sperati fanno preferire l’operazione
elusiva nonostante eventuali svantaggi giuridici dell’uso dello strumento; 4)
lo strumento giuridico anormale viene prescelto con il fine di eludere
l’imposta. La definizione che precede riguarda l’elusione di norme impositive;
ma può esservi elusione anche rispetto alle norme di agevolazione, quando viene
posto in essere un comportamento che, apparentemente, è da assumere nella
fattispecie della norma agevolatrice, ma che, in realtà, non è da considerare
agevolato, perché non realizza il tipo di fenomeno economico considerato dal
legislatore fiscale. La fattispecie elusiva è quindi contraddistinta da tre
elementi: assenza di valide ragioni economiche; scopo esclusivo di ottenere un
vantaggio fiscale; animo fraudolento.
B) L’elusione
va distinta dal risparmio di imposta. Con l’elusione viene posto in essere un
risultato pratico identico a quello considerato dalla norma elusa; nel c.d.
risparmio lecito d’imposta, viene posto in essere un risultato pratico diverso.
Una forma di risparmio lecito d’imposta è quella che, nel linguaggio
giornalistico viene detta erosione. Una persona che in sede di dichiarazione
dei redditi deduce molti oneri, fruisce di redditi esenti o agevolati, ecc.,
paga, alla fine un’imposta minore di chi, a parità di reddito, non fruisce
delle stesse deduzioni, agevolazioni, ecc.. Nel linguaggio degli studiosi di
scienza delle finanze, si parla di rimozione dell’imposta per riferirsi al
comportamento di chi, essendo tassato un certo comportamento economico, opera
scelte economiche diverse da quelle tassate. L’erosione e la rimozione
dell’imposta sono casi di risparmio lecito d’imposta.
C) L’elusione
si distingue dall’evasione; nell’evasione, viene posto in essere il fatto o
negozio o risultato considerato dal legislatore, ma la fattispecie viene
occultata, mascherata, ecc.; es: documenti falsi, falsa dichiarazione dei
redditi. Sia nell’evasione che nell’elusione, l’operatore mira a non pagare
l’imposta; ma nell’elusione l’operazione è posta in essere con strumenti leciti
e non occulti cosa che non avviene per l’evasione. Chi elude confida su una
determina interpretazione della legge; chi evade confida di non essere
scoperto.
D) L’elusione
viene distinta dalla frode alla legge. La fattispecie contratto in frode alla
legge è regolato dall’art. 1344 c.c., ove si dispone che è nullo per illiceità
della causa il contratto che costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di
una norma imperativa. L’art. 1344 non si applica al contratto stipulato per
eludere l’applicazione di una norma fiscale, perché le norme fiscali non sono
norme imperative, nel significato in cui tale espressione è adoperata in tale
articolo . Ciò comporta che il contratto (rivolto ad eludere una norma fiscale)
non è nullo tra le parti , ma ciò non dovrebbe impedire al fisco di pretendere
l’imposta dovuta sull’affare effettivamente compiuto.
11. L’interpretazione
antielusiva.
Il legislatore dispone,
fondamentalmente, di due tecniche per fronteggiare l’elusione: porre una o più
norme di carattere generale, oppure porre norme specifiche. I due sistemi non
sono alternativi: ogni sistema presenta norme antielusive specifiche. Le norme
specifiche risolvono un problema
specifico ma non è detto che lo risolvano definitivamente, anche la norma
antielusiva potrebbe essere elusa. Schematicamente due sono i metodi
interpretativi da considerare per fini antielusivi. I metodi rigidi e
formalistici non consentono interpretazioni antielusive. Ci si riferisce ai
metodi strettamente legati alla lettera della legge ( ed al significato
strettamente giuridico dei termini usati dalla legge) e alla casistica
legislativa; e non si ammette che l’interprete possa distaccarsi dalla volontà
del legislatore, inteso come legislatore di un dato momento storico. La
giustificazione ideologica di questo metodo di interpretazione sta nel richiamo
alla certezza del diritto. Viceversa, la possibilità di interpretazioni
antielusive sono favorite da metodi non formalistici; per tali metodi, i
problemi semantici sono risolti facendo prevalere il significato economico dei
termini usati dal legislatore, a preferenza del significato strettamente
giuridico; si fa prevalere, sull’intenzione del legislatore storico, la volontà
attualizzata della legge.
12. Il superamento delle
forme.
Le tecniche attraverso le
quali si può pervenire a tassare le fattispecie elusive sono due: la prima
consiste nell’interpretare la norma elusa in modo da applicarla anche a
fattispecie che essa formalmente non prevede; la seconda consiste
nell’interpretare e ricostruire i negozi giuridici elusivi in modo da far
emergere, di la dall’apparenza formale ed esteriore, il vero affare e il vero
negozio posto in essere dalle parti. Viene così operata una riqualificazione
del negozio ovvero un superamento della forma.
13. L’interpello.
Per ovviare allo stato di
incertezza in cui possono trovarsi gli operatori economici i quali,
proponendosi di porre in essere un’operazione, hanno motivo di ritenere che il
fisco la consideri elusiva, è stato istituito uno speciale procedimento, con il
quale i contribuenti possono interpellare l’amministrazione finanziaria e
conoscerne preventivamente il giudizio in ordine ad una determinata operazione.
I contribuenti possono interpellare l’amm. finanziaria in ordine
all’applicazione delle seguenti norme: operazioni di fusione, concentrazione,
trasformazione, scorporo e riduzione di capitali; in caso di interposizione di
persona i redditi sono imputati al titolare effettivo e non a quello apparente;
sulla qualificazione di determinare spese come spese di rappresentanza ovvero
di pubblicità e propaganda. La procedura di interpello è così articolata: il
contribuente, quando sta per porre in essere un comportamento che potrebbe dar
luogo all’applicazione di una delle citate norme antielusive, può richiedere il
preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle
finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta
qualificazione tributaria della fattispecie prospettata; in caso di mancata
risposta della direzione generale, o di risposta alla quale il contribuente non
intende uniformarsi, è dato al contribuente il diritto di richiedere il parere
del “comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive”; la
mancata risposta da parte del comitato consultivo entro 60 gg. dalla richiesta
del contribuente, e dopo ulteriori 60 gg. da una formale diffida ad adempiere,
equivale a silenzio-assenso.
Capitolo quarto
I principi
1. Principi
generali (legislativi e superlegislativi)
La nozione di principio generale
del diritto è tutt’altro che univoca. In uno dei significati dell’espressione,
per principio generale si intende un principio che occupa un alto grado nella
gerarchia delle fonti, in questo significato, sono principi generali: le norme
costituzionali rispetto alla legislazione ordinari, le norme delle leggi di
delegazione rispetto alla legislazione delegata, le norme comunitarie rispetto
alle norme nazionali. A livello di legislazione ordinaria, la più parte dei
principi generali espressamente formulati sono racchiusi nella legge di delega
9/10/71 n° 825 che, con la successiva legislazione delegata, ha determinato
un’ampia e profonda riforma di quasi tutto il nostro sistema tributario. Dalla
citata legge delega si desume, ad esempio, che possono essere considerati
principi generali del diritto tributario: il principio secondo cui le imposte
sui redditi colpiscono il reddito netto; il carattere personale e progressivo
dell’IRPEF; la determinazione dei redditi d’impresa secondo criteri di
adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di
competenza economica; la territorialità dell’ILOR e dell’I.V.a.; la neutralità
dell’IVA; la commisurazione dell’imposta di successione al valore netto
dell’eredità.
2. Capacità
contributiva, dovere tributario ed extrafiscalità.
Nella Cost. vi sono diverse
disposizioni che, più o meno esplicitamente, riguardano il diritto tributario.
Le due disposizioni più importanti sono, da un lato, l’art. 23. , e dall’altro
l’art. 53 che, proclamando il principio di capacità contributiva, pone un
principio che deve informare tutto il sistema giuridico tributario. Per
intendere il senso dell’inserimento, nel testo della Cost., del principio della
capacità contributiva, occorre innanzitutto considerare la nuova forma di Stato
tracciata nella Cost. repubblicana: nella Repubblica democratica (art. 1) sono
riconosciuti e garantiti i diritti individuali dell’uomo, ma è altresì
richiesto l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale (art. 2). Il dovere tributario è appunto un dovere di
solidarietà, che l’art. 53 impone a tutti in ragione della loro capacità
contributiva. La ragione sostanziale del dovere tributario, quindi, non deriva
da un rapporto commutativo del singolo con lo Stato, ma nel dovere di
solidarietà cui è tenuto ogni membro della comunità, per il fatto stesso di
essere membro della comunità. Il singolo deve contribuire alle pubbliche spese,
non in ragione di ciò che riceve dallo Stato, ma in ragione della sua capacità
contributiva, in quanto membro di una collettività; e deve farlo, non in
ragione proporzionale, ma in ragione progressiva rispetto alle sue potenzialità
economiche. Se lo Stato preleva i tributi in relazione ad un dovere di
solidarietà, ciò implica che la funzione del prelievo tributario non sia
meramente fiscale (e cioè di procurare entrate allo Stato) ma sia anche
extrafiscale. La Cost. ripudia il concetto liberale della finanza neutrale, e
delinea un concetto funzionale della finanza pubblica; il tributo deve essere
utilizzato, non solo per procurare entrate, ma anche per gli altri fini, che la
Cost. assegna alla Rep.. Lo Stato non deve limitarsi a garantire il libero
svolgimento della vita economica e sociale, ma ne deve essere parte attiva, al
fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo
della persona umana (art. 3). La politica tributaria è uno degli strumenti
fondamentali dell’azione pubblica rivolta al perseguimento di quel fine.
3. La
nozione di capacità contributiva e divieto di tassare fatti non espressivi di
forza economica.
Occorre ora esaminare il
principio di capacità contributiva, che l’art. 53 Cost. proclama stabilendo
che: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva”.
A) La
disposizione costituzionale, nel suo significato letterale può apparire assai
poco significativa; può sembrare cioè in quanto mera enunciazione del dovere di
pagare i tributi, priva di significato pratico, perché il dovere di pagare i
tributi, in concreto, sorge solo per effetto di quanto stabiliscono le leggi.
B) Si
cogli la funzione normativa dell’art. 53, solo se in esso si scorge una
delimitazione di quel potere (dello Stato) e di quel dovere (dei consociati).
L’art. 53 infatti delimita il potere legislativo in quanto in esso è stabilito
che è costituzionalmente legittimo imporre tributi solo in ragione di un fatto
che sia indicativo di capacità contributiva. Correlativamente, l’art. 53,
delimita il dovere contributivo, in quanto garantisce ai consociati di non
poter essere obbligati a contribuire alle spese pubbliche in relazione a fatti
che non siano espressivi di capacità contributiva.
C) Quali
sono i fatti che esprimono capacità contributiva? Cosa è la capacità
contributiva? Per rispondere a queste domande è bene ricordare che, secondo la
scienza delle finanze, le risorse pubbliche possono essere reperite o secondo
il principio del beneficio o secondo il principio del sacrificio. Il primo
principio importa che la spese pubbliche sono finanziate da chi ne fruisce;
secondo il principio del sacrificio le spese pubbliche sono finanziate non da
chi ne fruisce, ma da chi è dotato di capacità contributiva. Mentre le spese
pubbliche c.d. divisibili possono essere finanziate in base al principio del
beneficio, le spese pubbliche c.d. indivisibili possono essere finanziate solo
col criterio della capacità contributiva. Dalla scienza delle finanze non ci è
però fornita una definizione rigorosa di capacità contributiva; perciò alcuni
autori ritennero che il precetto costituzionale fosse privo di significato. Su
di un punto, comunque, il consenso è unanime; e cioè nell’attribuire alla
capacità contributiva il significato di capacità economica, e quindi nel dire
che fatto espressivo di capacità contributiva è un fatto di natura economica.
4. Gli
indici di capacità contributiva.
Per dare concretezza al
concetto di capacità contributiva, non basta dire che esprimono capacità
contributiva i fatti economici (e non basta escludere i fatti non economici).
Occorre anche indicare quali fatti economici esprimono capacità contributiva.
Dal punto di vista qualitativo il sacrificio patrimoniale che viene imposto ai
consociati deve essere rapportato alla idoneità che il singolo mostra di
potersi privare di una parte dei propri averi per metterla a disposizione della
collettività. Non è perciò indice di capacità contributiva un reddito minimo.
Il fatto espressivo di capacità contributiva per eccellenza è il reddito. Ed il
reddito complessivo delle persone fisiche, al netto, non solo delle spese di
produzione, ma anche di particolari oneri (personali e familiari), si presta,
più di ogni altra forma di ricchezza, a rispecchiare la capacità contributiva,
non solo specifica, ma anche globale delle persone, ed a fungere da base di
commisurazione dell’imposta progressiva del reddito globale. Insieme con il
reddito, sono considerati indici diretti di capacità contributiva il patrimonio
e gli incrementi di valore del patrimonio. Sono, invece, indici indiretti il
consumo e gli affari. Se, in generale, il consumo di beni o servizi è indice di
capacità contributiva perché implica disponibilità economica, ciò non vale per
ogni consumo. Altro indice indiretto è il trasferimento di un bene.
5. Capacità
contributiva, uguaglianza e ragionevolezza.
La legge tributaria deve
trattare in modo uguale i fatti economici che esprimono pari capacità
contributiva, e deve trattare in modo differenziato i fatti che esprimono
capacità contributiva in modo differenziato. In tal modo, il principio di
capacità contributiva integra il principio di uguaglianza. Il sindacato della
Corte cost., in materia di uguaglianza, è legato alle seguenti massime: 1) il
principio di uguaglianza postula trattamenti uguali di situazioni uguali,
trattamenti diversi di situazioni diverse; 2) spetta al legislatore nella sua
discrezionalità stabilire se due situazioni sono uguali o diverse; 3) la Corte
può sindacare le scelte discrezionali del legislatore se queste sono
irragionevoli; il limite alla discrezionalità del legislatore è la
ragionevolezza e la Corte può intervenire quando le differenziazioni sono
irragionevoli.
6. La
ragionevolezza come coerenza della legge.
Il principio di uguaglianza
esige che la legge non detti discipline contraddittorie; esige, cioè, coerenza
interna alla legge. Si parla di coerenza interna perché ci si riferisce ai casi
nei quali la contraddizione emerge rispetto a situazioni che lo stesso
legislatore mostra di considerare eguali.
7. Capacità
contributiva, uguaglianza e agevolazioni fiscali.
Il problema del rispetto
del principio di uguaglianza non si pone soltanto per le norme impositive ma
anche per le norme agevolative ( dove agevolazione significa qualsiasi norma di
favore). Il legislatore può concedere agevolazione se ciò risponde a scopi
costituzionalmente riconosciuti; in sostanza, se il trattamento differenziato
trova giustificazione in una norma costituzionale. Di solito, le questioni di
costituzionalità sorgono non in quanto si giudica incostituzionale un norma
agevolativa, ma in quanto si ritiene contrario al principio di uguaglianza che
una certa agevolazione sia accordata ad una certa categoria di soggetti o di
fatti imponibili, e non sia accordata ad altre categorie. Le norme agevolative
sono norme di deroga rispetto al regime ordinario e che, perciò, costituiscono
il frutto di scelte legislative discrezionali; spetta soltanto al legislatore
di valutare e di decidere, non solo in ordine all’an, ma anche in ordine al
quantum di una agevolazione. Una volta stabilito che accordare o non accordare
una agevolazione è una scelta discrezionale del legislatore, il sindacato di
tali scelte può essere svolto dalla Corte solo nei modi e nei limiti in cui si
svolge il sindacato sulle scelte discrezionali, ossia come giudizio sulla
ragionevolezza delle scelte legislative.
8. Il
requisito di effettività. Forfettizzazioni e principio nominalistico.
Nella giurisprudenza della
Corte cost. è dato risalto all’esigenza che il collegamento tra fatto rivelatore
di capacità contributiva e tributo sia effettivo, e non apparente o fittizio.
9. Il
requisito di attualità, i prelievi anticipati e i tributi retroattivi.
Oltre che effettiva la
capacità contributiva deve essere attuale. Il tributo, nel momento in cui trova
applicazione, deve essere correlato ad una capacità contributiva in atto, non
ad una capacità contributiva passata o futura. I tributi retroattivi colpiscono
fatti pregressi e quindi una capacità contributiva appartenente al passato; in
linea di massima, quindi, i tributi retroattivi urtano contro il principio di
capacità contributiva in quanto, colpendo fatti del passato, colpiscono una
capacità contributiva non attuale e quindi non effettiva. I fatti del passato
potrebbero esprimere un’attitudine contributiva ancora presente nel momento in
cui sopravviene il tributo. Perciò, secondo la giurisprudenza, i tributi
retroattivi non sono sempre anticostituzionali, ma solo quando si collegano a
fatti del passato che, in base ad una verifica da compiersi volta per volta,
non esprimono capacità contributiva attuale. Il requisito di attualità
impedisce al legislatore anche di imporre prelievi che si collegano a
presupposti d’imposta che si verificheranno in futuro. Gli acconti sono
ammissibili se no del tutto disgiunti dal presupposto, se l’obbligo di versarli
non è incondizionato e se è assicurato il diritto al rimborso.
10. Capacità
contributiva e rapporti privati.
Di solito, le norme
costituzionali sono dunque modelli per il legislatore, e trovano attuazione
attraverso la legislazione. A talune norme costituzionali è stata però
riconosciuta diretta applicabilità. Anche all’art. 53 la giurisprudenza ha
talora riconosciuto diretta applicabilità, come norma imperativa in materia di
autonomia privata, traendone la conseguenza che un negozio tra privati è nullo
se si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva. La
prevalente dottrina, però ritiene (giustamente) che l’art. 53 non riguardi i
rapporti tra i privati.
11. Capacità
contributiva e rimborso.
Il principio
costituzionale, se da un lato impone che non vi siano prelievi non collegati ad
un fatto espressivo di capacità contributiva, dall’altro richiede che il fisco
non trattenga prelievi avvenuti in difetto del presupposto d’imposta, e quindi
in assenza di capacità contributiva. Ciò significa, in definitiva, che viola
l’art. 53 Cost. un meccanismo legislativo che impedisce il rimborso dei tributi
indebitamente pagati.
12. Capacità
contributiva e tributi “commutativi”.
Secondo la lettera
dell’art. 53 deve essere giustificato dalla capacità contributiva ogni concorso
alle spese pubbliche, senza distinzioni né rispetto ai modi del concorso, né
rispetto alle spese pubbliche. Secondo la Corte l’art. 53 non è criterio di
riparto di tutte le spese pubbliche, ma soltanto di quelle indivisibili. Questo
orientamento restrittivo contrasta, però, sia con la lettera dell’art. 53, sia
con una visione d’insieme del testo costituzionale. Perciò anche le entrate
collegate a servizi divisibili possono essere addossate a chi ne fruisce, solo
se il fruirne è segno di capacità contributiva.
13. Il
principio di progressività.
L’art. 53, secondo comma,
della Cost. recita: il sistema tributario è informato a criteri di
progressività. Nella giurisprudenza della Corte cost. viene sottolineato che il
principio di progressività non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel suo
complesso; non è quindi vietato che singoli tributi siano ispirati a criteri
diversi. Il principio di progressività, che, inteso nel senso dell’aumento di
aliquota col crescere del reddito, presuppone un rapporto diretto tra
imposizioni e reddito individuale di ogni contribuente.
14. Principi
di diritto comunitario.
Si è visto che, tra le fonti del diritto
tributario, vanno annoverate le fonti comunitarie; queste vanno distinte in due
gruppi: a) disposizioni fiscali del Trattato istitutivo della CEE; b) norme di
diritto comunitario derivato (norme create dagli organi della comunità sulla
base del Trattato). I più importanti tra i principi del Trattato sono i
seguenti: Il Trattato impone agli Stati membri l’obbligo di non applicare, ai
prodotti provenienti dagli stati membri imposizioni interne superiori a quelle
applicate ai prodotti nazionali, ed il divieto di sovvenzionare le esportazioni
con rimborsi superiori alle imposizioni subite all’interno dello stato dai
prodotti che vengono esportati; l’obbligo degli stati membri di istituire
un’imposta sulla cifra d’affari con il sistema dell’imposizione del valore
aggiunto; l’armonizzazione delle legislazioni fiscali degli stati membri, al
fine di realizzare un mercato europeo comune.
Sul versante del diritto
derivato, molti settori del diritto tributario interno sono regolati da norme
contenute in direttive comunitarie, o da norme interne che si ispirano a norme
di direttive comunitarie. Va in primo luogo segnalato il corpus di direttive
emanate in materia di imposta sul valore aggiunto ed in materia di accise. In
secondo luogo, vanno ricordate le direttive intese ad armonizzare le imposte
sulla raccolta dei capitali cui si conformano le norme dell’imposta di registro
sugli aumenti di capitale e sui finanziamenti delle società. In terzo luogo, in
materia di imposte dirette, va ricordata una direttiva che istituisce un
sistema di assistenza reciproca fra le amministrazioni finanziarie al fine di
reprimere l’evasione mediante scambio di informazioni fra gli Stati
membri.
Capitolo quinto
Le fattispecie
1. Sistematica
dell’imposta.
La dottrina tributaristica
tradizionale ordinava le varie norme che disciplinano l’imposta adottando il
concetto di rapporto d’imposta, inteso come rapporto complesso; in questo
rapporto confluiscono, da un lato, le norme sostanziali dell’imposta ( quelle
che stabiliscono chi, in presenza di quali presupposti, in quale misura, deve
pagare l’imposta) e, dall’altro le norme formali sul procedimento
d’accertamento, sulla riscossione, sul processo, sul rimborso: tutte queste
norme e le vicende da esse disciplinate sono viste come svolgimento o
attuazione del rapporto complesso d’imposta nascente dal presupposto. La
sistematica del rapporto complesso d’imposta è stata abbandonata dalla dottrina
tributaristica più recente, che preferisce ordinare la materia intorno ai
concetti di potestà di imposizione e di procedimento: le norme tributarie sono
viste tutte come norme procedimentali, regolanti l’esercizio della potestà
d’imposizione. In conclusione, mentre la teoria del rapporto d’imposta usa un
concetto di diritto sostanziale inglobandovi le norme procedimentali, la teoria
della potestà d’imposizione ingloba le norme sostanziali in quelle
procedimentali. La prima pone l'enfasi sulla statica, la seconda sulla dinamica
ed entrambe sono unilaterali. Occorre invece distinguere tra statica e
dinamica: l’aspetto statico è dato dalle norme sostanziali che stabiliscono le
fattispecie e gli effetti d’imposta; l’aspetto dinamico del fenomeno è quello
che considera gli atti e i procedimenti attraverso i quali avviene l’attuazione
dell’imposta.
2. Il
presupposto.
Ogni figura giuridica si
compone di due elementi: la fattispecie e l’effetto. La fattispecie che dà vita
all’imposta è variamente denominata: fatto imponibile, fatto generatore,
presupposto. Preferire l’uno o l’altro termine è questione puramente lessicale:
qui si preferisce il termine presupposto perché d’uso più comune. In relazione
all’effetto principale, il presupposto è quell’evento che determina,
direttamente o indirettamente, il sorgere dell’obbligazione tributaria. Qui il
presupposto deve essere esaminato dal punto di vista strutturale. Caratteri
oggettivi del presupposto:
A) il
presupposto d’imposta va tenuto distinto dall’oggetto; l’uno è nozione
giuridica, l’altro nozione economica;
B) la
distinzione tra presupposto e oggetto dell’imposta rende ragione delle
divergenze di classificazione che si riscontrano a proposito di taluni tributi
che vengono considerati indiretti da chi tiene conto del profilo giuridico
formale, ed imposte dirette da chi ne considera l’oggetto economico;
C) le
classificazioni più correnti dell’imposta hanno come riferimento il
presupposto. La tassonomia più in uso è quella che distingue le imposte in
dirette ed indirette; le prime sono quelle che colpiscono il reddito o il
patrimonio, le seconde tutte le altre (imposte sui consumi, affari). Le imposte
sul reddito poi, sono ulteriormente distinte in personali e reali, a seconda
che, nella loro disciplina, abbia o no rilievo qualche elemento che attiene
alla persona del soggetto passivo.
3. Esenzioni
ed esclusioni.
Nella disciplina di un
tributo, con gli enunciati legislativi che definiscono la fattispecie tipica (
il presupposto), possono coesistere delle disposizioni che ne ampliano o ne
restringono l’area di applicabilità. Tra queste disposizioni, va innanzitutto
considerato il caso delle esenzioni che sono costituite da enunciati normativi
che sottraggono all’applicazione del tributo ipotesi che dovrebbero esservi
soggette in base alla definizione generale del presupposto. Secondo la dottrina
tradizionale, le norme esentative presentano le seguenti caratteristiche: a)
sono norme distinte rispetto a quelle che definiscono il presupposto, ed hanno
un autonomo effetto giuridico (effetto impeditivo); b) sono norme eccezionali,
come tali non suscettibili di integrazione analogica; c) sono norme che
conferiscono al soggetto esentato un diritto soggettivo (il diritto
d'esenzione). L’impostazione della dottrina tradizionale è criticata nella
letteratura più recente. Si ritiene, che l’esenzione non sia il portato di una
norma distinta ed autonoma, ma che l’enunciato legislativo che indica il caso
esentato concorra, con la disposizione che definisce il presupposto, a definire
l’area di applicabilità del tributo. Cade , quindi, anche la possibilità di
ravvisare nell’esenzione la fattispecie d’un effetto impeditivo, ovvero la
fattispecie di un particolare diritto soggettivo. Anche la eccezionalità delle
norme esentative è contestata dalla moderna dottrina. Dal punto di vista delle
conseguenze si ha esenzione quando è escluso il sorgere del debito d’imposta;
ma ciò non necessariamente implica esclusione di obblighi strumentali di varia
natura (di presentare la dichiarazione). Rispetto alle imposte periodiche, le
esenzioni possono essere temporanee oppure permanenti. Altra distinzione è tra
esenzioni oggettive e soggettive. Diverso può essere il modo di operare delle
esenzioni: vi sono infatti esenzioni operanti ex lege, ed esenzioni operanti
solo a seguito di istanza di parte, o di apposito provvedimento esonerativo. Le
esenzioni si differenziano dalle esclusioni perché le prime costituiscono una deroga
rispetto alla disciplina generale del tributo, mentre le esclusioni risultano
da enunciati con cui il legislatore chiarisce i limiti di applicabilità del
tributo, senza derogare a quanto risulta dagli enunciati generali.
4. Fattispecie
sostitutive.
Il legislatore può
sottrarre una certa categoria di ipotesi al genere di quelle che costituiscono
il presupposto dell’imposta non solo esentandola, ma anche disponendo che, in
via di deroga, quella categoria sia sottoposta ad altra imposta. Si ha, in tal
caso, una fattispecie sostitutiva e correttamente si dice che si ha un regime
fiscale sostitutivo. La ragion d’essere d’un simile regime derogatorio può
risiedere sia in scopi di agevolazione, sia in motivi di tecnica impositiva.
Ecco alcuni casi notevoli di tributi sostitutivi: a) le imposte sulle
assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia sostituiscono le imposte di
registro e di bollo; b) le tasse sui contratti di borsa sostituiscono le
imposte di registro e di bollo.
Pongono in essere dei
regimi sostitutivi le norme che sottopongono determinati redditi a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta. Rispetto al regime normale, in tali ipotesi si
hanno le seguenti differenze: soggetto passivo del tributo non è il reddituario
ma il sostituto; il reddito è tassato in via autonoma con aliquota fissa, non è
quindi componente del reddito complessivo ed è sottratto alla progressività; la
tassazione alla fonte in via definitiva sostituisce ogni imposta diretta (IRPEF
ed IRPEG da un lato, ILOR dall’altro).
5. Fattispecie
equiparate.
Con le esenzioni e con le
fattispecie sostitutive il legislatore pone delle deroghe alla fattispecie
tipica sottraendo certe ipotesi alla sua sfera di applicazione: ma deroghe
possono esservi anche in direzione inversa, ossia mediante la previsione di
altre ipotesi diverse da quelle tipiche cui pure si applica l’imposta. Il
legislatore può prevedere che siano sottoposti ad un certo tributo anche casi
diversi dal presupposto tipico, semplicemente perché vuole che certi fatti
economici siano sottoposti a quella imposta. Si ha quindi una equiparazione di
queste fattispecie a quella tipica. In altri casi, l’ampliamento della sfera di
applicazione del tributo risponde a fini antielusivi. Per distinguere
terminologicamente le due ipotesi, si può parlare, nel primo caso, di
fattispecie equiparate o assimilate, e, nel secondo, di fattispecie
surrogatorie o supplementari.
6. Fattispecie
supplementari (o antielusive).
L’elusione può essere
ostacolata dal legislatore o con l’introduzione di una clausola generale o con
la previsione di norme ad hoc. Tra gli strumenti antielusivi di carattere
specifico hanno un rilievo preminente le fattispecie supplementari; le
previsioni di tassabilità, accanto alle ipotesi tipiche, di altre ipotesi che
il legislatore aggiunge a quelle tipiche al solo fine di distogliere i soggetti
dal ricorso ad esse per fini di elusione.
7. Fattispecie
sovrapposte ( le sovraimposte).
La sovrapposizione di
fattispecie tributarie si ha quando più imposte colpiscono un medesimo rapporto
della vita, ossia un medesimo presupposto. La dottrina parla di imposta madre e
imposta figlia quando una fattispecie, già perfetta ed esattamente accertata (
viene usata) per applicarla, mutata od invariata, come fattispecie di un’altra
imposta. Di regola dunque, il fatto che un medesimo evento integri la
fattispecie di più imposte comporta il cumulo delle imposte, senza che ciò
possa essere escluso invocando il divieto della doppia imposizione. Prossimo al
fenomeno descritto è quello della sovrimposta e dell’addizionale. Nel caso
della sovraimposta si assume la base imponibile di un’imposta come base
imponibile di un’altra imposta. Nel caso dell’addizionale si impone il
pagamento di un quantum, ragguagliato ad una frazione o multiplo di quanto
dovuto per un certo tributo.
8. Fattispecie
alternative.
Si hanno fattispecie
alternative quando un certo fatto od evento, normalmente soggetto ad una certa
imposta, cessa di esserlo (o lo è in misura ridotta), se è soggetto anche ad
un’altra imposta. Può darsi, cioè, che la sovrapposizione di fattispecie non
determini l’applicazione di più imposte, ma l’applicazione d’una sola imposta e
la non applicazione dell’altro tributo.
9. Fattispecie
condizionali.
L’efficacia della
fattispecie tributaria può essere sottoposta a condizione, sospensiva o
risolutiva. Nel primo caso (cond. sospensiva) l’avveramento della condizione
determina il sorgere del debito d’imposta; nel secondo la condizione estingue
il debito. Se l’evento cui è subordinata l’efficacia non è incertus an, ma
certus an ed incertus quando, sarà tecnicamente più appropriato dire che
l’efficacia è soggetta ad un termine ( con valore sospensivo o risolutivo).
10. Le
fattispecie nello spazio (principio di territorialità).
Può essere rilevante, ai
fini tributari, la localizzazione del presupposto d’imposta; per lo più, è
determinante il fatto che il presupposto si verifichi nel territorio dello
Stato (applicazione del principio di territorialità), ma certe imposte
prescindono dalla territorialità, dando rilievo determinante ad altri elementi
(di natura personale). La dimensione spaziale della fattispecie dell’imposta
non risponde dunque ad un principio generale, ma varia da imposta ad imposta.
Le imposte personali sui redditi sono informate al principio per cui, nei
confronti dei residenti, si tassa il complesso dei redditi posseduti,
indipendentemente dal luogo di produzione; nei confronti degli stranieri
invece, si tassano soltanto i redditi prodotti nello Stato. La territorialità
svolge un ruolo assai rilevante nell’IVA, ove peraltro si combina con criteri
personali: è principio fondamentale dell’imposta quello della imponibilità
delle operazioni effettuate nello Stato, e quindi quello della non imponibilità
delle operazioni non effettuate nello Stato. L’imposta di registro si applica,
in via di principio, agli atti formati nello Stato; si applica agli atti
formati all’estero solo quando esplicano effetti di natura reale o locatizia su
beni situati nello Stato; l’imposta sulle successioni si applica, nel caso di
residenti, su tutti i beni, anche se situati all’estero; si applica solo sui
beni situati in Italia, nel caso di defunto non residente.
11. La
fattispecie nel tempo; imposte istantanee e periodiche.
La fattispecie d’imposta può essere costituita
da un fatto istantaneo o da un fatto di durata; di qui la distinzione tra
imposte istantanee e periodiche. Le imposte istantanee hanno la seguente
caratteristica: che per ogni singolo avvenimento, che ne forma il presupposto,
sorge una distinta ed unica obbligazione; nel caso delle imposte periodiche, il
legislatore segmenta il fatto di durata assunto a presupposto, suddividendolo
in periodi d’imposta, ed attribuendo rilevanza autonoma all’insieme dei fatti
che si verificano nel periodo. Tipiche imposte periodiche sono quelle sui redditi
e l’imposta sul valore aggiunto.
12. L’imputazione
soggettiva.
La fattispecie dell’imposta
non può non essere riferita, o imputata ad un soggetto. Il criterio di
imputazione varia a seconda della natura e dell’oggetto dell’imposta; e diverse
sono le tecniche, cui il legislatore ricorre, per stabilire l’imputazione
soggettiva del presupposto. In certi casi il legislatore dapprima indica i
soggetti passivi, quindi il fatto che li rende obbligati; in altri casi viene
dapprima indicato il presupposto, quindi i soggetti cui è riferibile.
Capitolo sesto
Gli effetti
1. Rapporto
d’imposta e obbligazione tributaria.
