La
direttiva
2002/91/CE
Il
Libro Verde “Verso una strategia europea della sicurezza
dell’approvvigionamento energetico” evidenzia tre elementi sui quali
riflettere:
ü
la dipendenza
energetica dell’UE dalle fonti energetiche esterne è destinata ad aumentare dal
50% al 70% nel 2030 se non verranno presi provvedimenti;
ü
le emissioni di gas
serra nell’UE sono attualmente in aumento, ciò rende ancora più difficile far
fronte al cambiamento climatico ed assolvere gli impegni di Kyoto;
ü
l’UE può influire in modo limitato sulle condizioni
dell’offerta dell’energia, mentre può intervenire sulla domanda, essenzialmente
promuovendo risparmi energetici nel settore dell’edilizia ed in quello dei
trasporti.
“L'energia impiegata nel settore
residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici,
rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità. Essendo
questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia
e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare”(punto 6 premessa).
Intervenire
sul contenimento dei consumi, riducendo la domanda attraverso la promozione del risparmio energetico e diffondendo l’uso
delle fonti energetiche rinnovabili (in particolare l’energia solare)
rappresenta l’unica strategia da mettere in atto per mantenere fede agli
impegni assunti nel dicembre 1997
a Kyoto: riduzione del 6,5%
dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, entro il 2008-2012.
La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sul rendimento energetico nell’edilizia, è lo strumento di
riferimento per l’attuazione di politiche di riduzione
dei consumi energetici negli edifici. La Direttiva, infatti, fissa una serie di linee
guida sul risparmio energetico nell’edilizia, cui i diversi Paesi membri
dovranno adeguarsi promulgando un’apposita legislazione
o adattando quella esistente.
Nel
settore edile le differenze tra i vari Paesi sono profonde e riguardano: il
clima, le tipologie edilizie, le tecnologie e le pratiche costruttive, i regimi
di propri 313e41d età, la cultura, le abitudini e l’atteggiamento dei consumatori, il
quadro legislativo esistente e la sua articolazione nazionale – regionale - locale.
La Direttiva 2002/91/CE presenta alcune importanti novità rispetto alle altre
leggi relative al settore dell’edilizia:
ü
Raffrescamento e
condizionamento d’aria: la maggiore attenzione, rispetto al passato, al raffrescamento e al condizionamento d’aria è dovuta a diversi motivi. Innanzitutto
l’aumento del tenore di vita e della richiesta di comfort ha fatto aumentare
nell’ultimo decennio la domanda energetica per il condizionamento molto più che
non quella per il riscaldamento degli edifici. Una seconda causa può essere
quella dell’integrazione tra sistemi di riscaldamento e sistemi
di raffrescamento, principalmente attraverso le pompe
di calore reversibili. Un terzo motivo è rappresentato dalla crescente necessità
del condizionamento nei Paesi dell’Europa mediterranea, a causa del cambiamento
climatico.
ü
Risparmi
energetici: (art.4) occorre adottare misure atte a garantire requisiti
minimi di rendimento energetico. Grande attenzione è
posta alla possibilità di ottenere risparmi energetici attraverso una
progettazione “intelligente”, che ottimizzi la tipologia e l’orientamento degli
edifici, la scelta dei materiali, le dimensioni e la disposizione delle
finestre, l’adozione di frangisole fissi o
orientabili, l’apporto della vegetazione e dell’acqua ecc. Gli interventi di
tipo bioclimatico sono particolarmente semplici,
efficaci ed economicamente convenienti quando si realizzano nuovi edifici, ma
possono fornire contributi importanti anche nel caso di ristrutturazioni di
edifici esistenti. Tutto questo richiede un’adeguata attenzione alle condizioni
climatiche locali. La Direttiva
richiede, agli artt. 1 e 3, che si calcoli
il rendimento energetico degli edifici tenendo conto:
Ø
del
microclima locale;
Ø
degli apporti dei
sistemi solari passivi;
Ø
della protezione solare;
Ø
della ventilazione naturale;
Ø
dell’illuminazione naturale.