Esaminata la fattispecie
dell’imposta, ne vanno ora indagati gli effetti. La dottrina tradizionale, come
già sappiamo, ordinava la materia in termini di rapporto d’imposta, inteso come
rapporto complesso, comprendente tutte le situazioni soggettive facenti capo
sia al contribuente che all’ente impositore. La dottrina moderna ha abbandonato
tale impostazione teorica che aveva il duplice difetto di unificare in uno
schema unitario situazioni giuridiche eterogenee (sostanziali e formali, finali
e strumentali) e di trascurare l’aspetto dinamico del fenomeno, dando esclusivo
rilievo al profilo statico. Sotto il profilo oggettivo, effetto principale
della fattispecie dell’imposta è l’obbligazione tributaria.
2. La
base imponibile.
La misura del debito
d’imposta risulta dall’applicazione del tasso d’imposta fissato dalla legge, ad
una grandezza, denominata base imponibile. Non bisogna confondere presupposto e
base imponibile, anche quando lo stesso evento viene assunto dalla legge sia
come presupposto, sia come base imponibile. Concettualmente, presupposto è ciò
che provoca l’applicabilità di un tributo; base imponibile ciò che ne determina
la misura; il primo determina l’an debeatur, la seconda il quantum, Può darsi
peraltro identificazione o sovrapposizione di concetti; il reddito, ad esempio,
è al tempo stesso presupposto e base imponibile. La base imponibile è
costituita prevalentemente da una grandezza monetaria: l’ammontare del reddito,
il valore di un bene, un corrispettivo contrattuale. Ma può essere anche
costituita da cose misurate secondo le loro caratteristiche di misura e peso, o
considerate nella loro unità.
3. Segue:
composizione e stima.
Il legislatore non si
limita ad indicare quale sia la base imponibile di un tributo (reddito,
patrimonio ereditario), ma detta anche le norme che, da un lato, stabiliscono
la composizione della base imponibile, dall’altro ne regolano i criteri di
valutazione.
A) le
norme sulla composizione della base imponibile possono riguardare, da un lato,
gli elementi attivi, dall’altro gli elementi passivi.
B) Rilevata
la composizione della base imponibile, subentra poi la stima della stessa:
stima o valutazione che è regolata di solito anch’essa dalla legge. Il valore
imponibile può essere configurato in più modi. Secondo una classificazione
possono distinguersi: 1) il valore effettivo, cioè il valore che la base
imponibile ha assunto nel caso concreto, sottoposto all’imposta; 2) il valore
normale o corrente: ai fini dell’imposta di registro, si pensi al valore del
bene negoziato; ai fini dell’imposta sul reddito, si ricordi il valore dei
corrispettivi dei contratti tra società di un medesimo gruppo; 3) il valore
ordinario, cioè il valore che si ricava dalla media di una serie di
osservazioni operata su casi tipici; 4) il valore medio, cioè il valore che si
ottiene dalla media dai valori assunti dal bene imponibile in un dato periodo
di tempo; 5) il valore presunto, cioè quello forfettizzato dalla legge con la
predeterminazione di indici o parametri.
4. Il
tasso.
Il tasso può essere fisso o
variabile. Si ha il primo quando l’imposta è predeterminata in una somma fissa.
Il sistema prevalente è però quello del tasso variabile, costituito, quando la
base imponibile è una grandezza monetaria, da una aliquota. L’aliquota può
essere fissa o progressiva. Nel caso di imposta proporzionale, l’aliquota non
muta con il variare della base imponibile. Nel caso di imposta progressiva,
possono aversi diverse soluzioni matematiche che determinano il variare
dell’aliquota in relazione al variare della base imponibile. Nell’IRPEF, la
progressività è per scaglioni: ad ogni scaglione di reddito corrisponde
un’aliquota via via crescente. Possono aversi imposte regressive, quando
l’aliquota diminuisce con l’aumentare della base imponibile; o graduali quando
la base imponibile è divisa in più gradi , a ciascuno dei quali corrisponde
un’imposta fissa in misura diversa.
5. Imposta
principale, complementare e suppletiva.
Il legislatore, nella
disciplina dell’imposta di registro definisce come principale l’imposta
liquidata all’atto della registrazione; suppletiva l’imposta successivamente
applicata quando è diretta a correggere errori od omissioni commessi
dall’ufficio in sede di liquidazione dell’imposta principale; complementare
l’imposta richiesta successivamente a quella principale, in ogni caso diverso
da quello in cui l’imposta è suppletiva.
6. Obbligazioni
d’acconto.
Il verificarsi del
presupposto rende definitivamente dovuto il tributo. L’obbligazione tributaria
che si ricollega al presupposto può essere preceduta da altre obbligazioni, che
possono essere definite provvisorie. Si tratta di obbligazioni che sorgono
prima del perfezionarsi del presupposto; esse realizzano, dunque,
un’anticipazione della riscossione rispetto al presupposto e sono soprattutto
presenti nella disciplina delle imposte periodiche (imposte sui redditi e IVA).
A) si
consideri, nel campo delle imposte dirette, il sistema dei versamenti
d’acconto. Nel corso del periodo d’imposta, ciascun soggetto passivo deve
versare un acconto dell’imposta che risulterà dovuta per quel periodo:
l’acconto deve essere versato in due rate; la prima con la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno precedente, la seconda entro il 30 novembre.
B) Pure
nell’ambito delle imposte sui redditi, si consideri il sistema delle ritenute
d’acconto. Nell’IRPEF le somme costituenti reddito di capitale, i compensi dei
lavoratori dipendenti, i compensi percepiti dai lavoratori autonomi, sono
soggetti a ritenuta. Si ha qui il fenomeno della sostituzione: colui che eroga
la somma deve effettuare una ritenuta e versarne l’importo allo Stato. Chi
subisce la ritenuta acquista nei confronti dell’erario il diritto di decurtarne
gli importi delle ritenute stabilite.
C) Nell’Iva
ogni soggetto passivo deve, mensilmente o trimestralmente, liquidare e versare
la differenza tra l’ammontare dell’imposta dovuta sulle operazioni attive e
l’ammontare dell’imposta detraibile relativa agli acquisti. Se dal calcolo
risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è
computato in detrazione del mese o nel trimestre successivo. A chiusura del
periodo d’imposta, con la dichiarazione annuale, viene calcolata l’imposta
globalmente dovuta, ed il globale delle detrazioni.
7. Obbligazioni
dipendenti.
All’obbligazione d’imposta
possono accompagnarsi obbligazioni accessorie, legate alla prima da un nesso di
pregiudizialità-dipendenza. Ecco le principali obbligazioni accessorie: a)
obbligazioni relative all’indennità di mora, se decorre inutilmente il termine
utile per il pagamento delle imposte iscritte a ruolo, il contribuente è
obbligato a corrispondere un’indennità di mora nella misura del 2% del debito,
se il pagamento è eseguito entro i 3 gg. successivi alla scadenza, e del 6% se
il pagamento è effettuato oltre detto termine; b) obbligazioni relative agli
interessi: per le imposte sui redditi la legge stabilisce che , decorso un
semestre dalla data di presentazione della dichiarazione, sono dovuti interessi
sulle imposte o maggiori imposte dovute in base a rettifica od accertamento
d’ufficio, per ogni semestre successivo fino alla consegna dei ruoli
all’esattore; nella stessa misura sono dovuti gli interessi nel caso di
prolungata rateazione.
8. Effetti
connessi.
In connessione con
l’obbligazione tributaria, possono sorgere degli altri rapporti intercorrenti
tra il soggetto passivo del debito d’imposta ed un terzo diverso dall’ente
pubblico creditore. E’ il caso del rapporto di rivalsa del credito, cioè,
attribuito al soggetto passivo del tributo, nei confronti di un altro soggetto.
Le ragioni del rapporto di rivalsa possono essere molto varie nei diversi
tributi.
A) vi
sono innanzitutto tributi posti a carico di un soggetto che il legislatore
intende far gravare economicamente su di un altro. Ciò avviene, per lo più,
nelle imposte sui consumi, nelle quali il soggetto passivo è un imprenditore,
cui la legge consente di trasferire su altri (i consumatori) il peso economico
del tributo. Non bisogna però confondere il fenomeno puramente economico della
traslazione d’imposta che si ha quando il contribuente di un’imposta
trasferisce su altri l’onere del tributo inglobandone l’ammontare nel prezzo di
trasferimento ad altri di un bene o di un servizio, con il fenomeno giuridico
della rivalsa che si verifica quando il contribuente c.d. di diritto ha un
credito nei confronti del contribuente di fatto, credito che si aggiunge al
corrispettivo contrattuale.
B) Ma
vi sono anche dei casi in cui il soggetto passivo dell’imposta è un soggetto
diverso da colui che realizza il presupposto; tali soggetti sono denominati
sostituto d’imposta e responsabile d’imposta. Essi hanno diritto di rivalsa nei
confronti di colui che ha posto in essere il presupposto; le leggi tributarie
prevedono espressamente tale diritto di rivalsa. In generale, ha diritto di
rivalsa, verso colui che realizza il presupposto dell’imposta, ogni terzo che
sia tenuto a corrispondere il tributo. Fonte del diritto di rivalsa può essere
non solo la legge ma anche una clausola contrattuale. La rivalsa del sostituto
d’imposta che si esercita mediante ritenuta è infatti normalmente obbligatoria,
e sono previste sanzioni per la mancata effettuazione della rivalsa. Ma vi
sono, anche, dei casi in cui il legislatore vieta la rivalsa; nell’INVIM ad
esempio che grava sul venditore è vietato pattuire che il compratore si accolli
l’onere dell’imposta.
9. Le
garanzie: i privilegi.
Il credito d’imposta può
essere ed è per lo più assistito da garanzie di vario tipo, un esame sommario
delle quali deve dare particolare rilievo ai privilegi, che assicurano al fisco
di essere soddisfatto a preferenza di altri creditori in caso di
espropriazione. Sono previsti privilegi generali e speciali, sui mobili e sugli
immobili. Una indicazione sommaria delle norme che prevedono privilegi può
raggruppare tali norme in 4 classi: a) privilegio generale sui mobili del
debitore: tale garanzia è prevista per l’IRPEF, l’IRPEG e l’ILOR; identico
privilegio è accordato per i crediti IVA; b) privilegio speciale sui mobili: i
crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai
quali i tributi si riferiscono. Uguale privilegio hanno i crediti di rivalsa
IVA; c) privilegio generale immobiliare: i crediti per l’IRPEF, IRPEG e ILOR,
limitatamente alla quota imputabile ai redditi immobiliari o fondiari non
determinabili esattamente, hanno privilegi sugli immobili del debitore situati
nel comune in cui il tributo si riscuote; d) privilegio speciale immobiliare:
tale privilegio assiste crediti per tributi indiretti (compresa l’INVIM), in
relazione agli immobili cui il tributo si riferisce.
10. Segue:
l’ipoteca
Il credito d’imposta può
essere garantito da ipoteca; l’intendente di finanza, quando vi sia pericolo
nel ritardo può chiedere al presidente del tribunale competente l’iscrizione di
ipoteca legale sui beni del trasgressore, ed anche l’autorizzazione a procedere
a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo. Ipoteca e
sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse, innanzi al
giudice civile quando non vi sia reato, o innanzi al giudice penale secondo le
norme del codice di procedura penale.
11. Altre
garanzie.
Esaminati i privilegi e
l’ipoteca, vediamo ora le altre forme di garanzia. Talune garanzie sono
richieste per la concessione di dilazioni o rateizzazioni. La dilazione del
pagamento dell’imposta sulle successioni può essere concessa a condizione che
il contribuente presti garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato,
o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da un
istituto o azienda di credito. La stessa norma vale anche per l’INVIM. Per
ottenere in via anticipata il rimborso dell’IVA
è previsto che il contribuente presti delle garanzie, ossia: cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato; oppure fideiussione rilasciata da un
istituto o azienda di credito; oppure polizza fideiussoria rilasciata da
un’impresa di assicurazioni.
12. Decadenza
e prescrizione.
L’istituto della
prescrizione non è estraneo al diritto tributario, poiché anche il credito
d’imposta può estinguersi per prescrizione. Quando il credito presuppone un
procedimento, diretto alla costituzione o alla riscossione del credito, le
relative potestà amministrative sono sottoposte a termini di decadenza. Il potere
di emettere l’avviso di accertamento è soggetto a decadenza rispetto a tutte le
imposte. E’ pure soggetto a decadenza il potere di iscrivere a ruolo. Bisogna
tenere distinto il fenomeno della prescrizione, che afferisce il credito
d’imposta che ha già costituito oggetto di avviso di accertamento o di
iscrizione a ruolo, dalla decadenza, che riguarda le potestà impositive o
esattive. La legge tributaria non prevede alcuna prescrizione in materia di
imposte sui redditi: la relativa obbligazione, una volta iscritta a ruolo, può
certo estinguersi secondo le norme civilistiche in tema di prescrizione (ma in
pratica è difficile che ciò si avveri, in quanto l’esattore tenuto all’obbligo
del non riscosso per il riscosso, non rimarrà certo inattivo). In materia di
imposte indirette, invece, sono previsti termini di prestazione dell’imposta
definitivamente accertata: il termine è decennale per l’imposta del registro e
per l’imposta sulle successioni. In materia doganale il termine è quinquennale.
Capitolo settimo
I soggetti
1. Il
creditore.
L’imposta si concreta in un
rapporto obbligatorio, esaminare i profili soggettivi significa studiare la
figura del creditore e quella del debitore. Creditore d’imposta è, nella
maggior parte dei casi, lo Stato che agisce per tramite dell’amministrazione
delle finanze ed, in particolare, di una molteplicità di uffici preposti alla
gestione delle diverse imposte. Creditore d’imposta è lo Stato anche per talune
imposte denominate locali o comunali, in quanto gestite da organi statali ed in
quanto il rapporto d’imposta s’instaura tra Stato e soggetto passivo. Creditori
d’imposta possono essere anche enti diversi dallo Stato ( regioni, provincie,
comuni) o addirittura dei privati, investiti di pubbliche funzioni (appaltatori
delle imposte).
2. L’amministrazione
finanziaria.
Dobbiamo ora occuparci
della struttura dell’amministrazione finanziaria.
A) al
vertice vi è il Ministro delle finanze, le sue direttive sono attuate dal
consiglio di amministrazione, che ha anche compiti di coordinamento complessivo
dell’attività del Ministero e di gestione del personale. Il Ministro delle
finanze è coadiuvato dal Segretario generale, il cui compito specifico è quello
di coordinare le attività degli uffici. Altri uffici centrali sono il Servizio
centrale degli ispettori tributari (Secit) e il servizio centrale della
riscossione.
B) Il
Secit ha fondamentalmente tre compiti: 1) controllare l’attività di
accertamento degli uffici e le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza; 2)
provvedere, in via straordinaria, a verifiche e controlli nei confronti di
contribuenti sospettati di evasioni di grandi proporzioni; 3) formulare
proposte al Ministro per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di
accertamento.
C) Il
Ministero è strutturato in tre dipartimenti: uno si occupa delle entrate, uno
delle dogane ed uno del territorio; ai tre dipartimenti si affianca la
direzione generale del personale. I dipartimenti hanno funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento degli uffici periferici.
D) L’organizzazione
periferica del Ministero delle finanze è articolata in direzioni regionali.
Dalla direzione regionale delle entrate dipendono: 1) i centri di servizio, la
cui funzione è quella di effettuare il controllo formale delle dichiarazioni
dei redditi e di quelle dell’imposta sul valore aggiunto; essi curano la
riscossione delle imposte ( dovute in base alle dichiarazioni) e i rimborsi
(spettanti in base alle dichiarazioni); 2) gli uffici delle entrate, cui
spettano il controllo sostanziale delle dichiarazioni, emanazione di avvisi di
accertamento, e riscossione dei tributi dovuti in base agli accertamenti.
E) La
riscossione delle imposte dirette, e la riscossione coattiva della maggior
parte delle imposte indirette, è demandata al Servizio della riscossione che ha
un ufficio centrale e uffici periferici.
F) La
cura degli affari doganali è affidata, nell’ambito del Ministero delle finanze,
al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; tale dipartimento è
articolato in uffici centrali e periferici.
3. Il
contribuente.
Il contribuente viene usato
in due accezioni: una assai lata, per cui esso designa ogni soggetto, che sia o
possa diventare termine passivo di riferimento di obbligazioni verso il fisco;
in un significato più ristretto indica quello che, nella varietà dei soggetti
passivi è da denominare obbligato principale. Nel primo significato il termine
ricorre nel decreto istitutivo dell’anagrafe tributaria; l’iscrizione
all’anagrafe implica attribuzione di un n° di codice fiscale; contribuente è dunque
ogni soggetto iscritto o iscrivibile all’anagrafe ovvero ogni soggetto la cui
esistenza è fiscalmente rilevante.
4. L’obbligato
principale.
Normalmente, soggetto di
un’imposta è colui che ne realizza il presupposto. La normale identità tra
autore del presupposto e soggetto passivo dell’imposta risponde ad un requisito
di costituzionalità del tributo; sarebbe violato l’art. 53 Cost. se il gravame
fiscale ricadesse su un soggetto che, non avendo realizzato il presupposto, non
ha posto in essere il fatto espressivo di capacità contributiva che il
legislatore ha avuto di mira. Vi sono infatti dei casi in cui il tributo è
posto a carico di soggetti diversi da colui che ne realizza il presupposto di
fatto ( in aggiunta o in sostituzione di colui che realizza il presupposto), ma
in tali casi occorre che il soggetto obbligato sia posto in condizione di
riversare l’onere economico del tributo stesso su colui che realizza il fatto
espressivo di capacità contributiva. Chi realizza il presupposto di fatto di un
tributo può essere definito obbligato principale, per distinguerlo dagli altri
obbligati. Ma è d'uso definirlo contribuente.
5. La
solidarietà: a) le fattispecie.
Le diverse situazioni
passive che scaturiscono dalle fattispecie tributarie, possono far capo a più soggetti
in solido.
A) in
proposito, va innanzitutto affrontato il tema della fonte della solidarietà.
Parte della dottrina ritiene applicabile, in materia tributaria, l’art. 1294
c.c., a norma del quale i debitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal
titolo non risulta diversamente. Non solo non esiste una legge tributaria che
escluda la solidarietà, ma molte ve ne sono che espressamente la sanciscono.
Perciò tutte le volte che più persone si trovano rispetto ad un medesimo
presupposto, nella situazione di soggetti passivi del tributo, essi sarebbero
solidamente obbligati verso il fisco. La legge tributaria si preoccupa sempre,
nel disciplinare le varie imposte, di indicare i soggetti passivi e di
stabilire quando sono tenuti in solido, sicché, in definitiva, il problema
dell’applicabilità dell’art. 1294 c.c. sembra privo di rilevanza pratica.
B) I
casi nei quali si ha solidarietà tributaria sono caratterizzati dal fatto che
il presupposto del tributo è riferibile a più soggetti. Il reddito, quale
arricchimento di un soggetto, è per sua natura riferibile ad un soggetto
soltanto, e quindi debbono considerarsi eccezionali le norme delle imposte sui
redditi che stabiliscono la solidarietà. Ricorderemo: la solidarietà tra
cedente e cessionario di un immobile per l’ILOR relativa al periodo di tempo
successivo al titolo che serve da base per la voltura catastale; La solidarietà
tra coniugi può scaturire dalla circostanza che essi presentino una
dichiarazione congiunta; è questa una singolare ipotesi di solidarietà voluta
dagli obbligati. La sostituzione d’imposta si trasforma in solidarietà nel caso
in cui il sostituto a titolo d’imposta viene iscritto a ruolo per imposte,
soprattasse, e interessi relativi a redditi per i quali non ha effettuato ne le
ritenute ne i versamenti. Più frequentemente s’incontra la solidarietà nel
campo delle imposte indirette: obbligati al pagamento dell’imposta di registro
sono, di solito, pluralità di soggetti; le imposte ipotecarie sono dovute,
oltre che da coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta di
trascrizione, anche dai debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata
l’ipoteca; l’imposta sulle successioni è dovuta agli eredi in solido. La
solidarietà ricorre anche per il pagamento di sanzioni amministrative. Di
particolare rilievo è la norma, di portata generale, secondo cui, quando la
violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al
pagamento della pena pecuniaria o soprattassa.
6. La
solidarietà: b) gli effetti.
Occorre esaminare le
conseguenze della solidarietà, tenendo presente che il diritto tributario
presenta una varietà di situazioni.
A) innanzitutto
va notato che il soggetto passivo del tributo non è soltanto obbligato
all’adempimento di una prestazione pecuniaria, ma è tenuto all’adempimento di obblighi
formali, come la presentazione della dichiarazione. Ora, anche nei riguardi di
tali obblighi, vale il concetto per cui l’adempimento di un soggetto libera
tutti gli altri. Se la dichiarazione è presentata e sottoscritta da uno solo,
anche gli altri sono liberati, ma se la dichiarazione comporta sanzioni, queste
sono applicabili nei confronti di tutti.
B) Rispetto
al potere impositivo, vi sono più soggetti nei confronti dei quali può essere
esercitato il potere; solidarietà equivale quindi a cosoggezione. Così
l’amministrazione finanziaria può a sua scelta emettere l’avviso di
accertamento nei confronti di uno solo o di tutti i coobbligati. Con la
conseguenza, però, che l’avviso se non è notificato a tutti, vale solo nei
confronti dei soggetti cui è notificato. La giurisprudenza ed una parte
minoritaria della dottrina ritenevano infatti che l’avviso di accertamento
sebbene notificato ad uno soltanto dei condebitori, esplicasse i suoi effetti
anche nei confronti degli altri. Questa dottrina è stata contraddistinta con il
termine di superdsolidarietà tributaria, solidarietà formale o solidarietà
processuale. Questa concezione è stata avversata per lungo tempo dalla migliore
dottrina: in sede pratica, essa ha avuto fine quando la Corte cost. ne ha
dichiarata l’illegittimità costituzionale. Molti dei problemi sorti in materia
di solidarietà tributaria sono quindi risolti richiamando norme
civilistiche. 1) La giurisprudenza ha
innanzitutto posto il principio che l’avviso di accertamento notificato ad un
soggetto, non estende i suoi effetti agli altri soggetti. 2)La giurisprudenza
ha ritenuto che, se uno dei condebitori nova, il debito d’imposta mediante
presentazione di istanza di condono e lo estingue pagando l’imposta ex condono,
di questi effetti beneficiano anche gli altri condebitori. 3) sono poi ritenuti applicabili, in
materia tributaria, alcuni principi posti dall’art. 1306 c.c., secondo il quale
“la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido, non ha
effetto contro gli altri debitori..” perciò la sentenza che abbia respinto il
ricorso proposto da un coobbligato non esplica effetti nei processi promossi da
altri coobbligati. L’estensione degli effetti della sentenza favorevole ad un
coobbligato è pacificamente ammessa quando gli altri coobbligati abbiano
impugnato l’accertamento, mentre è discussa nel caso in cui un coobbligato
abbia impugnato l’accertamento e l’altro non lo abbia impugnato.
4)
applicando in materia tributaria un principio pacifico in materia civilistica,
la giurisprudenza ritiene che
l’impugnazione della sentenza da parte di un condebitore non giova al
condebitore solidale che, pur avendo partecipato al relativo giudizio, non
abbia impugnato.
5) la
giurisprudenza ritiene applicabile in materia tributaria l’art. 1310, secondo
cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei
debitori in solido hanno effetto anche nei riguardi degli altri debitori.
C) per
quel che riguarda la riscossione, quando vi sono più soggetti obbligati in
solido, e cointestatari di una medesima partita di ruolo, il concessionario non
è tenuto a notificare la cartella esattoriale a tutti, ma può notificarla solo
al primo intestatario della partita. Agli altri può inviare una comunicazione.
7. Il
responsabile d’imposta.
Viene denominato
responsabile d’imposta una particolare figura di debitore del tributo, al quale
le legge addossa l’obbligazione tributaria in solido con l’obbligato
principale; ciò che distingue il responsabile d’imposta, dall’ordinaria figura
di coobbligato in solido, è la circostanza che la fattispecie della sua
responsabilità non è la sua partecipazione al presupposto dell’imposta, ma la
realizzazione di una fattispecie ulteriore e diversa. L’obbligazione del
responsabile, in tanto esiste, in quanto esiste quella principale; si dice,
perciò, che il responsabile è un coobbligato dipendente in contrapposizione
all’istituto della solidarietà ordinaria o paritaria. Ecco due esempi di questa
particolare figura: a) i nuovi possessori di immobili, divenuti proprietari o
titolari di altri diritti reali, sono responsabili d’imposta; rispondono cioè
in solido con i precedenti possessori dell’ILOR; b) le aziende di credito che
rilascino fideiussione ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto che
conseguono rimborsi d’imposta, rispondono insieme con il garantito,
dell’obbligo di restituire al fisco le somme indebitamente rimborsate.
8. Il
responsabile limitato ed i terzi.
Vi sono casi, nei quali
risponde del debito d’imposta un soggetto diverso da colui che ne realizza il
presupposto e ne risponde non con tutto il suo patrimonio, ma soltanto con un
determinato bene; lo si è denominato perciò responsabile limitato.
A) in
un primo gruppo di casi la posizione del terzo è un riflesso della disciplina
dei privilegi speciali. Quando il credito d’imposta è garantito da privilegio
speciale sui beni ai quali il tributo si riferisce, il privilegio importa il
diritto di seguito; il bene continua ad essere gravato dal privilegio anche se
viene trasferito a terzi; i terzi assumono così la veste di responsabile
(limitatamente a quel bene che può essere espropriato per soddisfare il credito
d’imposta). Secondo la giurisprudenza l’azione del fisco nei confronti del
terzo può essere esercitata solo dopo che è stata infruttuosamente esperita
l’azione esecutiva nei confronti dell’obbligato principale; la responsabilità
del terzo quindi viene detta sussidiaria.
B) in
un altro gruppo di ipotesi, la responsabilità del terzo è un riflesso di norme
in materia di pignoramento; una prima ipotesi si ha in caso di cessione
d’azienda; avviata l’esecuzione nei confronti di chi sia stato titolare di
azienda, e l’abbia ceduta, l’esattore può sottoporre a pignoramento i beni
mobili e le merci dell’azienda ceduta. Un’altra concerne i beni mobili rinvenuti
nella casa di abitazione del contribuente; contro il pignoramento di tali beni
non possono proporre opposizione di terzo il coniuge, i parenti e gli affini
entro il terzo grado del contribuente e dei coobbligati. Infine, i frutti degli
immobili del debitore, soggetti a privilegio, possono essere espropriati, nelle
forme dell’espropriazione presso il debitore, anche se l’immobile è affittato
(quindi anche se i frutti appartengono all’affittuario). In questo secondo
gruppo di ipotesi, l’esecuzione si svolge sulla base dell’atto di imposizione e
dell’iscrizione a ruolo del debitore d’imposta, il terzo, quindi, subisce
l’esecuzione forzata per l’attuazione d’un debito altrui senza essere soggetto
passivo del processo esecutivo.
9. Il
sostituto a titolo d’imposta.
La figura del responsabile
d’imposta è contraddistinta da ciò che l’obbligazione tributaria ricade, non
solo su chi realizza il presupposto, ma anche solidalmente, su di un altro
soggetto, detto appunto responsabile. Nella c.d. sostituzione invece il
soggetto che realizza il presupposto non è soggetto passivo; soggetto passivo è
un altro soggetto denominato sostituto (mentre sostituito è colui che pur
realizzando il presupposto non è debitore). La ragione di questa deviazione
rispetto al normale congegno della norma tributaria, che imputa l’obbligazione
a chi realizza la fattispecie imponibile, non ad un terzo, sta in ciò, che
questo terzo è debitore verso il sostituto di somme, la cui corresponsione
realizza, presso il creditore, un fatto fiscalmente rilevante; si tratta nella
quasi generalità dei casi, di redditi o di componenti reddituali; il
coinvolgimento del terzo, nell’attuazione di un tributo, mediante imputazione
ad esso di particolari doveri, è per il fisco notevole garanzia che non vi sarà
evasione, essendo il terzo non interessato a violare la norma. Esso infatti è
si obbligato in proprio verso il fisco, ma ha il diritto che è anche un dovere
di trattenere dalla somma che corrisponde al reddituario, un importo pari a
quello di cui è debitore verso il fisco. Il sostituto d’imposta è unico
debitore, verso il fisco, dell’imposta dovuta sul presupposto che altri
realizza ( il sostituito). Il rapporto tra fisco e sostituto è dunque un
rapporto d’imposta; tra fisco e sostituito non v’è alcun rapporto a titolo
d’imposta. Tra sostituto e sostituito v’è un rapporto privatistico v’è il
rapporto di base che vede il sostituto in posizione debitrice verso il
sostituito (es: debito di lavoro del datore di lavoro verso il dipendente). La
norma tributaria influisce su questo rapporto, in quanto il sostituto estingue
il suo debito verso il sostituito versandogli, non quanto dovuto secondo il
rapporto che corre tra di essi, ma una minor somma; ciò è una conseguenza del
diritto di rivalsa ossia del diritto del sostituto di operare una ritenuta
sulle somme che corrisponde al sostituito ( es. di sostituzione a titolo
d’imposta: le ritenute sui dividendi percepiti per le azioni di risparmio e sui
dividendi spettanti alle persone residenti all’estero; le ritenute sulle
vincite;).
10. Il
sostituto a titolo d’acconto.
Va tenuta distinta dalla
sostituzione d’imposta o sostituzione in senso proprio, la sostituzione a
titolo di acconto o sostituzione impropria. L'analisi dei rapporti tra i 3
soggetti implicati nel fenomeno porta ai seguenti rilievi: a) il sostituto è
obbligato verso il fisco non per l’obbligazione d’imposta vera e propria,
commisurata al presupposto, ma per un versamento commisurato alle ritenute che
viene fatto coincidere in certi casi (lavoro dipendente), con l’imposta che
sarebbe dovuta su quei redditi se fossero gli unici del sostituito; b) tra
sostituto e sostituito vi è un rapporto di rivalsa, ossia il sostituto, nel
momento in cui corrisponde le somme soggette a ritenuta, ha diritto di
trattenerne una quota; c) il sostituito, nei confronti del fisco, non ha alcun
obbligo od obbligazione, ma per il fatto di subire la ritenuta acquista il
diritto di dedurre, dall’imposta globalmente dovuta, l’importo delle ritenute
subite. Tale diritto viene acquisito per il solo fatto di aver subito le
ritenute, indipendentemente dal fatto che il sostituto adempia o no l’obbligo
di versamento.
Se il sostituto opera la
ritenuta, ma non versa, il sostituito acquista ugualmente una sorta di credito
verso il fisco; questo rapporto sostituito-fisco è indipendente dal rapporto
sostituto-fisco; se il fisco non riceve il versamento, esso può agire solo nei
confronti del sostituto.
11. Il
successore.
La successine ereditaria,
comportando il subentro degli eredi in tutte le situazioni giuridiche
(trasmissibili) che facevano capo al defunto, implica anche il subentro degli
eredi nelle situazioni giuridiche di natura tributaria.
A) per
le imposte sui redditi gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del
dante causa. L’importanza della norma non sta nel fatto che sancisce la
successione nelle obbligazioni, ma in quanto sancisce la solidarietà degli
eredi. Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi
ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. Gli eredi
subentrano nella stessa posizione del dante causa anche per quel che riguarda
gli obblighi formali e le situazioni procedimentali. Per le imposte sui
redditi, la legge dispone che tutti i termini pendenti alla data della morte
del dante causa o scadenti entro 4 mesi da essa sono prorogati di 6 mesi a
favore degli eredi. Gli eredi devono comunicare all’ufficio delle imposte
dell’ultimo domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio
domicilio fiscale.
B) In
materia di Iva è previsto che gli obblighi fiscali derivanti da operazioni
effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro
tre mesi dalla morte
C) Per
quel che riguarda le altre imposte, non vi sono disposizioni specifiche, per
cui si applicano i principi civilistici
D) Discusso
è il problema se gli eredi subentrino al de cuius anche per quel che riguarda
le sanzioni pecuniarie. La giurisprudenza è orientata in senso affermativo.
E) Se
vi è processo pendente, questo non si interrompe, ma i termini pendenti sono
prorogati di 6 mesi a decorrere dalla morte.
12. Il
rappresentante fiscale.
Per le imposte sui redditi
è previsto che le società e gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa
nel territorio dello Stato, devono indicare (al fisco) le generalità e
l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Per l’Iva
i non residenti che effettuino operazioni rilevanti ai fini del tributo
nell’ambito del territorio dello Stato, possono nominare un rappresentante che
provveda ad adempiere gli obblighi e ad esercitare i diritti derivanti
dall’applicazione dell’imposta. Se non è nominato un rappresentante, i soggetti
residenti che acquistino beni o servizi da non residenti debbono provvedere
essi stessi agli adempimenti IVA (c.d. autofatturazione).
Parte terza
Dinamica dell’imposta
Capitolo ottavo
Profili generali
1. I
modelli.
Abbiamo, sin qui, dato un
immagine statica dell’imposta; ne abbiamo cioè descritto le fattispecie e gli
effetti. Dobbiamo ora vederne la dinamica; dobbiamo cioè indagare in qual modo
la norma astratta e generale, che racchiude fattispecie ed effetti
dell’imposta, trova attuazione ed individuazione. Possono darsi nelle leggi d’imposta,
più modelli di individuazione delle norme astratte e generali, ma tre sono gli
schemi paradigmatici.
A) il
modello più semplice è quello dei tributi c.d. immediati o senza imposizione.
Al verificarsi della fattispecie, l’obbligato deve senz’altro versare una somma
all’ente pubblico: non sono previsti adempimenti che s’inseriscono nel
meccanismo genetico dell’obbligazione dell’imposta; l’obbligazione nasce
direttamente dalla legge, al verificarsi del presupposto di fatto . Tosto che
si verifichi la situazione base del tributo.. si determina subito
l’obbligazione tributaria, che di solito viene spontaneamente adempiuta senza
bisogno d’una qualsiasi manifestazione finanziaria. L’attività della finanza
suole intervenire successivamente, a scopo di revisione, per controllare se
l’obbligazione sia stata soddisfatta.
B) Ai
tributi senza imposizione la dottrina affianca i tributi con imposizione;
imposizione che può essere eventuale o necessaria. Nel modello dell’imposizione
eventuale al soggetto passivo del tributo non si richiede soltanto il
versamento di una somma di danaro, ma anche un’attività formale ( presentare
una dichiarazione). L’omissione della dichiarazione, o la presentazione di una
dichiarazione imperfetta implicano l’emissione di un atto amministrativo, che
viene denominato avviso di accertamento; l’omissione del versamento provoca
l’emissione da parte dell’ente pubblico, d’un fatto di riscossione coattiva.
C) Il
terzo modello è quello dell’imposizione necessaria; la riscossione implica un
atto dell’amministrazione, che determina l’imposta e ne rende dovuto il
pagamento.
2. La
potestà d’imposizione.
L’amministrazione
finanziaria è dotata di potestà intesa a statuire sull’obbligazione tributaria;
questa potestà o potere si esprime in provvedimenti. Esaminiamo alcuni
caratteri di questo potere.
A) L’esercizio
del potere impositivo non è libero ne discrezionale, ma vincolato. Ciò è un
riflesso del principio di legalità (art. 23): la legge pone norme materiali che
disciplinano compiutamente l’obbligazione d’imposta, per cui
l’individualizzazione amministrativa della norma generale ed astratta avviene
in presenza dei presupposti predeterminati dalla legge, senza esercizio di
discrezionalità. Una certa discrezionalità può riconoscersi all’amministrazione
nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.
B) La
particolare potestà cui ci riferiamo, è quella che ha per oggetto la
sussistenza dell’obbligazione tributaria e che viene di solito denominato
potestà di imposizione o potestà accertativa. Essa non è da confondere con il
potere governativo di emanare norme astratte e generali, ne con i poteri che
l’amministrazione esercita per riscuotere coattivamente i crediti d’imposta. E’
anch’essa un potestà normativa: attua la individualizzazione di norme generali
ed astratte mediante la produzione di norme individuali e concrete.
3. Il
procedimento d’imposizione.
L’attuazione dell’imposta
da parte dell’amministrazione avviene con una serie di attività di varia natura
coordinate all’emanazione di un atto conclusivo. Nel diritto amministrativo
generale il procedimento ha trovato riconoscimento e disciplina nella l. 7/8/90
n° 241. Tale legge si applica anche ai procedimenti tributari con la sole
eccezione del capo dedicato alla partecipazione (del cittadino al
provvedimento). Il procedimento amministrativo in generale si articola in più
fasi: le principali sono a) la fase iniziale, b) la fase istruttoria, c) la
fase conclusiva. Il procedimento d’imposizione inizia sempre d’ufficio sia
quando è mancata la dichiarazione, sia quando questa è presentata, e quindi
l’azione dell’ufficio è rivolta a controllare e rettificare la dichiarazione.
Inoltre, nel criterio tributario d’imposizione non abbiamo una serie
prestabilita di atti da porre in essere prima dell’emanazione dell’atto finale.
Ai procedimenti tributari non si applicano come si è detto le norme generali in
tema di partecipazione del cittadino al procedimento. Solo in alcuni casi la
legge obbliga l’ufficio ad interpellare il contribuente ad a consentirgli una
qualche forma di difesa; è quindi rimesso alla discrezionalità dell’ufficio dar
vita ad un contraddittorio nel corso del procedimento. Nella fase istruttoria ,
l’ufficio esperisce le indagini del caso per ricercare e verificare i fatti
fiscalmente rilevanti con l’uso dei poteri d’indagine che la legge gli
conferisce. Infine, si ha la fase conclusiva, ossia l’emanazione del
provvedimento d’imposizione. Il procedimento può concludersi però anche senza
emanazione di provvedimenti: ciò avviene quando l'ufficio constata che non vi sono
i presupposti per la emanazione di provvedimenti.
4. Cinque
problemi teorici.
a) problema
della natura o struttura della norma tributaria
b) problema
della natura della posizione soggettiva del singolo a fronte dell’imposizione
c) problema
della natura giuridica dell’atto d’imposizione
d) problema
degli effetti dell’atto di imposizione
e) problema
della natura del giudizio tributario.
5. La
teoria dichiarativa.
Il complesso di problemi
teorici ora indicati sono risolti in dottrina secondo due orientamenti dei
quali quello tradizionale è di tipo dichiarativo. Secondo tale orientamento le
leggi tributarie fanno scaturire direttamente dal presupposto gli effetti
obbligatori in cui si risolve il tributo. Di conseguenza, tutti gli atti posti
in essere dal contribuente o dall’amministrazione finanziaria, non fanno parte
del meccanismo costitutivo del rapporto d’imposta, ma sono rivolti a dargli
esecuzione o ad accettarlo. Dal fatto che la legge tributaria descrive
compiutamente il fatto cui si collega l’imposta, alcuni deducono che il potere
impositivo dell’amministrazione ha natura di potere di mero accertamento, altri
che non esiste alcun potere amministrativo in senso proprio (mero atto). Per la
formulazione più nota della teoria dichiarativa, l’avviso di accertamento (
l’atto in cui si esprime il potere d’imposizione) è una manifestazione del
potere d’impero. Esso non produrrebbe una situazione giuridica nuova, ma si
limiterebbe a dichiarare ed accertare una situazione giuridica preesistente (
il rapporto d’imposta sorto ex lege). Inoltre per questi orientamenti
dottrinali, il contribuente è titolare di un diritto soggettivo; di conseguenza
il contribuente cui è notificato un atto di accertamento che non rispecchia
esattamente la situazione di fatto o che non è conforme alla legge, agisce in
giudizio a tutela del diritto soggettivo leso dall’atto amministrativo.
a) le
norme tributarie sono norme materiali che danno vita direttamente al
verificarsi del presupposto d’imposta di un rapporto complesso
b) il
contribuente, nello stadio che precede l’imposizione è titolare d’un diritto
soggettivo
c) l’atto
di imposizione è, per alcuni, un provvedimento amministrativo ( autoritativo ed
imperativo); per altri, invece, è un mero atto
d) effetto
dell’atto di imposizione è quello di accertare il rapporto già sorto ex lege;
si ha dunque un effetto formale di accertamento, non una modificazione
sostanziale
e) il
processo ha il compito di reintegrare il diritto soggettivo leso dall’attività
amministrativa, e di accertare il rapporto d’imposta sorto ex lege, disapplicando
l’atto impositivo.
6. La
teoria costitutiva.
Alla teoria dichiarativa si
contrappone la teoria costitutiva. Essa muove dalla premessa che le norme
tributarie non sono norme materiali, ma norme strumentali norme, cioè che hanno
per oggetto dei poteri: nell’esercizio di questi poteri, l’amministrazione
finanziaria emana atti di imposizione, i quali hanno l’effetto, non già di
accertare una preesistente situazione giuridica, ma di costituire tale
situazione. Situazione giuridica del contribuente, di fronte al potere e
all’atto di imposizione, come posizione di interesse legittimo. Le dottrine
costitutivistiche rispondono ai problemi sopraindicati nel modo seguente:
a) considerano
le norme tributarie come norme strumentali attributive all’amministrazione finanziaria
di un potere autoritativo
b) considerano
il contribuente, nello stadio che precede l’imposizione, in posizione di
interesse legittimo
c) risolvono
il problema della natura dell’atto di imposizione considerandolo come un
provvedimento autoritativo
d) assegnano
a tale provvedimento ( definito atto di imposizione) effetti costitutivi del
rapporto obbligatorio d’imposta
e) ritengono
che il processo tributario abbia per destinazione ( e per oggetto) la verifica
della legittimità degli atti di imposizione in funzione del loro annullamento.
7. Considerazioni
critiche e ricostruttive.
Vanno ora sviluppati alcuni
rilievi critici:
a) è
una stabile conquista dell’elaborazione kelseniana l’assunto che da norme
astratte generali, non scaturiscono, sul piano normativo, norme individuali e
concrete, se non interviene un atto normativo ( con effetto) individuale e
concreto. Ciò che da esistenza ad una norma è soltanto l’essere enunciata da un
atto normativo, non la deducibilità logica della norma da norme preesistenti
b) la
disputa se il contribuente, prima dell’imposizione, sia in posizione di diritto
soggettivo o di interesse legittimo, sembra priva di senso perché, prima
dell’imposizione, il privato non è titolare di alcuna situazione giuridica
soggettiva, ne di diritto soggettivo, ne di interesse legittimo.
Prima dell’imposizione, c’è
soltanto la norma tributaria che determina se e quanto si deve pagare: ci sono
norme indirizzate al fisco, circa il suo potere d’imposizione; la situazione di
diritto soggettivo, o di interesse legittimo, del contribuente, quindi non è
altro che un modo di vedere tali norme dal punto di vista del contribuente.
Concludendo: prima dell’imposizione, non vi sono situazioni soggettive del
privato, ma vi è soltanto la situazione soggettiva di potere attribuita
all’amministrazione finanziaria. Non vi sono situazioni soggettive di diritto
soggettivo del privato, perché un simile diritto soggettivo non è altro che il
riflesso, dal punto di vista del privato, del dovere dell’amministrazione di
esercitare il potere impositivo nei modi, nella misura, in presenza dei
presupposti legislativamente previsti. Non vi sono situazioni soggettive di
interesse legittimo, perché le varie definizioni di interesse legittimo, che
descrivono la posizione del privato prima dell’imposizione, non denotano alcuna
effettiva posizione giuridica del privato: esse connotano una futura situazione
soggettiva del privato, legata all’eventualità che l’imposizione sia
illegittima.
c) l’atto d’imposizione è
un atto normativo, esercizio di una situazione soggettiva di potere, ed è un
atto autoritativo. Esso ha effetti costitutivi, in quanto costituisce, una
norma individuale e concreta, non esistente in precedenza. Esso non ha, quindi,
effetti di accertamento di un preesistente effetto giuridico. Sul piano
descrittivo, nulla ci impedisce di indicare il potere dell’amministrazione, che
scaturisce dall’atto di imposizione, in termini di credito
dell’amministrazione; nulla ci impedisce di denotare la posizione del privato,
cui quel credito si rivolge, in termini di obbligazione, è nulla ci impedisce
di sintetizzare il tutto in termini di rapporto giuridico, purché, però,
risulti ben chiaro, sul piano della teoria generale, che non vi sono due
situazioni giuridiche ( credito da un lato, obbligazione dall’altro), ma ve ne
è una soltanto ( la seconda essendo soltanto il riflesso della prima).
Capitolo nono
Gli obblighi dei
contribuenti
Sezione prima – gli
obblighi contabili –
1. Considerazioni
preliminari.
Dei tre modelli di
attuazione delle leggi d’imposta, indicati in via astratta, quello accolto dal
nostro ordinamento per la più parte dei tributi è il modello della imposizione
eventuale. Le ragioni della scelta legislativa sono evidenti: la massa enorme
di adempimenti richiesti da tali imposta non possono che essere affidate,
innanzitutto agli stessi contribuenti, i quali devono adempiere una serie assai
vasta di obblighi c.d. formali o strumentali.
2. La
contabilità degli imprenditori ( norme civilistiche).
Le norme fiscali in materia
di contabilità presuppongono e integrano le norme del codice civile ed i canoni
della ragioneria.
A) Ai
sensi dell’art. 2214 c.c., l’imprenditore che esercita un’attività commerciale
deve tenere il libro giornale e i libro degli inventari. Il libro giornale è una
scrittura contabile che ripete il suo contenuto dal brogliaccio o prima nota.
Nella prima nota i fatti di gestione sono rilevati in ordine cronologico; essa
è il presupposto dal quale i fatti di gestione sono poi riportati nel libro
giornale (ord. Cronologico) e nel mastro (ord. Sistematico). Nel libro giornale
sono registrate, giorno per giorno, in articoli separati, le operazioni
relative all’esercizio dell’impresa. Esso è dunque una scrittura la cui
caratteristica principale è data dal fatto che i fatti di gestione sono
annotati in ordine cronologico, giorno per giorno. Nel diritto tributario è
previsto che le annotazioni siano compiute entro 60 gg.
B) Il
c.c. non menziona il libro di mastro, ma l’obbligo di tenerlo deriva da ragioni
sistematiche. Nei conti di mastro, i fatti di gestione sono rilevati in ordine
sistematico, ossia in relazione all’oggetto della rilevazione. Nel libro mastro
confluiscono i conti: ogni conto si compone di due sezioni , quella del dare e
quella dell’avere.
C) La
natura e la dimensione dell’impresa possono rendere necessarie altre scritture
( obbligatorie ausiliarie). La normativa del c.c. tiene in considerazione,
principalmente, le imprese industriali e mercantili.
D) Il
libro giornale ripete il suo contenuto dalla prima nota; a sua volta gli
inventari derivano dal libro giornale e dai conti di mastro. Nel libro degli
inventari sono riportati annualmente i bilanci, ossia lo S.P. ed il C.E.. Il
bilancio d’esercizio delle società deve essere accompagnato dalla relazione del
consiglio di amministrazione e da quella dei sindaci.
3. La
contabilità fiscale ordinaria.
All’interno della categoria (fiscale) degli
imprenditori commerciali, bisogna distinguere gli imprenditori soggetti al
regime della contabilità ordinaria e gli imprenditori (imprese minori) il cui
regime di contabilità è semplificato. Sono soggetti al regime della contabilità
ordinaria i seguenti soggetti:1) le società e gli enti commerciali soggetti
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; 2) gli imprenditori individuali
e le società di persone con ricavi superiori a 360 ml. annui; 3) gli
imprenditori minori che optano per il regime di contabilità ordinaria.
A) ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto i soggetti passivi debbono emettere
fattura per ogni operazione fiscalmente rilevante. Le fatture devono essere
annotate, entro 15 gg. dalla loro emissione, secondo l’ordine della loro
numerazione, nel registro delle fatture. I commercianti al minuto, non
obbligati ad emettere le fatture, devono tenere ( in luogo del registro delle
fatture), il registro dei corrispettivi.
Soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono numerare in
ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi
acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, ed
annotarla in apposito registro (reg. degli acquisti) entro il mese successivo a
quello in cui le hanno ricevute.
B) Agli
effetti delle imposizioni sui redditi, gli imprenditori commerciali devono
tenere le seguenti scritture contabili: 1) i libro giornale e il libro degli
inventari; 2) i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
3) le scritture ausiliarie in cui registrare gli elementi patrimoniali e
reddituali che concorrono alla formazione del reddito; 4) le scritture ausiliarie
di magazzino; 5) il registro dei beni ammortizzabili; 6) il registro
riepilogativo di magazzino; 7) il registro della lettura dei codici. Le
scritture di magazzino devono essere tenute soltanto dalle imprese che abbiano
superato i limiti di 2 mld. di ricavi e di 500 ml. di rimanenze. Tali scritture
indicano le quantità, non il valore, dei beni da valutare con il criterio delle
rimanenze (così detti beni merce). Il libro dei cespiti ammortizzabili registra
i beni per i quali è ammesso l’ammortamento: in esso sono annotati i costi di
acquisto, gli ammortamenti, eventuali rivalutazioni, le cessioni ed altri
eventi che comportano l’eliminazione del bene dal processo produttivo. Le
irregolarità contabili sono punite con sanzioni amministrative e penali e legittimano
l’ufficio ad accertare il reddito in via induttiva.
C) La
tenuta della contabilità con sistemi meccanografici è considerata regolare se
il contribuente è in grado di procedere alla stampa non appena richiesto dagli
organi verificatori.
4. Le
imprese minori e la contabilità semplificata.
Alla regole della
contabilità ordinaria non sono soggetti tutti gli imprenditori perché, per le
imprese minori, è previsto un regime semplificato di contabilità. Va messo in
rilievo, da un lato, che la nozione di impresa minore ai fini tributari non
coincide con la nozione civilistica di piccolo imprenditore e, dall’altro, che
lo statuto fiscale dell’impresa minore ha rilievo, non soltanto ai fini degli
obblighi contabili, ma anche ad altri fini. La nozione fiscale di impresa
minore è legata alle dimensioni del fatturato; sono imprese minori le imprese
individuali e società di persone il cui fatturato non supera una determinata
soglia (360 ml. per periodo d’imposta). La contabilità fiscale semplificata è
composta, essenzialmente, dai registri IVA, cioè da registri dove sono annotati
acquisti e vendite. Le imprese minori non sono obbligate a tenere, le scritture
contabili di cui consta la contabilità ordinaria (giornale, inventari,
scritture ausiliarie) e la dichiarazione dei redditi sarà elaborata sulla base
dei dati desunti dai registri IVA. Data la sua rudimentalità la contabilità
semplificata è poco attendibile quindi il controllo del fisco nei confronti
delle imprese minori, è fondato, non sulla contabilità, ma su standards medi di
redditività di coefficienti presuntivi.
5. La
contabilità dei lavoratori autonomi.
Anche i lavoratori autonomi
sono gravati da obblighi contabili ed anche tra i lavoratori autonomi dobbiamo
distinguere quelli in contabilità ordinaria dai minori. I lavoratori autonomi
che percepiscono compensi superiori ad un dato ammontare, sono soggetti al
regime di contabilità ordinaria, tale regime comporta: 1) la tenuta dei
registri degli incassi e dei pagamenti; nel primo registro devono essere
indicate le somme percepite; 2) le indicazioni degli incassi e delle spese
devono essere integrate dall’annotazione delle movimentazioni finanziarie
inerenti all’esercizio dell’arte o della professione, collegate alle
movimentazioni di un apposito c/c bancario, utilizzato soltanto per i movimenti
finanziari relativi all’attività di lavoro autonomo, e i movimenti di tale
conto devono essere annotati nei registri; 3) la tenuta dei registri
obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; 4) la tenuta del registro
dei beni ammortizzabili; 5) la tenuta
del registro dei compensi a terzi, cioè a lavoratori non dipendenti, che
collaborano in veste di lavoratori autonomi.
I lavoratori autonomi che
realizzano entrate inferiori ad una certa soglia sono anch’essi soggetti ad obblighi
contabili semplificati. Essi possono optare tra contabilità ordinaria o
semplificata. I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono
limitarsi a tenere un unico registro per gli incassi e i pagamenti, valido sia
ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette. Non sono obbligati ad istituire
il conto bancario utilizzato solo per la professione. Non devono tenere il
libro dei cespiti ammortizzabili e dei compensi a terzi. Anche per loro come
per le imprese minori, vi sono coefficienti presuntivi per il controllo delle
dichiarazioni.
6. Fatture,
ricevute, bolle, scontrini.
Va ricordato che i
contribuenti sono obbligati ad emettere taluni particolari documenti:
a) i
soggetti passivi dell’IVA devono emettere fattura per le operazioni comunque
rilevanti ai fini di tale tributo
b) i
soggetti passivi dell’IVA che effettuino operazioni al dettaglio, possono
emettere in luogo della fattura una ricevuta fiscale
c) alcuni
soggetti passivi dell’IVA, che effettuano operazioni al dettaglio devono tenere
un registratore di cassa e rilasciare lo scontrino fiscale
d) per
i beni viaggianti, deve essere emessa una bolla di accompagnamento
7. La
contabilità dei sostituti.
Le scritture contabili che
devono tenere i sostituti sono: i libri paga; i libri matricola; le schede dei
compensi a terzi. Nelle prime due scritture sono annotate le somme corrisposte
ai dipendenti, con le ritenute effettuate, mentre la terza concerne le somme
erogate ad altri soggetti da sottoporre a ritenuta. Come vedremo, i dipendenti
possono omettere la presentazione al fisco della dichiarazione dei redditi
presentando al sostituto una speciale dichiarazione nella quale sono indicati
gli altri redditi posseduti e gli oneri deducibili.
8. I
centri autorizzati di assistenza fiscale.
La tenuta della contabilità
può essere affidata ai centri autorizzati di assistenza fiscale. Si tratta di
enti privati, aventi forma di S.p.A. e costituiti previa autorizzazione del
Ministero delle finanze. Essi possono: tenere e conservare le scritture
contabili controllando la regolarità formale della documentazione contabile
prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi
allegati cui sono tenuti i titolari di reddito di imprese e di redditi dei
terreni; apporre il visto di conformità formale; inoltrare le dichiarazioni dei
redditi da essi predisposte e le relative registrazioni su floppy disk. Le
attività dei centri possono essere svolte anche da professionisti abilitati
(dottori commercialisti, ragionieri) i quali possono anche apporre sulle
dichiarazioni d essi predisposte il visto di conformità.
Capitolo nono
Sezione seconda – gli
obblighi di dichiarazione –
9. La dichiarazione dei
redditi.
A) La
regola generale, in materia di soggetti obbligati, è che ogni persona fisica
che nel periodo d’imposta di riferimento abbia posseduto redditi, è obbligata a
presentare la dichiarazione anche se da tali redditi non consegue alcun debito
d’imposta; inoltre i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (
imprenditori e lavoratori autonomi) devono presentare annualmente la
dichiarazione anche se non hanno prodotto redditi.
B) La
principale ipotesi di esonero dall’obbligo di dichiarazione riguarda i
lavoratori dipendenti. Essi sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione se
hanno percepito redditi da un solo datore di lavoro e non hanno altri redditi
da dichiarare. Se hanno altri redditi da dichiarare, o oneri deducibili da far
valere possono presentare una speciale dichiarazione al sostituto d’imposta, il
quale a sua volta riprenderà tali dati nella propria dichiarazione. Sono
inoltre esonerati dall’obbligo di dichiarazione i soggetti che possiedono
soltanto redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta.
C) La
dichiarazione dei redditi è un atto il cui contenuto è molto vario e complesso.
La indicazione dei redditi è comunque il contenuto tipico e caratteristico di
tale atto. Nella dichiarazione devono essere indicati gli elementi attivi e
passivi rilevanti per l’applicazione delle imposta sui redditi; è questo il
contenuto necessario dell’atto. La dichiarazione si compone di vari quadri,
corrispondente ciascuno ad una categoria reddituale. Vi sono poi dei quadri
riassuntivi nei quali devono essere indicati il reddito complessivo, gli oneri
deducibili, l’imposta lorda, le detrazioni d’imposta, l’imposta netta, le
ritenute e i versamenti d’acconto, i crediti d’imposta ed infine il saldo
finale (somma da versare o credito)
D) Se
il contenuto tipico e caratteristico della dichiarazione dei redditi è la
indicazione di elementi reddituali la legge impone anche la dichiarazione di
altri dati ed elementi. Ecco l’elenco: 1) aeromobili da turismo, navi,
imbarcazioni da riporto, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250
centimetri e roulotte per cavalli da equitazione e da corsa; 2) residenze
principali e secondarie; 3) collaboratori familiari e altri lavoratori
addetti alla casa e alla famiglia; 4)
riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni; 6) utenze telefoniche. Il
Ministro delle finanze può con suo decreto modificare e integrare tali dati o
escludere l’obbligo di indicare dati e notizie che l’amm. è in grado di
acquisire direttamente.
E) Vi
sono diverse voci della dichiarazione che il contribuente deve essere in grado
di comprovare documentalmente. Il contribuente non deve allegare i documenti,
ma è obbligato a conservarli e, se richiesto, a esibirli all’ufficio delle
entrate che voglia controllarli.
F) La
dichiarazione può essere presentata in due luoghi: o presso il comune di
domicilio fiscale, o all’amministrazione finanziaria. La dichiarazione deve
essere redatta su stampati conformi ai modelli approvati con decreto
ministeriale; le persone fisiche ne devono presentare anche una copia per il
comune di domicilio fiscale. Dal punto di vista dei termini le legge pone
termini iniziali e finali. La dichiarazione delle persone fisiche deve essere
presentata entro il 1° maggio e il 30 giugno; le società devono presentarla
entro un mese dall’approvazione del bilancio; i sostituti tra il 1° e il 30
aprile. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza sono valide ma
il dichiarante è punito con una pena pecuniaria. Invece le dichiarazioni
presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli
effetti, ma sono titolo per la riscossione degli imponibili in esse dichiarate
G) Presentare
la dichiarazione è di regola, un obbligo dei soggetti passivi delle imposte sul
reddito; ma non tutti i contenuti della dichiarazione sono oggetto di un
obbligo. Vi sono dati che è obbligatorio indicare, dati che è facoltativo
indicare. E’ obbligatorio indicare ciò che risponde all’interesse del fisco ed
è facoltativo indicare gli elementi che hanno rilievo a favore del
contribuente.
H) Gli
obblighi relativi alla dichiarazione sono presidiati da sanzioni amministrative
e penali. Ai fini delle sanzioni amministrative la dichiarazione può essere
omessa, nulla, incompleta e infedele. Si parla di omissione non solo quando la
dichiarazione non è stata presentata affatto, ma anche quando è stata
presentata oltre un mese dalla scadenza. La legge qualifica come nulla la
dichiarazione non redatta su stampati conformi al modello ministeriale e quella
non sottoscritta. Si parla di dichiarazione infedele quando un reddito netto
non è indicato nel suo esatto ammontare, e di dichiarazione incompleta quando è
completamente omessa l’indicazione di una fonte reddituale; l’infedeltà è
punita con pena pecuniaria da una a due volte l’imposta non dichiarata;
l’incompletezza e l’omissione sono punite con pena pecuniaria da due a quattro
volte.
10. Fattispecie particolari.
Passiamo ora ad esaminare
alcune fattispecie particolari.
A) La
dichiarazione delle società semplici, delle altre società di persone e degli
enti equiparati, vale sia agli effetti dell’ILOR, sia agli effetti dell’imposta
sui redditi dovuta dal socio.
B) Per
le persone fisiche legalmente incapaci (minori non emancipati, interdetti),
l’obbligo della dichiarazione è imposto al rappresentante legale; abbiamo in
questo caso, dissociazione tra titolarità del reddito e obbligo di
dichiarazione, perché il rappresentante legale è obbligato alla dichiarazione
ma non è soggetto passivo del tributo.
C) In
caso di liquidazione di società o enti soggetto all’IRPEG, o di società di
persone ed enti equiparati, il periodo d’imposta in corso al momento della
messa in liquidazione si interrompe; l’obbligo di dichiarare redditi relativi a
tale particolare periodo spetta al liquidatore, che deve presentare la
dichiarazione entro 4 mesi dalla messa in liquidazione.
D) In
caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, curatore e
commissario liquidatore devono presentare due dichiarazioni: una relativa al
periodo intercorrente tra l’inizio del periodo d’imposta in corso alla data del
fallimento o della liquidazione e l’inizio del fallimento o della liquidazione
coatta amministrativa; una successiva alla chiusura del fallimento o della
liquidazione coatta amministrativa.
E) In
caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali e
viceversa, si ha interruzione del periodo d’imposta e quindi l’obbligo di
presentazione della dichiarazione entro 4 mesi dalla trasformazione. Analogo
obbligo si ha in caso di incorporazione o di fusione.
F) Gli
eredi di un soggetto obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi
succedono al de cuius nel relativo obbligo: si ha però a favore degli eredi,
una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.
G) Nel
caso di impresa familiare la dichiarazione dell’imprenditore deve recare
l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla quantità del lavoro
effettivamente prestato nell’impresa nel periodo d’imposta.
11. Natura giuridica della
dichiarazione dei redditi.
Il contribuente non deve
soltanto enunciare una serie di fatti, dati e notizie, ma deve anche
qualificarli giuridicamente; ad esempio, non basta indicare di aver conseguito
un dato reddito, ma occorre anche inserirlo nel quadro appropriato. Gli effetti
giuridici che derivano dalla dichiarazione non sono comunque, effetti voluti
dal dichiarante; la dichiarazione, perciò, non è un atto negoziale, ma un mero
atto. In passato la dichiarazione dei redditi era assimilata ad una
confessione, e quindi si riteneva applicabile ad essa l’art. 2732 del c.c.
secondo cui la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata
determinata da un errore di fatto o da violenza. Oggi tale impostazione deve
considerarsi superata, si ammette infatti la rettificabilità dei dati
dichiarati.
12. Effetti della
dichiarazione dei redditi.
A) La
dichiarazione è innanzitutto ,un atto che assume rilievo nelle attività
amministrative rivolte al controllo degli adempimenti cui sono tenuti i
contribuenti e all’emissione di avvisi di accertamento. La dichiarazione ha ,
insomma, rilevanza procedimentale. Essa condiziona l’attività di controllo
dell’amministrazione, i metodi di rettifica del reddito dichiarato, il tipo di
avviso di accertamento. Nel quadro del rilievo procedimentale della
dichiarazione, ne va considerato anche il rilievo probatorio. Tutto ciò che non
emerge dalla dichiarazione deve essere motivato e provato dall’amministrazione.
B) Rispetto
all’obbligazione tributaria, la dichiarazione è da considerare diversamente a
seconda che si segua la teoria costitutiva o quella dichiarativa. Secondo la
teoria costitutiva, la dichiarazione è elemento della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione, mentre, secondo la teoria dichiarativa, la fattispecie
costitutiva dell’obbligazione è integrata ( soltanto) dal presupposto, e quindi
la dichiarazione è estranea al congegno che genera l’obbligazione.
C) La
dichiarazione è titolo per la riscossione delle somme in essa indicate come
somme da versare.
D) Ove
dal saldo finale della dichiarazione risulti un credito del dichiarante, la
dichiarazione è titolo che obbliga l’amministrazione a provvedere al rimborso;
la dichiarazione, quindi, è , alternativamente, titolo di riscossione o titolo
di rimborso.
13. Rettificabilità della
dichiarazione dei redditi.
Può accadere che la
dichiarazione sia errata, a danno del fisco o a danno del contribuente. La
dichiarazione, una volta presentata è acquisita in modo definitivo dal fisco.
Scaduto il termine la dichiarazione presentata non è sostituibile ma ne è
possibile entro certi limiti la rettifica.
A) La
legge disciplina espressamente la possibilità di presentare una dichiarazione
integrativa la cui funzione è quella di porre rimedio ad infedeltà o
incompletezze della dichiarazione originaria. Ciò può essere fatto al più tardi
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo
periodo d’imposta successivo. Uno dei vantaggi derivanti da questo ravvedimento
operoso attiene alle sanzioni; per effetto della dichiarazione integrativa, non
si applicano le pene pecuniarie previste per la incompletezza e infedeltà della
dichiarazione originaria, ma si applica una soprattassa, graduata in ragione
del momento in cui viene presentata la nuova dichiarazione.
B) La
legge non disciplina espressamente il caso in cui il dichiarante abbia errato a
suo danno ( es: abbia dichiarato redditi inesistenti). Qui, se in conseguenza
di tale errore, il contribuente ha quantificato e versato una somma maggiore di
quella dovuta, il rimedio è dato, non dalla presentazione di una nuova
dichiarazione, ma dall’istanza di rimborso. Gli errori della dichiarazione
possono essere fatti valere mediante ricorso contro il ruolo. Sulla base della
dichiarazione, se non sono state versate le somme dovute in base alla stessa
dichiarazione, l’amministrazione può procedere ad iscrizione a ruolo; in sede di
ricorso contro il ruolo, possono essere fatti valere gli errori commessi in
sede di dichiarazione. Errori rettificabili sono soltanto quelli che attengono
alle dichiarazioni di scienza; le opzioni non sono rettificabili.
14. Le dichiarazioni dei
sostituti.
Anche i sostituti d’imposta
sono gravati da obblighi di dichiarazione. Vanno distinti due tipi di obblighi.
A) I
sostituti d’imposta sono tenuti a presentare una dichiarazione dalla quale
risultino le somme ed i valori corrisposti e le ritenute effettuate; nel caso
di ritenute d’acconto, debbono essere indicate le generalità dei percipienti,
mentre tale indicazione non è richiesta per le ritenute a titolo d’imposta.
B) Un
secondo ordine di obblighi concerne i sostituti che corrispondono redditi di
lavoro dipendente. Coloro che possiedono redditi di lavoro dipendente possono
non presentare la dichiarazione dei redditi al fisco, ma presentare al
sostituto, una speciale dichiarazione nella quale devono indicare gli altri
redditi posseduti, gli oneri deducibili e gli altri elementi necessari per la
determinazione dell’imponibile e la liquidazione dell’imposta. Il sostituto
d’imposta ha l’obbligo di ricevere le dichiarazioni ( e di controllarne la
regolarità formale); esso deve, inoltre, liquidare le imposte ed effettuare i
conguagli in relazione alle ritenute effettuate ed ai versamenti d’acconto. Il
sostituto deve, infine, presentare la propria dichiarazione, indicando in essa
anche gli elementi risultanti dalle dichiarazioni che gli sono state rese dai
sostituti.
15. Le dichiarazioni di
imposte indirette.
A) Nel
procedimento applicativo dell’imposta di registro, la dichiarazione occupa
un’importanza ridotta, poiché gli elementi da portare a conoscenza del fisco
sono generalmente racchiusi nello stesso atto da registrare: la dichiarazione,
quindi, non è un atto autonomo e dotato di autonoma rilevanza giuridica, ma è
piuttosto un dato soltanto logico ed implicato nell’atto da registrare. Lo
sviluppo del procedimento applicativo dell’imposta di registro è il seguente: sulla
base dei soli elementi risultanti dall’atto da registrare e comunque denunciati
dalle parti, il fisco liquida l’imposta c.d. principale, che va assolta senza
indugio; successivamente potrà aversi un’imposta supplementare ( per rimediare
ad eventuali errori commessi nella liquidazione dell’imposta principale) o
un’imposta supplementare ( in ogni caso in cui l’imposta principale non
esaurisca la tassazione).