ALLEGATO Quadro generale per il
calcolo del rendimento energetico degli edifici (art.3):
1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico
degli edifici deve comprendere almeno i seguenti
aspetti:
a) caratteristiche termiche dell'edificio
(murature esterne e divisioni interne, ecc.);
b) impianto di riscaldamento e di
produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;
c) sistema di condizionamento d'aria;
d) ventilazione;
e) impianto di illuminazione incorporato;
f) posizione ed orientamento degli
edifici, compreso il clima esterno;
g) sistemi solari passivi e protezione
solare;
h) ventilazione naturale;
i) qualità climatica interna.
2. Il calcolo deve tener conto dei vantaggi
insiti nelle seguenti opzioni:
a) sistemi solari attivi ed altri impianti
di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche
rinnovabili;
b) sistemi di cogenerazione
dell'elettricità;
c) sistemi di riscaldamento e condizionamento
a distanza (complesso di edifici/condomini);
d) illuminazione naturale.
Il
calcolo del rendimento energetico è certamente possibile, ma la difficoltà sta
nella valutazione, che risulta diversa da un sito
all’altro, richiede una disponibilità di dati climatici su scala locale, ed è
differente da edificio ad edificio, in quanto anche tra due edifici identici e
vicini, se varia l’orientamento o l’esposizione al sole e al vento, varia il
calcolo del loro rendimento energetico.
Si
tratterà di trovare, dunque, in sede di applicazione
della Direttiva, un compromesso accettabile tra la necessità di tenere conto di
questi apporti per la riduzione della domanda di energia di un edificio e la
complessità del procedimento di calcolo che ne potrebbe risultare. Una
soluzione in questo senso sembra indicata nella dodicesima premessa della Direttiva
che suggerisce agli Stati membri di accertare la fattibilità tecnica,
ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi quali:
Ø
sistemi di fornitura
energetica decentrati basati su energie rinnovabili,
Ø
cogenerazione,
Ø
sistemi di
riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se
disponibili,
Ø
pompe di calore, a
certe condizioni.
Tale
fattibilità va valutata e tenuta presente (art. 5) prima dell’inizio dei lavori di
costruzione.
ü
Edifici
esistenti: un’altra novità della
Direttiva consiste nell’aver considerato non solo gli edifici di nuova
costruzione, ma anche quelli esistenti, purché “di metratura totale superiore ai 1.000 m2 che
subiscono ristrutturazioni importanti” (art.6), cioè
ristrutturazioni in cui costo totale “connesso
con le murature esterne e/o gli impianti energetici… è superiore al 25 % del
valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato,
o quando una quota superiore al 25 % delle murature esterne dell'edificio viene
ristrutturata” (punto 13 delle premesse).
ü
Attestato di
certificazione energetica degli edifici: l’art. 7 della Direttiva è relativo all’attestato
di certificazione energetica degli edifici, che dev’essere
messo a disposizione del proprietario o del futuro acquirente o locatario “…in fase di costruzione, compravendita o
locazione…. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo…L'attestato
di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento…che
consentono ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico
dell'edificio.”.
ü
Ispezione
periodica delle caldaie: (art.8) “Al
fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione
di biossido di carbonio, gli Stati membri o adottano le misure necessarie per
prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie
alimentate con combustibili liquidi o solidi non rinnovabili…”, oppure prevedono la fornitura alle utenze
di una consulenza atta ad individuare opportunità e convenienza nella
sostituzione delle caldaie o nella modifica dell’impianto.
ü
Ispezione
periodica dei sistemi di condizionamento d’aria: una novità di rilievo è costituita dall’ispezione
periodica dei sistemi di condizionamento d’aria (art. 9), “…gli
Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di
condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente
ispezionati…. Viene data alle utenze un'opportuna
consulenza in merito ai possibili miglioramenti o alla sostituzione del sistema
di condizionamento ovvero a soluzioni alternative”.
L’estensione dell’ispezione dalle sole
caldaie ai sistemi di condizionamento porrà qualche problema di reperimento e
qualificazione del personale che deve svolgere questo compito; questo punto è
richiamato dalla Direttiva all’art. 10, relativo
alla necessità di reperire e formare nuove figure
professionali i cui costi, nell’economia generale, vengono ripagati dai
risparmi energetici che ne conseguono.
ü
Informazione
agli utilizzatori: in varie
parti della Direttiva e specificamente all’art. 12, si richiama la necessità di
migliorare l’informazione agli utilizzatori degli edifici sulle tecnologie e
sui possibili interventi per aumentare l’efficienza energetica e ridurre i
consumi. La Commissione,
a questo proposito, è pronta ad assistere gli Stati membri nella realizzazione
di campagne di informazione.