B) Per
l’imposta sulle successioni abbiamo una disciplina piuttosto articolata. La
dichiarazione deve essere presentata dai chiamati all’eredità e legatari. La
dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato dal
Ministro delle finanze e deve indicare, tra l’altro, le generalità del defunto
e degli eredi e legatari, i beni compresi nell’asse ereditario, con il loro
valore; gli atti compiuti dal defunto negli ultimi 6 mesi, con i corrispettivi
relativi; le passività con l’indicazione delle prove. Alla dichiarazione devono
essere allegati vari documenti tra cui: certificato di morte e stato di
famiglia del defunto. Il termine per la presentazione della dichiarazione è di
6 mesi dall’apertura della successione.
C) Per
l’imposta sull’incremento di valore degli immobili bisogna distinguere
l’imposta dovuta in caso di alienazione, dall’imposta dovuta per decorso del
possesso decennale. Nel primo caso, occorre presentare una dichiarazione
indicante valore iniziale, valore finale e spese incrementative. Nel caso di
possesso decennale, va presentata apposita dichiarazione entro il 31/1 o il
31/7 successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio.
D) Per
l’imposta sul valore aggiunto, vi è obbligo di presentare una dichiarazione tra
il 1/2 e il 15/3 di ciascun anno, indicando in essa: l’ammontare delle
operazioni imponibili e delle relative imposte; l’ammontare degli acquisti e
delle importazioni, con le relative imposte, l’ammontare delle somme versate,
ed il saldo finale. La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti
passivi IVA, anche se, nell’anno, non sono state compiute operazioni imponibili.
Capitolo decimo
L’istruttoria
1. L’istruttoria
ai fini delle imposte sui redditi e Iva.
Passiamo ora ad esaminare
l’attività dell’amministrazione, volta al controllo degli adempimenti dei
contribuenti, e quindi, all’eventuale emanazione di un atto di imposizione
(c.d. avviso di accertamento) o di riscossione ( avviso di liquidazione,
iscrizione a ruolo). Mentre l’emanazione dell’avviso di accertamento è una
prerogativa esclusiva degli uffici, l’attività investigativa è svolta anche da altri
organi (g.d.f., secit). In materia di imposte dirette ed Iva, il controllo non
è generale; non ha cioè per oggetto la generalità delle dichiarazioni e dei
contribuenti, ma si rivolge nei confronti di soggetti selezionati secondo
particolari criteri. Il Ministro delle finanze programma annualmente l’attività
istruttoria degli uffici, emanando decreti, nei quali sono stabiliti i criteri
selettivi in base ai quali deve essere operata la scelta dei contribuenti da
controllare.
2. La
partecipazione del privato.
La partecipazione del
contribuente all’attività di controllo è assai ridotta; l’ufficio non è
obbligato ad avvertirlo dell’indagine avviata nei suoi confronti, ne vi è un
generale riconoscimento legislativo del diritto del privato a partecipare al
procedimento ed a difendersi, prima che sia emesso a suo carico un fatto
impositivo. Non è infatti previsto in modo sistematico e vincolante un
contraddittorio tra uffici e contribuenti. In generale è una facoltà non un
obbligo dell’ufficio, interpellare il contribuente nello svolgimento delle
indagini e consentirgli di difendersi prima dell’emanazione di atti di
accertamento a suo carico; solo in alcuni casi, la partecipazione del privato è
obbligatoria. Il coinvolgimento del contribuente è invece obbligatorio, ad
esempio, quando l’ufficio intenda emettere un accertamento sulla base dei
coefficienti presuntivi, o quando si procede ad accessi, ispezioni o verifiche.
3. Controllo
formale della dichiarazione.
Il primo dei controlli cui
è sottoposta la dichiarazione è di tipo formale, e si inserisce, non nel
processo di imposizione, ma in quelli rivolti alla riscossione a ai rimborsi.
A) La
dichiarazione dei redditi è infatti sottoposta ad un controllo formale
effettuato dai Centri di servizio; tali centri hanno compiti limitati,
finalizzati alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione,
ovvero all’effettuazione dei rimborsi. In sede di controllo formale essi:
correggono gli errori materiali e di calcolo; escludono le ritenute non
comprovate dai certificati dei sostituti d’imposta; escludono le detrazioni
d’imposta non previste dalla legge; escludono le deduzioni dal reddito
complessivo delle persone fisiche di oneri non previsti dalla legge o non
comprovati da documenti idonei; controllano i crediti d’imposta e i versamenti.
L’esito di tale controllo può comportare la riliquidazione dell’imposta dovuta;
la maggiore imposta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo. Poiché le
rettifiche effettuate in sede di controllo formale danno luogo ad una
iscrizione a ruolo diretta ( e non all’emanazione di un avviso di
accertamento), le ipotesi di rettifiche qui considerate sono tassative; ogni
altra rettifica della dichiarazione deve essere effettuata con avviso di
accertamento.
B) Nell’imposta
sulle successioni, di registro, e nell’INVIM, la dichiarazione del contribuente
costituisce il dato istruttorio sulla cui base l’ufficio opera la liquidazione
dell’imposta principale. La liquidazione dell’imposta viene comunicata al
contribuente oralmente o con apposito avviso ( avv. di liquidazione). Nella
disciplina dell’imposta sulle successioni, vi è una norma che regola il
controllo formale delle denunce di successione simile alla norma in materia di
imposte dirette. Nella denuncia di successione, deve essere indicata la base imponibile,
non l’imposta; correlativamente, il controllo formale si esercita sulla
determinazione della base imponibile fatta dal dichiarante. Gli uffici preposti
ad amministrare tale imposta possono: correggere gli errori materiali e di
calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile;
escludere le passività non deducibili o non documentate; disconoscere le
riduzioni o detrazioni non previste dalla legge o non documentate. L’imposta
dovuta in base a questo controllo, ed a queste rettifiche, è richiesta al
contribuente mediante avviso di liquidazione; ogni altra rettifica della
dichiarazione deve essere effettuata con avviso di accertamento.
4. Accessi,
ispezioni e verifiche.
Il controllo sostanziale è
affidato agli uffici delle imposta ad alla g.d.f.; per lo svolgimento di tali
indagini, uno degli strumenti più efficaci è l’effettuazione di accessi,
ispezioni e verifiche.
A) Per
quel che riguarda l’accesso, gli impiegati dell’amministrazione finanziaria che
eseguono l’accesso devono essere muniti, in ogni caso, di apposita
autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui
dipendono. In alcuni casi è richiesta anche l’autorizzazione del Procuratore
della Repubblica. Per l’accesso nei locali adibiti ad attività commerciali e
per l’accesso in locali adibiti ad attività di lavoro autonomo è sufficiente
l’autorizzazione del capo dell’ufficio. Però, nel caso di accesso nei locali
destinati all’esercizio di arti e professioni, è richiesta la presenza del
titolare dello studio (o di un suo delegato). Nel caso di accessi in studi
professionali, vi è da contemperare la tutela dell’interesse fiscale con quella
del segreto professionale. Per l’esame di documenti e la richiesta di notizie
cui venga eccepito il segreto professionale si esige l’autorizzazione del
Procuratore della Repubblica. Per l’accesso nelle abitazioni, si richiede
(oltre all’autorizzazione del capo dell’ufficio) anche l’autorizzazione del P.
Della Rep., che può essere concessa soltanto in presenza di gravi indizi di
violazioni della norme fiscali, ed allo scopo di reperire libri, registri,
documenti ed altre prove delle violazioni. La norma contempera due esigenze: da
un lato la tutela del domicilio, dall'altro la tutela degli interessi fiscali. Art. 14: il domicilio è
inviolabile. E’ quindi in ossequio ad una esigenza costituzionalmente prevista
che l’accesso nelle abitazioni per motivi fiscali è consentito solo in presenza
di due presupposti, uno sostanziale ( gravi indizi di violazioni) ed una formale
( autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria). L’autorizzazione del
Procuratore della Repubblica è necessaria anche per procedere a perquisizioni
personali e all’apertura di plichi, casseforti, ecc.
B) L’ispezione
documentale ha per oggetto i libri, registri, documenti e scritture che si
trovano nei locali compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatori.
C) Le
verificazioni infine, sono i controlli sugli impianti, sul personale
dipendente, sull’impiego di materie prime ed altri acquisti.
D) Di
ogni accesso deve essere redatto un processo verbale da cui risultino le
ispezioni e rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente, e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente, che ha
diritto di averne copia. Viene redatto, inoltre, un processo verbale di
constatazione, che sintetizza i dati rilevati. Nel processo verbale di
constatazione sono anche quantificate le sanzioni pecuniarie irrogabili, al
fine di consentire al contribuente la c.d. definizione in via breve.
5. Indagini
bancarie.
A) Gli
uffici delle imposte e la G.d.f. hanno il potere di richiedere alla aziende ed
istituti di credito copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la
specificazione di tutti i rapporti inerenti e connessi a tali conti. Dal punto
di vista procedurale, vi è da notare che gli uffici delle imposte e la G.d.f.,
prima di svolgere indagini bancarie, debbono essere autorizzati,
rispettivamente dall’ispettore compartimentale delle imposte dirette e dal
comandante di zona; e che l’azienda di credito deve dare immediatamente notizia
al contribuente delle richieste ricevute. Acquisiti i dati bancari, l’ufficio
può chiedere dati e notizie al contribuente, invitandolo a comparire di persona
o inviandogli questionari. Il motivo di questa ulteriore fase istruttoria è in
ciò che, se i dati rilevati dai conti non trovano riscontro nella contabilità,
operano delle presunzioni legali relative di evasione. Più esattamente, se vi
sono incassi non registrati, si presume che ad essi corrispondano ricavi non
registrati; quando vi sono prelevamenti non registrati, si presume che ai
prelevamenti corrispondano costi non registrati, e che a tali costi
corrispondano ricavi ugualmente non registrati; il contribuente può vincere
tali presunzioni offrendo la prova contraria, ed indicando il beneficiario dei
prelevamenti.
B) La
G.d.f. che scopra, in sede di indagini preliminari, documenti, dati e notizie
relativi alle situazioni e movimentazioni bancarie, può trasmettere tali dati
agli uffici delle imposte, ma occorre un’autorizzazione dell’autorità
giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto delle indagini
penali.
6. Inviti
e richieste.
Meno penetranti e perciò
non subordinati a particolari presupposti, sono altri poteri di cui il fisco
dispone, sia nei confronti del soggetto controllato, sia nei confronti di
terzi. Esaminiamo, tali poteri, distinguendo tra quelli che riguardano il
contribuente e quelli che riguardano i terzi.
A) L’ufficio
può innanzitutto, invitare i contribuenti a comparire di persona per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti. In
secondo luogo l’ufficio può invitare il contribuente ad esibire o trasmettere
atti e documenti. In terzo luogo, l’ufficio può inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell’accertamento nei loro confronti.
B) Per
quanto riguarda i terzi, bisogna ulteriormente distinguere i terzi che hanno
veste pubblica, dai terzi che sono soggetti di diritto privato. L’ufficio può
richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle società di assicurazioni, agli enti che effettuano
pagamenti e riscossioni per conto terzi o che svolgono attività di
intermediazione e gestione finanziaria, la comunicazione di dati e notizie
relativi a determinati soggetti o categorie di soggetti. Inoltre, l’ufficio può
richiedere ai notai, ai procuratori del registro, ai conservatori dei registri
immobiliari e ad ogni altro pubblico ufficio copia di atti depositati presso di
essi. Per quanto riguarda gli altri terzi, il fisco può chiedere ai soggetti obbligati alla tenuta di
scritture contabili dati e documenti relativi ad attività svolte nei confronti
di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo.
7. Anagrafe
tributaria e codice fiscale.
Un potente ausilio può
essere fornito agli uffici da i sistemi informatici; a tale scopo esiste
l’anagrafe tributaria, che è una struttura che raccoglie ed ordina su scala
nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni presentate agli
uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i
dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fatti fiscali.
Ogni cittadino od ente deve essere iscritto all’anagrafe, ed avere un numero di
codice fiscale, la cui indicazione è obbligatoria in una vasta serie di atti
destinati ad essere memorizzati presso l’anagrafe.
8. Collaborazione
dei comuni.
Per l’accertamento dei
redditi delle persone fisiche e per l’accertamento dell’INVIM, gli uffici
fiscali sono coadiuvati, nella loro attività istruttoria, dai comuni. Per
l’IRPEF, la collaborazione dei comuni si esplica in due modi e fenomeni
diversi.
A) La
prima forma di collaborazione si concreta nella segnalazione all’ufficio, da
parte del comune, di dati, fatti, ed elementi idonei ad integrare la
dichiarazione dei redditi; a tal fine una copia delle dichiarazioni deve essere
inviata ai comuni.
B) Altra
forma di collaborazione si ha quando l’ufficio sta per emettere un
accertamento. Stabilisce la legge che gli uffici devono trasmettere ai comuni,
entro il 1° luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, le
proposte di accertamento. Il comune, dal canto suo, può proporre l’aumento
degli imponibili (entro 90 gg. da quando ha ricevuto la proposta dall’ufficio).
Decorso il termine di 90 gg., l’ufficio provvede alla notificazione degli
accertamenti per i quali non siano intervenute proposte da parte dei comuni o
accogli le proposte di aumento. Le proposte di aumento non condivise dall’ufficio
devono essere trasmesse alla Commissione per l’esame delle proposte del comune,
operante presso ciascun ufficio delle imposte, la quale determina gli
imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro 45 gg. dalla
trasmissione della proposta, l’ufficio provvede all’accertamento dell’imposta
nella misura da esso determinata. La commissione è presieduta dal capo
dell’ufficio delle imposte ed è composta per metà da impiegati dell’ufficio, e
per l’altra metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei
comuni compresi nel distretto. Va rilevato che la partecipazione del comune
all’accertamento è suscettibile di due distinti inquadramenti teorici: per un
primo indirizzo, che valorizza al massimo tale partecipazione, il comune partecipa
al procedimento di formazione dell’atto; perciò mancando la partecipazione,
l’avviso di accertamento è privo di un requisito strutturale ed è invalido; per
l’altro indirizzo, che è quello qui seguito, la partecipazione del comune ha
valore soltanto istruttorio; donde la irrilevanza, ai fini della completezza
strutturale dell’atto, della mancanza o del vizio di tale partecipazione. IN
ogni caso, è da negare che la viziata o mancata partecipazione del comune possa
comportare l’annullamento dell’avviso di accertamento.
9. I
poteri istruttori dell’ufficio del registro.
A) Per
l’applicazione dell’imposta di registro i poteri istruttori dell’ufficio sono
piuttosto limitati; ciò dipende dal fatto che gli elementi da acquisire per
l’applicazione di tale imposta si rilevano dall’atto sottoposto alla
registrazione. La necessità di svolgere indagini si pone per l’ufficio quando
occorre determinare il valore venale in comune commercio dei beni o diritti cui
si riferisce l’atto registrato. L’acquisizione di atti non registrati è
assicurata da una serie di norme a tutela del fisco. Le norme in materia di
registro valgono anche per l’imposta ipotecaria e per l’imposta sull’incremento
di valore degli immobili.
B) Più
estesi sono i poteri dell’ufficio ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle
successioni. L’ufficio può invitare i contribuenti a produrre documenti a
comparire di persona per fornire dati, notizie rilevanti, ed inviare
questionari.
Capitolo undicesimo
L’avviso di accertamento
Sezione prima – disciplina
generale –
1. Natura
giuridica.
Il procedimento
amministrativo di applicazione delle imposte sfocia in un atto che le leggi
denominano avviso di accertamento. Tale atto è ben più che un avviso e non è affatto sicuro che il suo effetto sia
di mero accertamento. L’avviso di accertamento viene denominato, da molti
autori, come atto d’imposizione: espressione questa, che vuol mettere in
rilievo che, con questo provvedimento, l’ufficio impone qualcosa.
2. Le
statuizioni.
Esaminiamo il contenuto
dispositivo dell’atto d’imposizione.
A) In
materia di imposte sui redditi, la legge prescrive che l’avviso di accertamento
deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle
aliquote applicate e delle imposte liquidate.... Ciò che sembra essenziale è
soltanto la determinazione dell’imponibile; vi sono infatti ipotesi in cui
l’atto non va oltre tale determinazione. Una prima ipotesi è data
dall’accertamento dei redditi delle società di persone; con esso viene
determinata l’imposta dovuta dalla società ILOR ma , agli effetti dell’imposta
dovuta dal socio, rileva soltanto la determinazione dell’imponibile della
società, da imputare poi, pro quota, a ciascun socio, agli effetti dell’imposta
dovuta al socio. Un’altra ipotesi si ha quando l’imponibile è di segno negativo
oppure costituito dal c.d. pareggio fiscale; l’avviso che accerta delle perdite
o accerta il pareggio non comporta, evidentemente, statuizioni circa l’imposta;
si può dire, anche, che comporta la statuizione che non è dovuta alcuna imposta
per quel periodo.
B) Nella
disciplina dell’Iva, il contenuto dell’avviso di accertamento non è specificato
dal legislatore, che si limita a stabilire che “l’ufficio imposta sul valore
aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta
ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante”.
C) Le
imposte indirette si differenziano da quelle dirette in quanto la loro
applicazione avviene attraverso una sequenza di atti in parte diversa.
All’avviso di accertamento delle imposte sui redditi corrisponde nelle imposte
indirette, l’avviso di accertamento di valore così denominabile in quanto di
regola, in tali imposte, occorre stabilire il valore venale del bene su cui
incide l'imposta. L’essenziale caratteristica che differenzia tale avviso da
quello delle imposte dirette non è però tanto il fatto che esso implichi la
valutazione del valore venale di un bene, quanto al fatto che il suo contenuto
riguarda soltanto tale valore, senza estendersi alla determinazione
dell’imposta. La determinazione dell’imposta è infatti affidata ad un altro
atto, avente una sua specifica individualità e funzione: l’avviso di
liquidazione. La determinazione dell’imponibile può assumere articolazioni
differenziate nelle tre imposte cui ci si riferisce: registro, successione ed
INVIM. Agli effetti dell’imposta di registro l’avviso di accertamento
stabilisce il valore venale degli immobili o delle aziende. Agli effetti dell'imposta
sulle successioni, l'avviso contiene la determinazione del valore dei beni
caduti in successione, ma esso può riguardare anche le passività ereditarie.
Per l’INVIM, quando il tributo viene applicato su beni il cui trasferimento sia
soggetto all’imposta di registro o sulle successioni, o sul valore aggiunto, i
valori accertati o i corrispettivi assunti ai fini di tali imposte valgono
anche per l’INVIM. Peraltro, ai fini di quest’ultima imposta, l’accertamento
imponibile assume un contenuto più articolato, riguardando non solo il valore
finale ma anche quello iniziale e le spese incrementative detraibili.
3. La
motivazione.
A) Che
gli atti di disposizione debbano essere sempre motivati è un principio alla cui
affermazione generale si è pervenuti solo di recente. Sono due i dati normativi
nei quali trova sicuro fondamento il principio generale dell’obbligo di
motivazione dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria. Il primo è
nella legge che regola in generale ogni provvedimento amministrativo; ci si
riferisce all’art. 3 della l. 7/8/ 90 n° 241, ove è stabilito, con formula di
portata generale, che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.
Il secondo dato normativo è nell’art. 21 del d.p.r. n° 636, il quale stabilisce
che la commissione tributaria non può disporre la rinnovazione dell’atto
impugnato quando sia fatto valere il vizio di motivazione: il che implica, da
un lato, l’obbligo dell’amministrazione di motivare i provvedimenti impugnabili
e dall'altro il carattere invalidante del vizio di motivazione.
B) Motivazione,
negli atti discrezionali, è l’esternazione dei motivi di opportunità, di
convenienza amministrativa, ecc, che stanno a fondamento dell’atto. Per gli
atti d’imposizione, sembra valida la formula giurisprudenziale: motivazione è
l’indicazione dell’iter logico giuridico seguito dall’organo nella formazione
dell’atto. Il lettore del provvedimento deve essere posto in grado di
ripercorrere l’itinerario logico seguito dall’autorità nella formazione del
provvedimento. Questa idoneità del provvedimento a rendere noto l’itinerario
logico che sorregge il dispositivo sussiste o non sussiste: il provvedimento,
cioè, è motivato o non lo è.
C) Un
provvedimento con motivazione insufficiente, omessa, contraddittoria, ecc; un
provvedimento, cioè viziato nella motivazione è invalido; esso è destinato ad
essere annullato dall’autorità giurisdizionale; il giudice, a fronte di un atto
invalido, può soltanto annullarlo; non può mai sostituirlo.
4. Invalidità.
I civilisti distinguono tra
negozio nullo e negozio annullabile. Negozio nullo è quello che nullum producit
effectum; annullabile è il negozio precariamente efficace. Nel diritto
amministrativo, il provvedimento viziato si dice illegittimo; provvedimento
nullo è espressione impropria per designare il provvedimento precariamente
efficace, suscettibile di eliminazione ( ossia annullabile). Nel diritto
tributario, valgono gli schemi del diritto amministrativo, con questa sola
particolarità: non essendovi, almeno di regola, atti discrezionali, e non essendo
configurabile un merito dell’atto, non si danno vizi di merito, ne vizi di
eccesso di potere; ogni possibile vizio dell’atto d’imposizione è un vizio di
violazione di legge. Si può distinguere, per gli atti d’imposizione, tra vizi
di contenuto e vizi di forma. I primi riguardano la parte dispositiva
dell’atto, e sono costituiti da violazioni delle norme tributarie sostanziali;
vizi formali sono tutti gli altri ( di motivazione, incompetenza). Nel diritto
amministrativo, in generale, ed in quello tributario in particolare, non è
positivamente stabilito un criterio preciso per discernere i vizi innocui (che
generano solamente la irregolarità dell’atto) dai vizi invalidanti. La
giurisprudenza segue un criterio empirico; giudica cioè di volta in volta se il
vizio è tanto grave da essere invalidante.
5. Inesistenza.
L’atto invalido è un atto
esistente; il provvedimento amministrativo illegittimo è efficace, finché non
invalidato. E’ inesistente l’atto emanato dall’autorità finanziaria, non
provvista del potere impositivo; si può esemplificare indicando un atto che
applica un’imposta abrogata o dichiarata incostituzionale. E’ inesistente un
atto d’imposizione, che manca dei requisiti minimi, senza i quali l’atto non
può dirsi venuto ad esistenza: atto non notificato, atto privo di dispositivo.
6. La
notificazione.
L’atto di imposizione è
recettizio: in tanto esiste, ed esplica effetti giuridici, in quanto sia
notificato al destinatario; l’imposizione viene ad esistenza, cioè, solo
qualora sia compiuto un cero rito, denominato notificazione, che ha per scopo
di portare l’atto a conoscenza del destinatario. La notificazione degli avvisi
di accertamento in materia di imposte sui redditi è eseguita secondo le norme
stabilite dal codice di procedura civile: a) la notificazione è eseguita dai
messi comunali;
b) il messo deve far
sottoscrivere l’atto al consegnatario
c) la notificazione deve
essere fatta nel domicilio eletto fiscale del destinatario
d) la notificazione deve
essere fatta nel domicilio eletto dal contribuente nel comune di domicilio
fiscale
e) nel caso di
irreperibilità del destinatario, il messo deposita copia dell’atto presso la
casa del comune, ne affigge l’avviso presso l’albo del comune e ne da notizia
al destinatario con raccomandata
Tale disciplina vale anche
per la notificazione degli atti d’imposizione in materia di IVA.
7. Il
termine.
L’atto d’imposizione deve
essere notificato entro un certo termine, previsto dalla legge a pena di
decadenza; se l’amministrazione non esercita il potere d’imporre entro quel
termine, essa ne decade. Per le imposte sui redditi, l’amministrazione deve
notificare l’avviso entro il 31/12/ del quinto anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione; nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione, o di presentazione di dichiarazione nulla, il termine è quello
del 31/12 del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata. Per l’IVA il termine è il 31/12 del quarto, o del
quinto anno successivo a quello in cui è stata rispettivamente presentata, o
avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione; per l’imposta di registro vi
è un termine di 5 anni per gli atti non registrati e di 3 anni per quelli registrati; analogamente, per l’imposta sulle
successioni vi è un termine di 5 anni per le successioni non denunciate e di
tre per quelle denunciate.
8. Effetti
soggettivi.
Consideriamo l’efficacia
soggettiva dell’atto d’imposizione: esso esplica effetti soltanto nei confronti
dei soggetti contemplati come suoi destinatari ( ossia come soggetti passivi
dei suoi effetti) ed, ai quali sia notificato. In linea di principio, non vi
sono altri soggetti investiti dall’atto. La posizione dei terzi implica la
soluzione di due quesiti: a) se vi siano casi in cui l’atto vincoli, oltre che
il suo destinatario anche dei terzi; b) se l’atto, emesso nei confronti di un
soggetto, legittimi l’amministrazione a procedere all’esazione nei confronti di
altri soggetti. Il problema sorge nei casi in cui più soggetti siano implicati
nella vicenda di attuazione del tributo. Conviene perciò precisare che l’atto
non ha effetti verso i terzi, nei casi seguenti:
a) quando
vi sia sostituzione d’imposta, l’atto d’imposizione, ha come possibile
destinatario il c.d. sostituto; l’imposizione, emessa nei confronti del
sostituto, non esplica effetti verso il sostituito;
b) nel
caso di sostituzione d’acconto, l’atto d’imposizione, emesso nei confronti del
sostituto, non esplica effetti verso il sostituto
c) quando
vi sia solidarietà paritaria, l’atto emesso nei confronti di un soggetto ( che
diviene, così, obbligato, non esplica effetti nei confronti di altri; è
l’emissione dell’atto a carico di più soggetti che crea la solidarietà
d) quando
vi sia solidarietà dipendente ( responsabile d’imposta) ,vale la stessa regola;
l’atto emesso nei confronti di un soggetto vincola soltanto il destinatario
dell’atto, cui l’atto sia notificato.
I soli casi nei quali
l’atto esplica effetti verso soggetti diversi da quelli in esso contemplati,
sembrano essere i seguenti: 1) quando un soggetto subentri ad un altro
nell’obbligazione; quando cioè vi sia successione nel debito d’imposta; 2)
quando vi sia coobbligazione dipendente limitata; quando, cioè,
l’amministrazione sia titolare del privilegio speciale, perché in tal caso
l’atto emesso nei confronti del soggetto passivo legittima l’esecuzione sul
bene, indipendentemente dalla proprietà del bene stesso; 3) nei confronti della
moglie, che ha presentato dichiarazione dei redditi congiunta con il marito.
9. La
definitività.
L’atto di imposizione si
dice definitivo quando sono decorsi i termini d’impugnazione, e non è
impugnato, ovvero quando l’impugnazione viene respinta. La definitività non è
un quid che si aggiunge agli effetti dell’atto; è solo il riflesso della
vicenda estintiva, ovvero dell’esaurimento, del potere d’impugnare.
Capitolo undicesimo
L’avviso di accertamento
Sezione seconda – tipologia
–
10. L’accertamento
analitico del reddito complessivo.
L’atto di imposizione ( o
avviso di accertamento) assume denominazioni diverse, a seconda del metodo con
cui viene determinato l’imponibile. In via di prima approssimazione,
accertamento analitico è quello che ricostruisce l’imponibile considerandone le
singole componenti: più precisamente, per le persone fisiche, si ha
accertamento analitico quando il reddito complessivo imponibile viene
determinato con riferimento alle singole categorie reddituali; essendo note le
fonti dei redditi, distinte per categorie, si quantificano i redditi delle
varie categorie. Per i redditi d’impresa, l’accertamento analitico è quello
effettuato determinando o rettificando singole componenti (attive o passive)
del reddito; esso presuppone che la contabilità, nel suo complesso, non venga
considerata inattendibile, e che se ne rettifichino singole risultanze. Anche
nell’Iva si ha accertamento analitico quando la rettifica investe singole
componenti dell’imponibile. Il fatto che un accertamento sia analitico non
significa nulla più di ciò che si è detto, ossia riferimento alle singole
categorie per i redditi delle persone fisiche, e alle singole componenti
dell’imponibile, per i redditi d’impresa o per l’IVA; quando si ricorre a
presunzioni, si dice che l’accertamento è analitico induttivo.
11. L’accertamento
sintetico del reddito complessivo.
Di accertamento sintetico
si parla a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre
l’accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a determinate
categorie, con l’accertamento sintetico si ottiene direttamente la
determinazione del reddito complessivo. Con il metodo analitico, l’iter
conoscitivo ha come punto di partenza l’individuazione di determinate fonti
reddituali e come esito la quantificazione del reddito attribuibile a tali
fonti; il metodo sintetico, invece, ha come punto di partenza l’individuazione
di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito ( spese per
consumi, investimenti, ecc). Perciò l’accertamento sintetico viene da taluni
definito come accertamento basato sulla spesa. Partendo da tali indici
indiretti di reddito viene calcolato, in via presuntiva, il reddito globale.
1) l’ufficio
non è obbligato a tentare la determinazione del reddito complessivo con metodo
analitico, prima di adottare il metodo sintetico; al metodo sintetico
l’ufficio, quindi, può ricorrere tutte le volte che ne sussistono i
presupposti, indipendentemente dalla possibilità di determinazione analitica.
2) L’ufficio
può procedere all’accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di
fatti certi in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze.
3) L’accertamento
sintetico è legittimo quando il reddito complessivo netto accertabile si
discosta per almeno un quarto da quello dichiarato; l’ufficio, quindi, deve
astenersi dall’emettere l’avviso di accertamento quando il divario tra reddito
dichiarato e reddito accertabile sinteticamente non supera il quarto del
dichiarato.
4) Il
reddito determinato sinteticamente è qualificato dalla legge, con presunzione
relativa, reddito di capitale, ed è quindi assoggettato, non solo ad IRPEF, ma
anche ad ILOR; la presunzione legale circa la provenienza del reddito non
riflette una massima di esperienza ma risponde alla necessità di dare
imperativamente una qualificazione reddituale ad un reddito che è, per
definizione, di provenienza ignota; essendo consentita la prova contraria, il
contribuente ammettendo di aver conseguito un reddito non dichiarato potrà
rivelarne la fonte e vincere la presunzione legale;
5) Il
risultato dell’accertamento sintetico è la determinazione del reddito
complessivo netto; perciò, dal reddito così determinato, non sono deducibili
gli oneri;
6) L’ufficio
ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei fatti indice sui quali basa
l’accertamento sintetico; il contribuente, per contro, può dimostrare che il
maggiore reddito, determinabile o determinato sinteticamente, è costituito in
tutto o in parte da redditi non tassabili (redditi esenti, redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta);
ovvero può opporre di aver utilizzato disponibilità economiche di natura
non reddituale.
12. I parametri
dell’accertamento sintetico.
Dobbiamo ora vedere in qual
modo l’ufficio, dall’accertamento dei fatti – indice perviene alla
quantificazione del reddito. Schematicamente, possiamo enucleare tre criteri di
quantificazione del reddito sintetico, che si basano, sul redditometro, sugli
investimenti e sulla spesa globale.
A) Innanzitutto,
occorre dire del redditometro. La legge attribuisce al Ministro delle finanze
il potere di individuare dei fatti – indice, in base ai quali ( con
l’applicazione di coefficienti) gli uffici possono determinare induttivamente
il reddito globale, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a
tale determinazione per due o più periodi d’imposta. Il decreto ministeriale
considera, come indici, la disponibilità di aerei, navi e imbarcazioni da
diporto, automobili a altri mezzi di trasporto, residenze principali e
secondarie, la spesa per collaboratori familiari, ma l’ufficio può considerare
anche altri indici. Tale decreto ha natura regolamentare; pertanto, ne è possibile
il sindacato giurisdizionale, sia da parte del giudice amministrativo ( che ha
potere di annullarlo, sia da parte del giudice tributario (che può
disapplicarlo). E’ ovvia la possibilità di contestare la sussistenza dei fatti
– indice; è invece assi limitata la possibilità di contestare che, dati certi
fatti indice, il reddito che se ne può inferire è inferiore a quello calcolato
in base ai coefficienti redditometrici.
B) L’accertamento
sintetico, oltre che in base ai fatti indice tipici presi a base del
redditometro, può essere effettuato anche in base ad altri fatti, tra cui ha
rilievo preminente la spesa per incrementi patrimoniali ( acquisto di titoli,
di immobili). Quando l’esborso effettuato è molto elevato in rapporto ai
redditi dichiarati dal contribuente nell’anno in cui viene effettuata la spesa
e negli anni precedenti, è legittimo presumere che siano stati utilizzati
redditi non dichiarati. Per delimitare la discrezionalità degli uffici, la
legge stabilisce che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta,
salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in
cui è stata effettuata e nei 5 anni precedenti. L’ufficio deve tenere conto
della somma effettivamente sborsata. Se la somma sborsata è di 120 ml., l’importo
accertabile è di 20 ml. per 6 anni. L’ufficio deve valutare se il reddito
dichiarato nell’anno della spesa e nei 5 anni precedenti è tale da permettere
un accantonamento annuo ( c.d. quota risparmio) di lire 20 ml.. La quota
risparmio si aggiunge al reddito determinabile in base agli altri indici e
coefficienti redditometrici.
C) Mentre
con il redditometro si mira a
ricostruire il reddito globale muovendo solo da determinate spese, il metodo
cui ci riferiamo muove dalla ricostruzione della spesa globale per inferire, da
questa, il reddito globale. In sostanza, viene quantificata presuntivamente la
somma spesa dal singolo contribuente e dal suo nucleo familiare nel periodo
d’imposta; a questa si aggiunge la c.d. quota risparmio; e così il reddito
complessivamente prodotto viene considerato pari alla somma di quanto speso per
vivere e della quota risparmio.
13. L’accertamento
analitico – contabile dei redditi d’impresa.
L’accertamento analitico –
contabile dei redditi d’impresa è quello che consta di rettifiche di singole
componenti del reddito imponibile. La rettifica può essere giustificata da sole
ragioni di diritto, quando ,ad esempio, risulta violata una delle norme in
materia di reddito d’impresa. In pratica la rettifica può scaturire:
a) dal
confronto tra dichiarazione ed allegati
b) dal
confronto tra dichiarazione, bilancio e scritture contabili;
c) dall’esame
della documentazione che sta a base della contabilità
d) dalle
circostanze estranee alla contabilità o alla sfera dell’impresa
Nella prassi si usa distinguere
tra accertamento analitico tout court e accertamento analitico – induttivo.
Accertamento analitico tout court è quello che deduce la incompletezza, la
falsità o la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione o nei
relativi allegati in modo certo e diretto da una delle risultanze probatorie
acquisite dall’ufficio attraverso i verbali, le risposte ai questionari,
l’esame di atti o documenti del contribuente o di altri soggetti. Accertamento
analitico induttivo è invece quello che rettifica la dichiarazione sulla base
di presunzioni. L’accertamento analitico induttivo può dunque essere fondato:
su presunzioni gravi, precise e concordanti;
su gravi incongruenze, ad
es. discordanze tra prezzo di vendita di un bene e suo valore corrente; su studi
di settore ( non ancora elaborati).
14. L’accertamento
induttivo – extracontabile dei redditi d’impresa.
L’accertamento analitico
presuppone l’attendibilità complessiva della contabilità. Molto diverso è
invece il metodo d’accertamento quando la contabilità è complessivamente
inattendibile, o quando si verificano altre circostanze che possono legittimare
l’ufficio ad operare un accertamento induttivo che non riguarda singole
componenti reddituali ma il reddito nel suo complesso. L’ufficio può procedere
ad accertamento induttivo – extracontabile solo nei casi tassativamente
indicati dalle legge, e cioè: a) quando il reddito d’impresa non è stato
indicato nella dichiarazione;
b) quando alla
dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il C.E.;
c) quando, dal verbale
d’ispezione, risulta che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto
all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte ai fini fiscali o
quando le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore;
e) quando
le omissioni e le false indicazioni riscontrate nella dichiarazione e quando le
irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e
ripetute da rendere nel complesso inattendibili le scritture stesse per
mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Altra è invece
la situazione che si verifica quando l’accertamento non può essere ancorato
alla contabilità perché, per causa di forza maggiore, la contabilità non è
disponibile ( es. distrutta da un disastro naturale). Altra ancora, infine, è
la situazione di chi ha omesso di redigere una scrittura contabile o ha tenuto
la contabilità con irregolarità formali o sostanziali. In presenza di tali
situazioni, l’ufficio può procedere ad una forma particolare di accertamento,
che è caratterizzata da 3 facoltà: a) l’ufficio può avvalersi dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza; b) l’ufficio può
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture
contabili; c) l’ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti
di gravità, precisione e concordanza. Nell’iter che l’ufficio deve seguire
occorre distinguere l’accertamento dei presupposti che legittimano l’adozione
del metodo induttivo dalla determinazione (induttiva) del reddito. L’ufficio
può ritenere inattendibile la contabilità solo in base a prove circostanziate
circa le irregolarità contabili; a questi fini, quindi, l’ufficio non può
servirsi di dati astratti ( la redditività media del settore), ma deve basarsi
su prove concrete, riguardanti il singolo contribuente. Una volta appurata, in
modo concreto, l’inattendibilità della contabilità, si apre una seconda fase,
rivolta a costruire il reddito; in questa seconda fase, l’ufficio può
prescindere dalla contabilità e servirsi di dati ed elementi comunque raccolti
e di presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e
concordanza. E’ solo in questa seconda fase che l’ufficio può servirsi di studi
di settore, medie statistiche, non desunti in modo diretto dalla situazione del
singolo contribuente.
15. L’accertamento mediante
coefficienti presuntivi dei redditi delle imprese minori.
Nei confronti dei soggetti
con contabilità semplificata, l’accertamento può essere fatto, oltre che in
base alle norme ordinarie, con l’uso di coefficienti presuntivi, sia ai fini
dell’imposta sul reddito sia ai fini dell’Iva. Poiché vi è analogia tra questi
coefficienti e quelli del redditometro, è opportuno notare che i coefficienti
contenuti nel redditometro concernono il reddito complessivo delle persone
fisiche; i coefficienti di cui passiamo ora ad occuparci riguardano invece i
componenti positivi di reddito e il volume di affari dell’attività d’impresa e
dell’attività di lavoro autonomo dei contribuenti c.d. minori.
A) Rileviamo
che i coefficienti sono determinati annualmente con decreto del Pres. del Cons.
Dei ministri, su proposta del Min. Delle finanze e sentito il consiglio dei
ministri, entro il 30/9 dell’anno cui si riferiscono.
B) In
base a quali elementi vengono determinati i coefficienti? L’amministrazione si
avvale di 3 ordini di dati: - dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi,
dagli accertamenti degli uffici, e altri dati ed elementi in possesso
dell’amministrazione; - di informazioni richieste agli enti locali, alle
organizzazioni economiche di categoria; - del c.d. contributo diretto
lavorativo.
C) A
che scopo servono i coefficienti? Quale ne è il contenuto e l’oggetto? I
coefficienti hanno per oggetto, non la determinazione presuntiva del reddito,
ma la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi, e del volume
d’affari ( ai fini dell’IVA). Il redditometro si basa su elementi che,
indicando una certa spesa, fanno presumere un certo reddito; gli indici del
redditometro sono quindi costituiti da spese di erogazione del reddito; nel
caso dei coefficienti presuntivi, invece, gli indici sono costituiti da spese
di produzione del reddito. Determinati, in base ai coefficienti, i ricavi
(delle imprese) i compensi (dei lavoratori autonomi), da essi si deducono
soltanto le spese e gli altri componenti negativi dichiarati dal contribuente o
presi a base dei coefficienti. Da tale sottrazione risulta, alla fine, il
reddito imponibile.
D) Sulla
base del reddito determinato mediante i coefficienti, e di altri elementi
eventualmente in possesso dell’ufficio specificatamente relativi al singolo
contribuente, l’amministrazione è legittimata a rettificare il reddito
dichiarato dalle imprese minori e dai lavoratori autonomi che hanno conseguito
compensi inferiori ad una data soglia. Nei confronti di tali soggetti, quindi,
gli uffici possono utilizzare sia la procedura ordinaria, sia la procedura
prevista per i coefficienti.
E) Vi
sono particolari regole procedurali che l’ufficio deve seguire quando si avvale
dei coefficienti. L’ufficio deve inviare al contribuente, a pena di nullità
dell’accertamento, con lettera raccomandata, una richiesta di chiarimenti; il
contribuente deve rispondere entro 60 gg.; nella risposta devono essere
indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio
dell’attività , i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono
inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei coefficienti; i motivi non
addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti
valere in sede di impugnazione dell’atto di accertamento. I coefficienti
presuntivi non hanno lo stesso valore per tutte le imprese; per le imprese c.d.
minori, possono essere utilizzati in ogni caso; per le imprese minori, che
hanno optato per la contabilità ordinaria, i coefficienti presuntivi possono
essere utilizzati in due casi: 1) il primo caso si ha quando sono state violate
regole relative al bilancio e alla contabilità; 2) in secondo luogo, i
coefficienti presuntivi possono essere utilizzati quando il reddito dichiarato è inferiore a quello
determinato in basa ai coefficienti.
16. L’accertamento
d’ufficio.
Per le imposte sui redditi,
e per l’Iva, l’accertamento d’ufficio viene emesso quando non è stata
presentata, o è nulla, la dichiarazione. Anche in tale caso, vale la regola che
l’accertamento deve essere analitico, e può essere sintetico o induttivo solo
se l’ufficio non ha potuto raccogliere elementi idonei per una determinazione
analitica dell’imponibile.
17. L’accertamento
parziale.
L’ufficio, dopo che ha
svolto le sue indagini sui redditi di un soggetto, ne utilizza i risultati
emettendo, se ne ricorrono i presupposti, un avviso di accertamento. Di regola,
l’accertamento riflette tutti i dati ed elementi probatori acquisiti d’ufficio;
l’accertamento, insomma, è unico e globale; l’ufficio non può in altri termini,
emettere un primo accertamento, utilizzando solo una parte dei dati acquisiti,
per poi emetterne altri sulla base di altri dati già acquisiti. Questa regola
subisce due deroghe, costituite dall’accertamento parziale e dall’accertamento
integrativo. L’accertamento parziale è quello che si basa su segnalazioni
provenienti dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla G.d.f., da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, o dall’anagrafe tributaria. In base
a tali segnalazioni, l’ufficio può rettificare la dichiarazione accertando un
reddito non dichiarato, il maggiore ammontare di un reddito parzialmente
dichiarato, o la non spettanza di deduzioni, esenzioni o agevolazioni.
L’accertamento parziale si caratterizza dunque sotto due profili: per la
provenienza e per l’oggetto delle segnalazioni. L’oggetto delle segnalazioni è
costituito da dati concernenti un dato reddito o elementi che incidono sulle
deduzioni, sulle esenzioni o agevolazioni; di regola, quindi, l’accertamento
parziale è un accertamento analitico. Oggetto di segnalazione possono però
essere anche i nominativi di soggetti ai quali sono applicabili i coefficienti
presuntivi; in tal caso, l’accertamento parziale avrà natura induttiva, ma
potrà essere effettuato unicamente utilizzando il coefficiente basato sul
contributo diretto lavorativo.
18. L’accertamento
integrativo.
Fino alla scadenza del
termine stabilito nei commi precedenti, l’accertamento può essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere
specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o i
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposta.
Tale disposizione consente l’emanazione di nuovi accertamenti solo in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Va rilevato che il limite posto da
tale disposizione all'azione accertatrice degli uffici concerne soltanto gli
accertamenti integrativi o modificativi, ma non impedisce all’ufficio
l’esercizio del potere di ridurre o annullare il precedente accertamento
perché, ad es., l’ufficio si avvede di aver errato a danno del contribuente.
Questo è il potere di autocorrezione.
19. L’accertamento
catastale.
L’accertamento catastale ha
per oggetto i redditi fondiari (dei terreni e fabbricati). Il catasto dei
terreni è un inventario che descrive la proprietà terriera suddivisa in
particelle, con l'indicazione dell'appartenenza, della qualità, della classe e
del relativo reddito medio ordinario. La formazione del catasto implica in
primo luogo il rilevamento delle proprietà e delle particelle; quindi la
qualificazione, ossia la determinazione dei tipi di coltivazione e, infine, la
classificazione (ossia la distinzione dei terreni per classi, in base al grado
di produttività). Vi è poi la tariffa (reddito medio imponibile di un ettaro in
relazione a ciascuna qualità e classe), con conseguente attribuzione, a
ciascuna particella, in relazione alla qualità, classe ed estensione, del
reddito medio ordinario ad essa riferibile. Analogo il contenuto ed il
procedimento di formazione del catasto urbano. Le singole unità immobiliari
sono contraddistinte non per qualità e classe, ma per categoria e classe. I
catasti contengono la determinazione del reddito agli effetti dell’applicazione
delle relative imposte: quindi la loro pubblicazione può essere equiparata alla
notificazione degli avvisi di accertamento. Utilizzato per imposte globali come
IRPEF e l’IRPEG, il catasto appare come una sorta di accertamento parziale;
esso determina infatti, solo una delle componenti del reddito complessivo; ma
lo stesso vale per l’ILOR, che non colpisce solo i redditi fondiari.
20. L’avviso di
liquidazione.
La liquidazione delle
imposte indirette è operazione distinta dalla determinazione dell’imponibile,
in molte ipotesi, tali operazioni sfociano in atti distinti.
A) Nell’imposta
di registro, la determinazione del valore imponibile è effettuata con l’avviso
di accertamento; la determinazione dell’imposta, invece, è effettuata con un
atto distinto, denominato avviso di liquidazione, con cui viene anche richiesto
il pagamento. La liquidazione dell’imposta, quindi, presuppone che sia stata
già determinata (in via provvisoria o definitiva) la base imponibile. Avviso di
liquidazione, quindi, è l’atto con cui l’ufficio, essendo già stata determinata
la base imponibile, determina l’imposta e ne richiede il pagamento. In quanto
atto determinativo dell’imposta, l’avviso di liquidazione è atto impositivo; se
il contribuente intende contestare la liquidazione dell’imposta, deve impugnare
l’avviso di liquidazione. In quanto atto con cui viene richiesto il pagamento
dell’imposta, l’avviso di liquidazione è atto della procedura di riscossione.
Se l’avviso di liquidazione non segue il pagamento del tribunale,
l’amministrazione procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a
ruolo.
B) Nell’imposta
sulle successioni, l’ufficio emette avviso di liquidazione per riscuotere l’imposta
dovuta in base alla dichiarazione. Analogamente a quanto previsto in materia di
controllo formale della dichiarazione dei redditi e di riscossione di quanto
dichiarato, l’ufficio, in sede di controllo della dichiarazione di successione,
corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella
determinazione della base imponibile ed esclude dalla base imponibile le
passività non deducibili. Tali correzioni ed esclusioni sono riportate
nell’avviso di liquidazione; con tale atto, quindi, l’ufficio liquida l’imposta
previa correzione dell’imponibile dichiarato. Quando invece le rettifiche da
apportare alla dichiarazione abbiano un oggetto diverso da quello indicato,
l’ufficio emette un atto che la legge denomina avviso di rettifica (della dichiarazione)
e di liquidazione della maggiore imposta. Con tale atto, l’ufficio rettifica la
dichiarazione giudicata incompleta o infedele, e, in relazione alla maggior
base imponibile così determinata, liquida la maggiore imposta dovuta e ne
richiede il pagamento. L’imposta deve essere pagata entro 90 gg dalla
notificazione dell’avviso di liquidazione; decorso tale termine, l’imposta
insoluta viene iscritta a ruolo.
21. Il concordato.
Nel procedimento di
accertamento possono intervenire anche degli accordi tra ufficio e
contribuente. Con termine consolidato dall’uso si parla correntemente di
concordato. La disciplina di questo atto è caratterizzata dai seguenti tratti:
l’accertamento con adesione è un atto di rettifica della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata,
attività di impresa o di lavoro autonomo ( il concordato, quindi, riguarda le
persone fisiche e non le società; l’IRPEF e non l’IRPEG); L’istituto riguarda,
in pratica, la sola categoria dei c.d. contribuenti minori. Il concordato può
essere stipulato quando non sono stati commessi reati (quando non vi sono fatti
che costituiscono frode e quando i ricavi omessi non superano i 50 ml.).
L’accertamento concordato è definitivo; perciò, non è impugnabile dal
contribuente e non può essere modificato o integrato dall’ufficio; esso
comporta una riduzione delle sanzioni amministrative ( ridotte ad un terzo del
minimo: da rapportare al fatto che se il contribuente non impugna
l’accertamento beneficia di una riduzione
pari alla metà del minimo). L’efficacia del concordato è subordinata al
pagamento di quanto risulta dovuto in base ad esso.
L’avviso di accertamento
Sezione terza – Misure
antielusive –
1. Nozione
di elusione.
A) Cerchiamo
innanzitutto di definire l’elusione, che solitamente viene confrontata con
l’evasione. L’evasione è sinonimo di violazione delle norme fiscali;
l’elusione, invece, indica un atto o un comportamento che non è direttamente
contrario alla legge, ma che, tuttavia, non la rispetta: potremmo dire che, chi
elude, rispetta la legge ma ne viola lo spirito. I tratti che identificano il
comportamento elusivo sono:
a) il
contribuente si propone di raggiungere un dato risultato economico, ma viene
adoperato uno strumento giuridico insolito, anormale, diverso da quello che
normalmente si usa per raggiungere quel risultato;
b) la
scelta di quel percorso viene fatta per conseguire determinati vantaggi
fiscali;
c) lo
strumento giuridico anormale viene prescelto con il fine di eludere l’imposta.
B) L’elusione
a differenza dell’evasione viene posta in essere alla luce del sole, ossia con
atti palesi, senza occultamenti della materia imponibile. Con l’elusione viene
posto in essere un risultato pratico identico a quello considerato dalla norma
elusa; nel c.d. risparmio lecito d’imposta, viene posto in essere un risultato
pratico diverso, senza aggirare alcuna norma. Una forma di risparmio lecito è
quella che viene detta erosione. Una persona che, in sede di dichiarazione dei
redditi, deduce molti oneri, fruisce di redditi esenti o agevolati, paga alla
fine un’imposta minore.
C) L’elusione
si distingue dall’evasione per il fatto che l’evasione è sinonimo di illecito
ed è realizzata occultando il presupposto dell’imposta.
D) L’elusione
viene distinta dalla frode alla legge, intesa come contratto in frode alla
legge. E’ nullo per illiceità della causa il contratto che costituisce il mezzo
per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
2. Norme
antielusive specifiche.
Nel nostro
ordinamento non esiste una norma antielusiva generale. Le norme antielusive
specifiche possono essere della più diversa specie e natura. Talvolta le norme
antielusive riguardano il quantum dell’imponibile, come nel caso della norma
relativa al transfer price, in base al quale, nei trasferimenti infragruppo, si
sottopone a tassazione il valore normale non il prezzo pattuito. Altro tipo di
norma è quello che prevede presunzioni, assolute o relative. Per evitare che
tra parenti vengano poste in essere vendite dirette ad eludere l’imposta sulle
successioni, è previsto che tali vendite si presumono donazioni, con esclusione
della prova contraria, se le imposte dovute per il trasferimento a titolo
oneroso sono inferiori a quelle dovute per il trasferimento a titolo gratuito.
Le norme antielusive possono limitare determinati benefici; si pensi ad esempio
alla norma che limita il riporto delle perdite.
3. L’interpretazione
antielusiva.
Un altro
strumento antielusivo può essere dato dall’interpretazione antielusiva, che può
essere adottata quando il contribuente che elude si avvale di strumenti che
possono essere considerati, o che apparentemente sono , estranei alla
fattispecie della norma impositiva, ma che, in realtà, vi rientrano, o vi
possono rientrare, ove le regole sull’interpretazione permettano di tener conto
in modo prevalente del risultato economico avuto di mira dal legislatore. Una
duplice possibile interpretazione della disposizione fiscale: una letterale,
formalistica, in base alla quale il comportamento elusivo non è tassabile; ed
una interpretazione non letterale, non rigida, in base alla quale il
comportamento elusivo è tassabile.
4. Il
superamento delle forme negoziali.
Una tecnica con la quale si può pervenire a
tassare le fattispecie elusive consiste nel qualificare i negozi giuridici
elusivi in modo da far emergere, di la dall’apparenza formale ed esteriore, il
vero affare ed il vero negozio posto in essere dalle parti. In questo caso
viene operata una riqualificazione del negozio, ovvero un superamento della
forma che i contraenti hanno dato al contratto. Uno degli artifici elusivi più
diffusi è la costituzione di società di comodo; di società, cioè, costituite
non tanto per svolgere un’attività economica, quanto per un fine di elusione
fiscale. Un’altra fattispecie da richiamare è quella dei contratti a gradini.
Con tale espressione si indica un’operazione realizzata con una pluralità di
contratti, tutti finalizzati ad una dato risultato.
5. I
casi di elusione positivamente previsti.
A) Secondo
la definizione legislativa. L’elusione è data da atti , fatti o negozi privi di
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti
dall’ordinamento tributario, e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi,
altrimenti indebiti. L’elusione consiste dunque: 1) nel porre in essere un atto,
fatto o negozio che aggira un obbligo o un divieto; 2) nell’ottenimento di una
riduzione di imposta o di un rimborso, che, se non fosse stata aggirata la
norma tributaria, sarebbero indebiti.
B) Le
disposizioni ora citate si applicano quando, nell’ambito del comportamento
elusivo, vi sia una delle seguenti operazioni: 1) trasformazioni, fusioni,
scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate
da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; 2)
conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il
godimento di aziende; 3) cessione di crediti; 4) cessioni di eccedenze di
imposta; 5) operazioni aventi per oggetto partecipazioni sociali.
6.
Applicazione della norma elusa.
Quali sono
le conseguenze del comportamento elusivo? Gli atti, fatti o negozi elusivi non
sono colpiti da alcuna sanzione sul piano civilistico, ma sono in opponibili
all’amministrazione finanziaria, la quale disconosce i vantaggi tributari
conseguiti mediante l’operazione elusiva. Per l’applicazione della norma elusa
l’amministrazione finanziaria deve prima di emettere l’avviso di accertamento,
chiedere chiarimenti al contribuente, il quale ha l’onere di rispondere entro
60 gg.
7. Elusione
mediante interposizione.
Dove vi è
un titolare apparente di reddito, la fattispecie imponibile deve essere
imputata al titolare effettivo. In sede di rettifica o di accertamento
d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta
persona. Secondo la dottrina maggioritaria, la norma in esame vale solo nel
caso di interposizione fittizia; per L’amm. Finanziaria, la norma va applicata
anche nel caso di interposizione reale, altrimenti sarebbe inutile. Un medesimo
reddito non può appartenere contemporaneamente a più soggetti: perciò il
legislatore ha espressamente previsto che le persone interposte possono
richiedere il rimborso di quanto versato, dopo che è divenuto definitivo
l’accertamento emesso nei confronti dell’interponente.
8. L’interpello
dell’amministrazione.
Per
ovviare allo stato di incertezza in cui possono trovarsi gli operatori
economici, i contribuenti possono interpellare l’amm. Finanziaria e conoscerne
preventivamente il giudizio. I casi sono predeterminati: operazione che
potrebbe essere considerata elusiva, ed inquadrata in uno dei casi di elusione
espressamente stabiliti; operazione alla quale potrebbe essere applicata la
norma in tema di interposizione di persona. La procedura di interpello è così
articolata:
-
il contribuente, quando sta per
porre in essere uno dei comportamenti sopra indicati può richiedere preventivo
parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze
-
in caso di mancata risposta della
Dir. generale, o di risposta alla quale non si intende uniformarsi, è dato al
contribuente il diritto di richiedere il parere del Comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive.
-
La mancata risposta del Comitato
entro 60 gg. dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori 60 gg. da una
formale diffida ad adempiere, equivale a silenzio assenso.
Capitolo dodicesimo
La riscossione
Sezione prima – Profili
generali –
1. Riscossione
ed estinzione dell’imposta.
L’obbligazione tributaria,
non si differenzia concettualmente dalle altre obbligazioni pubbliche o
private. L’obbligazione tributaria, però, presenta dei tratti caratteristici.
Ecco i principali tratti caratteristici (sotto il profilo dell’estinzione)
dell’obbligazione tributaria.
A)Il diritto comune ci ha
assuefatti a pensare all’obbligazione come una figura di qualificazione
giuridica che segue una vicenda scandita in momenti che si succedono in un
ordine prestabilito ( nascita dell’obbligazione, eventuali modificazioni,
estinzione). Nel diritto tributario, invece, vi sono fenomeni di anticipazione
della riscossione rispetto al sorgere dell’obbligazione( c.d. riscossione
anticipata). In altri termini, mentre nel diritto comune non si ha, di regola,
pagamento senza obbligazione, nel diritto tributario possiamo avere una
riscossione senza obbligazione.
B) Nel diritto comune, il
titolo che attribuisce ad un soggetto la qualifica di creditore (ad es. un
contratto), è anche il titolo che gli consente di ricevere la prestazione e di
agire in giudizio. Nel diritto tributario, non sempre il titolo
dell’obbligazione tributaria ( ad es. dichiarazione, avviso di accertamento) è
anche il titolo della riscossione; in altri termini, talvolta la riscossione
avviene in base al titolo costitutivo dell’obbligazione, altre volte occorre un
atto ulteriore (iscrizione a ruolo).
C) Infine, non tutti i modi
di estinzione dell’obbligazione civilistica trovano riscontro nel diritto
tributario: nel diritto tributario, infatti, non troviamo quelle forme di
estinzione, che sono espressione del potere di disporre del rapporto. Non vi
troviamo la novazione e la remissione del debito.
2. Il
conto fiscale, la compensazione e i rimborsi.
Vediamo la disciplina del
conto fiscale.
A) Ciascun
imprenditore o lavoratore autonomo deve essere titolare di un conto fiscale,
sul quale sono registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui
redditi e all’Iva. Il conto è tenuto
presso il concessionario della riscossione; su tale conto sono accreditati i
versamenti del contribuente fatti direttamente al concessionario o fatti
mediante delega ad un istituto o azienda di credito.
B) La
compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione tributaria; la
compensazione è ammessa solo in casi previsti in via tassativa ( imposte sui
redditi ed Iva). Nel campo delle imposte dirette, in sede di dichiarazione dal
debito di imposta liquidato nella stessa dichiarazione si deducono i crediti (
relativi allo stesso periodo d’imposta). Se la dichiarazione reca un saldo
attivo il contribuente ha diritto a sua scelta a computare l’eccedenza in
diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. L’ammontare
complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione può
essere computato in diminuzione anche dell’ammontare degli acconti e del saldo
dovuti per il periodo d’imposta successivo. Quest’ultima previsione è più ampia
per due ragioni; perché consente la compensazione, non solo con i saldi, ma
anche con gli acconti (c.d. compensazione verticale); perché la compensazione
può investire anche imposte diverse ( c.d. comp. orizzontale).
C) Nell’Iva
il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione
nell’anno successivo... ovvero di chiedere il rimborso.
D) Il
conto fiscale non solo consente la compensazione tra crediti e debiti fiscali
dello stesso contribuente, ma consente anche la effettuazione di rimborsi (in
materia di imposte dirette e di Iva).
3. Modalità
della riscossione.
Le forme della riscossione
sono diverse, a seconda del tipo di tributo a cui si riferisce; vi è però una
fondamentale bipartizione, tra imposte sui redditi ed imposte indirette e
tasse. Con riguardo alle imposte sui redditi:
a) Le
imposte sui redditi non sono mai riscosse dagli uffici accertatori, ma da altri
organi o soggetti;
b) Nella
riscossione delle imposte dirette troviamo tipizzate tre forme di riscossione
(ritenuta diretta, versamento diretto e riscossione mediante ruolo)
c) La
riscossione ad iniziativa dell’amministrazione finanziaria avviene sempre
mediante ruolo
Con riguardo alle imposte
indirette:
a) tali
imposte sono riscosse dagli uffici accertatori
b) la
riscossione avviene sempre mediante versamento all’ufficio accertatore
c) la
riscossione coattiva è affidata anche qui, nella maggior parte dei casi, al
“Servizio della riscossione”.
4. Il
“Servizio” e i “concessionari della riscossione”.
La riscossione quando non è
svolta dagli stessi uffici accertatori è affidata ad un’apposita struttura
organizzativa, denominata “Servizio di riscossione dei tributi”. Tale servizio
è costituito da un ufficio centrale, denominato servizio centrale, e da uffici
periferici (gli agenti della riscossione). Il servizio di “agente della
riscossione” è affidato, nei singoli ambiti territoriali, in concessione
amministrativa. Il concessionario della riscossione, quindi, è un privato
concessionario di un pubblico servizio. Ecco in sintesi i compiti del
concessionario. Esso provvede alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo;
provvede, inoltre, alla riscossione dei versamenti diretti. Il concessionario
promuove l’esecuzione forzata delle somme iscritte a ruolo e provvede agli
sgravi ed ai rimborsi. Il concessionario del servizio di riscossione può
svolgere anche funzione di tesoriere degli enti locali. Tra lo Stato e il
concessionario vi è un rapporto contrattuale, che è stipulato in seguito ad
un’asta pubblica, cui possono partecipare soltanto determinati soggetti
(aziende ed istituti di credito, casse rurali ed artigiane). Il concessionario
non è titolare dei crediti da riscuotere, ma è soltanto incaricato della
riscossione; pertanto, le controversie sui crediti da riscuotere non vanno
promosse nei confronti del concessionario, ma nei confronti dell’ente
impositore (salva l’azione di risarcimento danni).
Capitolo dodicesimo – La
riscossione –
Sezione seconda - La riscossione delle imposte sui redditi –
5. Tempi
e titoli della riscossione.
Per illustrare la
riscossione delle imposte sui redditi adottiamo la seguente tripartizione:-
riscossione anticipata; - riscossione provvisoria; - riscossione definitiva
A) La
riscossione anticipata avviene nel corso del periodo d’imposta, in due forme:
mediante ritenuta e mediante versamento di acconti. Questa riscossione precede
sia il perfezionarsi del presupposto (che si realizza con il decorso
dell’intero periodo d’imposta) sia il sorgere dell’obbligazione ( che si ha con
la dichiarazione e con l’avviso). Le ritenute d’acconto sono una decurtazione
di somme che per il percipiente costituiscono componente attiva del reddito:
esse decurtano stipendi (dei lavoratori dipendenti), ricavi (di alcuni
imprenditori), compensi (dei lavoratori autonomi). Sono definite dalla legge
“acconti”; rappresentano, per chi subisce le ritenute, un’anticipazione o
acconto, dell’imposta che sarà dovuta per quel periodo d’imposta. Il parametro
di riferimento della “ritenuta d’acconto” è la somma corrisposta al
reddituario. Sotto il profilo in esame, la ritenuta d’imposta assume tutt’altra
configurazione; il sostituto deve versare all’erario una certa somma, che non
costituisce sotto alcun profilo anticipazione dell’imposta dovuta dal
sostituito; qui obbligato è il sostituto, il quale, versando, estingue
l’obbligazione d’imposta di cui esso è soggetto passivo; la ritenuta, subita
dal sostituito, è esercizio della rivalsa del sostituto, ma non vale come
acconto dell’imposta perché egli non è debitore. V’è poi un’altra forma di
anticipazione della riscossione, rappresentata dai versamenti che ciascun
contribuente deve effettuare nel corso del periodo d’imposta ( a maggio e
novembre); tali versamenti hanno come parametro l’imposta dovuta per il
precedente periodo d’imposta, e valgono come acconti dell’imposta che risulterà
dovuta per il periodo in corso.
B) La
riscossione provvisoria è quella che si fonda sopra titoli non definitivi:
ossia quella che avviene in corso di causa, sulla base di accertamenti che, in
quanto sub iudice, non sono definitivi.
C) Riscossione
definitiva è quella che avviene in base a titoli definitivi; dichiarazione ed
avviso di accertamento (divenuto) definitivo.
6. Autonomia della
riscossione.
L’autonomia della riscossione, rispetto alle
vicende dell’obbligazione tributaria, consente di vedere in esse una funzione
amministrativa autonoma, dotata di suoi caratteri specifici; essa si svolge in
modi tipici; l’ente pubblico può agire e riscuotere solo con gli atti e le
procedure previste dalla legge; il contribuente può liberarsi solo adempiendo
nei modi e forme previste dalla legge.
7. La
ritenuta diretta.
Il decreto sulla
riscossione delle imposte sui redditi esordisce con l’affermazione che tali
imposte sono riscosse mediante:
a) ritenuta
diretta;
b) versamenti
diretti al concessionario della riscossione;
c) iscrizione
a ruoli.
Ritenuta diretta è una
forma di riscossione che si ha quando le amministrazioni statali corrispondono
compensi od altre somme, con il diritto di decurtarle d’un certo importo ; la
ritenuta viene detta diretta perché effettuata direttamente dell’ente
impositore. L’amministrazione statale, pertanto nel corrispondere somme
soggette a ritenuta: a) è debitrice verso il contribuente d’una certa somma; b)
può, anzi, deve operare una ritenuta; c) deve, infine, trasferire le ritenute
alla tesoreria, secondo le norme della contabilità di Stato. La ritenuta
diretta può essere a titolo d’acconto o a titolo d’imposta.
8. Il
versamento diretto.
E’ denominato versamento
diretto il versamento di somme effettuato dal contribuente, in base ad autonoma
liquidazione della somma da versare (c.d autoliquidazione o autotassazione);
viene detto diretto per distinguerlo da quello effettuato in base al ruolo. Nel
campo delle imposte sui redditi, si ha versamento diretto nelle seguenti
ipotesi:
a) versamenti
delle ritenute operate dai sostituti d’imposta;
b) versamenti
a titolo d’acconto dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR; tali versamenti
costituiscono un acconto dell’imposta che risulterà dovuta per l’anno in cui
sono versati gli acconti, e sono commisurati all’imposta dichiarata per l’anno
precedente;
c) versamenti
a saldo dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR: tali versamenti debbono essere
effettuati entro il termine entro il quale deve essere presentata la
dichiarazione annuale. Le somme predette debbono essere versate al
concessionario della riscossione territorialmente competente da individuare in
base al luogo di domicilio fiscale del contribuente. Il versamento si effettua
o presso gli sportelli del concessionario o mediante delega bancaria. La banca,
ricevuta dal contribuente la somma da versare all’erario, rilascia al
contribuente una quietanza che libera il contribuente nei confronti del fisco.
Secondo la giurisprudenza, l’accettazione della delega da parte dell’azienda di
credito comporta la novazione dell’obbligazione preesistente: all’obbligazione
tributaria (del contribuente) subentra quella della banca; l’obbligazione della
banca verso il fisco ha natura privatistica.
9. I
ruoli.
A) I
casi nei quali la riscossione delle imposte sui redditi avviene mediante ruolo
possono essere indicati, innanzitutto, in via residuale, cioè come l’insieme
dei casi nei quali non è prevista la riscossione mediante ritenuta diretta o
versamento diretto. Ricevuta la dichiarazione, non corredata dalla quietanza
del versamento diretto delle imposte dovute in base all dichiarazione stessa,
l’amministrazione finanziaria iscrive a ruolo le somme non versate. Vi sono tre
ipotesi di iscrizioni a ruolo in base all dichiarazione: 1) presentazione della
dichiarazione senza previo versamento diretto ( o con insufficiente versamento)
delle somme liquidate ( nella stessa dichiarazione); 2) maggiori somme
liquidate in base all dichiarazione per effetto del controllo formale e
documentale della dichiarazione; 3) dichiarazione dei redditi soggetti a
tassazione separata ( per tali somme non è previsto il versamento diretto).