LA DIRETTIVA 93/76/CEE
La Direttiva 93/76/CEE, intesa a preservare la
qualità dell’ambiente e ad assicurare un uso razionale delle risorse naturali,
si pone come obiettivo (art.1) la limitazione delle “emissioni di
biossido di carbonio grazie ad un miglioramento dell'efficienza energetica,
particolarmente mediante l'elaborazione e l'attuazione di programmi nei settori
seguenti:
ü
certificazione
energetica degli edifici, che “deve
permettere l'informazione dei potenziali utenti di un edificio circa la sua
efficienza energetica…, la certificazione può anche comprendere opzioni per
migliorare tali parametri energetici” (art.2);
ü
fatturazione delle
spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici,
calcolate sulla base del consumo effettivo dell’utente (art.3);
ü
finanziamento
tramite terzi di investimenti nel settore pubblico, finalizzati “al miglioramento dell'efficienza energetica
secondo modalità per le quali il recupero del costo dei servizi è in funzione,
in tutto o in parte, del livello di risparmio energetico” (art.4);
ü
isolamento termico
degli edifici nuovi, effettuato tramite programmi che tengano conto “delle condizioni o zone climatiche e
dell’uso dell’edificio” (art.5);
ü
controllo periodico
delle caldaie “di potenza utile superiore
a 15 kW allo scopo di migliorarne le condizioni di
funzionamento sotto il profilo del consumo energetico e di limitare le
emissioni di biossido di carbonio” (art.6);
ü
diagnosi energetiche
periodiche presso imprese ad elevato consumo di energia (art.7).
Tali programmi devono essere realizzati
valutando i “miglioramenti potenziali in
materia di efficienza energetica, di costo- efficacia,
di fattibilità tecnica e di impatto ambientale” (art.8).
IL Codice concordato
Il
Codice Concordato di raccomandazioni per la qualità energetico - ambientale di edifici e spazi aperti, è costituito da un insieme di
principi e raccomandazioni finalizzati al conseguimento di un’elevata qualità
energetico - ambientale negli interventi di trasformazione del territorio,
attraverso la promozione di accordi volontari tra i soggetti interessati
(amministrazioni comunali, imprese, progettisti).
Il
Codice è articolato in tre sezioni: Principi, Strumenti urbanistici e Progetti di intervento.
L’art.3 della prima sezione
“Scelte in materia di interventi nel territorio in
relazione alla qualità energetico -
ambientali di edifici e spazi aperti” enuncia criteri e principi da seguire nelle trasformazioni del territorio. In particolare, relativamente al risparmio energetico negli edifici prevede:
ü
adozione di una
politica energetica tesa ad incentivare “il
ricorso ad energie rinnovabili” ed a realizzare “ adeguati programmi di sviluppo ed integrazione”;
ü
interventi indirizzati
al risparmio delle risorse idriche negli edifici, al miglioramento degli
equilibri idrogeologici, alla salvaguardia del ciclo naturale delle acque;
ü
informazione al
pubblico “sulla qualità energetico
ambientale degli interventi sugli edifici”.
Il
comma 1 dell’art.3 elenca i sistemi direttamente incidenti
sulle risorse ambientali: energia (energia elettrica e
termica, energie rinnovabili), acqua (acqua potabile, piovana, di falda),
materiali (produzione, uso, riciclaggio e dismissione), rifiuti (trattamento e
riciclaggio), ecosistema e paesaggio (microclima, habitat naturale per flora e
fauna, tempo libero, spazi verdi), trasporti (circolazione pubblica, privata,
su gomma, su ferro, pedonale, ciclabile), inquinamento (qualità dell'aria,
protezione del suolo e delle falde, protezione dal rumore, protezione dai campielettromagnetici).
Per
alcuni di questi sistemi (acqua, aria, suolo, verde, energia), il Codice
stabilisce i comportamenti che le Amministrazioni Pubbliche dovranno adottare.
L’art.9 “provvidenze e agevolazioni” sancisce che le
Amministrazioni pubbliche devono promuovere interventi di progettazione,
ristrutturazione e manutenzione che:
ü
“considerino
i dati climatici locali quali materiali primari;
ü
controllino i consumi di energia, il ciclo delle acque
(piovane, grigie, potabili), le emissioni e i rifiuti;
ü
utilizzino prodotti eco - compatibili e materiali locali e
tecnologie energetico -efficienti;
ü
considerino gli spazi esterni come parte integrante e non
complementare del progetto degli edifici;
ü
prevedano un cantiere realizzato secondo i principi
energetico - ambientali”.