Sono poi
riscosse mediante ruolo le somme dovute in base agli accertamenti; nel campo
delle imposte dirette, la riscossione tramite ruolo è l’unica prevista per gli
importi dovuti in base agli accertamenti .
B) La
legge distingue diverse specie di ruoli: - ruoli principali, nei quali sono
iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione; - r. suppletivi, nei
quali sono iscritte le imposte dovute in base agli accertamenti; - r. speciali,
nei quali sono iscritte le somme dovute dai sostituti; - r. straordinari, nei
quali sono iscritte in via anticipata rispetto ai tempi ordinari, le somme per
le quali vi sia fondato pericolo per la riscossione. Le imposte iscritte nei
ruoli speciali e straordinari sono riscossi in unica soluzione, mentre sono
riscosse in più rate quelle iscritte negli altri ruoli.
C) La
formazione dei ruoli è di competenza degli uffici delle imposte ( per le
riscossioni che hanno per titolo l’avviso di accertamento) e dei centri di
servizio ( per le riscossioni che hanno per titolo la dichiarazione); nella
formazione materiale dei ruoli, l’amministrazione è coadiuvata dal Consorzio
obbligatorio dei concessionari della riscossione: i ruoli sono quindi trasmessi
all direzione regionale che, a sua volta, dopo avervi apposto il visto di
esecutorietà, li consegna al concessionario.
D) La
consegna del ruolo al concessionario lo rende esigibile; il concessionario deve
rendere note ai singoli soggetti iscritti le iscrizioni che li riguardano,
mediante notificazione della cartella esattoriale; la cartella riproduce, in
sostanza, i dati della singola partita di ruolo; dalla sua notificazione
decorre il termine per ricorrere.
E) Dal
punto di vista del contenuto, il ruolo si presenta come un elenco dei contribuenti
con l’indicazione del tributo, nel periodo d’imposta, dell’imponibile,
dell’imposta, delle somme dovute, ecc.. Il punto critico concerne la
motivazione. A tal fine, può essere utile la distinzione tra ruolo meramente
riproduttivo di un atto precedente ( nel qual caso non si ravvisa alcuna
esigenza di motivazione) e ruolo innovativo, per il quale invece si pone
l’esigenza di rendere edotto il contribuente delle ragioni dell’iscrizione.
10. Riscossione
provvisoria e definitiva.
Le iscrizioni nei ruoli presuppongono
un titolo che le giustifichi. Due sono i titoli che legittimano la riscossione
mediante ruoli: la dichiarazione e l’avviso di accertamento. La legge distingue
poi, in relazione al grado di stabilità del titolo, iscrizioni a ruolo a titolo
definitivo e iscrizioni in base ad accertamenti non definitivi (o iscrizioni
provvisorie). Le iscrizioni a titolo definitivo sono quelle che hanno per
titolo la dichiarazione, gli accertamenti definitivi, le risultanze catastali e
quelle che hanno per oggetto gli interessi, le soprattasse e le pene
pecuniarie. Va precisato che iscrizione a titolo definitivo non significa
iscrizione d’una somma irreversibilmente dovuta, in quanto i titoli delle
iscrizioni in esame non sono definitivi in ogni caso. Infatti: a) la dichiarazione
può essere contestata dal contribuente, mediante impugnazione del ruolo; b)
l’accertamento definitivo potrebbe essere annullato in tutto o in parte
dall’ufficio; c) anche le risultanze catastali potrebbero essere contestate;
d)le soprattasse e le pene pecuniarie sono irripetibili solo quando l’atto che
le ha irrogate è divenuto definitivo.
Le iscrizioni provvisorie
sono quelle che hanno come titolo un avviso di accertamento non definitivo,
ossia impugnato. Il nostro legislatore ha adottato un criterio intermedio, in
base al quale: - se è proposto ricorso, diviene iscrivibile nei ruoli un terzo
dell’imposta o della maggiore imposta accertata; - dopo la decisione di primo
grado, è riscuotibile un importo pari a due terzi dell’imposta giudicata dovuta
da tale decisione; - dopo la decisione di secondo grado, è iscrivibile una
somma pari a tre quarti dell’imposta giudicata dovuta; - dopo la decisione di
terzo grado, è riscuotibile l’intera imposta giudicata dovuta (con le pene
pecuniarie).
11. Il
pagamento delle somme iscritte a ruolo.
A) Circa
il tempo del pagamento delle somme iscritte a ruolo, assume rilevanza la
distinzione tra le diverse specie di ruoli.
B) Le
imposte iscritte nei ruoli principali e suppletivi possono essere riscosse in
dieci rate, se l’amministrazione lo consente. Il Ministro delle finanze può
consentire la rateazione in 5 rate per le imposte iscritte nei ruoli speciali e
straordinari nei confronti dei soggetti per i quali sussiste la necessità di
mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle
attività produttive, nonché nei confronti di soggetti che svolgono un servizio
pubblico essenziale e nei confronti di enti territoriali.
C) Il
giorno effettivo di scadenza non è il giorno 10 del mese, ma il 18, perché alla
norma che fissa la scadenza al giorno 10 si sovrappone quella per cui il
pagamento deve essere effettuato presso la sede dell’esattoria entro 8 gg.
dalla scadenza. Decorso il termine utile per il pagamento, si rende dovuta una
indennità do mora pari al 2% della somma non pagata, se il pagamento avviene
nei 3 giorni successivi alla scadenza ( entro il 21); l’indennità sale al 6% se
il pagamento è successivo al giorno 21.
D) Il
pagamento può essere parziale e deve avvenire in contanti o con cedole del
debito pubblico ovvero con altri titoli di credito bancari o postali a
copertura garantita. Una singolare forma di datio in solutum è l’assolvimento
del tributo mediante cessione allo Stato dei beni d’interesse storico od
artistico, sottoposti a speciale tutela.
12. Gli
effetti del ruolo.
Il ruolo è atto collettivo:
contiene una molteplicità di “partite”, o iscrizioni. Interessa l’effetto della
singola iscrizione, che è duplice: concerne, da un lato, l’obbligo di pagare,
dall’altro l’esecuzione forzata. Nel caso di ruolo fondato su dichiarazione,
non pare corretto affermare che il ruolo determina l’esigibilità del debito;
questo debito, già in precedenza, doveva essere soddisfatto; il ruolo reitera
l’obbligo, e l’inadempimento di questo obbligo apre la via all’esecuzione forzata.
L’effetto del ruolo è invece definibile in termini di esigibilità quando il
ruolo si fonda sull’avviso di accertamento; in tale ipotesi, l’iscritto non
avrebbe potuto adempiere, prima del ruolo. Qui dunque il ruolo produce un
effetto definibile in termini di esigibilità; inoltre, pone un obbligo di
adempimento, la cui omissione permette anche qui l’esecuzione forzata. Poiché è
stabilito che, se il ruolo non è impugnato, non è permesso agire per ripetere
(ciò che è stato corrisposto in base all’iscrizione divenuta definitiva), è
parso di doverne desumere che il ruolo abbia, in generale, valore di atto
d’imposizione. Il ruolo non è atto costitutivo dell’obbligazione tributaria;
esso è mero strumento di riscossione (ossia atto che se non viene pagata la somma
iscritta, abilita l’amministrazione all’esecuzione forzata); posto tutto ciò,
la mancata impugnazione del ruolo non dovrebbe consolidare altro che gli
effetti del ruolo (azione esecutiva), e non dovrebbe impedire il rimborso delle
somme riscosse mediante ruolo. L’art. 16 del d.p.r. n° 636 sembra peraltro
contraddire questo svolgimento logico, in quanto stabilisce che l’istanza di
rimborso è proponibile solo in assenza di atti impugnabili; quindi quando vi è
l’iscrizione a ruolo, l’impugnazione del ruolo è la via obbligata da percorrere
per ottenere l’annullamento del ruolo, il rimborso di ciò che è stato versato
in base a ruolo. Tale norma però non riguarda tutte le iscrizioni a ruolo.
A) Essa
riguarda in primo luogo, le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio; tali
iscrizioni implicano un conguaglio, per cui, se in sede di iscrizione
provvisoria viene riscosso più di quello che era riscuotibile per tale via, in
sede di iscrizione definitiva sarà detratto tutto l’importo provvisoriamente
riscosso, iscrivibile o no che fosse.
B) Il
problema no riguarda il ruolo affetto da vizi propri, ossia il ruolo che,
dovendo riprodurre un atto precedente, illegittimamente se ne discosti, per cui
il rimborso deve essere effettuato d’ufficio a prescindere da istanze di parte.
C) Il
problema non riguarda il ruolo che non sia stato preceduto da avviso di
accertamento o di liquidazione; l’unico caso in cui si ha preclusione del
rimborso è dunque quello in cui il ruolo sia stato formato in base alla
dichiarazione, e si assuma che la dichiarazione è dichiarazione di un’imposta
non dovuta.
13. Gli
effetti riflessi del ruolo.
Si discute se il ruolo
esplichi effetti, non solo sul soggetto iscritto, ma anche nei confronti di
altri soggetti. In linea di principio , il ruolo – come ogni altro atto
giuridico – esplica effetti solo nei confronti del soggetto, a cui si rivolge.
Il titolo esecutivo non ha efficacia contro terzi, eccettuati gli eredi
(l’eccezione è apparente; gli eredi non sono terzi, ma prendono su di sé le
posizioni giuridiche del de cuius). Il titolo esecutivo, in conclusione, non ha
efficacia verso i terzi; unica eccezione, a tale principio, se di eccezione si
tratta, è costituita dai coobbligati dipendenti limitati; tali soggetti
rimangono estranei al processo di esecuzione, ma il particolare diritto di
garanzia che insiste sui loro beni ne consente il pignoramento e la vendita in
virtù del titolo esecutivo riguardante l’obbligato principale; il caso della
moglie, che abbia presentato dichiarazione congiunta con il marito.
Capitolo dodicesimo
Sezione terza – La
riscossione delle imposte indirette –
14. Quadro
generale.
La riscossione non coattiva
delle imposte indirette si differenzia da quella delle imposte dirette perché è
effettuata presso gli stessi uffici impositori; la riscossione coattiva è
invece effettuata, sia per le imposte dirette, sia per le imposte indirette,
mediante ruoli.
15. Riscossione
in base alla dichiarazione.
Cominciamo ad esaminare i
casi di iniziativa spontanea del contribuente. Dobbiamo allora distinguere tre
gruppi: a) casi nei quali vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione; b)
casi nei quali vi è l’obbligo di una attività equivalente alla dichiarazione;
c) casi in cui l’obbligo di pagamento sorge senza dichiarazione.
La dichiarazione è prevista
per l’imposta sulle assicurazioni, imposta sul valore aggiunto, imposta sulle
successioni, sulla pubblicità, gli spettacoli e sugli incrementi di valore
degli immobili. Per l’imposta di registro, e per le imposte ipotecarie e
catastali, in luogo della dichiarazione, vi è la richiesta di registrazione o
di effettuazione della formalità. Infine, pagamento senza dichiarazione si ha
per le tasse sulle concessioni governative e per talune forme di adempimento
dell’imposta di bollo.
16. Riscossione
in base all’avviso di accertamento.
Di questo atto, dobbiamo
rilevarne due specie: a) l’avviso che determina sia l’imponibile, sia
l’imposta, generando l’obbligo immediato di pagamento; b) l’avviso che,
limitandosi a determinare l’imponibile, non determina l’obbligo immediato di
pagamento. Nell’Iva l’avviso stabilisce imponibile ed imposta; dalla sua
notificazione, sorge l’obbligo di pagamento. L’avviso di accertamento determina
imponibile ed imposta anche nell’imposta sulla pubblicità e nell’imposta sugli
spettacoli. In tutti questi casi, l’avviso è anche atto della riscossione; il
mancato pagamento legittima l’iscrizione a ruolo. In altre imposte (registro,
successioni ed imposte connesse), l’avviso determina solo la base imponibile,
onde lo si denomina avviso di accertamento del maggior valore; ad esso segue
l’avviso di liquidazione.
17. Riscossione
in base all’avviso di liquidazione.
L’avviso di liquidazione è
previsto per l’imposta di registro, imposta sulle successioni e per le altre
imposte indirette. In tali imposte, la base della prima liquidazione è la
stessa denuncia del contribuente; in seguito la liquidazione avverrà in
relazione agli avvisi di accertamento ( i quali, in tali imposta indicano il
valore dei beni, ma non l’imposta). L’avviso di liquidazione contiene la determinazione
imperativa dell’imposta; in quanto atto della riscossione, esso racchiude un
invito al pagamento dell’imposta. L’imposta deve infatti essere pagata entro un
certo termine dalla notificazione dell’avviso (60 o 90 gg.). Se il pagamento
non avviene nel predetto termine, si rende dovuta un soprattassa pari al 20%
dell’imposta.
18. La
riscossione provvisoria.
La distinzione tra
riscossione definitiva e riscossione provvisoria, opera anche nelle imposte
indirette. Solo per alcune imposte indirette è previsto un frazionamento del
prelievo, in relazione all’andamento del processo; in altre imposte,
l’amministrazione può riscuotere anche se vi è processo pendente. La
riscossione provvisoria è prevista per l’imposta di registro, per l’imposta
sulle successioni e donazioni, per l’INVIM e per l’Iva. La riscossione
dell’imposta di registro è informata al principio per cui il ricorso del
contribuente non sospende la riscossione, con due eccezioni: - le imposte
complementari si riscuotono per un terzo dopo il ricorso, due terzi dopo il
primo grado, l’intero dopo il secondo grado; - le imposte suppletive sono
riscosse dopo il terzo grado.
Capitolo dodicesimo
Sezione quarta – Esecuzione
forzata –
19. Il
processo esecutivo.
Il ruolo non è soltanto
strumento di legittimazione della riscossione spontanea, ma anche titolo
esecutivo, ossia in base ad esso il concessionario può sottoporre ad esecuzione
forzata i beni del debitore. L’esecuzione forzata fiscale è disciplinata dalle
norme del diritto comune. L’avviso di mora deve contenere l’indicazione del
debito e l’invito a pagare entro 5 gg.. L’avviso non preceduto da iscrizione a
ruolo è atto impugnabile dinanzi alle commissioni. L’esecuzione immobiliare non
può aver luogo se non è stata previamente esperita quella immobiliare.
L’esecuzione si articola in tre momenti: pignoramento, vendita e assegnazione
del ricavato. Il pignoramento dei beni mobili avviene nelle forme del diritto
processuale comune, ad opera dell’ufficiale esattoriale, che deve redigere un
verbale da consegnare e notificare al debitore esecutato. Per addivenire all
vendita, il concessionario deve far affiggere un avviso per 5 gg. consecutivi
nella casa comunale, nel quale deve essere indicata la data del primo e quella
del secondo incanto. Se i beni non sono venduti al secondo incanto provvede a
venderli il sindaco per trattativa privata. Il pignoramento dei beni immobili
si esegue mediante trascrizione di un avviso di vendita. La vendita è
presieduta dal pretore. Se dopo un primo ed un secondo incanto il bene non è
venduto, l’intendente può autorizzare un terzo incanto. Se il terzo incanto ha
esito negativo l’immobile è devoluto allo Stato. Epilogo della procedura è la
distribuzione del ricavato.
20. Le
opposizioni all’esecuzione.
Secondo il codice di
procedura civile, vi sono tre forme di opposizione: - opposizione
all’esecuzione, con cui si contesta il diritto della parte istante di procedere
ad esecuzione forzata; - opposizione agli atti esecutivi, con cui si contesta
la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto o dei singoli atti
esecutivi: - opposizione di terzo, promossa da un terzo che pretende avere la
proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati. In relazione all’esecuzione
esattoriale, la legge non ammette né l’opposizione all’esecuzione, né
l’opposizione agli atti esecutivi, ma solo l’opposizione di terzo. In luogo
dell’opposizione all’esecuzione, il diritto tributario conosce un rimedio
amministrativo; è il ricorso all’intendente.
21. La
sospensione dell’esecuzione.
La legge stabilisce che il
ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione e che, tuttavia,
l’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, ha facoltà di
disporla (cioè di disporre la sospensione non la riscossione). La sospensione
può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Esiste
dunque un potere dell’Amministrazione di sospendere la riscossione; l’esercizio
del potere è subordinato alla presentazione d’un ricorso contro il ruolo, ed in
mancanza di pericoli per la riscossione. Contro i provvedimenti
dell’amministrazione è ammesso ricorso al giudice amministrativo, che potrebbe
disporre la sospensione rifiutata.
22. L’ingiunzione.
L’ingiunzione era lo
strumento della riscossione di tutte le tasse e imposte indirette: ora continua
ad essere usata come atto di accertamento, mentre per la riscossione occorre il
ruolo. Con atto di ingiunzione, la pubblica amministrazione ordina il pagamento
dell’imposta; se il pagamento non avviene entro 30 gg., la pubblica
amministrazione ha il diritto di dar corso all’esecuzione forzata. Quanto alla
natura giuridica e agli effetti dell’ingiunzione, essa: se segue un atto
d’imposizione ha natura di atto esattivo; se non è stata preceduta da avviso di
accertamento, cumula le funzioni di atto impositivo e di atto esattivo.
Capitolo tredicesimo
Il rimborso
Sezione prima – Le
fattispecie –
1. Credito
d’imposta e rimborso da indebito.
Svariati sono i rapporti
nei quali i privati sono in posizione di credito verso l’amministrazione
finanziaria; simili posizioni possono essere denominate, in senso ampio,
crediti d’imposta o diritti di rimborso. Il credito d’imposta si distingue dai
rimborsi: il primo designa un credito estinguibile mediante compensazione, il
secondo indica corresponsione della somma oggetto del credito. Dal punto di
vista delle modalità di esercizio vi sono crediti che debbono essere esercitati
mediante la loro inclusione nella dichiarazione dei redditi o nella
dichiarazione Iva; e crediti da indebito,
che implicano un’apposita istanza. Si ha dunque un tripartizione così
articolata: a) crediti di rimborso la cui fattispecie costitutiva è un
pagamento indebito
b) crediti di restituzione
la cui fattispecie non è un pagamento indebito; e le cui modalità di esercizio
non sono caratterizzate in termini di compensazione necessaria con il debito
d’imposta;
c) crediti d’imposta in
senso stretto che, non derivano da un pagamento indebito, e la cui modalità di
esercizio è caratterizzata dalla compensazione con il debito d’imposta.
2. Genetica
dell’indebito: a) carenza della legge.
Un pagamento è dovuto se
oggetto di obbligazione; il pagamento non è vero e proprio pagamento, ma
dazione indebita, quando manca ab origine, o viene meno in seguito il rapporto
obbligatorio. Tra le cause della mancanza del rapporto, dobbiamo innanzitutto
annoverare le ipotesi in cui manca, o viene ex post a mancare la norma di legge
istitutiva dell’obbligazione. Le ipotesi prospettabili sono le seguenti:
a) inesistenza
della norma di legge istitutiva del tributo: ossia applicazione amministrativa
d’un tributo non previsto da alcuna legge vigente;
b) mancata
conversione in legge di un decreto legge;
c) abrogazione
retroattiva della norma impositiva, o introduzione retroattiva di una norma di
favore;
d) interpretazione
autentica contra fiscum;
e) dichiarazione
di incostituzionalità.
3. Segue:
b) dichiarazione inesatta.
Un’altra causa di pagamento
non dovuto può essere una dichiarazione erronea: si ipotizzi, ad esempio, che
la dichiarazione contenga redditi non percepiti o non tassabili. Ove una simile
dichiarazione sia accompagnata dal versamento della somma liquidata nella
dichiarazione stessa, tale versamento appare parzialmente indebito. Se si
concepisce la dichiarazione come atto di per se sufficiente a costituire il
debito, riesce arduo ammettere che l’indebito possa essere ripetuto, in assenza
d’un contrarius actus che ponga nel nulla gli effetti della dichiarazione.
Seguendo, invece, la tesi secondo cui la dichiarazione è un mero atto,
costitutivo di una obbligazione ex lege quale componente, con il presupposto,
d’una fattispecie complessa, nel caso dianzi prospettato, l’obbligazione nasce
solo nella misura in cui, con la dichiarazione, coesiste il presupposto. Il
plus erroneamente dichiarato e versato, quindi, è un plus indebito, che la finanza
è tenuta a restituire.
4. Segue:
c) accertamento illegittimo.
Se, con l’avviso di
accertamento, l’ufficio accerta un debito superiore a quello risultante dalla
corretta applicazione della legge alla situazione di fatto, l’obbligazione
sorge ugualmente, nella misura in cui è determinata dall’avviso. L’indebito si
profila solo se, e nella misura in cui l’avviso è annullato, in tutto o in
parte, dal giudice: in tal caso, solo a seguito di annullamento dell’avviso
diviene indebito ciò che è stato pagato in osservanza dell’atto.
5. Segue:
d) riscossione indebita.
Un’altra serie di ipotesi,
nelle quali può aversi indebito, attiene alla riscossione. Nel campo delle
imposte sui redditi può darsi:
a) liquidazione
erronea di somme direttamente versate;
b) vizio
proprio del ruolo (es. viene iscritta a ruolo una somma superiore a quella
dovuta in base al titolo che legittima la riscossione).
Capitolo tredicesimo
Sezione seconda – Il
procedimento –
6. Articolazione
generale.
Esiste tutto un complesso
di regole, intese a disciplinare il procedimento di rimborso: ossia il
complesso di attività che verificano ed attuano il credito di rimborso. La
disciplina generale, applicabile nei
casi in cui non vi siano norme specifiche è così riassumibile: - atto iniziale
del procedimento di rimborso è una istanza dell’interessato;
-
l’istanza è proponibile in caso di
versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati atti
impugnabili;
-
l’istanza è proponibile nei
termini previsti dalle singole leggi d’imposta o, in mancanza di disposizioni
specifiche, entro 2 anni dal pagamento, ovvero se posteriore, da quando sia
sorto il diritto alla restituzione;
-
all’istanza segue l’accoglimento
(atto di rimborso), o il rigetto della stessa ( provvedimento di diniego),
ovvero l’inerzia dell’ufficio;
-
in caso di provvedimento di
diniego l’interessato può proporre ricorso alla commissione entro 60 gg.; se il
ricorso è omesso non può essere riproposta l’istanza;
-
in caso di silenzio, l’interessato
può ricorrere quando siano trascorsi almeno 90 gg. dalla presentazione
dell’istanza e fino a quando il rimborso non è prescritto.
7. Imposte
sui redditi.
In materia di rimborso di
imposte sui redditi, la disciplina del procedimento varia in funzione della
modalità con cui è stata riscossa la somma di cui si chiede il rimborso.
A) Per
le ritenute dirette, è previsto che il contribuente possa chiederne il rimborso
con ricorso rivolto all Direzione regionale competente per il luogo in cui ha
il domicilio fiscale, entro il termine decennale di prescrizione previsto dal
codice civile.
B) Per
il rimborso dei versamenti diretti, il soggetto che li ha effettuati può
presentare, alla Direzione regionale, istanza di rimborso entro 18 mesi dalla
data del versamento. Il rimborso può essere chiesto anche dal soggetto che sia
stato indebitamente assoggettato a ritenuta, o che sia stato assoggettato a
ritenuta superiore a quella dovuta, entro 18 mesi, dalla data in cui è stata
operata la ritenuta. Tale soggetto può tutelarsi in due modi: può esporre, in
sede di dichiarazione, le ritenute subite, e può inoltre presentare domanda di
rimborso, in base alla norma in esame. Secondo la giurisprudenza, tale soggetto
non può rivolgersi contro il sostituto, che ha operato una ritenuta indebita,
ma può agire solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
C) Per
le somme corrisposte in base ad iscrizione a ruolo, la legge non disciplina
espressamente l’istanza di rimborso; la ragione sta nel fatto che, in tale
ipotesi, la procedura muove, non tanto da un’istanza di rimborso rivolta
all’autorità amministrativa, ma dal ricorso contro il ruolo; il rimborso,
infatti, presuppone l’annullamento del ruolo; annullato il ruolo il rimborso
deve essere disposto d’ufficio. Vanno ora indicate le norme concernenti
l’esercizio dei crediti d’imposta; dei crediti, cioè da far valere mediante
dichiarazione. Conclusivamente può dirsi che, in sede di dichiarazione, il
contribuente deve indicare l’imposta netta ( ossia l’imposta lorda meno le
detrazioni); l’imposta netta si compensa con i crediti d’imposta, con le ritenute
e con i versamenti d’acconto. Quando l’ammontare dei crediti d’imposta, delle
ritenute e degli acconti è superiore all’imposta netta, il dichiarante ha un
diritto di opzione sull’eccedenza; può domandarne il rimborso oppure
compensarla con l’imposta dovuta per il periodo successivo.
8. Imposte
indirette.
Esaminiamo ora, le norme
che disciplinano l’istanza di rimborso di imposte indirette. In tale settore,
ha un certo carattere di generalità la regola per cui il rimborso deve essere
richiesto, a pena decadenza, entro 3 anni dal pagamento. Tale termine vale per
l’imposta di registro, per l’INVIM, per l’imposta sulle successioni e
donazioni, per le imposte ipotecarie e catastali, per l’imposta sugli
spettacoli, per le tasse sulle concessioni governative e per il bollo pagato in
modo virtuale. Per quel che concerne l'imposta sul valore aggiunto, occorre
distinguere il rimborso di somme indebitamente versate dal credito d’imposta
derivante dall’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo
di rivalsa. La legge regola minutamente l’esercizio del credito d’imposta,
stabilendo: a) che le detrazioni vanno computate nel mese di competenza e che
quelle non computate tempestivamente non possono essere computate nei mesi
successivi ma solo nella dichiarazione annuale; b) che il contribuente perde il
diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza ne in sede di
dichiarazione annuale.
9. Il
rimborso d’ufficio.
E’ importante distinguere i
casi in cui il procedimento di rimborso inizia per impulso dell’interessato,
dai casi di rimborso d’ufficio. In caso di rimborso d’ufficio non essendo
previsto alcun termine, opera solo quello prescrizionale previsto dal codice
civile.
A) Un
primo ordine di fattispecie, in cui il rimborso deve essere disposto d’ufficio,
riguarda i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi ( per i quali il
dichiarante non abbia optato per il riporto a nuovo, nella dichiarazione
d’imposta dell’anno successivo).
B) Un
secondo ordine di casi riguarda i rimborsi da effettuare a seguito di decisioni
delle commissioni; se l’imposta iscrivibile a ruolo in base ad una decisione è
inferiore a quella iscritta, l’ufficio deve disporre lo sgravio.
C) Infine,
tutti i casi in cui la riscossione indebita dipende da errori materiali o duplicazioni
imputabili allo stesso ufficio (es. Iscrizione a ruolo di una somma superiore a
quella accertata), il rimborso deve essere disposto d’ufficio.
10. Il
diniego.
Le norme che prevedono
istanze di rimborso o che il fisco provveda al rimborso di sua iniziativa, non
sono norme che fondano il credito di rimborso, ma norme che disciplinano
l’attuazione: sono, cioè, norme di natura procedimentale, non norme
sostanziali. Bisogna dunque distinguere il rapporto sostanziale di rimborso dal
fenomeno procedimentale che serve ad attuarlo; le norme passate in rassegna non
sono una duplicazione o una esplicitazione del principio generale
dell’indebito, ma norme regolatrici delle attività preordinate a verificare ed
attuare il diritto al rimborso. Dall’istanza di rimborso non nasce il diritto
al rimborso, ed il debito di rimborso, ma una situazione giuridica
procedimentale; l’istanza obbliga l’amministrazione ad attivarsi, per
verificare la fondatezza della domanda, ed a pronunciarsi su di essa,
accogliendola o rigettandola. Dall’istanza, cioè, sorge l’obbligo di procedere
e l’obbligo di pronuncia. Il provvedimento di diniego dispone il rigetto
dell’istanza, ed estingue il dovere di pronuncia.
11. Il
silenzio.
Quando l’amministrazione
rimane inerte e non provvede sull’istanza, l’interessato può presentare ricorso
alla commissione, purché siano decorsi 90 gg. dalla precedente istanza, e fino
a quando il diritto al rimborso non è prescritto. E’ invece da ritenere che il
silenzio non abbia valore di provvedimento e che, in particolare, non equivalga
ad un provvedimento di diniego. E’ dunque un silenzio privo di effetti sul
piano sostanziale ( esso non estingue il credito, come il diniego) ed ha valore
solo processuale, come presupposto del ricorso. Quando viene presentato ricorso
a seguito di silenzio, non viene proposta un’azione di impugnazione, ma
un’azione di accertamento; insieme con l’accertamento del credito,
l’interessato può altresì chiedere la condanna dell’amministrazione al
rimborso.
12. L’atto
di rimborso.
La competenza a disporre il
rimborso spetta, in materia di imposte dirette, alla Direzione regionale. E’
invece l’ufficio delle entrate che dispone il rimborso dei versamenti diretti e
delle ritenute non computati nel ruolo, delle imposte riscosse in via
provvisoria. Nel settore delle imposte indirette, i rimborsi sono disposti
dagli stessi uffici, che sono competenti ad accertare e riscuotere le imposte.
Capitolo quattordicesimo
Le sanzioni
Sezione prima –
introduzione –
1. Nozione
di illecito e di sanzione.
Strutturalmente, sanzione è
una norma che impone ad un organo dello Stato l’applicazione di certe misure;
siamo in presenza, dunque, di poteri (e doveri) statali; la cui specificità
deriva: - dai caratteri delle situazioni, in presenza delle quali debbono
essere esercitati; si tratta, come si usa dire, di trasgressioni, di violazioni
di norme; in una parola, di illeciti; - dall’oggetto del potere, in altri
termini dalla tipologia degli effetti, che scaturiscono dall’esercizio di
questo potere; le specie più notevoli di questi effetti consistono in pene
detentive o in pene pecuniarie. Il diritto tributario pullula di sanzioni;
difficile concepire dei consociati che adempirebbero spontaneamente obblighi
tributari non sanzionati; negli ultimi tempi, il legislatore ha mostrato una
predilezione particolare per le misure penali.
2. Tipologie
degli illeciti e delle sanzioni.
La tipologia degli illeciti
dipende da quella delle sanzioni; dove è prescritta una sanzione penale,
amministrativa, civile, disciplinare, ivi è un illecito penale, amministrativo,
ecc.. Un comportamento, o una omissione, non sono illeciti ontologicamente, ma
in quanto costituiscano l’antecedente di una sanzione. Abbiamo dunque un
illecito penale, ossia un reato, quando ad esso è collegata una sanzione
penale. Le sanzioni amministrative tributarie, secondo la legge del 1929, sono
di tre specie: a) pena pecuniaria; b) soprattassa; c) chiusura di un esercizio
pubblico o negozio, o di uno stabilimento commerciale od industriale. Pena
pecuniaria (sanzione amministrativa) e sanzioni penali, dunque, sono in
rapporto di alternatività ; la legge può stabilire in aggiunta alla sanzione
penale o amministrativa, l’obbligo del pagamento di una soprattassa. La
soprattassa, vista come misura aggiuntiva rispetto alle sanzioni, sembra non
essere una sanzione, ma una misura riparatoria o risarcitoria. La legislazione
attuale non rispecchia quel modello; pena pecuniaria (sanzione amministrativa)
e sanzioni penali possono cumularsi; può esservi cumulo anche tra sanzione
penale e soprattassa; l’alternativa sembra correre, piuttosto, tra pena
pecuniaria e soprattassa; inoltre la funzione risarcitoria sembra affidata agli
interessi per ritardato pagamento, che sono dovuti indipendentemente dalle
sanzioni. Il cumulo tra sanzioni penali e amministrative è previsto
espressamente dalla legge.
Capitolo quattordicesimo
Le sanzioni
Sezione seconda – Le misure
amministrative –
4. Le
fattispecie.
Iniziamo l’esame degli
illeciti amministrativi cui è collegata una pena pecuniaria o una soprattassa.
A) In
materia di Iva, le violazioni degli obblighi formali (fatturazione, registrazione, dichiarazione,
contabilità, compilazione di elenchi, mancata risposta a questionari) sono
punite con pena pecuniaria; l’omesso o tardivo versamento è punito con
soprattassa.
B) In
materia di imposte sui redditi, seguendo analogo criterio, il legislatore
punisce con pena pecuniaria le violazioni relative alla dichiarazione e ad
altri obblighi; le violazioni in materia di riscossione, invece, sono punite prevalentemente
con soprattassa.
C) In
materia di imposte di successione e di registro il legislatore, seguendo lo
stesso criterio, punisce con pena pecuniaria le violazioni relative alla
dichiarazione e ad altri obblighi formali, e punisce con soprattassa l’omesso o
tardivo versamento.
5. La
pena pecuniaria.
A) La
pena pecuniaria consiste nell’obbligazione di pagare una somma di denaro.
B) La
misura della pena pecuniaria varia tra un minimo ed un massimo;
nell’applicazione si ha riguardo alla gravità della violazione e alla
personalità di chi l’ha commessa; la personalità del trasgressore è desunta dai
precedenti penali e giudiziari e, in genere dalla sua condotta. Esistono
peraltro dei casi nei quali la pena pecuniaria è stabilita in misura fissa: es.
È punita in misura fissa l’omessa presentazione della copia della dichiarazione
dei redditi destinata al comune.
C) Gli
organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle
quali si riferisce.
D) La
giurisprudenza ha sempre fatto leve sul carattere civile della obbligazione, in
cui consiste l pena pecuniaria, per affermarne la trasmissibilità agli eredi;
la dottrina ha insistito sul carattere sanzionatorio dell’istituto per
escludere la trasmissibilità.
E) Se
la violazione della norma finanziaria è commessa da più persone, queste sono
obbligate in solido.
F) E’
prevista un’attenuazione del principio del cumulo delle pene in caso di
continuazione.
6. La
soprattassa.
La soprattassa si distingue
dalla pena pecuniaria per la misura; essa non varia da un minimo ad un massimo,
ma è stabilita dalla legge in una somma fissa, corrispondente all’ammontare del
tributo, ovvero ad una frazione o ad un multiplo di esso. Anche in materia di
soprattasse le commissioni hanno il
potere di dichiararne la non applicabilità per motivi di incertezza sulla
portata della norma da applicare. Accentuandone il carattere risarcitorio, la
giurisprudenza tende a considerarla un accessorio del tributo, e quindi ad
estendere all soprattassa la disciplina prevista, ad esempio, in materia di
privilegi e di interessi moratori.
7. Altre
sanzioni.
Gli illeciti amministrativi
sono puniti, oltre che con le sanzioni già esaminate, con altre sanzioni, c.d.
accessorie: - lo scioglimento degli organi amministrativi e la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio del credito, per gli enti di credito che
violino le norme in tema di certificazioni di passività bancarie e in tema di
deroghe al segreto bancario; - la decadenza dal diritto di fruire di contributi
o altre provvidenze dello Stato; - la sospensione dall’esercizio della
professione; - la sospensione dall’esercizio di un’attività commerciale.
8. Il
procedimento applicativo della pena pecuniaria.
La legge del 11929
attribuisce la competenza ad applicare la pena pecuniaria all’intendente
(Direzione regionale) nella cui circoscrizione sia stata accertata la
violazione; i decreti di attuazione della riforma tributaria hanno conferito
tale competenza agli uffici delle imposte, per le pene pecuniarie relative ai
tributi le cui controversie appartengono
alla giurisdizione delle commissioni. Occorre dunque distinguere tra pene
pecuniarie irrogate dall’intendente e pene pecuniarie irrogate dall’ufficio.
A) La
competenza dell’intendente (Dir. regionale) in materia di pena pecuniaria,
venuta meno per i tributi di maggiore rilievo (imposta sul reddito, Iva,
imposte di registro, ecc..), permane per le imposte di bollo, concessione governativa,
pubblici spettacoli, tasse di circolazione, imposte di fabbricazione, imposte
doganali, ecc.. Secondo la legge del 1929, la Dir. regionale, prima di
applicare la pena pecuniaria, deve notificare al trasgressore il verbale di
accertamento, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15
gg.. Decorso tale termine, l’amministrazione può irrogare la pena pecuniaria
con ordinanza motivata. L’ordinanza acquista valore esecutivo se nel termine di
30 gg. non è impugnata con ricorso al Ministro delle finanze. Contro il decreto
del Ministro è consentito agire dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
B) Quando
la pena pecuniaria è applicata dallo stesso ufficio che accerta il tributo,
esso irroga la pena pecuniaria con l’avviso di accertamento relativo al
tributo; se la pena non discende da fatti di evasione, ma dalla violazione di
prescrizioni meramente formali, l’ufficio irroga la pena con apposito avviso.
Il provvedimento è impugnabile con ricorso alle commissioni tributarie.
9. Estinzione
della pena pecuniaria.
Le sanzioni amministrative
(pena pecuniaria e soprattassa) si estinguono con l’adempimento, ma vi sono
altre ipotesi di adempimento.
A) Vediamo,
innanzitutto, la c.d. definizione in via breve “per le violazioni delle norme
delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito
al trasgressore di pagare all’atto della contestazione della violazione una
somma pari al sesto del massimo della pena, oltre l’ammontare del tributo”.
Pagando e rinunciando implicitamente a sollevare contestazioni, il trasgressore
ottiene unno sconto. In materia di imposte sui redditi, per le violazioni che
non danno luogo ad accertamenti, la pena pecuniaria non può essere irrogata
qualora, nel termine di 30 gg. dalla data del verbale, sia eseguito il
pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria. In questa ipotesi il
pagamento del sesto del massimo della pena non si accompagna al pagamento del
tributo; la finanza non può irrogare la sanzione ma resta indenne il potere di
imporre il tributo. Una norma analoga è presente in materia di Iva, anche qui
non è richiesto il pagamento del tributo.
B) Secondo
la legge del 1929, si ha estinzione della pena pecuniaria, per prescrizione con
il decorso di 5 anni dal giorno della violazione; per la soprattassa con il
decorso del termine per la prescrizione del tributo.
C) Le
sanzioni amministrative possono estinguersi per effetto di condono. L’istituto
non è previsto in via generale da alcuna legge, ma concesso volta a volta con
provvedimenti ad hoc. Il legislatore consente, a coloro che abbiano commesso
violazioni di leggi tributarie di ravvedersi, ossia di provvedere, ora per
allora, all’adempimento omesso; le sanzioni sono condonate a chi si avvede.
D) Infine,
vi può essere estinzione dell’illecito amministrativo per effetto dell’esonero.
In base ad un decreto ministeriale del 1931 l’autorità amministrativa può con
valutazione discrezionale, ridurre o abbandonare le pene pecuniarie. La
riduzione è ammessa per le imposte indirette, quando ricorrano particolari
circostanze che giustificano un benevolo trattamento (mancato o insufficiente
pagamento, ovvero irregolarità di semplice forma). L’abbandono (o esonero dal
pagamento della sanzione) è consentito in tre casi: a) per le violazioni che si
riferiscono a casi di dubbia applicazione del tributo; b) per le violazioni
bagatellari dell’imposta di bollo; c) per le violazioni anteriori ad una legge
di condono, quando gli atti non siano stati regolarizzati in tempo perché non
in possesso del trasgressore.
Capitolo quattordicesimo
Sezione terza – Le misure
penali –
10. La riforma.
Consideriamo le norme
penali riguardanti le imposte dirette e l’imposta sul valore aggiunto.
A) La
legge del 1929 conteneva il c.d. principio di fissità, non potevano essere
abrogate o modificate da leggi
posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione
espressa dal legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni
abrogate o modificate. La riforma del 1982 lo ha soppresso.
B) Altro
importante principio della legge del 1929 abolito nel 1982 è la c.d.
pregiudiziale tributaria; il principio, cioè, previsto per le imposte dirette
dalla legge del 1929 ed esteso all’Iva dal decreto istitutivo di tale ultima
imposta, per cui l’azione penale non può aver corso se non quando è divenuto
definitivo l’accertamento del tributo. Si constatò che tale principio aveva
reso praticamente inoperante l’efficacia intimidatoria delle sanzioni penali
poiché, data la lungaggine del processo tributario, l’azione penale poteva
avere inizio solo a distanza di molto tempo dalla comunicazione del fatto
illecito. Per abolire la pregiudiziale sono state infatti modificate le norme
incriminatrici, le quali ora, prevalentemente non puniscono l’evasione ( ossia
l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione) ma la commissione di fatti
prodromici o strumentali all’evasione o altri fatti il cui accertamento non
implica la risoluzione di questioni estimative.
11. Principi
generali.
Il diritto penale
tributario segue le regole generali del diritto penale comune. Vi sono però
principi e norme particolari che vanno qui ricordati:
A) Una
prima deroga alle norme penali comuni concerne la successione di leggi penali
finanziarie. Secondo il codice penale in caso di successione di leggi penali
nel tempo si applica la legge successiva se più favorevole al reo; tale legge,
cioè è retroattiva, se più favorevole di quella vigente quando fu commesso il
fatto. La retroattività della legge più favorevole al reo non vale in materia
penale tributaria.
B) Secondo
un principio generale del diritto penale, nessuno può invocare a propria scusa
l’ignoranza della legge penale. Accogliendo gli auspici di larga parte della
dottrina, la Corte cost. Ha limitato la portata dell’art. 5 c.p., statuendone
l’incostituzionalità nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità della
legge penale l’ignoranza inevitabile. Dopo la sentenza della Corte cost.,
l’art. 5 c.p. va letto così: “l’ignoranza della legge penale non scusa tranne
che si tratti di ignoranza inevitabile”. L’errore per escludere la punibilità
dev’essere un errore sulla norma e deve aver cagionato un errore sul fatto.
C) In
materia di concorso di reati, la legge penaltributaria del 1929 reca una norma
particolare, che diverge dalla disciplina del codice penale. Tale norma dispone
innanzitutto che “per ogni violazione di legge si applica la relativa
sanzione”; il che significa che le pene si sommano (cumulo materiale), in
presenza di concorso omogeneo (violazione della stessa disposizione); il codice
penale, invece, prevede il cumulo giuridico delle pene. La legge
penaltributaria prevede, poi, delle attenuazioni “nel caso di violazioni
commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la
sanzione può essere applicata una sola volta”.
D) In
materia di prescrizione, la legge del 1982
deroga al codice penale prevedendo una prescrizione di 7 anni per la
contravvenzione di omessa dichiarazione e di 6 anni per gli altri reati
contravvenzionali; pure di 6 anni è la prescrizione per i delitti.
12. La
contravvenzione di omessa dichiarazione.
E’ innanzitutto sanzionata
penalmente l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della
dichiarazione Iva, quando l’ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi,
ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a 50 ml. di lire.
E’ da notare che viene dato rilievo penale all’omissione della dichiarazione,
non quando l’ammontare dell’imponibile supera una data soglia, ma quando i
valori attivi non dichiarati superano la soglia minima. Due sono pertanto gli
elementi costitutivi del reato: l’omessa presentazione della dichiarazione e il
fatto che gli elementi non dichiarati superino un certa entità. Ora nel caso di
omessa dichiarazione abbiamo che: - se l’importo non dichiarato è superiore a
100 ml. si applicano congiuntamente la pena dell’arresto e dell’ammenda; il
reato quindi non è oblazionabile (l’arresto va da tre mesi a due anni e
l’ammenda da 10 a 20 ml.)
-
se l’ammontare non dichiarato è
superiore a 50, ma non a 100 ml., la pena è disgiuntamente, l’arresto o
l’ammenda (arresto fino a 2 anni a ammenda fino a 5 ml.); il reato quindi è
oblazionabile.
Non si considera omessa:
-
la dichiarazione presentata entro
90 gg. dalla scadenza del termine prescritto;
-
la dichiarazione presentata ad un
ufficio incompetente;
-
la dichiarazione non sottoscritta;
-
la dichiarazione non redatta su
uno stampato conforme al modello ministeriale.
13. La
contravvenzione di infedele dichiarazione.
La legge punisce, da un
lato l’omessa dichiarazione (quale che sia il soggetto che la ometta , ed
eccettuati soltanto i lavoratori dipendenti, in taluni casi), e dall’altro
l’infedele dichiarazione: quest’ultima fattispecie, però, concerne soltanto i
titolari di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d’impresa. La legge
distingue, infatti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori (nei cui confronti
punisce l’omessa contabilizzazione) dai soggetti non obbligati alla tenuta
della contabilità: per questi ultimi, è criminalizzato il comportamento di
infedele dichiarazione che, in assenza di obblighi di contabilizzazione, si
presenta come l’unico comportamento suscettibile di sanzione. Come per il reato
di omessa dichiarazione, vi è da distinguere un’ipotesi standard (non
oblazionabile) e un’ipotesi minore, che è invece oblazionabile. Infatti:
-
quando l’ammontare dichiarato è
inferiore a quello effettivo di oltre 100 ml., si ha congiuntamente, la pena
dell’arresto e quella dell’ammenda (arresto da tre mesi a due anni e ammenda da
dieci a 20 ml.); il reato quindi non è oblazionabile;
-
quando l’ammontare dichiarato è
inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest’ultimo e di oltre 50
ml. (ma non di oltre 100 ml.), il reato è oblazionabile perché è applicabile,
disgiuntamente, l’arresto fino a due anni o l’ammenda fino a 4 ml..
14. La
contravvenzione di omessa fatturazione o annotazione di corrispettivi.
Questo reato
contravvenzionale è uno dei più caratteristici della riforma del 1982; con tale
legge, viene punita l’infedele dichiarazione per i redditi per i quali non vi è
l’obbligo di contabilità; dove invece vi è l’obbligo di emettere fatture o di
compiere annotazioni contabili, si puniscono le violazioni di tali obblighi. Il
reato è commesso quando non vengono fatturati e non vengono annotati
corrispettivi superiori a determinati importi. Più precisamente si ha l’ipotesi
base (non oblazionabile) quando:
-
è omessa l’annotazione di
corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui
redditi, per un ammontare superiore a 150 ml. e allo 0,25 % dei corrispettivi
indicati nell’ultima dichiarazione o, comunque superiore a 500 ml.;
-
è omessa la fatturazione o
l’annotazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva, per un
ammontare superiore a 150 ml. e allo 0,25 % dei corrispettivi dell’ultima
dichiarazione o superiore a 500 ml..
In tali ipotesi, il
trattamento sanzionatorio è identico a quello previsto per l’ipotesi base del
reato di infedele dichiarazione: si applicano congiuntamente, la pena
dell’arresto e quella dell’ammenda ( arresto da tre mesi a due anni e ammenda
da dieci a venti ml.) Si ha invece ipotesi attenuata, con possibilità di
oblazione, quando l’ammontare complessivo dei corrispettivi non fatturati o non
annotati è superiore a 50 ml. e al 2 % dei corrispettivi indicati nell’ultima
dichiarazione o comunque superiore a 100 ml.; in questa ipotesi si applica la
pena dell’arresto fino a due anni o dell’ammenda fino a 4 ml..
Vediamo ora, le esimenti.
Non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi,
quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) le
annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili la cui
mancata tenuta o conservazione è punita come reato; i dati delle operazioni
risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria, i
relativi corrispettivi siano compresi nella dichiarazione annuale e sia versata
l’imposta dovuta;
b) i
corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle
dichiarazioni e sia versata l’imposta dovuta,
c) si
tratti di operazioni che non danno luogo all’applicazione delle relative
imposte;
d) le
annotazioni risultino da scritture contabili obbligatorie del periodo d’imposta
precedente o successivo a quello di competenza.
15. La
contravvenzione di omessa tenuta o conservazione di talune scritture contabili.
Questo reato è integrato all condotta di chi non tiene, o
non osserva per il periodo necessario taluna delle seguenti scritture
contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture;
registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute
le scritture contabili non regolarmente bollate e non vidimate, nonché quelle
inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e
ripetute.
16. I
reati del sostituto.
Sono tre le figure di reato
che hanno come soggetto attivo il sostituto. Una figura sanziona obbligo di
dichiarazione, due obbligo di versamenti.
A) Il
sostituto che omette di presentare la dichiarazione annuale è punito a titolo
contravvenzionale, quando l’ammontare delle somme pagate e non dichiarate è
superiore, nel periodo d’imposta, a 50 ml.. La pena comminata è quella
dell’arresto fino a 2 anni o quella dell’ammenda fino a 5 ml.;
B) Il
sostituto che omette di versare, entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale ritenute per un ammontare complessivo superiore, in
un periodo d’imposta, a lire 50 ml., è punito con l’arresto fino a 3 anni
oppure con l’ammenda fino a 6 ml.;
C) Il
sostituto che omette di versare, entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituti per un ammontare complessivo superiore, in un periodo d’imposta, a
25 ml, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire
tre ml. a lire 5 ml..
Il secondo reato è
contravvenzionale, il terzo è un delitto; le differenze tra i due reati stanno
in ciò che: - la soglia minima è di 50 ml. in un caso, di 25 nell’altro; - nel terzo reato si
richiede il rilascio ai sostituti della certificazione delle ritenute.
17. I
delitti di frode fiscale: generalità.
Frode fiscale torna utile per classificare una
serie di ipotesi delittuose, che il legislatore tratta unitariamente.
A) Le
condotte.
Le sei ipotesi delittuose
sono le seguenti:
a) rilascio
o utilizzazione di scritture o documenti contraffatti o alterati;
b) distruzione
o occultamento di scritture o documenti contabili;
c) indicazione
di nomi diversi da quelli veri in elenchi allegati alla dichiarazione;
d) rilascio
o utilizzazione di fatture false o di altri documenti falsi;
e) indicazione
nei certificati rilasciati dal sostituto al sostituito di somme diverse da
quelle effettivamente corrisposte;
f) indicazione
nelle scritture contabili, o nel bilancio, o nella dichiarazione, di elementi
positivi o negativi di reddito, in misura falsa;
Abbiamo quindi accanto al
reato di distruzione od occultamento della contabilità, che viene indicata come
“frode fiscale per soppressione” (sub b), un’ipotesi di reato di “falso
materiale” (sub a); le rimanenti 4 ipotesi sono tutte inquadrabili come reati
di falso ideologico.
B) Il
dolo.
Per tutte le ipotesi di
reato, il legislatore esige che il dolo sia specifico; occorre, cioè, che il
fatto sia commesso alfine di evadere le imposte sui redditi o l’imposta sul
valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire
l’evasione o l’indebito rimborso a terzi.
C) La pena.
La legge prevede, come
sanzioni, la reclusione da sei mesi a 5 anni e la multa da 5 a 10 ml.. Se i
fatti previsti alle lettere a, b, c, e, f, sono di lieve entità, abbiamo
un’attenuante: la sanzione detentiva e quella patrimoniale sono alternative e
la loro misura è minore. Non si ha lieve entità quando gli importi sono
superiori a 50ml..
18. La
frode mediante falso materiale.
Commette questo reato
chiunque allega alla dichiarazione annuale dei redditi dell’imposta sul valore
aggiunto o di sostituto d’imposta, comunque, rilascia o utilizza documenti
contraffatti o alterati. I penalisti distinguono il falso materiale dal falso
ideologico: il primo riguarda il documento come res, il secondo il documento
come segno. Il documento materialmente falso è non genuino, quello
ideologicamente falso è non veridico. La falsità materiale può aversi in due
forme: a) con alterazione, che si ha quando il documento, dopo la sua
formazione, subisce modificazioni (aggiunte, cancellature, ecc.); b) con la
contraffazione, che si ha quando il documento è formato da persona diversa da
quella da cui appare, provenire.
19. La
frode per soppressione.
Commette questo reato
chiunque distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i
documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la
ricostruzione del volume d’affari o dei redditi. Il reato previsto dal codice
penale ha per oggetto qualsiasi atto pubblico o scrittura privata, quello
fiscale ha per oggetto le scritture contabili o i documenti di cui è
obbligatoria la conservazione. Inoltre ai fini della realizzazione del reato
fiscale, non basta il fatto in se della distruzione o dell’occultamento, ma
occorre che il fatto sia concretamente lesivo; occorre; cioè, che, a causa di
quel fatto, risulti impedita la ricostruzione del reddito o del volume d’affari
su basi contabili.
20. Le
frodi mediante falso ideologico.
In questa classe di reati
rientrano 4 fattispecie, tutte caratterizzate dal fatto che la condotta si riferisce
a documenti, fiscalmente rilevanti, nei quali è scritto il falso.
1) Commette
reato chi, negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella
dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto d’imposta indica nomi
immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita
l’identificazione dei soggetti cui si riferiscono. Sono qui previste due figure
criminose: quella di chi indica nomi immaginari e quella di chi indica nomi
diversi da quelli veri. In relazione alla seconda ipotesi, si richiede che il
fatto sia concretamente lesivo e cioè che la indicazione di nomi falsi
impedisca l’individuazione dei nomi veri.
2) Commette
reato chi emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o
in parte inesistenti o recanti l’indicazione dei corrispettivi o dell’imposta
sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o
utilizza fatture o altri documenti recanti l’indicazione di nomi diversi da
quelli veri in modo che ne risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui
si riferiscono. I tipi di condotta penalmente rilevanti sono tre:- emissione o
utilizzazione di fatture aventi ad oggetto operazioni in tutto o in parte
inesistenti; - emissione o utilizzazione di fatture recanti la indicazione di
corrispettivi o dell’Iva in misura superiore a quella reale (c.d.
sovrafatturazione); - emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti
recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti
impedita la identificazione dei nomi veri.
3) Commette
reato chi nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto
compensi o altre somme soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto
indica somme al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente
corrisposte e chi fa uso di essi.
21. Falsità
della dichiarazione o del bilancio.
La norma in esame punisce
colui che indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o
rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall’art. 1, ricavi,
proventi o altri componenti positivi del reddito, ovvero spese od altri
componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva
utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero,
ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare
l’accertamento dei fatti materiali.
A) Soggetti
attivi del reato.
Nel caso di persone
fisiche, vi è coincidenza tra soggetto dichiarante e autore del reato; nel caso
delle società invece autori del reato sono coloro che agiscono per la società.
E’ penalmente responsabile il soggetto che sottoscrive la dichiarazione dei
redditi della società; i singoli consiglieri di amministrazione e i sindaci
rispondono penalmente quando abbiano partecipato al reato commesso, ad esempio,
dall’amministratore delegato.
B) La
condotta
Nella condotta che integra
questo reato vanno distinti due momenti: l’indicazione dei componenti
reddituali falsi e il comportamento fraudolento. Commette reato infatti chi
espone dati falsi nella dichiarazione ovvero nel bilancio; il mendacio nella
dichiarazione o nel bilancio deve però essere accompagnato da un altro
elemento, di tipo fraudolento: o l’utilizzo di documenti falsi o in generale un
altro comportamento fraudolento.
C) L’oggetto
della condotta.
Altro punto dubbio è se,
per integrare il reato occorra che la condotta investa congiuntamente bilancio
e dichiarazione. Data la lettera della legge (dichiarazione ovvero bilancio)
sembra sufficiente che la condotta investa uno soltanto di tali documenti. In
pratica comunque sembra improbabile che la falsità vi sia nel bilancio e non
nella dichiarazione o viceversa.
D) Assenza
di soglia minima.
Ai fini di questo reato non
vi è una soglia minima; la ragione di ciò è evidente; chi pone in essere un
comportamento fraudolento va punito per il fatto che il comportamento è
fraudolento, astraendo da valutazioni quantitative; la quantità rileva solo
come attenuante; se l’importo è inferiore a 50 ml. si ha una circostanza di
attenuazione della pena edittale.
E) Alternatività
tra contravvenzioni ex art. 1 e delitto ex art. 4 lett. f).
-
Capitolo
Sedicesimo – Il processo tributario –
Sezione prima – Le
commissioni e le parti –
1. Cenno
storico.
Con la legge del 1865
furono aboliti i tribunali del contenzioso amministrativo e la tutela dei
cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, anche in materia
tributaria, fu affidata al giudice ordinario. Non furono abolite, però, le
commissioni tributarie, che in seguito assunsero veste di organi contenziosi,
articolati in tre gradi. Si aveva così un sistema di tutela molto complesso,
che si componeva di tre gradi di giudizio dinanzi alle commissioni, e di tre
gradi dinanzi al giudice ordinario. Il d.p.r. n° 636 del 72 è stato sostituito
con la riforma dal d.lgs. n° 546 del 92. Con tale riforma vi erano due gradi di
giudizio dinanzi a commissioni di primo e secondo grado; vi era poi un terzo
grado di giudizio, che poteva svolgersi, alternativamente, dinanzi alla
commissione tributaria centrale o dinanzi alla corte d’appello. La sentenza di
terzo grado poteva essere impugnata per cassazione. La disciplina del processo
tributario contenuta nel d.p.r. 636 presentava difetti e lacune, sia per quanto
riguardava la composizione delle commissioni, sia per quanto riguardava il processo.
2. La
riforma del 1991-1992: luci ed ombre.
La riforma del 92 ha come
base la l. N° 413 del 1991, con cui il parlamento delegò il governo a riformare
le commissioni ed il processo tributario. Da tale delega sono scaturiti i
decreti legislativi 545 e 546 del 1992, concernenti rispettivamente,
l’ordinamento delle commissioni ed il processo tributario. Con tale riforma
sono state istituite commissioni tributarie provinciali e regionali; si ha così
un giudizio su due gradi di merito, cui segue il giudizio dinanzi alla Corte di
cassazione. Vi è un adeguamento del processo tributario alle norme del processo
civile. Inoltre vi è una norma generale di rinvio al c.p.c.. Il rinvio opera:
a) quando nessuna norma del decreto lgs. 546 del 92 disciplina una certa fattispecie;
b) se la norma del codice di p.c. risulta compatibile con i caratteri del
processo tributario. Aspetti positivi sono la riduzione dei gradi di giudizio e
l’istituzione della tutela cautelare; aspetti criticabili:
-
la mancata introduzione di strumenti
idonei a ridurre la massa contenziosa
-
la mancata istituzione dei giudici
tributari e la scarsa preparazione professionale di alcune categorie di membri
delle commissioni
-
il c.d. adeguamento al c.p.c. cioè
ad un testo ideologicamente superato.
3. L’ordinamento
delle commissioni e i giudici tributari.
Le commissioni tributarie
si articolano in commissioni provinciali e regionali. La commissione tributaria
provinciale è formata da 2 o più sezioni, a ciascuna delle quali è assegnato un
presidente, un vicepresidente e 4 membri; il collegio giudicante è formato da 3
componenti: due membri e il presidente. Il presidente della commissione è
sempre un magistrato. I giudici delle commissioni tributarie sono nominati con
decreto del P. Della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze, a
seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. A proposito dei requisiti: La delega imponeva la qualificazione
professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione
nelle discipline giuridiche o economiche, acquisita con l’esercizio di almeno
10 anni di attività professionali; ma le norme delegate non sono conformi alla
delega. Il decreto delegato non richiede per alcune categorie i 10 anni di
attività, e possono far parte delle commissioni anche ingegneri, architetti,
geometri, periti edili.
3.1 Competenza
territoriale.
Nel processo tributario non
vi è una distribuzione delle competenze per materia o valore: il ricorso
introduttivo della lite è da proporre sempre ad una commissione tributaria
provinciale. Unico criterio da seguire è quello territoriale; lo stesso
criterio si segue per individuare la commissione tributaria regionale
competente per l’appello. Se il ricorso è presentato ad una commissione non
competente, il ricorrente può riassumere la causa dinanzi a quella competente.
4. Le
parti e la difesa tecnica.
Il ricorso può essere
proposto solo da chi è legittimato a farlo, ossia dal destinatario dell’atto
che viene impugnato. Per le azioni di rimborso è legittimato colui che ha
presentato istanza di rimborso. Il ricorrente deve farsi assistere in giudizio
da un difensore tecnico. Il difensore non è necessario quando:
-
controversie di valore inferiore a
5 ml.
-
ricorsi contro i ruoli formati dai
centri di servizio
-
controversie promosse da soggetti
che sono abilitati all’assistenza tecnica.
Difensori tecnici possono
essere: avvocati, procuratori legali, commercialisti, ragionieri. La difesa può
essere svolta anche da altri soggetti, ma con capacità limitata:
-
i consulenti del lavoro, per cause
concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati
-
ingegneri, architetti, geometri,
per le cause in materia catastale
-
i dipendenti delle associazioni di
categoria, per le cause riguardanti gli associati.
4.1. La parte resistente.
E’ parte necessaria al
processo tributario il soggetto che ha emesso l’atto che si impugna. Tenuto
conto degli atti che possono essere impugnati, si constata che la
legittimazione passiva è attribuita a tre categorie di soggetti:
- uffici del ministero
delle finanze
-
enti locali
-
concessionari della riscossione.
Le prime due categorie
stanno in giudizio senza difensore tecnico.
4.2. Il litisconsorzio
necessario.
Al processo tributario
possono partecipare, oltre al ricorrente e al resistente, anche altri soggetti:
si parla di litisconsorzio. Si ritiene che si ha litisconsorzio necessario
quando l’oggetto del contendere è una situazione giuridica plurilaterale, tale
per cui la decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti, ossia
quando sarebbe inefficace se fosse pronunciata nei confronti di uno soltanto.
Il caso più ricorrente è l’atto di accertamento di obbligazioni solidali. Non
si ha, però una situazione di inscindibilità; la sentenza che dovesse
accogliere l’impugnazione proposta da
uno soltanto dei coobbligati non sarebbe inutiliter data, perché comunque essa
produrrebbe effetti tra creditore e ricorrente. La giurisprudenza, in materia
di liti per il rimborso di ritenute, esige, che al processo partecipino sostituto
e sostituito; il sostituito non può agire dinanzi al giudice ordinario contro
il sostituto, ma deve agire dinanzi alle commissioni, in contraddittorio sia
del sostituto, sia dell’amministrazione. Se vi è litisconsorzio necessario, il
ricorso deve essere proposto congiuntamente dai colegittimati necessari; se ciò
non avviene il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio e il
ricorrente deve chiamare in causa il litisconsorte. Altrimenti il processo si
estingue.
4.3. L’intervento.
Il litisconsorzio può
essere anche facoltativo. Esso può sorgere dal fatto che altri soggetti
intervengono in un processo già instaurato, o sono chiamati in giudizio. Il d.
lgs. 546 limita fortemente la possibilità di intervento a due categorie di
soggetti: a) a chi è destinatario dell’atto impugnato; b) a chi è parte del
rapporto controverso. Infatti, l’intervento c.d. principale non è configurabile
nei processi d’impugnazione, ma soltanto nei processi di rimborso, nei quali si
può ammettere l’intervento di chi assume essere titolare del diritto di
rimborso, in luogo di chi ha già instaurato il processo, contrapponendosi
all’originario ricorrente. L’intervento nei processi d’impugnazione è limitato
a chi assume come titolo di legittimazione di essere destinatario dell’atto
impugnato. Se è già avvenuta la notifica dell’atto, il destinatario che lo ha
già impugnato non ha motivo di intervenire nel processo instaurato dal co-
destinatario; duplicherebbe il processo avviato come ricorrente; inoltre non ha
motivo di intervenire invece che proporre ricorso. Resta possibile l’intervento
del destinatario di un atto, che non ha ricevuto la notifica (il condebitore in
solido che interviene nel processo instaurato da altro coobbligato); egli può
intervenire per sostenere le ragioni del ricorrente, ove si ritenga che sia
legittimato da un interesse, non meramente di fatto, ma giuridicamente
rilevante.
Sezione seconda – Il giudizio di
primo grado –
5. Contenuto del ricorso.
L’atto iniziale del
processo tributario è il ricorso, che un atto il cui contenuto è una domanda
motivata rivolta al giudice. Il ricorso deve contenere l’indicazione:
1) della
commissione adita
2) del
ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza, e del
codice fiscale
3) dell’ufficio
del ministero o dell’ente locale o concessionario contro cui il ricorso è
proposto
4) dell’atto
impugnato e dell’oggetto della domanda
5) dei
motivi
Tranne l’indicazione del
codice fiscale, tutte le altre indicazioni previste dalle legge sono prescritte
a pena di inammissibilità.
5.1. La notificazione del
ricorso: modi e termini.
Il ricorso deve essere
innanzitutto notificato al soggetto contro cui è proposto. La notifica può
essere fatta in tre modi: la prima modalità è quella prevista dal c.p.c. (
ufficiale giudiziario). Gli altri due modi sono: la spedizione postale e la
consegna dell’atto alla controparte. La notificazione del ricorso deve essere
fatta entro 60 gg. dalla notificazione dell’atto contro cui si ricorre. Per i
ricorsi proposti contro il rifiuto tacito non è previsto alcun termine
decadenziale. Il termine per impugnare è sospeso quando il contribuente, che
riceve avviso di accertamento, presenta all’ufficio istanza di concordato. Tale
periodo di sospensione è di 90 gg..
5.2. Il ricorso contro il
ruolo formato dai Centri di Servizio.
Il ricorso è indirizzato
anche qui alla commissione, ma va presentato al centro di servizio, che può
accoglierlo prevenendo così la lite. Decorsi 6 mesi (non oltre i 2 anni) dalla
presentazione del ricorso al C.d.S., se non vi è stata accoglimento da parte
del Centro, il ricorrente, deve presentare copia del ricorso presso la
segreteria della Commissione tributaria provinciale. Tale segreteria richiede
l’originale del ricorso al C.d.S..
5.3. Gli atti impugnabili.
Il processo tributario può
essere instaurato solo con la impugnazione di uno degli atti indicati dal
legislatore. Tali atti si dividono in: autonomamente impugnabili e non
autonomamente impugnabili. I primi sono i seguenti:
1) avviso
di accertamento
2) avviso
di liquidazione
3) provvedimento
che irroga sanzioni
4) iscrizione
a ruolo e cartella di pagamento
5) avviso
di mora
6) rifiuto
espresso o tacito di restituzione
7) atti
delle operazioni catastali
Gli atti non inclusi
nell’elenco sono impugnabili non autonomamente ma insieme con quelli impugnabili.
5.4. I motivi del ricorso.
Ogni atto può essere
impugnato per i vizi che lo concernono (vizi propri) e non per i vizi che
riguardano altri atti; un atto non può essere impugnato per vizi di atti
precedenti. Per i ricorsi contro l’avviso di accertamento non vi sono
limitazioni; tutti i vizi dell’avviso, di forma o di sostanza, che possono
determinare l’annullamento, sono deducibili come motivi del ricorso.
Nell’impugnazione dell’avviso di liquidazione, può essere fatto valere ogni
vizio che attenga alla liquidazione. L’iscrizione a ruolo con la cartella di
pagamento, presuppone un avviso di accertamento o una dichiarazione; i vizi
dell’accertamento debbono essere fatti valere impugnando tale atto, e quindi
non possono essere fatti valere impugnando il ruolo. L’avviso di mora è atto
del Concessionario della riscossione e non dell’ufficio delle entrate. Se
l’avviso di mora non è stato preceduto dalla cartella di pagamento, lo si potrà
impugnare per tale motivo. Se invece è stato preceduto dalla notificazione
della cartella potrà essere impugnato contestando che vi sia mora. Circa il
provvedimento sanzionatorio, è da ricordare che la applicazione delle sanzioni
amministrative, nelle imposte le cui controversie sono attribuite alle
commissioni, è di competenza dello stesso ufficio che amministra l’imposta.
Pertanto l’impugnazione dell’atto amministrativo che applica una sanzione, è
diretta all’annullamento dell’atto sanzionatorio.
5.5. Azioni esperibili. Le
azioni di impugnazione; critiche alla teoria dichiarativa.