In
particolare l’art.9 stabilisce che tutti gli spazi
utilizzati per i sistemi passivi di
riscaldamento e/o di raffrescamento e, in genere, gli
impianti tecnologici devono essere esclusi, negli strumenti urbanistici, dal
computo delle Superfici Utili Nette.
La
sezione “Progetti di intervento” indica che: “…devono essere garantite la adattabilità e durabilità degli edifici; l'uso di tecnologie appropriate (bioclimatiche, energetico - efficienti); una scelta
ottimale dei procedimenti, che implichi anche la conoscenza delle tecniche
tradizionali locali e delle risorse umane in genere; una scelta ottimale dei
prodotti con particolare preferenza verso i prodotti eco - compatibili e i
materiali locali…”.
Inoltre l’organizzazione del cantiere dev’essere tale da “minimizzare
gli impatti negativi sull'ambiente, in particolare la gestione dei rifiuti deve
consentire la riduzione del trasporto del rifiuto dal terreno di scavo, l’eventuale utilizzazione in sito e il recupero
dei materiali di demolizione”.
Nella
sezione “Gestione energetico ambientale” per il risparmio energetico viene proposto l’utilizzo di sistemi solari attivi e passivi
e di ventilazione naturale, oppure impianti di cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffreddamento urbano, “mediante sistemi centralizzati di
climatizzazione a contabilizzazione individuale, di
pompe di calore utilizzanti anche eventuali acque di falda e superficiali come
pozzo di calore”.
la legge n°10 DEL 09/01/1991
La
legge 10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ha lo scopo di favorire ed incentivare
“l’uso razionale dell'energia, il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di
manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi produttivi…” (art.1).
La legge ha stabilito un complesso di azioni dirette alla promozione del risparmio energetico e
allo sviluppo delle fonti rinnovabili:
ü redazione di uno specifico piano energetico per i “comuni con popolazione superiore a
cinquantamila abitanti” (art.5);
ü concessione di contributi in conto capitale a sostegno
dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel settore dell’edilizia, in
particolare per la climatizzazione ed illuminazione degli ambienti, allo scopo
di ridurre il consumo specifico di energia, migliorare l'efficienza energetica.
I contributi sono concessi per i seguenti interventi (art.8):
a)
“coibentazione negli edifici esistenti che consenta un
risparmio di energia non inferiore al 20 per cento…;
b)
installazione di nuovi generatori di calore ad alto
rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con
metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova
costruzione sia in quelli esistenti;
c)
installazione di
pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno
del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto…;
d)
installazione di
apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e)
installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può
essere elevato fino all'80 per cento;
f)
installazione di
sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore…di ogni singola unità immobiliare, di
sistemi telematici per il controllo e la conduzione
degli impianti di climatizzazione…;
g)
trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in
impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura,
inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei
consumi per le singole unità immobiliari…;
h)
installazione di
sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne”.
La concessione di contributi
è prevista, inoltre, per studi di fattibilità tecnico-economica relativi a
progetti esecutivi di impianti finalizzati al
contenimento ed all’uso appropriato dell’energia, purchè
l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime (art.11):
a)
“potenza
superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt
elettrici;
b)
potenza elettrica installata per la cogenerazione
pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza”.
ü L’introduzione dell’obbligo di nomina del
Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) per gli enti pubblici o privati, diversi
dalle industrie, che abbiano consumi di energia
superiori a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. “ I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario
per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di
bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali…”.(art.19)
ü L’introduzione
di criteri per la progettazione, la messa in opera ed esercizio di edifici pubblici ed impianti, considerando in particolare
(art.4) “determinazione
delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di
accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti
degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici…”. In base a tali
criteri è fatto obbligo di contenere al massimo i consumi di energia termica ed
elettrica e di favorire il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
ü L’introduzione
di un attestato di certificazione energetica degli
edifici con validità di cinque anni: (art.30) “Nei casi di compravendita o di locazione il
certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare”.
ü Esercizio e
manutenzione degli impianti da attuare con lo scopo di contenere i consumi di
energia (art.31).