Per una parte della
dottrina, l’impugnazione mira all’annullamento dell’atto. Per un’altra parte
della dottrina, invece, il giudizio avrebbe natura impugnatoria, perché avrebbe
come esito una sentenza di natura dichiarativa. La giurisprudenza segue un
orientamento sincretistico. Essa è infatti legata agli assunti secondo cui il
rapporto tributario nasce, per legge, al verificarsi del presupposto, sicché
gli atti dell’amministrazione finanziaria hanno effetti dichiarativi. Da tali
premesse le conseguenze sono:
-
quando l’impugnazione verte su
vizi formali dell’atto, e il giudice riconosce fondato il ricorso, si ha
l’annullamento dell’atto impugnato; il giudice riconosce fondato il ricorso, si
ha l'annullamento dell'atto impugnato; il giudizio ha quindi i caratteri del
giudizio di annullamento, ed in tale annullamento si esaurisce;
-
quando non sono sollevate
questioni di vizio formale, o queste sono superate, il giudizio verte sull’an o
sul quantum dell’imposta; in tali casi il giudizio assume i caratteri di un
giudizio di accertamento
-
infine, hanno carattere
impugnatorio anche le azioni di rimborso, sia quando esercitate con ricorso
avverso il provvedimento di rifiuto, sia quando esercitate a seguito di
silenzio dell’amministrazione.
Critica alla teoria
dichiarativa.
5.6. Le azioni di condanna.
Il ricorso può essere
proposto, non solo dopo che l’amministrazione ha rifiutato il rimborso, ma
anche quando si impugna un provvedimento d’imposizione, e si chiede il rimborso
di ciò che sarà pagato in via provvisoria nelle more del giudizio. L’atto con
cui l’amministrazione respinge un’istanza di rimborso è inserito espressamente
tra gli atti impugnabili. Con il ricorso il contribuente chiede: che venga
accertato il suo credito; che venga annullato il rifiuto del rimborso; che
l’amministrazione venga condannata a pagare. La domanda di rimborso va
presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta. Se le singole
leggi non dispongono nulla, il termine è di due anni. Il termine per la
presentazione del ricorso è invece collegato al rifiuto: se è espresso entro 60
gg. dalla notificazione dell’atto; se è tacito non vi è alcun termine
processuale, ed opera il termine di prescrizione del diritto al rimborso.
6. La costituzione in
giudizio.
Il ricorrente, dopo aver
notificato il ricorso, deve costituirsi in giudizio; deve, cioè, formare un
fascicolo e depositarlo presso la segreteria della commissione. La mancata
costituzione del ricorrente rende inammissibile il ricorso.
7. Esame preliminare del
presidente della sezione.
Alla costituzione in
giudizio segue: la segreteria forma il fascicolo del processo e lo sottopone al
presidente della commissione , che assegna il ricorso ad una delle sezioni. Il
presidente della sezione lo esamina e può dichiararne l’inammissibilità :
se ricorre uno dei casi di
inammissibilità previsti espressamente; se l’inammissibilità è manifesta.
8. Le attività preparatorie
dell’udienza di trattazione.
Il passo successivo del
processo è la fissazione dell’udienza di trattazione, di cui deve essere dato
avviso alle parti costituite almeno 30 gg. prima.
9. L’udienza di trattazione
e la decisione della controversia.
La trattazione della
controversia può avvenire in pubblica udienza o in camera di consiglio. La
prima deve essere chiesta da una delle parti. L’udienza si svolge nel modo
seguente: le parti sono ammesse alla discussione; quindi il collegio giudicante
delibera in camera di consiglio, ma la sentenza è resa pubblica con il
deposito. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune
domande. Il deposito della sentenza avviene presso la segreteria della
commissione.
10 La sospensione del
processo.
Ogni giudice di regola può
assolvere non solo la questione principale della lite ma ogni altra questione
logicamente prioritaria. Vi sono quindi dei casi in cui il giudice deve
sospendere il processo e attendere che la questione sia risolta da altro
giudice. Per il giudice tributario le regole di sospensione sono diverse
rispetto al giudice civile. Infatti si ha sospensione in soli due casi: quando
viene presentata querela di falso e quando debba essere decisa in via
pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone. Il
processo deve essere sospeso anche quando viene presentato regolamento
preventivo di giurisdizione, e quando viene sollevata questione di
costituzionalità o di interpretazione di norme comunitarie.
11. L’interruzione del
processo.
Quando muore la parte
privata o il suo legale rappresentante o il suo difensore. Le conseguenze
dell’interruzione sono analoghe al quelle della sospensione, non possono essere
compiuti atti del processo.
12. Estinzione del
processo.
La conclusione naturale del
processo è la sentenza, ma si può anche estinguere per:
1) rinuncia
al ricorso
2) inattività
delle parti
3) cessazione
della materia del contendere
La rinuncia non ha effetto
se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla
prosecuzione del processo. Per inattività delle parti il processo si può
estinguere nei casi in cui l’impulso di parte è previsto come necessario per la
prosecuzione del giudizio. Si ha cessazione della materia del contendere quando
viene meno l’oggetto del processo: ad esempio quando vi è conciliazione.
Sezione terza – Le prove –
11. Le facoltà e poteri
delle parti.
La norma cardine in tema di
prove, è quella secondo cui il giudice, salvi i casi previsti dalle legge, deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Non sono
ammesse prove orali.
12. I poteri del giudice.
Lo stesso giudice può
assume iniziative istruttorie. Le commissioni tributarie ai fini istruttori e
nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di
accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli
uffici tributari e all’ente locale da ciascuna legge d’imposta. Pertanto il
giudice può: 1) disporre accessi e ispezioni; 2) richiedere dati, informazioni
e chiarimenti; 3) ordinare l’esibizione di documenti; 4) richiedere relazioni
tecniche ad organi dello Stato; 5) disporre lo svolgimento di una consulenza
tecnica. Il giudice non può indagare su fatti che non siano stati indicati
dalle parti.
12.1. I singoli poteri
istruttori: accesso, richiesta di dati e di documenti.
A) Il
potere di accesso è previsto sia ai fini iva, sia ai fini delle imposte sui
redditi; esso viene effettuato per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e ricerche.
B) Tali
poteri sono disciplinati mediante il rinvio alle singole leggi d’imposta. Ai
fini delle indagini tributarie non esiste più il segreto bancario.
C) Le
commissioni hanno la facoltà di ordinare alla parti il deposito di documenti
ritenuti necessari per la decisione della controversia; tale ordine non può
invece coinvolgere i terzi.
13. Le relazioni e le
consulenze tecniche.
Le commissioni possono
nominare un consulente tecnico. Quando occorre acquisire elementi conoscitivi
di particolare complessità, la commissione tributaria può richiedere apposite
relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti
pubblici, compreso il corpo della g.d.f..
13.1. Regole in tema di
giuramento, testimonianza e confessione.
Sono innanzitutto esclusi
il giuramento e la prova testimoniale. Il divieto della prova testimoniale ha
come unica ratio la speditezza del processo. La confessione non è né ammessa né
esclusa. Può comunque accadere che il contribuente dichiari, nel processo,
fatti a se sfavorevoli, e non vi è ragione per ritenere che il giudice non ne
debba tenere alcun conto. Sono escluse le prove non esibite in sede di
ispezioni e verifiche.
13.2. Le prove assunte nel
processo penale e il giudicato penale.
Nel corso di indagini di
polizia giudiziaria, siano rinvenuti documenti, o assunte dichiarazioni, che
potrebbero essere rilevanti in ambito tributario. In linea di principio , tali
prove e notizie non sono utilizzabili, perché coperte dal segreto previsto
dall’art. 329 c.p.p.. In deroga a tale principio, il giudice penale, se ritiene
che non vi sia pregiudizio per il processo penale, può autorizzarne
l’utilizzazione ai fini fiscali. Dal punto di vista dell’efficacia soggettiva,
è da notare che il vincolo derivante dal giudicato penale vale soltanto nei
confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si
sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Dal punto di vista
oggettivo, è da precisare che il giudicato penale è circoscritto da numerosi
limiti oggettivi:
a) efficacia
limitata ai fatti materiali, che siano stati accertati come fatti rilevanti per
il giudizio penale
b) deve
trattarsi degli stessi fatti materiali, da cui dipende il riconoscimento del
diritto o dell’interesse su cui si controverte
c) infine
deve trattarsi di fatti rispetto a cui la legge civile non ponga limitazioni di
prova.
13.3. Le prove vincolanti;
in particolare, i processi verbali.
Di regola il giudice valuta
liberamente le prove. Va ricordato che valgono anche per il giudice tributario
le norme sull’efficacia probatoria dell’atto pubblico e della scrittura
privata. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
13.4. Le presunzioni
legali, assolute e relative. Le presunzioni del redditometro.
Il diritto tributario è
ricco di presunzioni legali. Abbiamo presunzione legale, quando, da un fatto
noto, il giudice in base ad un vincolo di legge, ne deve inferire un fatto
ignoto. In materia di IVA, si presumono venduti i beni acquistati, quando non
si rinvengono presso l’azienda dell’imprenditore; e che si presumono acquistati
senza fattura i beni rinvenuti presso un imprenditore, di cui non sia
giustificato il possesso. Se non è ammessa alcuna prova contraria la
presunzione è assoluta, altrimenti è relativa. Un caso di presunzioni incerte
tra l’assoluto e il relativo riguarda quelle contenute nel redditometro. Il
decreto ministeriale contenente il redditometro prevede però che l’ufficio può
escludere, per comprovati motivi, e per non oltre un terzo, che il valore
determinato in base ai coefficienti ministeriali costituisca reddito
attribuibile al contribuente; quindi le presunzione è assoluta fino a due
terzi, per il resto è relativa. La giurisprudenza ritiene che siano presunzioni
relative.
13.5. Presunzioni semplici
e presunzioni semplicissime.
Le presunzioni semplici
sono quelle formulate dal giudice e devono essere basate su elementi gravi,
precisi e concordanti. Vi sono però anche dei casi in cui le presunzioni sono
ammesse anche in assenza di tali requisiti. Tali norme riguardano casi in cui
non si tratta di accertare un fatto ma di determinare un valore. Le presunzioni
semplicissime non sono autentiche presunzioni, perché non riguardano
l’accertamento di un fatto, ma ad un ragionamento di tipo induttivo ossia ad
una valutazione equitativa. Non sempre le presunzioni semplici sono ammesse nel
processo tributario; non lo sono quando il legislatore per certe imposte, pone
un sistema chiuso di regole probatorie, imponendo determinati mezzi di prova.
14. L’onere della prova.
Il problema dell’onere
della prova si presenta al giudice quando, al momento della decisione, di un
fatto non esista né la prova che è avvenuto, né la prova che non si è
verificato. In altri termini, in sede giudiziale, il fatto non provato equivale
a fatto non avvenuto. Nel processo tributario di impugnazione la mancata prova
dei fatti, se contestati dal ricorrente, equivale alla prova negativa; il che
significa dire che l’amministrazione ha l’obbligo di provare i fatti sui quali
si fonda l’atto impugnato. Un fatto assunto come presupposto per l’emanazione
di un atto amministrativo, si aveva per processualmente provato, fino a che il
ricorrente non avesse fornito la prova negativa. Questo assurdo privilegio del
fisco ha cessato di operare. In conclusione l’amministrazione finanziaria, deve
provare i presupposti del provvedimento che ha emesso. Quando il contribuente
impugna un atto che nega una esenzione, si ritiene che il contribuente sia
onerato dalla prova dei presupposti dell’esenzione. Quando il contribuente
agisce invece per ottenere un rimborso, deve dimostrare i presupposti del suo
diritto.
Sezione quarta – I
provvedimenti del giudice –
15. I provvedimenti del
collegio: sentenze e ordinanze.
Il giudice tributario, come
il giudice civile può emettere tre tipi di atto: sentenze, ordinanza e decreto.
Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui definisce il
giudizio; si ha sentenza quindi, non solo quando il collegio decide il ricorso al
merito, ma anche quando dichiara l’estinzione del giudizio o l’inammissibilità
del ricorso. La sentenza è l’unico atto di cui è disciplinato il contenuto.
Sottoscritta dal presidente e dal relatore deve contenere: 1) l’indicazione
della composizione del collegio, delle parti e dei difensori; 2) la concisa
esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la
succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; 5) il dispositivo.
Il collegio pronuncia
ordinanza in tutti i casi in cui non definisce il giudizio ( non pronuncia
sentenza). Es: sospensione cautelare dell’atto impugnato.
15.1. I decreti.
I decreti, per lo più,
regolano lo svolgimento del processo, e sono provvedimenti del presidente. Sono
dunque atti generalmente ordinatori. Il presidente della sezione dichiara con
decreto l’inammissibilità manifesta del ricorso, la sospensione del processo, e
l’estinzione del processo. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso
reclamo al collegio, da notificare alle altre parti entro 30 gg. dalla
comunicazione del provvedimento.
16. Questioni di competenza
e giurisdizione.
Prima di decidere il
merito, il giudice deve verificare se la causa appartiene alla sua
giurisdizione e alla sua competenza. Se la commissione si dichiara incompetente,
deve altresì indicare il giudice competente.
16.1. La disapplicazione
dei regolamenti e degli atti amministrativi generali.
Dinanzi al giudice
tributario si possono impugnare solo provvedimenti individuali; il giudice
tributario, non può quindi annullare gli atti amministrativi generali e i
regolamenti, ma , se sono legittimi, può disapplicarli. Il vizio della norma
generale o regolamentare è conosciuto incidenter tantum, e la norma,
disapplicata nel caso singolo, conserva la sua vigenza ed efficacia erga omnes.
Anche nel processo
tributario le spese della lite sono a carico del soccombente.
16.2. Le sentenze in
materia di annullamento.
Le sentenze con cui sono
respinte le domande di impugnazione hanno natura di sentenze di mero
accertamento, in quanto esse si limitano a dichiarare l’inesistenza del diritto
all’annullamento dell’atto impugnato. Quando l’amministrazione, a seguito della
sentenza che respinge l’impugnazione di un avviso di accertamento, iscrive a
ruolo la somma da riscuotere, non esegue la sentenza, ma segue l’avviso di
accertamento; analogamente, se viene respinto un ricorso contro il ruolo, il
ruolo non è sostituito dalla sentenza. Le sentenze, che accolgono le domande di
impugnazione hanno come contenuto caratteristico, l’annullamento (totale o
parziale) dell’atto impugnato. Con l’impugnazione che da vita al processo
tributario, quindi , si mira all’annullamento, non alla sostituzione dell’atto:
l’impugnazione è di tipo rescindente, non di tipo rescissorio.
16.3. Le sentenze in materia
di rimborso.
Per conseguire una tutela
completa, il contribuente non deve limitarsi a impugnare il provvedimento
negativo o a censurare il silenzio, ma deve chiedere che venga accertato il suo
diritto al rimborso e che l’amministrazione sia condannata a rimborsare. Il
ricorrente, dunque, quando agisce per un rimborso, deve chiedere, ed il giudice
deve emettere, una decisione dal contenuto complesso, con cui viene statuito,
non solo l’annullamento del diniego, ma anche l’accertamento del credito del ricorrente
e la condanna dell’amministrazione a rimborsare.
17. La cosa giudicata
sostanziale.
Per cosa giudicata
sostanziale si intende dunque quel particolare effetto della sentenza, che
scaturisce dalla statuizione di esistenza (o di inesistenza) del diritto fatto
valere in giudizio. E' invece estraneo al giudicato tutto ciò che precede la
pronuncia di accertamento, come pure ciò che la segue.
17.1. La cosa giudicata
formale.
Indica la stabilità che una
sentenza acquisisce, quando non è più impugnabile in via ordinaria. Si dicono
infatti passate in giudicato le sentenze non suscettibili di impugnazione
ordinaria.
Sezione quinta – Le
impugnazioni –
18. Le impugnazioni in
generale; impugnazioni sostitutive vs. impugn. rescindenti.
I mezzi di impugnazione provocano
un nuovo giudizio, per porre rimedio ai vizi di una sentenza: essi devono
essere distinti in due tipi: impugn. rescindenti e sostitutive. Le prime
conducono ad una pronuncia di mero annullamento della sentenza impugnata, le
seconde ad una pronuncia che sostituisce a tutti gli effetti quella impugnata.
Tipica impugnazione rescindente è il ricorso per cassazione; tipica
impugnazione sostitutiva è l’appello. Si ha allora il seguente schema:
1) per
quanto riguarda l’oggetto del giudizio di impugnazione, mentre le impugnazioni
sostitutive sottopongono, al giudice ad quem, lo stesso oggetto di giudizio del
grado precedente, le impugnazioni rescindenti sottopongono, al giudice ad quem,
quale oggetto del giudizio, la decisione gravata;
2) per
quanto riguarda i motivi, le impugnazioni rescindenti sono proposte solo per
motivi specificamente e tassativamente previsti dal legislatore; nelle
impugnazioni sostitutive, invece, i motivi non sono predeterminati;
3) per
quanto riguarda la cognizione del giudizio di impugnazione, nell’impugnazione
rescindente il giudice limita la sua cognizione ai motivi dell’impugnazione;
nei giudizi sostitutivi, sono devoluti al nuovo giudice tutti i materiali già
acquisiti nel processo
4) infine
la decisione rescindente, se giudica fondati i motivi di gravame, elimina la
precedente sentenza, aprendo così la strada ad una nuova decisione del merito
(giudizio rescissorio); se giudica non fondati i motivi, lascia in vita la
pronuncia impugnata; la decisione sostitutiva, invece, prende il posto in ogni
caso, della pronuncia impugnata.
18.1. La disciplina
generale delle impugnazioni nel processo tributario.
Dal testo del D.lgs. n° 546
desumiamo che i mezzi d’impugnazione, conosciuti dal processo tributario sono:
1) l’appello alla commissione tributaria regionale, contro le sentenze della
commissione tributaria provinciale; 2) il ricorso per cassazione, contro la
sentenza della commissione tributaria regionale; 3) la revocazione. Sono mezzi
di impugnazione ordinaria l’appello, il ricorso per cassazione, e la
revocazione c.d. ordinaria, e che le sentenze passano in giudicato quando non
sono più suscettibili di impugnazione con uno di tali mezzi; è invece
impugnazione straordinaria la revocazione straordinaria, proponibile anche con
sentenze passate in giudicato.
19. Appello principale e
appello incidentale.
Le sentenze delle
commissioni tributarie provinciali possono essere appellate con ricorso alla
commissione tributaria regionale. L’atto di appello va proposto entro il
termine di 60 gg. dalla notificazione della sentenza di primo grado. L’appello
dell’ufficio delle entrate deve essere autorizzato dalla Direzione regionale,
altrimenti è inammissibile. L’atto di appello deve essere notificato alla
controparte; alla notificazione deve seguire la costituzione in giudizio. La
parte appellata, se è anch’essa soccombente, può a sua volta appellare
proponendo, nell’atto di controdeduzioni, appello incidentale.
19.1 Il contenuto dell’atto
di appello e i motivi specifici dell’impugnazione.
L’oggetto del giudizio di
appello è fissato dall’atto di appello; tale atto deve contenere, tra l’altro,
a pena di inammissibilità l’esposizione dei fatti, l’oggetto della domanda e i
motivi specifici dell’impugnazione. Occorre distinguere i motivi del ricorso di
primo grado dai motivi dell’appello, che sono , invece critiche rivolte contro
la sentenza di primo grado. L’appellante ha un doppio onere: riproporre i
motivi di critica dei provvedimenti, dedotti nel ricorso di primo grado, e
censurare la sentenza che non li ha accolti.
19.2. L’oggetto del
giudizio di appello: il divieto di nuove domande e l’effetto devolutivo.
L’oggetto del giudizio di
appello è delimitato dall’atto di appello, ed, in particolare, dal petitum
dell’atto di appello, che, indica quali sono i capi della decisione di primo
grado, su cui viene richiesto un nuovo giudizio. Se non viene richiesta la
riforma integrale, si avrà una scissione della prima sentenza, perché vi sarà
una parte che sarà sostituita dalla pronuncia di appello, ed una parte, non
impugnata, che passa in giudicato. Si parla, in tal caso, di giudicato interno
o parziale, derivante da acquiescenza impropria. Data la struttura impugnatoria
del processo tributario, il divieto di nuove domande in appello riguarda
soltanto il ricorrente, non l’amministrazione resistente. Quale è il
significato di tale divieto?
Ricordato che la domanda si
compone del petitum e della causa petendi, tale divieto, con riguardo al
petitum, impedisce la richiesta di cosa diversa o più estesa di quella
richiesta in primo grado. Inoltre, non può essere mutato il motivo della
domanda, né possono essere introdotti nuovi motivi. A proposito del divieto di
nuove eccezioni: le eccezioni sono dunque, nel processo tributario, le
deduzioni che la parte resistente contrappone al ricorrente; ma va precisato
che le nuove eccezioni, vietate in appello, sono soltanto le eccezioni in senso
sostanziale, non le semplici difese, che si collegano a quanto già contenuto
nell’atto impugnato.
19.3. Effetto devolutivo
limitato ed onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte in
primo grado.
In relazione ai capi che
hanno formato oggetto di impugnazione, invece, si ha il c.d. effetto
devolutivo, per cui le deduzioni ed i materiali acquisiti in primo grado
passano automaticamente all’esame del secondo giudice. Quindi la parte
vittoriosa in primo grado, che abbia proposto più questioni, e che sia
risultata vittoriosa essendo stata accolta una soltanto delle questioni
dedotte, ha l’onere di riproporre le questioni non accolte.
20 Le sentenze di appello;
sentenze di merito e sentenze di rito.
Anche le decisioni di
appello possono avere contenuto soltanto processuale o contenuto di merito. Le
decisioni di merito sostituiscono quelle di primo grado, sia quando accolgono,
sia quando respingono l’appello. Le decisioni di puro rito sono così
classificabili:
1) decisioni
dichiarative della inammissibilità dell’appello
2) decisione
di estinzione del giudizio di appello
3) decisioni
di rimessione al primo giudice.
20.1. La rimessione alla
commissione provinciale.
Si ha tale rimessione nei
seguenti casi:
1) quando
dichiara (il giudice di appello) la competenza
declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice
2) quando
riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato
regolarmente costituito o integrato
3) quando
riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato
estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale
4) quando
riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era
legittimamente composto
5) quando
manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
21. La cassazione.
Le sentenze delle commissioni tributarie
regionali sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione che stabilisce: a)
la proponibilità del ricorso per tutti i motivi previsti nell’art. 360 c.p.c.
b) l’applicabilità al ricorso e al procedimento delle norme del codice di
procedura civile. I motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. sono:
1) per
motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per
violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento
di competenza
3) per
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
4) per
nullità della sentenza o del procedimento
5) per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio
E’ da notare che non
possono essere riproposte al giudice di cassazione questioni di fatto. Il
ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità, da
un avvocato iscritto in apposito albo (c.d. cassazionista), munito di procura
speciale. Quando si ricorre contro l’amministrazione finanziaria dello Stato,
il ricorso deve essere notificato a tale amministrazione, in persona del
Ministro, presso l’avvocatura generale dello Stato a Roma. Il giudizio di
cassazione, se viene accolto il ricorso, si conclude con una sentenza che
annulla la sentenza impugnata; all’annullamento della sentenza impugnata può
seguire un giudizio di rinvio, dinanzi alla commissione tributaria regionale.
22. Il giudizio di rinvio.
La Corte di Cassazione può
rinviare alla commissione tributaria regionale o a quella provinciale. La
Cassazione rinvia alla commissione provinciale quando accerta anomalie del
giudizio svoltosi davanti alla commissione provinciale e cassa una sentenza
della commissione regionale che avrebbe dovuto rinviare, ed erroneamente non ha
rinviato, alla commissione provinciale. Altrimenti la Cassazione rinvia alla
commissione regionale ed il rinvio si caratterizza in modo diverso a seconda
del motivo del rinvio: il prototipo del giudizio di rinvio in senso proprio, o
prosecutorio, si ha quando la cassazione rinvia per aver riscontrato nella
sentenza impugnata i vizi del n° 3 dell’art. 360 c.p.c.; negli altri casi il
rinvio all commissione regionale ha natura restitutoria.
23. La revocazione.
La revocazione è un mezzo
di impugnazione che ha scarsissima applicazione pratica.
L’art. 395 del c.p.c.
ammette la revocazione per i seguenti motivi:
1) se
le sentenze sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
2) se
si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la
sentenza
3) se
dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi, che la parte
non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto
dell’avversario
4) se
la sentenza è l’effetto di errore di fatto risultante dagli atti della causa
5) se
la sentenza è contraria al altra precedente avente fra le parti autorità di
cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione
6) se
la sentenza è l’effetto del dolo del giudice, accertamento con sentenza passata
in giudicato
Viene definita revocazione
ordinaria quella che è proposta per i vizi sub 4 e 5 ossia per i vizi che
possono essere rilevati dalla stessa sentenza. La revocazione straordinaria è
invece quella proposta per i motivi previsti dai numeri 1,2,3,6. L’art. 64
ammette la revocazione per le sentenze delle commissioni tributarie che
involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente
impugnabili o non sono state impugnate. Da ciò si deduce: - che le sentenze di
primo grado non sono soggette a revocazione ordinaria ma solo a revocazione
straordinaria in quanto i vizi palesi può porre rimedio l’appello
-
che le sentenze di secondo grado,
invece, sono sempre impugnabili per revocazione, sia ordinaria che
straordinaria, perché sui vizi relativi al giudizio sul fatto non può porre
rimedio il ricorso per cassazione.
Sezione sesta – I procedimenti speciali
–
24. La sospensione della
riscossione.
Il ricorrente può chiedere
nel ricorso o con atto separato, la sospensione dell’esecuzione dell’atto
impugnato; ad es. se viene impugnato un avviso di accertamento, nel ricorso ne
può essere chiesta la sospensione per impedire che l’amministrazione proceda ad
iscrizioni a ruolo; se viene impugnato il ruolo, il ricorrente ne può chiedere
la sospensione per impedire l’esecuzione forzata. La sospensione può riguardare
qualunque contenuto dell’atto impugnato: imposta, interessi, sanzioni. Per
ottenere la sospensione, debbono sussistere due presupposti: a) il fumus boni
iuris (la probabile fondatezza del ricorso); b) il periculum in mora (pericolo
di danno irreparabile). Circa la natura del danno, nulla è stabilito: di
solito, si tratta di danno patrimoniale, ma non è da escludere che l’azione
della finanza possa provocare danni morali. La sospensione è dunque accordata
dal collegio, il quale decide in camera di consiglio dopo aver sentito le parti
e dopo aver delibato il merito; la pronuncia ha la forma dell’ordinanza, deve
essere motivata, e non è impugnabile. La sospensione può essere anche parziale;
inoltre, la sospensione può essere subordinata alla prestazione di idonea
garanzia. Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della
decisione di primo grado; pubblicata la sentenza, diviene operante la norma
sulla riscossione collegata ad essa. Il provvedimento che respinge la domanda
di sospensione non può essere appellato, ne alla commissione regionale si può
chiedere di sospendere l’esecuzione del provvedimento amministrativo, dopo che
si è pronunciato il giudice di primo grado. In deroga a ciò, la commissione
tributaria regionale può sospendere l’esecuzione delle sanzioni.
25. La conciliazione: natura
e oggetto.
Anche nel processo
tributario le parti possono trovare un accordo, per cui il processo si chiude,
non con sentenza, ma con conciliazione. La conciliazione tributaria equivale ad
una transazione, e, poiché la transazione non può avere ad oggetto diritti non
disponibili, nella conciliazione viene ravvisata una deroga alla c.d.
indisponibilità del rapporto d’imposta. La transazione disciplinata dal codice
è realizzata attraverso reciproche concessioni. La conciliazione invece, nel
diritto pubblico, si configura come un istituto autonomo, il cui scopo è quello
di realizzare la composizione consensuale giusta della lite. Quali controversie
possono essere conciliate? Il legislatore non ha esplicato alcun limite, non
significa però conciliabilità illimitata. In sostanza la conciliazione deve
presentarsi con contenuto accertativo, con effetti di diritto sostanziale e
processuale. La conciliazione appare legittima solo nelle liti che riguardano
l’avviso di accertamento, e solo per questioni di tipo quantitativo. Non sono
conciliabili le questioni che riguardano le sanzioni, pur se si tratta di
questione riguardante solo il quantum. Tale ultimo limite si deduce dalla norma
che fa seguire alla conciliazione la riduzione delle sanzioni irrogate ad un
terzo del minimo edittale.
25.1. Il procedimento della
conciliazione.
Può avvenire solo davanti
alla commissione tributaria provinciale.
A) La
conciliazione da realizzare in sede processuale può essere proposta sia da una
delle parti, sia dalla commissione. La conciliazione deve avvenire alla prima
udienza, ma se l’accordo non viene raggiunto, la commissione può assegnare alle
parti un termine, non superiore a 60 gg., per la formazione di una proposta in
via stragiudiziale.
B) La
conciliazione può essere però realizzata fuori dal processo; in tal caso,
l’ufficio deve depositare in giudizio il documento che formalizza l’accordo.
L’atto di conciliazione, se è depositato prima della fissazione della data
dell’udienza collegiale, è esaminato dal presidente della sezione. Dopo tale
data la conciliazione è esaminata dal collegio.
C) Come
accennato, la conciliazione è sottoposta al vaglio del giudice tributario, che
ha il potere dovere di valutare la legittimità formale e la sua ammissibilità,
in relazione al tipo di controversia.
D) Raggiunta
la conciliazione, gli importi concordati devono essere pagati mediante
versamento diretto, entro 20 gg. Secondo alcuni il mancato pagamento
comporterebbe la risoluzione di diritto dell’accordo conciliativo e farebbe
rivivere l’avviso di accertamento, da considerare definitivo: e
l’amministrazione potrebbe iscrivere a ruolo in via definitiva tutto l’importo
accertato. Ciò non ha nella legge nessun fondamento.
26. Misure cautelari a
tutela del credito per sanzioni amministrative.
La concessione di misure
cautelari richieste dall’ufficio o ente impositore, a garanzia del credito per
il pagamento delle sanzioni. L’istanza è presentata al Presidente della
Commissione tributaria provinciale, ed ha per oggetto l’iscrizione di ipoteca
sui beni del trasgressore e degli obbligati solidali e l’autorizzazione a
procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro
beni, ivi compresa l’azienda. L’istanza deve essere notificata alle parti
interessate, le quali possono, entro 20 gg. dalla notifica, depositare memorie
e documenti difensivi. La commissione decide con sentenza. In caso di
eccezionale urgenza, il Presidente provvede con decreto motivato. Contro il
decreto è ammesso il reclamo al collegio entro 30 gg.. I provvedimenti cautelari
perdono efficacia se, nel termine di 120 gg. dalla loro adozione, non viene
notificato atto di contestazione o di irrogazione, ed altresì in esito alla
sentenza di primo grado che accoglie il ricorso. La sentenza costituisce titolo
per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza
di parte, il giudice d’appello riduce proporzionalmente l’entità
dell’iscrizione o del sequestro.
27. Esecuzione delle
sentenze tributarie e giudizio di ottemperanza.
Il concetto di esecuzione
riguarda solo le sentenze di condanna: alla condanna, infatti, deve seguire
l’adempimento dell’obbligazione, cui la condanna si riferisce. Le sentenze
delle commissioni sono suscettibili di esecuzione nei modo propri di tutte le
sentenze di condanna, a tale forma naturale di esecuzione, la legge del
processo tributario affianca il giudizio di ottemperanza. Per le sentenze
emesse nei processi di impugnazione, non è invece configurabile una esecuzione
in senso stretto. Le sentenze che annullano un atto amministrativo non hanno
bisogno di esecuzione perché si eseguono da se. Le sentenze, che invece,
respingono l’impugnazione di un atto impositivo sono sentenze puramente
dichiarative. L’ottemperanza a differenza dell’esecuzione, bob ha per oggetto
soltanto l’adempimento dello specifico obbligo statuito dalla sentenza: ad es.
obbligo di restituzione che deriva indirettamente da una sentenza, che abbia
annullato un avviso di accertamento.
27.1. Rigetto
dell’impugnazione ed esecuzione dell’atto impugnato.
Varie leggi tributarie
prevedono che, quando è impugnato un avviso di accertamento, l’amministrazione
ha diritto di riscuotere in via provvisoria, una frazione del tributo.
27.2. Esecuzione forzata
delle sentenze di condanna.
Se la commissione condanna
il Ministero o l’ente locale, il creditore può agire per ottenere l’esecuzione
di tale sentenza dopo che è passata in giudicato.
28. Il giudizio di
ottemperanza. Ambito di applicazione e procedimento.
L’esecuzione forzata di
obblighi pecuniari delle pubbliche amministrazioni sovente non da risultati
utili, a causa dei limiti alla pignorabilità dei beni pubblici. Il creditore
dell’amministrazione finanziaria può tutelarsi promuovendo il giudizio
denominato di ottemperanza, e che più efficace dell’esecuzione forzata, in quanto
la commissione, adita per l’ottemperanza, può nominare un commissario ad acta,
che emetta i provvedimenti necessari. Ottemperanza è concetto più ampio di
esecuzione: ed infatti può riguardare non solo le sentenze di condanna, ma
anche altre sentenze, che comportino degli obblighi per l’amministrazione. La
competenza spetta alla commissione provinciale, quando la sentenza cui
ottemperare è di tale organo, ed alla commissione regionale, in ogni altro
caso. La disciplina del procedimento di ottemperanza diverge da quella
ordinaria. Infatti, il ricorso non è indirizzato alla commissione ma al
presidente; ed il ricorrente non deve notificarlo alla controparte, ma
depositarlo in doppio originale presso la segreteria della commissione; sarà
poi la segreteria a comunicarlo alla controparte, che può entro 20 gg.,
presentare memorie e documenti. Le sentenza è impugnabile solo per cassazione e
solo per inosservanza delle norme sul procedimento.